§ 2.8.47 - Legge 1 luglio 1977, n. 403 .
Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:01/07/1977
Numero:403


Sommario
Art. 1.      Il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è incrementato di lire 330 miliardi per l'anno finanziario 1977 e di lire [...]
Art. 2.      Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario che saranno autorizzati dalle regioni ed erogati dagli istituti ed enti esercenti il [...]
Art. 3.      Le misure previste dai precedenti articoli dovranno applicarsi con preferenza alle imprese familiari coltivatrici singole e associate, in particolare a quelle condotte da giovani coltivatori.
Art. 4.      Al riparto delle somme di cui ai precedenti articoli tra le regioni e le provincie autonome provvede il CIPE, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione [...]
Art. 5.      E' autorizzata la spesa di lire 39 miliardi per l'anno 1977, da iscrivere sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per:
Art. 6.      Per l'anno 1977 è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste al fine del completamento delle opere [...]
Art. 7.      E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo da inserire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1977, al fine:
Art. 8.      Al fine di provvedere, anche in relazione ai maggiori oneri per revisione prezzi, al completamento di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, [...]
Art. 9.      Per favorire la più razionale applicazione delle tecniche convenzionali e per incentivare lo sviluppo e l'attuazione di nuove tecniche produttive, sono autorizzate le seguenti spese da iscrivere [...]
Art. 10.      Allo scopo di favorire la concessione dei prestiti e mutui previsti dalle leggi in vigore in materia di credito agrario ed al fine di semplificare e snellire le procedure amministrative vigenti, [...]
Art. 11. 
Art. 12.      All'onere di lire 500 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge nell'anno 1977 si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti [...]


§ 2.8.47 - Legge 1 luglio 1977, n. 403 [1].

Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni.

(G.U. 16 luglio 1977, n. 194).

 

     Art. 1.

     Il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è incrementato di lire 330 miliardi per l'anno finanziario 1977 e di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1978 al 1981 per l'attuazione da parte delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano dei programmi di intervento nel settore agricolo concernenti in particolare:

     a) l'acquisizione, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli da parte di cooperative e loro consorzi, con preferenza di quelli aderenti ad associazioni di produttori riconosciute e concessione di contributi sulle spese di gestione per operazioni di raccolta, trasformazione, conservazione e vendita collettiva di prodotti agricoli e zootecnici da parte di cooperative e loro consorzi;

     b) la concessione di contributi sulla spesa ritenuta ammissibile per i progetti presentati da cooperative e loro consorzi, inseriti nei programmi nazionali da rifinanziarsi sul FEOGA - Sezione orientamento - da corrispondersi nel caso in cui i medesimi progetti non siano ammessi al finanziamento a carico del Fondo per mancanza di disponibilità finanziarie;

     c) la concessione del concorso negli interessi sui prestiti fino a 12 mesi per la conduzione delle aziende agricole singole o associate e per l'utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli da parte di cooperative e loro consorzi;

     d) la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio fino a 5 anni, di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760;

     e) la trasformazione di passività onerose in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e contratte fino al 31 dicembre 1976, a favore di cooperative e loro consorzi a condizione che la partecipazione dei soci non sia inferiore al 30 per cento delle passività medesime.

     Le operazioni di prestito di cui alle lettere c), d) ed e) del primo comma del presente articolo sono assistite dal Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Le operazioni creditizie di cui al presente articolo sono regolate dalle norme vigenti in materia di credito agrario. I tassi massimi di riferimento sono quelli determinati con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

     Per tutte le operazioni creditizie di cui alla presente legge, consistenti in un concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui e sui prestiti, compete alle regioni stabilire la misura di tale concorso, che si applica nei confronti dei tassi di interesse praticati dagli istituti di credito.

 

          Art. 2.

     Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario che saranno autorizzati dalle regioni ed erogati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito il limite di impegno per l'esercizio 1977 di lire 30 miliardi.

     Ai mutui di miglioramento fondiario di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 e quelle di cui all'art. 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 3.

     Le misure previste dai precedenti articoli dovranno applicarsi con preferenza alle imprese familiari coltivatrici singole e associate, in particolare a quelle condotte da giovani coltivatori.

 

          Art. 4.

     Al riparto delle somme di cui ai precedenti articoli tra le regioni e le provincie autonome provvede il CIPE, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, tenendo conto in particolare delle esigenze dell'agricoltura nelle zone terremotate del Friuli.

     La effettiva erogazione delle somme predette alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano dovrà essere effettuata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per quelle concernenti l'anno finanziario 1977 ed entro il 31 ottobre di ciascun anno per le restanti.

 

          Art. 5.

     E' autorizzata la spesa di lire 39 miliardi per l'anno 1977, da iscrivere sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per:

     a) la concessione, a favore di cooperative e loro consorzi con preferenza per quelli aderenti ad associazioni di produttori riconosciute, nonchè a favore di altre associazioni comunque costituite da produttori agricoli a titolo principale senza scopo di lucro, di contributi diretti a favorire l'acquisizione, la realizzazione, l'ammodernamento, il potenziamento e la gestione di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli aventi dimensione nazionale o interregionale;

     b) la concessione di contributi sulla spesa ritenuta ammissibile per i progetti presentati da cooperative e loro consorzi aventi dimensione nazionale o interregionale ed inseriti nei programmi nazionali da finanziarsi sul FEOGA - Sezione orientamento - da corrispondersi nel caso in cui i medesimi progetti non siano ammessi al finanziamento a carico del Fondo per mancanza di disponibilità finanziarie;

     c) la concessione di contributi per le attività intese a promuovere e sostenere la cooperazione con iniziative di interesse nazionale specie per la formazione dei quadri dirigenti e la costituzione di consorzi nazionali di cooperative;

     d) la concessione a favore di consorzi nazionali di cooperative di contributi sulle spese di gestione per le operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e di concorsi negli interessi sui prestiti destinati alla conduzione e alle anticipazioni ai soci conferenti.

