Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.10 istruzione |
Data: | 21/08/1984 |
Numero: | 53 |
Sommario |
Art. 1. Le supplenze previste dall'art. 1 della L.R. 26 luglio 1982, n. 69, sono quelle annuali o prestate per una durata non inferiore a 180 giorni in uno degli anni scolastici compresi nel periodo [...] |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. (Omissis) |
Art. 5. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, anche in eventuale deroga alla normativa vigente in materia, a disciplinare e disporre con [...] |
Art. 6. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, con effetto dall'inizio dell'anno scolastico [...] |
§ 2.10.170 - L.R. 21 agosto 1984, n. 53.
Integrazioni alle LL.RR. 26 luglio 1982, n. 68 e 26 luglio 1982, n. 69.
(G.U.R. 22 agosto 1984, n. 36).
Le supplenze previste dall'art. 1 della
(Omissis) [1].
(Omissis) [2].
(Omissis) [3].
(Omissis) [3].
L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, anche in eventuale deroga alla normativa vigente in materia, a disciplinare e disporre con proprio provvedimento l'utilizzazione del personale di cui agli articoli precedenti, che non trovi possibilità di impiego nelle rispettive sedi scolastiche, in attività amministrative anche in uffici ed enti centrali e periferici, comunque vigilati e controllati, o che siano delegati alla trattazione di affari del settore della pubblica istruzione dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, con effetto dall'inizio dell'anno scolastico 1982/83.
[1] Commi secondo, terzo e quarto abrogati con art. 17
[2] Articolo abrogato con art. 17
[3] Articolo abrogato con art. 18
[3] Articolo abrogato con art. 18