Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 agricoltura: interventi settoriali |
Data: | 25/10/1975 |
Numero: | 70 |
Sommario |
Art. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre per l'anno 1975 anticipazioni fino all'ammontare massimo di lire 22.568 milioni a favore dell'Istituto regionale della vite e del vino per il [...] |
Art. 2. All'atto della riscossione delle anticipazioni di cui al precedente art. 1, l'Istituto regionale della vite e del vino provvederà a versare direttamente agli istituti ed alle aziende di credito, [...] |
Art. 3. Le anticipazioni di cui al precedente art. 1 saranno corrisposte all'Istituto regionale della vite e del vino sulla base di elenchi predisposti dall'Istituto medesimo e contenenti i dati [...] |
Art. 4. La misura del tasso di interesse previsto dall'art. 1 della L.R. 30 luglio 1973, n. 28, è elevata al 2,50%. |
Art. 5. Il contributo a favore dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) previsto dall'art. 12 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27, e successive aggiunte e modificazioni, è [...] |
Art. 6. Al fine della concessione dei contributi sulle spese di gestione previste dall'art. 5 della L.R. 6 giugno 1968, n. 14, è disposta l'assegnazione della somma di lire 750 milioni sul cap. 21184 [...] |
Art. 7. Le provvidenze disposte con gli articoli precedenti sono considerate quali anticipazioni su eventuali provvedimenti dello Stato che potranno essere emanati in favore delle Regioni per le [...] |
Art. 8. Alla spesa di lire 7.750 milioni autorizzata con gli artt. 5 e 6 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario [...] |
Art. 9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre per l'anno finanziario 1975 anticipazioni fino all'ammontare massimo di lire 71 milioni a favore degli Ispettorati provinciali [...] |
Art. 10. Per le convenzioni previste dagli artt. 16 e 28 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, si applica il disposto del secondo comma dell'art. 2 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, modificata con la L.R. 26 [...] |
Art. 11. Il Presidente della Regione è autorizzato ad istituire nel bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso appositi capitoli di spesa per la concessione dell'anticipazione prevista dagli [...] |
Art. 12. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. |
§ 3.3.63 - L.R. 25 ottobre 1975, n. 70.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 luglio 1973, n. 28, recante provvidenze per la vitivinicoltura.
(G.U.R. 29 ottobre 1975, n. 47).
L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre per l'anno 1975 anticipazioni fino all'ammontare massimo di lire 22.568 milioni a favore dell'Istituto regionale della vite e del vino per il prodotto ricevuto m consegna dalle cooperative agricole del settore vitivinicolo e loro consorzi, da consorzi agrari provinciali, nonché da altri enti, per gli enopoli dagli stessi gestiti ivi compresi quelli gestiti dall'Istituto medesimo, ai fini della distillazione agevolata disposta dalla Comunità economica europea nell'anno 1975 nelle misure appresso indicate:
1) lire 766,63 e lire 749,64 per grado e per ettolitro fissata a titolo di aiuto comunitario rispettivamente in base all'art. 6 del
2) lire 725 per grado e per ettolitro determinata dal D.M. 5 giugno 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 25 giugno 1975, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato per l'acquisto dell'alcool, ricavato dal vino consegnato dagli enti ammassatori, da parte dell'A.I.M.A. ai sensi del
All'atto della riscossione delle anticipazioni di cui al precedente art. 1, l'Istituto regionale della vite e del vino provvederà a versare direttamente agli istituti ed alle aziende di credito, che hanno finanziato le operazioni di ammasso volontario delle uve prodotte nella vendemmia dell'anno 1974, un importo pari al 95% del prezzo di acquisto dei vini da pasto destinati alla distillazione e fissato, per grado e per ettolitro, in lire 1.316,14 ed in lire 1.299,48 rispettivamente sulla base dei regolamenti n. 267-1975 CEE e n. 1036-1975 CEE, moltiplicato per i quantitativi di vino avviati alle diverse operazioni di distillazione da ciascuno degli enti ammassatori di cui all'art. 1 della presente legge.
Le somme versate dall'Istituto regionale della vite e del vino ai sensi del precedente comma saranno portate a decurtazione delle esposizioni debitorie dei singoli enti ammassatori nei confronti degli istituti finanziatori.
