§ 2.1.18 - L.R. 28 giugno 1973, n. 27.
Norme in materia sanitaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria: organizzazione
Data:28/06/1973
Numero:27


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per la sanità svolge, nell'ambito del territorio della Regione, le attribuzioni di cui al decreto presidenziale 9 agosto 1956, n. 1111, e quelle relative alle materie [...]
Art. 2.      Le disposizioni contenute nella legge 12 febbraio 1968, n. 132 e nei relativi decreti delegati si applicano nel territorio della Regione, ai sensi anche dell'art. 67 della legge medesima, con le [...]
Art. 3.      Il decreto di costituzione del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero è adottato dall'Assessore regionale per la sanità.
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      Nelle riunioni del Consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero previsto dal primo comma dell'art. 9 della L. 12 febbraio 1968, n. 132, in caso di votazioni, a parità di voti prevale il [...]
Art. 7.  Il collegio dei revisori previsto dall'art. 12 della citata L. 12 febbraio 1968, n. 132, costituito con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, è composto da:
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      Rimangono salvi i provvedimenti regionali già adottati in applicazione della L. 12 febbraio 1968, n. 132.
Art. 11.      Negli enti ospedalieri dai quali dipende un solo ospedale è istituito il Consiglio dei sanitari presieduto dal direttore sanitario e così composto: ,
Art. 12.      Le designazioni dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi di assunzione, attribuite dal decreto presidenziale 27 marzo 1969, n. 130, alla competenza del Ministero della sanità, [...]
Art. 13.      E' fatto obbligo a tutti gli ospedali di istituire corsi di preparazione, formazione e qualificazione del personale infermieristico e tecnico sanitario.
Art. 14.      I componenti dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri devono essere eletti entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 15.      La disposizione contenuta nell'art. 4 della presente legge non si applica fino al 31 dicembre 1975.


§ 2.1.18 - L.R. 28 giugno 1973, n. 27.

Norme in materia sanitaria.

(G.U.R. 30 giugno 1973, n. 32).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per la sanità svolge, nell'ambito del territorio della Regione, le attribuzioni di cui al decreto presidenziale 9 agosto 1956, n. 1111, e quelle relative alle materie indicate nell'art. 8 - Assessorato della sanità - della L.R. 29 dicembre 1962, n. 28.

     L'Assessorato regionale della sanità, oltre a svolgere la normale attività amministrativa, programma e promuove ogni iniziativa nelle seguenti materie:

     a) igiene ambientale;

     b) prevenzione individuale e collettiva, cura e riabilitazione; c) lotta contro le malattie di rilevanza sociale;

     d) aggiornamento e specializzazione del personale medico e formazione del personale sanitario non medico;

     e) educazione sanitaria ed ogni attività di ricerca ad essa connessa;

     f) profilassi veterinaria;

     g) distribuzione di farmacie e prestazioni termali;

     h) inquinamento atmosferico delle acque e del suolo;

     i) tutela igienica degli alimenti e delle bevande;

     l) igiene e sicurezza in ambienti e occasioni di lavoro;

     m) vaccinazioni e profilassi delle malattie infettive e parassitarie.

 

     Art. 2.

     Le disposizioni contenute nella legge 12 febbraio 1968, n. 132 e nei relativi decreti delegati si applicano nel territorio della Regione, ai sensi anche dell'art. 67 della legge medesima, con le modificazioni di cui alla presente legge.

     Nell'ambito delle competenze regionali, le norme della citata legge riferite agli organi statali, sono applicate come segue:

     a) le attribuzioni riferite dalla citata legge al Ministero della sanità e quelle amministrative genericamente riferite alla Regione sono svolte dall'Assessore regionale per la sanità ai sensi del decreto presidenziale 9 agosto 1956, n. 1111 e della L.R. 29 dicembre 1962, n. 28;

     b) competono al Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, la costituzione, la fusione e la concentrazione di enti ospedalieri previsti dagli artt. 4 e 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonchè i provvedimenti previsti dall'art. 17, comma primo e secondo, della stessa legge.

