§ 3.2.45 - L.R. 14 giugno 1983, n. 58.
Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 5 agosto 1982, n. 86 e n. 87, concernenti provvedimenti per i settori agricoli e per alcuni comparti produttivi, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:14/06/1983
Numero:58


Sommario
Art. 1.      I primi due commi dell'art. 25 della L.R. 5 agosto 1982, n. 86, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 2.      Sempre che si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 1 possono, previa istanza da presentarsi secondo le modalità di cui al terzultimo comma del predetto art. 1, ottenere le [...]
Art. 3.      La validità dei nulla-osta emessi dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste per la concessione del concorso regionale negli interessi per mutui di miglioramento fondiario che, [...]
Art. 4.      Le anticipazioni di cui all'art. 2 della L.R. 13 agosto 1979, n. 198, in deroga al sesto comma dell'art. 4 della legge regionale medesima e relativamente alla vendemmia dell'anno 1982, possono [...]
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      All'art. 18 della L.R. 5 agosto 1982, n. 87, è aggiunto il seguente comma:
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      Sulle operazioni previste dall'art. 40 della L.R. 5 agosto 1982, n. 86 relative a prestiti impagati alla data del perfezionamento delle operazioni stesse, è posto a carico della Regione un [...]
Art. 11.      Per le finalità previste dall'art. 19 della L.R. 5 agosto 1982, n. 86, è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1983 e 1984 la spesa di lire 3 mila milioni.
Art. 12.      In deroga al sesto comma dell'art. 4 della L.R. 13 agosto 1979, n. 198, ed ai soli fini della concessione del concorso regionale nei pagamento degli interessi sui prestiti agrari di cui all'art. [...]
Art. 13.      A modifica di quanto stabilito dall'art. 47 della L.R. 5 agosto 1982, n. 86 le disposizioni contenute nell'art. 45 della legge medesima si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1984.
Art. 14.      Allo scopo di ridurre gli oneri sostenuti per l'ammodernamento ed il completamento delle relative strutture ed attrezzature operative, senza avere usufruito delle agevolazioni previste dalla [...]
Art. 15.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere a favore della cooperativa Triscina di Castelvetrano un contributo straordinario di lire 50 milioni per il [...]
Art. 16.      Per l'attuazione degli interventi previsti dagli artt. 30 e 31 della L.R. 6 maggio 1981, n. 97 e successive aggiunte e modificazioni, le cooperative, i consorzi e le associazioni di cui alle [...]
Art. 17.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad approvare i programmi relativi agli interventi di cui all'art. 35, secondo comma, della L.R. 6 maggio 1981, n. 97, sui [...]
Art. 18.      (Omissis)
Art. 19.      Per le finalità di cui all'art. 17 della L.R. 2 marzo 1981, n. 16, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 200 milioni.
Art. 20.      Per le finalità previste dall'art. 45 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa di lire 7.000 milioni.
Art. 21.      Al fine di consentire lo svolgimento della edizione 1983 della mostra- mercato «Medivini», l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere all'Istituto regionale [...]
Art. 22.      (Omissis)
Art. 23.      Per le finalità previste dall'art. 2, primo comma, della L.R. 28 luglio 1978, n. 23 e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzato per l'anno 1983 il limite ventennale di impegno di lire [...]
Art. 24.      Le sedute dei Sottocomitati regionali, istituiti ai sensi dell'art. 29 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, dell'art. 62 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36 e dell'art. 5 della L.R. 1 agosto 1977, n. [...]
Art. 25.      Fermo restando il disposto degli artt. 14 e 15 della L.R. 9 agosto 1980, n. 80 e successive aggiunte e modificazioni, l'importo massimo dell'indennità compensativa annua da concedere a favore di [...]
Art. 26.      Il fondo previsto per la partecipazione dell'Ente di sviluppo agricolo a società, a cooperative e consorzi di cooperative aventi ad oggetto sociale attività di trasformazione e [...]
Art. 27.      Per le finalità previste dalla L.R. 23 luglio 1977, n. 63, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 3.000 milioni da destinare, anche in deroga al programma previsto [...]
Art. 28.      Per il pagamento del contributo di cui all'art. 2 della L.R. 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche, relativamente alle spese per il personale per il 1981 e 1982, non corrisposto per [...]
Art. 29.      Il personale dei consorzi di bonifica della Regione, di cui all'art. 3 della L.R. 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche, presta servizio presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura [...]
Art. 30.      L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 41 della L.R. 6 maggio 1981, n. 97, è elevata, a decorrere dal corrente esercizio finanziario, a lire 5.000 milioni.
Art. 31.      Allo scopo di consentire agli Ispettorati provinciali
Art. 32.      (Omissis)
Art. 33.      (Omissis)
Art. 34.      Al termine di ciascun esercizio finanziario, e comunque entro il 30 giugno successivo, i direttori dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, ciascuno per la parte di propria [...]
Art. 35.      La deroga prevista dall'art. 24, secondo comma, della L.R. 5 agosto 1982, n. 86, si applica anche allo stanziamento previsto per il 1983.
Art. 36.      Per sopperire ad esigenze di pronto intervento determinate dalle eruzioni laviche dell'Etna verificatesi il 28 marzo 1983 e giorni successivi, è autorizzata per l'esercizio 1983 la spesa di lire [...]
Art. 37.      Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 125.790 milioni per il triennio 1983-1985.


