§ 3.9.83 - L.R. 26 ottobre 1998, n. 30.
Misure di accompagnamento per interruzioni e limitazioni delle attività di pesca.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 pesca
Data:26/10/1998
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Misure di accompagnamento.
Art. 2.  Divieto di pesca nei golfi.
Art. 3.  Norma di salvaguardia comunitaria.
Art. 4.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


§ 3.9.83 - L.R. 26 ottobre 1998, n. 30.

Misure di accompagnamento per interruzioni e limitazioni delle attività di pesca.

(G.U.R. 28 ottobre 1998, n. 55).

 

Art. 1. Misure di accompagnamento.

     1. Le misure di accompagnamento sociale previste dalla legge 21 maggio 1998, n. 164 per il caso di interruzioni tecniche delle attività di pesca si applicano alle unità di pesca iscritte nei Compartimenti marittimi della Sicilia, secondo i parametri e le procedure fissate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

     2. I periodi di interruzioni tecniche della pesca previsti all'articolo 3 della legge n. 164 del 1998 decorrono, per l'anno 1998, dalla data di pubblicazione della presente legge. Le imprese di pesca sono autorizzate a beneficiare di un periodo di interruzione tecnica anche inferiore a 45 giorni, nel qual caso la relativa indennità sarà commisurata ai giorni di effettiva sospensione dell'attività di pesca.

     3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'anno finanziario 1998 la spesa di lire 30.000 milioni.

     4. All'onere di lire 30.000 milioni si provvede: quanto a lire 500 milioni con riduzione di pari importo della spesa autorizzata per l'anno 1998 dagli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 35370); quanto a lire 4.000 milioni con riduzione di pari importo della spesa autorizzata per l'anno 1998 dall'articolo 18 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 75230); quanto a lire 4.000 milioni con riduzione di pari importo per la spesa autorizzata per l'anno 1998 dall'articolo 19 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 75231); quanto a lire 11.250 milioni mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata per l'anno 1998 dall'articolo 48 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 75240) e quanto a lire 10.250 milioni mediante riduzione degli importi di lire 9.500 milioni e di lire 750 milioni degli stanziamenti previsti nell'anno 1998 rispettivamente ai capitoli di spesa 75415 e 75419.

     5. L'autorizzazione di spesa prevista dalla lettera d) dell'articolo 6, della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7 è ridotta di lire 13.300 milioni (capitolo 75669).

     6. Ai sensi del comma 2, dell'articolo 9, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, attuativo del comma 148, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i fondi relativi ad assegnazioni finanziarie dello Stato inerenti leggi di settore non impegnate alla data del 31 dicembre 1996, sono destinate nell'esercizio finanziario 1998 quanto a lire 9.800 milioni al finanziamento delle finalità previste dagli articoli 82 e 85 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e quanto a lire 3.500 milioni al finanziamento delle finalità previste dagli articoli 21 e 22 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23 mediante l'utilizzo di parte delle economie statali relative all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

     Art. 2. Divieto di pesca nei golfi.

     1. Ai soggetti interessati dal divieto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, è concesso, per l'anno 1998, un contributo una tantum nella misura del 75 per cento di quanto corrisposto nell'anno 1997 in applicazione del comma 2, dell'articolo 65, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

     2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 6.750 milioni, cui si provvede mediante riduzione quanto a lire 680 milioni del capitolo 35507, quanto a lire 320 milioni del capitolo 35510, quanto a lire 2.750 milioni del capitolo 75419, quanto a lire 1.000 milioni del capitolo 75423, quanto a lire 1.000 milioni del capitolo 75617 e quanto a lire 1.000 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata per l'anno 1998 dagli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 23 ottobre 1997, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 35370).

 

     Art. 3. Norma di salvaguardia comunitaria.

     1. Gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.