Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.9 pesca |
Data: | 26/10/1998 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. Misure di accompagnamento. |
Art. 2. Divieto di pesca nei golfi. |
Art. 3. Norma di salvaguardia comunitaria. |
Art. 4. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. |
§ 3.9.83 - L.R. 26 ottobre 1998, n. 30.
Misure di accompagnamento per interruzioni e limitazioni delle attività di pesca.
(G.U.R. 28 ottobre 1998, n. 55).
Art. 1. Misure di accompagnamento.
1. Le misure di accompagnamento sociale previste dalla
2. I periodi di interruzioni tecniche della pesca previsti all'articolo 3 della
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'anno finanziario 1998 la spesa di lire 30.000 milioni.
4. All'onere di lire 30.000 milioni si provvede: quanto a lire 500 milioni con riduzione di pari importo della spesa autorizzata per l'anno 1998 dagli articoli 1, 2 e 3 della
5. L'autorizzazione di spesa prevista dalla lettera d) dell'articolo 6, della
6. Ai sensi del comma 2, dell'articolo 9, della
Art. 2. Divieto di pesca nei golfi.
1. Ai soggetti interessati dal divieto previsto dall'articolo 9 della
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 6.750 milioni, cui si provvede mediante riduzione quanto a lire 680 milioni del capitolo 35507, quanto a lire 320 milioni del capitolo 35510, quanto a lire 2.750 milioni del capitolo 75419, quanto a lire 1.000 milioni del capitolo 75423, quanto a lire 1.000 milioni del capitolo 75617 e quanto a lire 1.000 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata per l'anno 1998 dagli articoli 1, 2 e 3 della
Art. 3. Norma di salvaguardia comunitaria.
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.