§ 3.9.86 - L.R. 28 settembre 1999, n. 24.
Misure di accompagnamento per l'anno 1999 per il settore della pesca e sussidi per i familiari di vittime di naufragi.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 pesca
Data:28/09/1999
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Sussidi in favore dei familiari delle vittime di naufragi.
Art. 2.  Proroga interventi legge regionale 26 ottobre 1998, n. 30.
Art. 3.  Norme di interpretazione autentica.
Art. 4.  Norma di salvaguardia comunitaria.
Art. 5.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione


§ 3.9.86 - L.R. 28 settembre 1999, n. 24.

Misure di accompagnamento per l'anno 1999 per il settore della pesca e sussidi per i familiari di vittime di naufragi.

(G.U.R. 1 ottobre 1999, n. 47).

 

Art. 1. Sussidi in favore dei familiari delle vittime di naufragi. [1]

     1. L’Assessore per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare, in favore dei nuclei familiari di ciascuno dei marittimi deceduti o dispersi in naufragi, avvenuti nell’esercizio dell’attività di pesca, di natanti da pesca iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia, un sussidio straordinario di 37 migliaia di euro.

     2. Per nuclei familiari, così come indicato al comma 1, devono intendersi la moglie e i figli anche non conviventi dei marittimi deceduti o dispersi nel naufragio.

     3. Il sussidio straordinario di cui al comma 1 è incrementato di 11 migliaia di euro per ciascuno dei figli, non maggiorenni e a carico alla data dell’evento, ivi compresi i figli nascituri, dei marittimi deceduti o dispersi.

     4. Quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 si applica anche alle famiglie dei marittimi cittadini di Stati non facenti parte dell’Unione europea, regolarmente imbarcati su natanti da pesca iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia. Le somme di cui al presente comma vengono accreditate alle autorità consolari presenti in Sicilia e da loro trasferite ai soggetti beneficiari. Le istanze dei soggetti beneficiari di cui al presente comma devono essere presentate tramite l’autorità consolare presente in Sicilia e, in caso di non presenza di autorità consolare in Sicilia, tramite quella più vicina.

     5. Per le finalità dei commi precedenti è autorizzata, nell’esercizio finanziario 2007, la spesa di 1.075 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell’U.P.B. 5.2.1.1.2, capitolo 242523, del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari successivi, si provvede annualmente ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

     6. L’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca è autorizzato, nell’esercizio finanziario 2008 e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ad erogare in favore dei nuclei familiari di ciascuno dei marittimi deceduti o dispersi nel naufragio del motopesca "Karol Wojtyla" iscritto nel compartimento marittimo di Trapani, avvenuto nell’esercizio dell’attività di pesca nella notte fra il 24 e il 25 aprile 2007, il sussidio straordinario di cui ai commi precedenti.

 

     Art. 2. Proroga interventi legge regionale 26 ottobre 1998, n. 30.

     1. Le disposizioni, le misure di accompagnamento e i contributi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 30, si applicano per l'anno 1999 con gli stessi importi, limiti e condizioni fissati per il 1998.

     2. I periodi di interruzioni tecniche della pesca decorrono per l'anno 1999 dalla data di pubblicazione della presente legge.

     3. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 37.000 milioni per l'anno 1999, di cui lire 30.000 milioni per gli interventi di cui all'articolo 1 e lire 7.000 milioni per gli interventi di cui all'articolo 2.

     4. All'onore di lire 37.000 milioni, derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata per l'anno 1999 dall'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33 (capitolo 35663).

 

     Art. 3. Norme di interpretazione autentica.

     1. Ai fini dell'interpretazione dell'articolo 29 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, la sanzione della decadenza dai premi e dalle indennità di cui all'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, e all'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, deve intendersi applicabile solo alle violazioni attinenti all'obbligo di osservanza dei contratti collettivi di lavoro ed esclusivamente per il personale che dal ruolino di equipaggio risulti imbarcato sul natante e all'esercizio dell'attività di pesca in periodi vietati, con riferimento all'anno in cui la violazione è stata effettuata.

     2. I commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, sono abrogati.

     3. Le provvidenze di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33 si estendono anche ai casi di danneggiamento dei natanti, che comportino una riduzione, anche temporanea, dell'attività di pesca, avvenuti a seguito di fatti dolosi come tali definitivamente accertati dalle autorità competenti, nonché a seguito di eventi accidentali non dipendenti dalla volontà del personale imbarcato o da sua imperizia [2].

 

     Art. 4. Norma di salvaguardia comunitaria.

     1. Gli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 2007, n. 26.

[2] Comma così modificato dall’art. 178 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 32, come da ultimo modificato dall’art. 7 della L.R. 30 ottobre 2002, n. 16.