Le anticipazioni di cui al precedente art. 1 saranno corrisposte all'Istituto regionale della vite e del vino sulla base di elenchi predisposti dall'Istituto medesimo e contenenti i dati relativi ai quantitativi di vino avviato alla distillazione da ciascuno degli enti ammassatori previsti dall'art. 1 della presente legge, l'indicazione dei quantitativi di alcool ceduti all'A.I.M.A. e non ancora pagati, nonché dei quantitativi di alcool giacenti nei magazzini in attesa di essere offerti all'A.I.M.A. per la cessione, l'ubicazione dei magazzini stessi e la documentazione rilasciata dall'U.T.I.F. competente per territorio a termini delle vigenti disposizioni per le distillazioni CEE.
L'Istituto, non appena avrà riscosso dall'A.I.M.A. le somme concernenti l'aiuto comunitario e le vendite dell'alcool, verserà contestualmente in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione i relativi importi fino alla totale estinzione dell'anticipazione ricevuta.
Gli amministratori ed i sindaci dell'Istituto regionale della vite e del vino sono personalmente responsabili dell'osservanza delle disposizioni contenute nel precedente comma.
La misura del tasso di interesse previsto dall'art. 1 della
Il tasso di interesse di cui al primo comma dell'art. 2 della
Le anticipazioni bancarie hanno la durata di dodici mesi e sono concesse per l'intero prodotto conferito per la durata di sei mesi, per un quantitativo non superiore al 50% per i successivi tre mesi e per il 20% del prodotto stesso per i rimanenti tre mesi.
Sulle operazioni di ammasso, lavorazione e vendita dei prodotti vitivinicoli eseguite dagli enti beneficiari delle agevolazioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, l'Amministrazione regionale dispone periodici accertamenti.
L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.), sulla base delle dotazioni finanziarie recate dal cap. 26851 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso e da quelli corrispondenti per gli esercizi futuri, corrisponderà agli istituti ed alle aziende di credito, che finanziano le operazioni di ammasso volontario delle uve destinate alla vinificazione, una anticipazione pari all'80% dell'ammontare degli interessi previsti a carico della Regione per le operazioni di credito effettuate ai sensi degli artt. 1 e 2 della
Agli enti ammassatori che usufruiscono delle agevolazioni di cui agli artt. 1 e 2 della citata
Tutti gli apparecchi di misurazione della gradazione zuccherina dei mosti debbono essere tarati e certificati dagli organi competenti per legge. Le stazioni rifrattometriche ai fini della determinazione degli zuccheri e tutti gli altri analoghi apparecchi debbono essere tarati, suggellati e sottoposti al controllo periodico dell'Istituto regionale della vite e del vino.
In caso di inadempienze alle disposizioni di cui al presente articolo, gli organismi associativi non potranno essere ammessi per la successiva campagna di ammasso ai benefici di cui agli artt. 3, 4 e 5 della
Il contributo a favore dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) previsto dall'art. 12 della
a) di lire 2.600 milioni, per la concessione delle agevolazioni relative alle operazioni di rinnovo previste dal terzo comma dell'art. 2 della
b) di lire 4.400 milioni, per la concessione dei contributi previsti dall'art. 2 della
Al fine della concessione dei contributi sulle spese di gestione previste dall'art. 5 della
Le provvidenze disposte con gli articoli precedenti sono considerate quali anticipazioni su eventuali provvedimenti dello Stato che potranno essere emanati in favore delle Regioni per le finalità indicate nella presente legge.
Alla spesa di lire 7.750 milioni autorizzata con gli artt. 5 e 6 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo per l'anno finanziario 1974.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre per l'anno finanziario 1975 anticipazioni fino all'ammontare massimo di lire 71 milioni a favore degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura della Sicilia per il pagamento delle indennità di missione e lavoro straordinario ai dipendenti degli Ispettorati stessi che nel corso della campagna di commercializzazione 1974-75 hanno prestato la loro opera in qualità di componenti delle Commissioni di controllo per il ritiro degli agrumi effettuato dalle organizzazioni di produttori, in applicazione dei vigenti regolamenti comunitari sugli ortofrutticoli.
Gli Ispettorati non appena avranno riscosso dallo Stato o dall'A.I.M.A. le somme di cui al precedente comma, verseranno contestualmente in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione i relativi importi fino alla totale estinzione dell'anticipazione ricevuta.
I capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura sono personalmente responsabili dell'osservanza delle disposizioni contenute nel precedente comma.
Per le convenzioni previste dagli artt. 16 e 28 della
Il Presidente della Regione è autorizzato ad istituire nel bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso appositi capitoli di spesa per la concessione dell'anticipazione prevista dagli artt. 1 e 9 della presente legge, nonché appositi capitoli di entrata per il recupero delle anticipazioni medesime con la dotazione finanziaria indicata negli stessi artt. 1 e 9.
E' altresì autorizzato ad effettuare le altre variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.