§ 3.2.45 - L.R. 14 giugno 1983, n. 58.

Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 5 agosto 1982, n. 86 e n. 87, concernenti provvedimenti per i settori agricoli e per alcuni comparti produttivi, e norme urgenti per i settori agricoli.

(G.U.R. 18 giugno 1983, n. 26).

 

Art. 1.

     I primi due commi dell'art. 25 della L.R. 5 agosto 1982, n. 86, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     Le istanze di cui ai commi precedenti devono essere presentate all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, corredate da certificazioni rilasciate dagli istituti mutuanti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Restano valide le istanze già presentate purché debitamente documentate.

     Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 5.000 milioni.

 

     Art. 2.

     Sempre che si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 1 possono, previa istanza da presentarsi secondo le modalità di cui al terzultimo comma del predetto art. 1, ottenere le provvidenze indicate nel medesimo art. 1 le cooperative agricole di produttori e loro consorzi aventi sedi ed operanti nel territorio della Regione siciliana che effettuano operazioni di raccolta, conservazione e vendita collettiva di frutta secca.

 

     Art. 3.

     La validità dei nulla-osta emessi dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste per la concessione del concorso regionale negli interessi per mutui di miglioramento fondiario che, alla data di entrata in vigore della L.R. 5 agosto 1982, n. 87, avevano già ottenuto proroghe, o la cui richiesta di proroga era stata presentata oltre i relativi termini di scadenza, può essere prorogata, per cause giustificate, in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 5 della predetta L.R. n. 87.

     Nei casi previsti dal comma precedente, la proroga è regolata dal disposto del primo comma del predetto art. 5 della L.R. 5 agosto 1982, n. 87, e non può superare il periodo di mesi sei decorrente dalla data di concessione della stessa.

     La relativa domanda dovrà pervenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Agli eventuali maggiori oneri dipendenti dal pagamento del concorso regionale negli interessi per i nulla-osta non coperti da impegni di spesa, nonché ai maggiori oneri derivanti dalla concessione della proroga, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 55632 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

 

     Art. 4.

     Le anticipazioni di cui all'art. 2 della L.R. 13 agosto 1979, n. 198, in deroga al sesto comma dell'art. 4 della legge regionale medesima e relativamente alla vendemmia dell'anno 1982, possono essere concesse anche per i quantitativi di uva conferiti eccedenti la capacità relativa delle cooperative-cantine sociali interessate, ancorché tali eccedenze superino il terzo delle predette capacità ricettive.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 6.

     All'art. 18 della L.R. 5 agosto 1982, n. 87, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis) .

     Il disposto del presente articolo si applica nei confronti dei contratti di distillazione che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 8.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 9.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 10.

     Sulle operazioni previste dall'art. 40 della L.R. 5 agosto 1982, n. 86 relative a prestiti impagati alla data del perfezionamento delle operazioni stesse, è posto a carico della Regione un concorso nel pagamento degli interessi in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento vigente alla data del 29 agosto 1982 e quello agevolato del 9% a carico del prestatario.

     Tale concorso sarà corrisposto per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del prestito e quella di perfezionamento delle operazioni di assestamento e comunque per un periodo massimo di novanta giorni.

     Per le operazioni perfezionate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il concorso della Regione dovrà essere rimborsato dagli istituti ed enti finanziatori alle ditte prestatarie.

     Le domande per ottenere le agevolazioni previste dal presente articolo dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge direttamente all'istituto di credito o ente concedente.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 2.000 milioni.

