§ 3.6.82 - L.R. 1 marzo 1995, n. 19.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, in ordine ai giacimenti di materiali da cava.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 cave e miniere
Data:01/03/1995
Numero:19


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 


§ 3.6.82 - L.R. 1 marzo 1995, n. 19.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, in ordine ai giacimenti di materiali da cava.

(G.U.R. 4 marzo 1995, n. 12).

 

TITOLO I

 

Art. 1.

     1. Purché ricadenti all'interno delle aree di piano comunque denominate, primo, secondo livello o di completamento, previste dai piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio, fatte salve le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni relative ad attività estrattive dei materiali lapidei di cui all'articolo 39 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 sono concesse dall'ingegnere capo del distretto minerario nel termine di centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza, la quale è corredata dei seguenti documenti:

     a) estratto della mappa catastale interessata alla attività estrattiva;

     b) relazione geomineraria corredata di planimetrie quotate e sezioni rappresentanti le modalità di coltivazioni proposte, con l'indicazione del tipo di materiale da estrarre, del volume della produzione preventivata, della durata della coltivazione, dei macchinari e delle unità lavorative da impiegare;

     c) dichiarazione di disponibilità dell'area e di inesistenza di vincoli archeologici, paesaggistici, idrogeologici e forestali. Qualora l'area da utilizzare sia sottoposta a vincolo, il richiedente allega all'istanza il nulla osta rilasciato dall'amministrazione competente;

     d) attestato di cui all'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 22 [1].

     2. La certificazione di cui alle lettere c) e d) del comma I si intende rilasciata positivamente qualora l'amministrazione competente non si sia pronunciata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta.

     3. Per le attività di cui al comma 1 si prescinde dai pareri di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, e dal nulla osta di cui all'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, e la distanza di cui alla lettera d) dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24 è determinata con ordinanza del sindaco anche in deroga alla distanza ivi indicata con un minimo di cinquanta metri.

 

     Art. 2.

     1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è rilasciata per un periodo massimo di quindici anni, in relazione alla qualità e all'entità del materiale da estrarre e può essere rinnovata, a richiesta, previa nuova istruttoria da parte del distretto minerario.

     2. L'istanza di rinnovo è presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione.

     3. Qualora l'istanza di rinnovo preveda l'ampliamento dell'attività di cava l'autorizzazione deve essere rilasciata con le modalità di cui all'articolo 1. Se l'istanza prevede il completamento del programma di coltivazione precedentemente autorizzato in quanto non svolto nel periodo concesso ed in assenza di modifiche del regime vincolistico sull'area, I'autorizzazione è resa dall'ingegnere capo del distretto minerario, senza il ricorso all'iter procedurale di cui all'articolo 1.

     4. Nei casi di istanza di rinnovo di autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, per l'estrazione del marmo e delle altre pietre per uso ornamentale la distanza dai nuclei abitati di cui alla lettera d) dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24, è determinata con ordinanza del sindaco nel rispetto delle norme di polizia mineraria.

 

     Art. 3. [2]

     1. Il rilascio dell'autorizzazione o del rinnovo della stessa è subordinato al versamento della somma prevista dall'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127; con le modalità ivi previste, e alla presentazione della dichiarazione di cui al comma quinto del medesimo articolo 19.

     2. Alla fattispecie di cui all'articolo 1 non si applica l'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 22.

     3. La somma di cui al comma 1 si può rateizzare in sei rate semestrali senza interessi, di cui la prima da versare al rilascio

dell'autorizzazione.

     4. Il recupero ambientale delle aree interessate alle attività estrattive di materiali lapidei di pregio è effettuato al completamento del programma di utilizzazione del giacimento, con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24.

 

     Art. 4.

     1. Per le cave relative all'attività di cui all'articolo 1, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge e non regolarmente autorizzate in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, e per quelle i cui titolari abbiano subito l'esclusione decennale ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, coloro che intendano proseguire l'esercizio ne fanno richiesta al distretto minerario entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, producendo la documentazione di cui all'articolo 1 [3].

     2. Nelle more i titolari medesimi sono autorizzati a proseguire l'esercizio comunicando al distretto minerario il nominativo del direttore dei lavori forniti dei requisiti previsti dal regolamento di polizia mineraria.

     2 bis. La previsione, di cui al comma 2 non si applica nei confronti dei titolari di cave per i quali sia stato accertato che operino in zone vincolate ai sensi delle leggi 8 agosto 1985, n. 431; 1 giugno 1939, n. 1089; 29 giugno 1939, n. 1497 [4].

     3. Per le cave di cui al comma 1 la distanza dai nuclei abitati di cui alla lettera d) dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24 è determinata con ordinanza del sindaco anche in deroga alla distanza ivi indicata con un minimo di cinquanta metri.

     4. Ai titolari di cui al presente articolo l'ingegnere capo del distretto minerario applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma di lire 10 milioni in sostituzione delle sanzioni di cui all'articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.

 

TITOLO II

 

     Art. 5.

     1. Al terzo comma dell'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, le parole: «in misura non inferiore a 2 milioni e non superiore a 50 milioni» sono sostituite con le seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. Il primo comma, lettera b), dell'articolo 26 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. All'articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 il secondo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     1. Al fine di agevolare le piccole e medie imprese industriali ed artigiane, appartenenti al settore estrattivo e/o di lavorazione dei materiali lapidei di pregio di cui all'articolo 39 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, che abbiano contratto finanziamenti a medio e lungo termine ai sensi della legislazione nazionale o regionale, consentendo l'ulteriore rateizzazione del debito in linea capitale, con un nuovo piano di ammortamento, le disponibilità del fondo di rotazione istituito presso l'IRFIS ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, sono utilizzati anche per la corresponsione alle banche interessate, in un'unica soluzione ed in via anticipata, dell'importo degli interessi dovuti dalle imprese stesse, relativi all rate non pagate degli anni 1993, 1994 ed alla prima semestralità del 1995.

     2. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, I'Assessore regionale per l'industria impartisce le direttive in ordine ai criteri ed alle modalità da applicarsi per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

     3. L'intensità degli aiuti non può comunque essere superiore a quella determinata dall'Unione europea per gli aiuti de minimis.

 

     Art. 9.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 6 ottobre 1999, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 2 aprile 2024, n. 6.

[2] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 2 aprile 2024, n. 6.

[3] Per una riapertura del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 6 ottobre 1999, n. 25.

[4] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 28 marzo 1995, n. 24.