Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.14 cooperazione |
Data: | 28/05/1979 |
Numero: | 116 |
Sommario |
Art. 1. Il fondo di cui all'art. 3, n. 5, lett. b, della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12, e successive integrazioni e modificazioni, istituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione [...] |
Art. 2. In aderenza a quanto disposto dal primo comma dell'art. 4 della L.R. 3 maggio 1979, n. 73, il Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione siciliana è autorizzato [...] |
Art. 3. All'onere di lire 10.600 milioni a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede, quanto a lire 10 mila [...] |
Art. 4. In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 sono introdotte le [...] |
§ 3.14.26 - L.R. 28 maggio 1979, n. 116.
Incremento del fondo di cui all'art. 3, n. 5, lett. b, della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12, e successive integrazioni e modifiche, istituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.).
(G.U.R. 2 giugno 1979, n. 24).
Il fondo di cui all'art. 3, n. 5, lett. b, della
Per le finalità previste dall'art. 1 della
In aderenza a quanto disposto dal primo comma dell'art. 4 della
All'onere di lire 10.600 milioni a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede, quanto a lire 10 mila milioni, con le entrate previste dal precedente articolo e quanto a lire 600 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio medesimo.
In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 sono introdotte le seguenti variazioni:
(Omissis).
[1] Comma così modificato dall'art. 8