 

     Art. 11.

     Per le finalità previste dall'art. 19 della L.R. 5 agosto 1982, n. 86, è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1983 e 1984 la spesa di lire 3 mila milioni.

     Il 33% degli stanziamenti previsti dal precedente comma è utilizzato per la erogazione del concorso regionale nei prestiti agrari in favore dei produttori di uva da tavola le cui aziende agricole ricadono nelle aree dei territori comunali in cui la produzione di uva da tavola riveste particolare importanza.

     In via provvisoria a delimitare i territori comunali diversi da quelli di cui all'art. 20 della predetta L.R. 5 agosto 1982, n. 86, provvede, con proprio decreto, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

 

     Art. 12.

     In deroga al sesto comma dell'art. 4 della L.R. 13 agosto 1979, n. 198, ed ai soli fini della concessione del concorso regionale nei pagamento degli interessi sui prestiti agrari di cui all'art. 2 della legge regionale medesima, le capacità ricettive messe a disposizione dai consorzi di secondo grado in favore delle cantine sociali aderenti sono considerate capacità ricettive delle cantine sociali che ne fruiscono.

 

     Art. 13.

     A modifica di quanto stabilito dall'art. 47 della L.R. 5 agosto 1982, n. 86 le disposizioni contenute nell'art. 45 della legge medesima si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1984.

 

     Art. 14.

     Allo scopo di ridurre gli oneri sostenuti per l'ammodernamento ed il completamento delle relative strutture ed attrezzature operative, senza avere usufruito delle agevolazioni previste dalla vigente legislazione, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere alle seguenti associazioni le somme per ciascuna indicate: Associazione Unitaria Zootecnia Iblea di Ragusa, lire 150 milioni; Associazione Nuova Agricoltura di Modica, lire 50 milioni.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad erogare le somme sopraindicate su specifiche domande corredate di una relazione degli interventi attuati, approvata dai relativi consigli di amministrazione, che le associazioni interessate dovranno presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 15.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere a favore della cooperativa Triscina di Castelvetrano un contributo straordinario di lire 50 milioni per il ripristino di impianti ed attrezzature.

 

     Art. 16.

     Per l'attuazione degli interventi previsti dagli artt. 30 e 31 della L.R. 6 maggio 1981, n. 97 e successive aggiunte e modificazioni, le cooperative, i consorzi e le associazioni di cui alle medesime norme sono tenute a presentare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposito programma preventivo all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste che, entro i successivi 30 giorni, lo approva, sentito il Sottocomitato regionale per la zootecnia previsto dall'art. 62 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36.

 

     Art. 17.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad approvare i programmi relativi agli interventi di cui all'art. 35, secondo comma, della L.R. 6 maggio 1981, n. 97, sui quali, anche in deroga ai termini previsti dal medesimo articolo, è stato sentito il Sottocomitato regionale per la zootecnia di cui all'art. 62 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36.

 

     Art. 18.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 19.

     Per le finalità di cui all'art. 17 della L.R. 2 marzo 1981, n. 16, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 200 milioni.

     Per le stesse finalità di cui al precedente comma gli oneri ricadenti negli esercizi successivi saranno determinati, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47, in relazione all'effettivo fabbisogno.

 

     Art. 20.

     Per le finalità previste dall'art. 45 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa di lire 7.000 milioni.

 

     Art. 21.

     Al fine di consentire lo svolgimento della edizione 1983 della mostra- mercato «Medivini», l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere all'Istituto regionale della vite e del vino un contributo di lire 500 milioni, mediante utilizzazione di parte dello stanziamento del cap. 15005 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

 

     Art. 22.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 23.

     Per le finalità previste dall'art. 2, primo comma, della L.R. 28 luglio 1978, n. 23 e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzato per l'anno 1983 il limite ventennale di impegno di lire 10.000 milioni.

 

     Art. 24.

     Le sedute dei Sottocomitati regionali, istituiti ai sensi dell'art. 29 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, dell'art. 62 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36 e dell'art. 5 della L.R. 1 agosto 1977, n. 73, nonché quelle del Comitato regionale istituito ai sensi dell'art. 9 della L.R. 6 maggio 1981, n. 81, sono valide purché sia presente almeno un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può delegare a presiedere i Sottocomitati regionali di cui al precedente comma il direttore regionale preposto alla direzione degli interventi strutturali o, in caso di assenza o impedimento del predetto direttore, un dirigente dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste preposto alla trattazione della materia e componente dei predetti Sottocomitati.

