Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.9 pesca |
Data: | 28/09/1999 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Sussidi in favore dei familiari delle vittime di naufragi. |
Art. 2. Proroga interventi legge regionale 26 ottobre 1998, n. 30. |
Art. 3. Norme di interpretazione autentica. |
Art. 4. Norma di salvaguardia comunitaria. |
Art. 5. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione |
§ 3.9.86 - L.R. 28 settembre 1999, n. 24.
Misure di accompagnamento per l'anno 1999 per il settore della pesca e sussidi per i familiari di vittime di naufragi.
(G.U.R. 1 ottobre 1999, n. 47).
Art. 1. Sussidi in favore dei familiari delle vittime di naufragi. [1]
1. L’Assessore per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare, in favore dei nuclei familiari di ciascuno dei marittimi deceduti o dispersi in naufragi, avvenuti nell’esercizio dell’attività di pesca, di natanti da pesca iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia, un sussidio straordinario di 37 migliaia di euro.
2. Per nuclei familiari, così come indicato al comma 1, devono intendersi la moglie e i figli anche non conviventi dei marittimi deceduti o dispersi nel naufragio.
3. Il sussidio straordinario di cui al comma 1 è incrementato di 11 migliaia di euro per ciascuno dei figli, non maggiorenni e a carico alla data dell’evento, ivi compresi i figli nascituri, dei marittimi deceduti o dispersi.
4. Quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 si applica anche alle famiglie dei marittimi cittadini di Stati non facenti parte dell’Unione europea, regolarmente imbarcati su natanti da pesca iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia. Le somme di cui al presente comma vengono accreditate alle autorità consolari presenti in Sicilia e da loro trasferite ai soggetti beneficiari. Le istanze dei soggetti beneficiari di cui al presente comma devono essere presentate tramite l’autorità consolare presente in Sicilia e, in caso di non presenza di autorità consolare in Sicilia, tramite quella più vicina.
5. Per le finalità dei commi precedenti è autorizzata, nell’esercizio finanziario 2007, la spesa di 1.075 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell’U.P.B. 5.2.1.1.2, capitolo 242523, del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari successivi, si provvede annualmente ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g, della
6. L’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca è autorizzato, nell’esercizio finanziario 2008 e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ad erogare in favore dei nuclei familiari di ciascuno dei marittimi deceduti o dispersi nel naufragio del motopesca "Karol Wojtyla" iscritto nel compartimento marittimo di Trapani, avvenuto nell’esercizio dell’attività di pesca nella notte fra il 24 e il 25 aprile 2007, il sussidio straordinario di cui ai commi precedenti.
Art. 2. Proroga interventi
1. Le disposizioni, le misure di accompagnamento e i contributi previsti dagli articoli 1 e 2 della
2. I periodi di interruzioni tecniche della pesca decorrono per l'anno 1999 dalla data di pubblicazione della presente legge.
3. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 della
4. All'onore di lire 37.000 milioni, derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata per l'anno 1999 dall'articolo 2 della
Art. 3. Norme di interpretazione autentica.
1. Ai fini dell'interpretazione dell'articolo 29 della
2. I commi 2 e 3 dell'articolo 7 della
3. Le provvidenze di cui all'articolo 1 della
Art. 4. Norma di salvaguardia comunitaria.
1. Gli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dall’art. 178 della