§ 3.16.182 - L.R. 27 maggio 1987, n. 31.
Interventi a favore delle maestranze impiegate nella costruzione delle dighe, delle opere di canalizzazione e dei lavoratori addetti alla lavorazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:27/05/1987
Numero:31


Sommario
Art. 1.      1. In attesa del perfezionamento del provvedimento di intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria, richiesta in favore dei lavoratori interessati, I'Assessore regionale per il [...]
Art. 2.      1. I benefici di cui al precedente articolo possono essere estesi anche ai lavoratori dipendenti dalla SI.PE.M. S.p.a., operanti nella zona industriale del Dittaino, ed ai lavoratori dipendenti [...]
Art. 3.      1. Per la liquidazione delle indennità di cui agli articoli 1 e 2 si applicano le disposizioni e le modalità previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 61.
Art. 4.      1. Per le finalità di cui all'art. 9 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 62, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 milioni.
Art. 5.      1. Per le finalità di cui all'art. 6, terzo comma, lettera b, della legge regionale 28 marzo 1986, n. 17, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 71 milioni.
Art. 6.      1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere ai lavoratori licenziati, già dipendenti da ditte commerciali [...]
Art. 7.      1. All'onere di lire 17.971 milioni, derivante dalla presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1987, si provvede, quanto a lire 3.395 milioni, con le disponibilità dell'apposito fondo [...]
Art. 8.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.16.182 - L.R. 27 maggio 1987, n. 31.

Interventi a favore delle maestranze impiegate nella costruzione delle dighe, delle opere di canalizzazione e dei lavoratori addetti alla lavorazione e commercializzazione degli agrumi.

(G.U.R. n. 22 del 30 maggio 1987).

 

Art. 1.

     1. In attesa del perfezionamento del provvedimento di intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria, richiesta in favore dei lavoratori interessati, I'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere, a titolo di anticipazione, la proroga, per ulteriori 180 giorni, dell'indennità giornaliera prevista dall'art. 5 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 17.

     2. Detta indennità sarà determinata nella misura del 70 per cento di quella spettante per il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.

     3. L'indennità di cui al precedente comma decorre dal giorno successivo alla scadenza del periodo di godimento della indennità corrisposta in base all'art. 5 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 17.

 

     Art. 2.

     1. I benefici di cui al precedente articolo possono essere estesi anche ai lavoratori dipendenti dalla SI.PE.M. S.p.a., operanti nella zona industriale del Dittaino, ed ai lavoratori dipendenti dalla Tubicemento S.p.a. operanti nella zona industriale di Siracusa a decorrere dal 2 novembre 1986.

 

     Art. 3.

     1. Per la liquidazione delle indennità di cui agli articoli 1 e 2 si applicano le disposizioni e le modalità previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 61.

     2. Per le finalità degli articoli 1 e 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di lire 7.000 milioni.

 

     Art. 4.

     1. Per le finalità di cui all'art. 9 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 62, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 milioni.

 

     Art. 5.

     1. Per le finalità di cui all'art. 6, terzo comma, lettera b, della legge regionale 28 marzo 1986, n. 17, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 71 milioni.

 

     Art. 6.

     1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere ai lavoratori licenziati, già dipendenti da ditte commerciali o da cooperative esercenti l'intero ciclo delle attività di raccolta, lavorazione e commercializzazione degli agrumi, una indennità straordinaria giornaliera di lire 10.000 per ogni giornata di disoccupazione indennizzata, nel corso del 1987, con il sussidio ordinario di disoccupazione di lire 800 giornaliere.

     2. Sono esclusi dai benefici di cui al precedente comma coloro i quali percepiscono trattamenti speciali di disoccupazione previsti dalla legislazione vigente.

     3. Per le finalità di cui al presente articolo, nonché per l'attuazione dell'art. 7 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 17, così come interpretato dall'art. 24 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24, è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1987, la spesa di lire 10.700 milioni.

     4. Per la liquidazione dell'indennità di cui al primo comma l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad accreditare le somme occorrenti ai direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, competenti per territorio, i quali procederanno, nei confronti degli aventi diritto, al relativo pagamento dell'indennità. Gli stessi direttori dovranno presentare all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, entro 45 giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità spettante, i giustificativi di spesa.

 

     Art. 7.

     1. All'onere di lire 17.971 milioni, derivante dalla presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1987, si provvede, quanto a lire 3.395 milioni, con le disponibilità dell'apposito fondo destinato al finanziamento di nuovi interventi legislativi, iscritto nel bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, e, quanto a lire 14.576 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 07.09 - Finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.

     2. La predetta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

     3. In dipendenza dei precedenti commi lo stanziamento del capitolo 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1987 è incrementato dell'importo di lire 14.576 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del capitolo 21257 del bilancio medesimo.

 

     Art. 8.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.