 

     Art. 25.

     Fermo restando il disposto degli artt. 14 e 15 della L.R. 9 agosto 1980, n. 80 e successive aggiunte e modificazioni, l'importo massimo dell'indennità compensativa annua da concedere a favore di ciascun beneficiario non può superare:

     a) nei casi in cui è accertata la produzione zootecnica di cui alla lett. a) dell'art. 15 dell'anzidetta legge, il limite di lire 5 milioni per beneficiario;

     b) nei casi di produzioni diverse da quella zootecnica, prevista dalla lett. b) del medesimo art. 15, il limite di lire 2 milioni per beneficiario.

     Non è ammesso il cumulo fra le agevolazioni rispettivamente previste dalle precedenti lettere.

     Per le finalità del presente articolo, anche a titolo di anticipazione degli interventi previsti dalla direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 75/268 del 28 aprile 1975 e dalla L. 10 maggio 1976, n. 352 e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 36.000 milioni per il biennio 1983 e 1984, di cui lire 18.000 milioni per l'esercizio finanziario 1983.

     Le spese autorizzate ai sensi del precedente comma sono destinate al pagamento delle indennità compensative rispettivamente riferite agli anni 1982 e 1983.

 

     Art. 26.

     Il fondo previsto per la partecipazione dell'Ente di sviluppo agricolo a società, a cooperative e consorzi di cooperative aventi ad oggetto sociale attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli è incrementato di lire 2.000 milioni.

 

     Art. 27.

     Per le finalità previste dalla L.R. 23 luglio 1977, n. 63, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 3.000 milioni da destinare, anche in deroga al programma previsto dall'art. 1 della legge medesima, al completamento della disinfestazione degli agrumeti infestati da cocciniglia, ricadenti nelle province siciliane e rientranti nelle zone già delimitate con i decreti dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste n. 120/11 del 14 ottobre 1977, n. 292/11 del 4 dicembre 1978, n. 42/11 dell'1 marzo 1980.

 

     Art. 28.

     Per il pagamento del contributo di cui all'art. 2 della L.R. 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche, relativamente alle spese per il personale per il 1981 e 1982, non corrisposto per insufficienza di fondi, è autorizzata la spesa di lire 10.140 milioni, da erogare sulla base dei consuntivi approvati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

     Per le finalità di cui al presente articolo il cap. 56011 del bilancio regionale è incrementato, per l'esercizio finanziario 1983, della corrispondente somma di lire 10.140 milioni.

 

     Art. 29.

     Il personale dei consorzi di bonifica della Regione, di cui all'art. 3 della L.R. 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche, presta servizio presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste in posizione di comando. Resta fermo il trattamento economico goduto presso gli enti di provenienza che verrà corrisposto direttamente dall'Assessorato regionale della agricoltura e delle foreste.

 

     Art. 30.

     L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 41 della L.R. 6 maggio 1981, n. 97, è elevata, a decorrere dal corrente esercizio finanziario, a lire 5.000 milioni.

 

     Art. 31.

     Allo scopo di consentire agli Ispettorati provinciali

dell'alimentazione l'espletamento del servizio di istruttoria e liquidazione dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva previsto dai vigenti regolamenti della Comunità Economica Europea, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere le relative spese occorrenti per l'espletamento delle funzioni amministrative degli stessi Ispettorati, ivi compresi gli oneri per il funzionamento delle commissioni provinciali e dei nuclei di accertamento.

     La misura del gettone di presenza spettante, ai sensi della L. 5 giugno 1967, n. 417, ai componenti delle commissioni di cui al precedente comma, è fissata in lire 10.000.

     Le somme rimborsate dall'A.I.M.A. per le spese di cui al presente articolo, saranno versate in entrata al bilancio della Regione siciliana.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1983.

 

     Art. 32.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 33.

     (Omissis) [1]0.

 

     Art. 34.

     Al termine di ciascun esercizio finanziario, e comunque entro il 30 giugno successivo, i direttori dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, ciascuno per la parte di propria competenza, sono tenuti a curare la pubblicazione, in un apposito numero del bollettino ufficiale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, gli estremi di tutti i provvedimenti con cui sono state disposte nel corso dell'anno, sia dagli uffici centrali che periferici, erogazioni di spesa a carico della rubrica «Agricoltura e foreste» - spese correnti per la parte relativa a «trasferimenti» - e spese in conto capitale - del bilancio della Regione.

