§ 3.10.61 – L.R. 30 ottobre 2002, n. 16.
Disposizioni urgenti nei settori dell'artigianato, del commercio, della cooperazione e della pesca.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 artigianato
Data:30/10/2002
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Artigianato di servizi e di produzione.
Art. 2.  Regolarizzazione istanze artigianato.
Art. 3.  Aiuti per la costituzione di forme associative imprese artigiane.
Art. 4.  Utilizzo somme residue per imprese artigiane.
Art. 5.  Disposizioni transitorie per i consorzi fidi.
Art. 6.  Attività promozionali imprese editoriali.
Art. 7.  Calamità naturali ed eventi eccezionali per le attività di pesca.
Art. 8.  Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 170 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
Art. 9.      (Articolo omesso in quanto impugnato ai sensi del l'art. 28 dello Statuto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana)
Art. 10.  Statuti consorzi per il ripopolamento ittico.
Art. 11.  Garanzie soci cooperative agricole.
Art. 12.      (Articolo omesso in quanto impugnato ai sensi del l'art. 28 dello Statuto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana)
Art. 13.  Incentivi all'autoimpiego dei soggetti detenuti o ex detenuti.
Art. 14.  Collegi revisori enti regionali.
Art. 15.      (Articolo omesso in quanto impugnato ai sensi del l'art. 28 dello Statuto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana)
Art. 16.  Deroga orari di vendita esercizi commerciali.
Art. 17.  Programmazione della rete distributiva.
Art. 18.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione


§ 3.10.61 – L.R. 30 ottobre 2002, n. 16.

Disposizioni urgenti nei settori dell'artigianato, del commercio, della cooperazione e della pesca.

(G.U.R. 31 ottobre 2002, n. 50).

 

     Art. 1. Artigianato di servizi e di produzione.

     1. Gli aiuti all'investimento previsti dall'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni sono estesi all'artigianato di servizi.

     2. I contributi a fondo perduto di cui all'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono concessi all'artigianato di servizi per investimenti non inferiori a 5.000,00 euro.

     3. Il comma 7 dell'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è così sostituito:

     (Omissis).

     4. L'articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 2. Regolarizzazione istanze artigianato.

     1. Le parole "sino al 31 dicembre 2000" di cui all'articolo 41 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, sono sostituite con le parole

     (Omissis).

     2. Sono fatte salve le istanze presentate, ai sensi degli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, entro il 31 marzo 2002.

 

     Art. 3. Aiuti per la costituzione di forme associative imprese artigiane.

     1. Il comma 3 dell'articolo 53 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Utilizzo somme residue per imprese artigiane.

     1. Con le somme residue di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, e con qualsiasi altra somma residua degli stanziamenti destinati al pagamento delle istanze presentate a norma degli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e successive modifiche e integrazioni, possono essere pagate le istanze presentate a norma dei suddetti articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, alle camere di commercio fino alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

 

     Art. 5. Disposizioni transitorie per i consorzi fidi. [1]

     [1. Il termine previsto dall'articolo 93, comma 4, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è prorogato al 31 dicembre 2003.

     [2. I consorzi di garanzia fidi il cui statuto sia stato approvato dall'Amministrazione regionale sono autorizzati ad avviare rapporti di operatività con ogni Assessorato regionale secondo le disposizioni normative in atto vigenti] [2].

     3. Alla fine del comma 4 dell'articolo 94 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è aggiunto il seguente periodo:

     (Omissis).

     4. I consorzi di garanzia fidi previsti dal decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2000, n. 37 e successive modifiche e integrazioni, possono essere costituiti tra piccole e medie imprese anche cooperative e possono prevedere pluralità di fondi rischi non soggetti alle modalità di approvazione del decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2000, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, purché mantengano la gestione finanziaria separata.]

 

     Art. 6. Attività promozionali imprese editoriali.

     1. Il comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7. Calamità naturali ed eventi eccezionali per le attività di pesca.

     1. L'articolo 178, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8. Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 170 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

     1. Per misure di accompagnamento a carattere sociale nel settore della pesca, previste dal comma 2 dell'articolo 170 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, devono intendersi quelle indicate all'articolo 3 primo comma della legge 21 maggio 1998, n. 164.

 

     Art. 9.

     (Articolo omesso in quanto impugnato ai sensi del l'art. 28 dello Statuto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

 

     Art. 10. Statuti consorzi per il ripopolamento ittico.

     1. L'articolo 172, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [3].

 

     Art. 11. Garanzie soci cooperative agricole.

     1. All'articolo 75, comma 3, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è aggiunto il seguente periodo:

     (Omissis).

 

     Art. 12.

     (Articolo omesso in quanto impugnato ai sensi del l'art. 28 dello Statuto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

 

     Art. 13. Incentivi all'autoimpiego dei soggetti detenuti o ex detenuti.

     1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, dopo le parole "scuola dell'obbligo" sono aggiunte le parole

     (Omissis).

     2. All'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     3. All'articolo 5 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 14. Collegi revisori enti regionali.

     1. La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, si applica ai componenti degli organi di cui all'articolo 15 della legge regionale 14 luglio 1979, n. 212.

 

     Art. 15.

     (Articolo omesso in quanto impugnato ai sensi del l'art. 28 dello Statuto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

 

     Art. 16. Deroga orari di vendita esercizi commerciali.

     1. All'articolo 14, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, dopo le parole "oggetti di antiquariato," aggiungere le parole

     (Omissis).

 

     Art. 17. Programmazione della rete distributiva.

     1. All'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 18.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[2] Comma modificato dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4 ed abrogato dall’art. 32 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[3] Articolo così modificato dall’art. 63 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23.