     Quando trattasi di impianti di proprietà di enti e imprese pubblici, la cessione deve essere fatta preferibilmente agli organismi di cui alla lettera a) dell'art. 1 e alla lettera a) del presente art. 5.

     Al riparto delle somme di cui al primo comma del presente articolo provvede il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentite la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e le organizzazioni cooperative, professionali e associative dei produttori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Le modalità degli interventi di cui alle lettere a) e b) del citato primo comma saranno determinate di intesa tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le regioni interessate.

     Il fondo di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge è incrementato altresì di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1977 per il versamento alle regioni delle somme spese per la concessione di contributi a favore delle associazioni provinciali allevatori per l'attività svolta nel 1976 e nel 1977 relativa alla tenuta dei libri genealogici e ai controlli funzionali del bestiame e per il ripianamento dei bilanci delle associazioni stesse.

     Al riparto delle somme di cui al precedente comma provvede il CIPE, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

          Art. 6.

     Per l'anno 1977 è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste al fine del completamento delle opere previste dall'art. 9 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 493.

     E' autorizzata altresì per lo stesso anno 1977 la spesa di lire 6 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del medesimo Ministero, per il completamento dei lavori in corso attinenti le opere pubbliche di bonifica montana ai sensi della legge 16 maggio 1956, n. 501, e della legge 24 luglio 1959, n. 622, nel comprensorio di bonifica montana del fiume Liscia (Gallura).

 

          Art. 7.

     E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo da inserire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1977, al fine:

     a) di aumentare il contributo di cui alla legge 6 dicembre 1972, n. 815, a favore dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso, di lire 400 milioni;

     b) di aumentare il contributo di cui alla legge 28 marzo 1973, n. 88, a favore dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, di lire 200 milioni;

     c) di aumentare il contributo di cui alla legge 6 dicembre 1972, n. 814, a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale dello Stelvio, di lire 250 milioni;

     d) di aumentare il contributo di beni alla legge 28 febbraio 1961, n. 199, a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale del Circeo, di lire 100 milioni;

     e) di concedere all'Azienda di Stato per le foreste demaniali un contributo lire 50 milioni per il mantenimento della riserva naturale dell'Isola di Montecristo, costituita con decreto ministeriale in data 4 marzo 1971 nonchè delle altre riserve naturali gestite dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

     Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 5 della legge 1° marzo 1975, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, per l'anno 1977, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 8.

     Al fine di provvedere, anche in relazione ai maggiori oneri per revisione prezzi, al completamento di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1977.

     Alla utilizzazione della somma di cui al precedente comma, provvede il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentite le regioni interessate.

 

          Art. 9.

     Per favorire la più razionale applicazione delle tecniche convenzionali e per incentivare lo sviluppo e l'attuazione di nuove tecniche produttive, sono autorizzate le seguenti spese da iscrivere nello stato di previsione della spesa del ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1977, nella seguente misura:

     a) lire 1 miliardo per provvedere, mediante apposite commissioni di esperti, di nomina ministeriale, a studi tecnici ed economici ed alla ricerca anche sperimentale riguardante i problemi connessi alla razionale utilizzazione delle risorse idriche a scopo irriguo ed in particolare all'applicazione di nuove tecnologie irrigue;

     b) lire 1 miliardo per la realizzazione di un laboratorio nazionale irriguo destinato alla verifica, promozione ed omologazione ufficiale delle apparecchiature irrigue ed allo studio e divulgazione di nuove tecniche irrigue.

     Il laboratorio nazionale irriguo sarà affidato, con apposita convenzione, all'istituto di idraulica agraria dell'Università di Pisa.

 

          Art. 10.

     Allo scopo di favorire la concessione dei prestiti e mutui previsti dalle leggi in vigore in materia di credito agrario ed al fine di semplificare e snellire le procedure amministrative vigenti, sono disposti:

     1) la comunicazione agli interessati, da parte delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, relativa all'accoglimento o meno delle domande di prestito e di mutuo entro 20 giorni dalla presentazione delle stesse;

     2) il rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione da parte delle regioni e delle provincie autonome rispettivamente entro 20 giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al precedente punto 1) per i prestiti ed entro 40 giorni per i mutui;

     3) l'erogazione da parte degli istituti di credito dei prestiti di conduzione e di anticipazioni ai soci conferenti entro 20 giorni dal ricevimento del nulla osta o dell'autorizzazione;

     4) la stipula del contratto condizionato di mutuo tra gli istituti mutuanti e i richiedenti entro 60 giorni dal ricevimento del nulla osta o dell'autorizzazione.

     Il tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario di esercizio, di conduzione e di miglioramento fondiario deve essere determinato dagli organi competenti entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

 

          Art. 11. [2]

 

          Art. 12.

     All'onere di lire 500 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge nell'anno 1977 si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Le disposizioni della presente legge sono prorogate fino al 1983 per effetto dell'art. 28 della L. 30 marzo 1981, n. 119.

[2] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.