Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 agricoltura: interventi generali |
Data: | 01/08/1977 |
Numero: | 75 |
Sommario |
Art. 1. Per far fronte alle immediate esigenze connesse alla prosecuzione dei lavori in corso fino alla data del 31 dicembre 1977, riguardanti le opere irrigue previste dalla L.R. 16 agosto 1974, n. 35, [...] |
Art. 2. Per l'integrazione di opere idrauliche in corso di esecuzione connesse con programmi di irrigazione promossi dall'Ente di sviluppo agricolo e con finanziamenti a carico del bilancio è [...] |
Art. 3. Per sopperire agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali delle altre opere pubbliche finanziate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, sia a carico del [...] |
Art. 4. Fino al 30 giugno 1978 per le opere pubbliche concernenti il settore dell'agricoltura e delle foreste l'aliquota per il rimborso delle spese generali a favore degli enti concessionari viene [...] |
Art. 5. Per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni da iscrivere al cap. 55851 del bilancio della Regione in ragione di lire 1.500 milioni per [...] |
Art. 6. Per le finalità previste dall'art. 6 della L.R. 16 agosto 1974, n. 36, e dall'art. 34 della L.R. 29 dicembre 1975, n. 88, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1977 l'ulteriore spesa di lire [...] |
Art. 7. All'onere di lire 24.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede quanto a lire 20.000 milioni con parte delle [...] |
§ 3.2.32 - L.R. 1 agosto 1977, n. 75.
Interventi finanziari per l'esecuzione di opere pubbliche in agricoltura.
(G.U.R. 3 agosto 1977, n. 36).
Per far fronte alle immediate esigenze connesse alla prosecuzione dei lavori in corso fino alla data del 31 dicembre 1977, riguardanti le opere irrigue previste dalla
Il programma di spesa di cui al precedente comma è predisposto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
Per l'integrazione di opere idrauliche in corso di esecuzione connesse con programmi di irrigazione promossi dall'Ente di sviluppo agricolo e con finanziamenti a carico del bilancio è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni.
La spesa di cui al comma precedente è autorizzata quanto a lire 1.500 milioni per l'esercizio finanziario 1977 e quanto a lire 3.500 milioni per l'esercizio finanziario 1978.
Il relativo programma di spesa predisposto dall'E.S.A. è sottoposto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste al parere preventivo della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
Per sopperire agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali delle altre opere pubbliche finanziate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, sia a carico del bilancio della Regione che del Fondo di solidarietà nazionale, è autorizzata, altresì, per l'esercizio finanziario 1977 la spesa di lire 4.000 milioni e per quello successivo la spesa di lire 3.000 milioni.
La predetta spesa è comprensiva della quota necessaria per il reintegro delle somme destinate all'esecuzione delle opere ed utilizzate, ai sensi della
Fino al 30 giugno 1978 per le opere pubbliche concernenti il settore dell'agricoltura e delle foreste l'aliquota per il rimborso delle spese generali a favore degli enti concessionari viene determinata con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del Comitato tecnico amministrativo di cui alla
Per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni da iscrivere al cap. 55851 del bilancio della Regione in ragione di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1977 e di lire 8.500 milioni per l'esercizio 1978.
Il programma di opere di cui al precedente comma è predisposto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea.
Per le finalità previste dall'art. 6 della
All'onere di lire 24.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede quanto a lire 20.000 milioni con parte delle economie per interessi ed oneri connessi per l'anno finanziario 1976 relativi ai mutui di cui all'art. 4 della
Lo stanziamento dell'art. 1, lett. c), della
All'onere di lire 15.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e all'onere di lire 4.000 milioni per il ripristino dello stanziamento di cui all'art. 1, lett. c) della