     A tal fine, per ogni capitolo di bilancio, deve essere redatto un elenco recante la descrizione del tipo di intervento che riporti altresì in ordine alfabetico il nome del beneficiario di ciascun provvedimento di spesa, l'oggetto e la localizzazione dell'azione finanziata, la somma erogata.

     I bollettini di cui al primo comma debbono essere inviati:

     - alla competente Commissione legislativa della Assemblea regionale siciliana;

     - a tutti i deputati regionali;

     - a tutti gli Assessorati regionali;

     - alle prefetture della Regione;

     - alle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato;

     - ai comuni della Sicilia;

     - alle organizzazioni professionali dei produttori agricoli operanti nella Regione;

     - alle organizzazioni sindacali rappresentate a livello regionale.

     Sarà inoltre consentita la consultazione a chiunque ne faccia richiesta.

 

     Art. 35.

     La deroga prevista dall'art. 24, secondo comma, della L.R. 5 agosto 1982, n. 86, si applica anche allo stanziamento previsto per il 1983.

 

     Art. 36.

     Per sopperire ad esigenze di pronto intervento determinate dalle eruzioni laviche dell'Etna verificatesi il 28 marzo 1983 e giorni successivi, è autorizzata per l'esercizio 1983 la spesa di lire 10.000 milioni da iscrivere nel bilancio della Regione - rubrica Presidenza, così ripartita:

     a) in quanto a lire 3.000 milioni a opere, materiali, attività di pronto intervento e di prima assistenza, come provvisorio ripristino delle attività turistico-commerciali, anche con apprestamento di prefabbricati, riparazione ed integrazione - ove necessario - di strumentazioni scientifiche di osservazione, compreso l'eventuale apprestamento di prefabbricati per l'alloggiamento di dette strumentazioni, nonché ad ogni intervento che dovesse manifestarsi urgente ed indifferibile a salvaguardia delle persone e dei beni;

     b) in quanto a lire 7.000 milioni per lavori urgenti di costruzione, di completamento, di riparazione e di ripristino di sentieri resi indispensabili dalle distruzioni stradali causate dalle eruzioni laviche, nonché di strade comunali e provinciali, nel territorio della provincia di Catania interessata dall'eruzione dell'Etna del giorno 28 marzo 1983 e seguenti.

     Sulla base di un programma di impiego predisposto di intesa tra l'amministrazione provinciale di Catania e le amministrazioni comunali di Belpasso, Nicolosi e Paternò, preventivamente sottoposto all'approvazione della Presidenza della Regione, le singole amministrazioni provinciali e comunali provvedono alla esecuzione dei lavori.

     Le somme sono accreditate al legale rappresentante delle amministrazioni destinatarie, in relazione alle motivate richieste della amministrazione stessa.

     Le delibere previste per l'esecuzione delle opere sono immediata mente esecutive e non soggette a controllo preventivo di legittimità.

     Alla Presidenza della Regione è demandata l'attuazione degli adempimenti di competenza regionale e la vigilanza su quelli di competenza decentrata.

     A tutte le spese derivanti dall'attuazione del presente articolo può provvedersi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a mezzo di apertura di credito.

 

     Art. 37.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 125.790 milioni per il triennio 1983-1985.

     Gli oneri relativi, previsti in lire 75.590 milioni per l'anno 1983, in lire 35.600 milioni per l'anno 1984 e in lire 14.600 milioni per l'anno 1985, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi», mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

     Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario 1983 si provvede, quanto a lire 20.060 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 21257 e, quanto a lire 55.530 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

 

 


[2] Modifica art. 6 L.R. 30 luglio 1973, n. 28.

[4] Modifica art. 8 L.R. 5 agosto 1982, n. 86.

[5] Sostituisce art. 9 L.R. 5 agosto 1982, n. 86.

[6] Modifica art. 12, primo comma, L.R. 5 agosto 1982, n. 86.

[7] Integra art. 7 L.R. 17 marzo 1979, n. 37.

[8] Articolo abrogato dall'art. 3 L.R. 21 agosto 1984, n. 56.

[9] Integra art. 32 L.R. 2 marzo 1981, n. 16.

[1]10 Articolo abrogato dall'art. 4 L.R. 13 dicembre 1983, n. 116.