Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.12 commercio |
Data: | 21/08/1984 |
Numero: | 56 |
Sommario |
Art. 1. Al fine di consentire lo svolgimento dell'edizione 1984 della mostra- mercato MEDIVINI, il Presidente della Regione è autorizzato a concedere all'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo un [...] |
Art. 2. Per consentire all'Accademia italiana della vite e del vino, istituita con D.P.R. 25 luglio 1952, n. 4502, lo svolgimento a Palermo della tornata 1984 in concomitanza con la MEDIVINI 1984, [...] |
Art. 3. All'organizzazione della mostra-mercato MEDIVINI presiede un comitato nominato con decreto del Presidente della Regione, così costituito: |
Art. 4. All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del [...] |
Art. 5. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 3.12.79 - L.R. 21 agosto 1984, n. 56.
Provvedimenti per la realizzazione della mostra-mercato MEDIVINI.
(G.U.R. 22 agosto 1984, n. 36).
Al fine di consentire lo svolgimento dell'edizione 1984 della mostra- mercato MEDIVINI, il Presidente della Regione è autorizzato a concedere all'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo un contributo di lire 1.000 milioni.
Nell'ambito della MEDIVINI l'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo è tenuto a realizzare una sezione della mostra-mercato ed eventuali iniziative collaterali a favore dell'uva da tavola Italia e dei relativi prodotti di trasformazione.
Per consentire all'Accademia italiana della vite e del vino, istituita con
All'organizzazione della mostra-mercato MEDIVINI presiede un comitato nominato con decreto del Presidente della Regione, così costituito:
- il presidente dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo, presidente;
- il direttore dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo;
- un rappresentante dell'Istituto regionale della vite e del vino;
- un rappresentante di ciascuna delle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, lealmente riconosciute, da esse designato;
- quattro rappresentanti, uno per ciascuna, designati dalle seguenti organizzazioni: Federazione regionale coltivatori diretti; Confcoltivatori regionale; Unione regionale agricoltori; Unione coltivatori italiani;
- un rappresentante dell'industria enologica designato dalla Federazione regionale degli industriali;
- un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;
- un rappresentante dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo.
Il comitato potrà essere insediato purché possa procedersi alla nomina di almeno la metà dei componenti.
L'art. 22 della
All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.78 «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi».
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.