Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.10 artigianato |
Data: | 30/10/2002 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Artigianato di servizi e di produzione. |
Art. 2. Regolarizzazione istanze artigianato. |
Art. 3. Aiuti per la costituzione di forme associative imprese artigiane. |
Art. 4. Utilizzo somme residue per imprese artigiane. |
Art. 5. Disposizioni transitorie per i consorzi fidi. |
Art. 6. Attività promozionali imprese editoriali. |
Art. 7. Calamità naturali ed eventi eccezionali per le attività di pesca. |
Art. 8. Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 170 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. |
Art. 9. (Articolo omesso in quanto impugnato ai sensi del l'art. 28 dello Statuto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana) |
Art. 10. Statuti consorzi per il ripopolamento ittico. |
Art. 11. Garanzie soci cooperative agricole. |
Art. 12. (Articolo omesso in quanto impugnato ai sensi del l'art. 28 dello Statuto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana) |
Art. 13. Incentivi all'autoimpiego dei soggetti detenuti o ex detenuti. |
Art. 14. Collegi revisori enti regionali. |
Art. 15. (Articolo omesso in quanto impugnato ai sensi del l'art. 28 dello Statuto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana) |
Art. 16. Deroga orari di vendita esercizi commerciali. |
Art. 17. Programmazione della rete distributiva. |
Art. 18. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione |
§ 3.10.61 – L.R. 30 ottobre 2002, n. 16.
Disposizioni urgenti nei settori dell'artigianato, del commercio, della cooperazione e della pesca.
(G.U.R. 31 ottobre 2002, n. 50).
Art. 1. Artigianato di servizi e di produzione.
1. Gli aiuti all'investimento previsti dall'articolo 48 della
2. I contributi a fondo perduto di cui all'articolo 48 della
3. Il comma 7 dell'articolo 48 della
(Omissis).
4. L'articolo 49 della
Art. 2. Regolarizzazione istanze artigianato.
1. Le parole "sino al 31 dicembre 2000" di cui all'articolo 41 della
(Omissis).
2. Sono fatte salve le istanze presentate, ai sensi degli articoli 27 e 28 della
Art. 3. Aiuti per la costituzione di forme associative imprese artigiane.
1. Il comma 3 dell'articolo 53 della
(Omissis).
Art. 4. Utilizzo somme residue per imprese artigiane.
1. Con le somme residue di cui all'articolo 4, comma 2, della
Art. 5. Disposizioni transitorie per i consorzi fidi. [1]
[1. Il termine previsto dall'articolo 93, comma 4, della
[2. I consorzi di garanzia fidi il cui statuto sia stato approvato dall'Amministrazione regionale sono autorizzati ad avviare rapporti di operatività con ogni Assessorato regionale secondo le disposizioni normative in atto vigenti] [2].
3. Alla fine del comma 4 dell'articolo 94 della
(Omissis).
4. I consorzi di garanzia fidi previsti dal decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2000, n. 37 e successive modifiche e integrazioni, possono essere costituiti tra piccole e medie imprese anche cooperative e possono prevedere pluralità di fondi rischi non soggetti alle modalità di approvazione del decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2000, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, purché mantengano la gestione finanziaria separata.]
Art. 6. Attività promozionali imprese editoriali.
1. Il comma 1 dell'articolo 44 della
(Omissis).
Art. 7. Calamità naturali ed eventi eccezionali per le attività di pesca.
1. L'articolo 178, comma 1, della
(Omissis).
Art. 8. Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 170 della
1. Per misure di accompagnamento a carattere sociale nel settore della pesca, previste dal comma 2 dell'articolo 170 della
(Articolo omesso in quanto impugnato ai sensi del l'art. 28 dello Statuto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).
Art. 10. Statuti consorzi per il ripopolamento ittico.
1. L'articolo 172, comma 2, della
(Omissis) [3].
Art. 11. Garanzie soci cooperative agricole.
1. All'articolo 75, comma 3, della
(Omissis).
(Articolo omesso in quanto impugnato ai sensi del l'art. 28 dello Statuto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).
Art. 13. Incentivi all'autoimpiego dei soggetti detenuti o ex detenuti.
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della
(Omissis).
2. All'articolo 2 della
(Omissis).
3. All'articolo 5 della
(Omissis).
Art. 14. Collegi revisori enti regionali.
1. La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della
(Articolo omesso in quanto impugnato ai sensi del l'art. 28 dello Statuto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).
Art. 16. Deroga orari di vendita esercizi commerciali.
1. All'articolo 14, comma 1, della
(Omissis).
Art. 17. Programmazione della rete distributiva.
1. All'articolo 5 della
(Omissis).
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[2] Comma modificato dall’art. 139 della
[3] Articolo così modificato dall’art. 63 della