Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.6 alcol e bevande alcoliche |
Data: | 24/02/1975 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), in aggiunta ai compiti previsti dalla legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, e dalle successive modificazioni ed [...] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...] |
§ 4.6.27 - D.L. 24 febbraio 1975, n. 25 [1].
Regolazione del mercato interno dell'alcool da vino.
(G.U. 25 febbraio 1975, n. 53).
L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), in aggiunta ai compiti previsti dalla
Gli acquisti saranno effettuati ai prezzi stabiliti con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Per l'attuazione dei compiti di cui al primo comma, l'A.I.M.A. potrà avvalersi di cooperative, di consorzi o di loro organizzazioni, di enti pubblici o di altri operatori riconosciuti idonei con le procedure previste dall'art. 12 della
Alle operazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni della
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall' art. unico della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.