§ 3.6.80 - L.R. 15 maggio 1991, n. 24.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, in ordine ai giacimenti minerari da cava.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 cave e miniere
Data:15/05/1991
Numero:24


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.  Interventi di manutenzione idraulica di fiumi e specchi acquei
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 


§ 3.6.80 - L.R. 15 maggio 1991, n. 24.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, in ordine ai giacimenti minerari da cava.

(G.U.R. n. 25 del 18 maggio 1991).

 

Art. 1.

     1. Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano (E.M.S.) è incrementato di lire 500 milioni per l'anno 1991 e di lire 5.000 milioni per l'anno 1992 per la elaborazione dello schema del piano regionale dei materiali da cava di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, nonché dello schema del piano regionale dei materiali lapidei di pregio di cui all'articolo 40 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, l'EMS può avvalersi dell'opera di enti o istituti specializzati e/o società a partecipazione pubblica operanti nel settore.

     3. Gli schemi di piano di cui ai commi 1 e 2 debbono essere predisposti entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con facoltà dell'Amministrazione regionale di richiedere elaborati stralcio ad anticipazione degli elaborati finali.

     4. Gli schemi di piano sono sottoposti al preventivo esame della commissione di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e, successivamente, al parere della Commissione legislativa permanente per le attività produttive dell'Assemblea regionale siciliana. Il piano è approvato con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, ferme restando le procedure di cui agli articoli 6 e 42 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.

     5. Le lettere a e b dell'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, sono abrogate.

 

     Art. 2.

     1. Lo schema di piano nonché gli stralci di cui all'articolo 1, dovranno contenere le ipotesi di soluzione per l'individuazione delle aree da destinare a deposito dei materiali di risulta.

     2. I comuni interessati, entro centoventi giorni dalla notifica delle soluzioni di cui al comma 1 da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dovranno fare pervenire delibera consiliare di accettazione o meno della individuazione dell'area da destinare a deposito dei materiali di risulta. Trascorso infruttuosamente tale termine provvederà in via sostitutiva l'Assessore regionale del territorio e l'ambiente mediante la nomina di un commissario ad acta.

     3. [Nell'ambito dei bacini di materiali lapidei di pregio, i comuni interessati procederanno alla redazione di progetti esecutivi delle opere di recupero ambientale da sottoporre all'approvazione ed al finanziamento da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente] [1].

     3 bis. La mancata redazione da parte dei comuni interessati dei progetti di cui al comma 3 o la mancata approvazione degli stessi da parte dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, non osta al rilascio di nuove autorizzazioni e/o all’ampliamento di cave in atto [2].

     4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvederà, a decorrere dall'anno 1992, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 3.

     1. La Commissione regionale per i materiali da cava prevista dall'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è integrata da due esperti scelti tra quelli designati dalle associazioni ambientaliste presenti nel Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

 

     Art. 4.

     1. E' consentita la prosecuzione dell'attività estrattiva per le cave in esercizio in regime di autorizzazione provvisoria ai sensi dell'articolo 66 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modificazioni, a condizione che da parte dell'impresa esercente venga presentata, al competente distretto minerario, istanza diretta ad ottenere l'autorizzazione definitiva entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Nei successivi novanta giorni è data facoltà all'esercente di completare la documentazione prescritta dall'articolo 12 della richiamata legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, ad eccezione dello studio e della certificazione di cui alla lettera d del secondo comma dello stesso articolo.

     3. La mancata presentazione dell'istanza o della documentazione nei termini sopra prescritti comporta la decadenza dall'esercizio dell'attività per ogni effetto di legge.

     4. Nei successivi centottanta giorni dalla scadenza dei termini indicati nei precedenti commi, il distretto minerario emette il provvedimento di autorizzazione o di rigetto. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività non autorizzate in via definitiva sono considerate abusive a termini della legislazione vigente.

 

     Art. 5.

     1. Per la finalità di cui all'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, si provvede, a decorrere dal 1992, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 6.

     1. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 1, il disposto di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, non si applica alle attività estrattive in esercizio alla data di entrata in vigore della medesima legge.

     2. Può essere autorizzata l'attività estrattiva per la cava del monte Garrasia in territorio di Mazzarino e per le altre cave già individuate ai fini della realizzazione della diga Dissueri e per il tempo necessario al completamento dell'opera pubblica.

 

     Art. 7.

