§ 3.9.103 - L.R. 5 dicembre 2007, n. 26.
Provvedimenti in favore delle famiglie delle vittime del mare.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 pesca
Data:05/12/2007
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24
Art. 2.  Contributo straordinario per il naufragio del motopesca "Karol Wojtyla"
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 3.9.103 - L.R. 5 dicembre 2007, n. 26.

Provvedimenti in favore delle famiglie delle vittime del mare.

(G.U.R. 7 dicembre 2007, n. 57)

 

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24

1. L’articolo 1 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - 1. L’Assessore per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare, in favore dei nuclei familiari di ciascuno dei marittimi deceduti o dispersi in naufragi, avvenuti nell’esercizio dell’attività di pesca, di natanti da pesca iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia, un sussidio straordinario di 37 migliaia di euro.

2. Per nuclei familiari, così come indicato al comma 1, devono intendersi la moglie e i figli anche non conviventi dei marittimi deceduti o dispersi nel naufragio.

3. Il sussidio straordinario di cui al comma 1 è incrementato di 11 migliaia di euro per ciascuno dei figli, non maggiorenni e a carico alla data dell’evento, ivi compresi i figli nascituri, dei marittimi deceduti o dispersi.

4. Quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 si applica anche alle famiglie dei marittimi cittadini di Stati non facenti parte dell’Unione europea, regolarmente imbarcati su natanti da pesca iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia. Le somme di cui al presente comma vengono accreditate alle autorità consolari presenti in Sicilia e da loro trasferite ai soggetti beneficiari. Le istanze dei soggetti beneficiari di cui al presente comma devono essere presentate tramite l’autorità consolare presente in Sicilia e, in caso di non presenza di autorità consolare in Sicilia, tramite quella più vicina.

5. Per le finalità dei commi precedenti è autorizzata, nell’esercizio finanziario 2007, la spesa di 1.075 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell’U.P.B. 5.2.1.1.2, capitolo 242523, del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari successivi, si provvede annualmente ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

6. L’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca è autorizzato, nell’esercizio finanziario 2008 e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ad erogare in favore dei nuclei familiari di ciascuno dei marittimi deceduti o dispersi nel naufragio del motopesca "Karol Wojtyla" iscritto nel compartimento marittimo di Trapani, avvenuto nell’esercizio dell’attività di pesca nella notte fra il 24 e il 25 aprile 2007, il sussidio straordinario di cui ai commi precedenti.".

 

     Art. 2. Contributo straordinario per il naufragio del motopesca "Karol Wojtyla"

1. La Presidenza della Regione, Segreteria generale, è autorizzata ad erogare, nell’esercizio finanziario 2007, un contributo straordinario di 24 migliaia di euro da assegnare all’Associazione armatori e produttori della pesca di Trapani, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Trapani, per le spese dalla stessa sostenute per l’effettuazione di rilievi Side Scan Sonar e R.O.V. del peschereccio "Karol Wojtyla", naufragato nelle acque dell’arcipelago delle isole Egadi, nonché per la valutazione del corpo principale dello scafo e per l’avvistamento dei dispersi. Agli oneri di cui al presente comma si provvede con parte delle disponibilità dell’U.P.B. 5.2.1.1.2, capitolo 242523, del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.