     1. Dalla data di pubblicazione della presente legge e fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 1 non potrà essere rilasciata autorizzazione per l'apertura di cave:

     a) nelle zone vincolate ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431;

     b) nelle zone vincolate ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497;

     c) nelle zone nelle quali le cave sono vietate dagli strumenti urbanistici comunali in vigore;

     d) nei comuni privi di strumenti urbanistici e quando esistono nuclei abitati a meno di cinquecento metri dalle cave;

     e) nelle aree ricadenti nelle fasce di rispetto dei boschi, ai sensi dell'articolo 15, lettera e, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

 

     Art. 8. Interventi di manutenzione idraulica di fiumi e specchi acquei [3]

     1. Sono consentiti, esclusivamente per garantire la risagomatura degli alvei finalizzata al mantenimento del regolare deflusso delle acque, i prelievi dei materiali inerti negli alvei dei fiumi, canali, zone golenali, fondali lacustri, fondali marini sotto costa, fasce costiere marine e lacustri naturali ed artificiali.

     2. L'autorità preposta alla manutenzione idraulica dei corsi d'acqua autorizza l'esecuzione dei prelievi, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici, con finalità mirate a garantire la funzionalità idraulica e la preservazione degli ecosistemi fluviali e marini, previa presentazione di apposito studio idraulico, stabilendone tutte le prescrizioni tecniche, comprese le misure topografiche e batimetriche sistematiche, le cauzioni legali necessarie alla copertura di eventuali danni e il versamento degli oneri finalizzati all'utilizzo dei depositi di inerti alluvionali e alla vigilanza sulle attività di prelievo (Titolo 3, Tipologia 100).

     3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, l'autorità preposta alla manutenzione idraulica dei corsi d'acqua progetta l'eventuale rimozione di depositi necessari alla sicurezza del corso d'acqua e ne dispone l'esecuzione con pubblico appalto ai sensi della normativa vigente stabilendone tutte le prescrizioni, comprese le misure topografiche e batimetriche sistematiche e le cauzioni legali necessarie alla copertura di eventuali danni ed eventuali proventi derivanti da riutilizzo a scopi privati dei materiali rimossi (Titolo 3, Tipologia 100).

 

     Art. 9.

     1. Gli interventi previsti dall'articolo 20 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, possono essere ripetuti a favore delle imprese indicate nel medesimo articolo, alla scadenza delle operazioni poste in essere in attuazione delle disposizioni sopra richiamate sempre che da parte dell'impresa sia stato estinto il debito contratto.

     2. L'ammontare massimo dell'apertura di credito è elevata a lire 1.000 milioni e per una durata non superiore ad anni sei.

     3. Il fondo di cui all'articolo 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è incrementato di lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso.

 

     Art. 10.

     1. L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere ai consorzi tra aziende operanti nel settore della estrazione e/o lavorazione dei materiali lapidei di pregio contributi in misura non superiore al 60% delle spese, risultanti dai bilanci degli ultimi cinque esercizi finanziari, relative all'attività istituzionale del consorzio.

     2. Il contributo può essere concesso per una sola volta e per un importo, per ciascun consorzio, non superiore a lire 1.000 milioni.

     3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, nell'esercizio in corso, la spesa di lire 2.000 milioni.

 

     Art. 11.

     1 . Per le finalità previste dall'articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni nell'esercizio in corso. Negli esercizi finanziari successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

     2. Per le finalità previste dall'articolo 51 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è autorizzata, nell'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 500 milioni.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, come integrato dall'articolo 36 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, è autorizzata, nell'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 2.000 milioni.

     4. Per le finalità previste dall'articolo 60 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è autorizzata, nell'esercizio in corso, la spesa di lire 3.000 milioni.

     5. I contributi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli previsti dal comma h, sono concessi alle aziende autorizzate ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.

 

     Art. 12.

     1. Per l'adeguamento delle strutture portuali del porto di Canneto, nel comune di Lipari, alle esigenze dell'industria estrattiva delle pomice, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso.

     2. L'esecuzione delle opere di cui al comma 1 è affidata all'Ufficio del Genio civile delle opere marittime.

 

     Art. 13.

     1. La spesa di lire 20.600 milioni e di lire 5.000 milioni autorizzata dalla presente legge, rispettivamente, per gli anni finanziari 1991 e 1992, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.09 - Attività ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.

     2. All'onere di lire 20.600 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 19gl, si provvede quanto a lire 2. 600 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e quanto a lire 18.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 2 aprile 2024, n. 6.

[2] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 10 marzo 2010, n. 5.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.