 

     Art. 3.

     Il decreto di costituzione del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero è adottato dall'Assessore regionale per la sanità.

     Le indennità previste dal decimo comma dell'art. 9 della L. 12 febbraio 1968, n. 132, sono stabilite con legge regionale.

     Alla nomina del commissario di cui all'art. 5 della citata legge 12 febbraio 1968, n. 132, si provvede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, previa deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 6.

     Nelle riunioni del Consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero previsto dal primo comma dell'art. 9 della L. 12 febbraio 1968, n. 132, in caso di votazioni, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

 

     Art. 7. Il collegio dei revisori previsto dall'art. 12 della citata L. 12 febbraio 1968, n. 132, costituito con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, è composto da:

     a) un rappresentante del Ministero del tesoro, presidente;

     b) un membro designato dalla Presidenza della Regione, Ragioneria generale;

     c) un membro designato dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione;

     d) un membro prescelto dall'Assessore regionale per la sanità.

     Il Collegio dura in carica cinque anni.

 

     Art. 8.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 9.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 10.

     Rimangono salvi i provvedimenti regionali già adottati in applicazione della L. 12 febbraio 1968, n. 132.

     Le norme della presente legge si applicano anche alle unità ospedaliere circoscrizionali di cui alle LL.RR. 5 luglio 1949, n. 23 e 14 ottobre 1965, n. 31.

 

     Art. 11.

     Negli enti ospedalieri dai quali dipende un solo ospedale è istituito il Consiglio dei sanitari presieduto dal direttore sanitario e così composto: ,

     1) dai primari ed aiuto dirigenti presso l'ente ospedaliero e, nel caso che esso comprenda istituti clinici universitari di ricovero e cura, dai direttori dei medesimi;

     2) da aiuti e da assistenti in numero uguale e non superiore ai due quinti dei componenti del consiglio eletti, in separate assemblee, dagli aiuti e dagli assistenti di ruolo dell'ente ospedaliero, nonché dagli assistenti di ruolo degli Istituti clinici universitari, ove esistano; ove il numero degli aiuti e degli assistenti da eleggere risulti dispari, la differenza è attribuita agli aiuti;

     3) dal direttore di farmacia in servizio di ruolo presso l'ente ospedaliero, ove esista;

     4) da rappresentanti del personale sanitario ausiliario e del personale tecnico, secondo la definizione del quarto e quinto comma dell'art. 39 della L. 12 febbraio 1968, n. 132, eletti in assemblea di tale personale, in numero uguale e non superiore a un quinto dei componenti del consiglio.

     Negli enti ospedalieri da cui dipendono due o più ospedali è istituito il consiglio sanitario centrale che è presieduto dal sovrintendente sanitario ed è composto, oltre che dai primari, aiuti e assistenti, direttori di farmacia, rappresentanti del personale ausiliario o del personale tecnico, secondo le norme previste nel precedente comma, anche dai direttori sanitari di ciascun ospedale.

     Il consiglio dei sanitari ed il consiglio sanitario centrale durano in carica cinque anni.

 

     Art. 12.

     Le designazioni dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi di assunzione, attribuite dal decreto presidenziale 27 marzo 1969, n. 130, alla competenza del Ministero della sanità, sono effettuate dall'Assessore regionale per la sanità, il quale chiama a farne parte funzionari regionali in servizio presso l'Assessorato regionale della sanità ovvero funzionari del Ministero della sanità.

 

     Art. 13.

     E' fatto obbligo a tutti gli ospedali di istituire corsi di preparazione, formazione e qualificazione del personale infermieristico e tecnico sanitario.

     Con successiva legge saranno emanate le norme che disciplineranno questa materia.

     I corsi previsti nel presente articolo si riferiscono al personale in servizio presso gli ospedali alla data di approvazione della presente legge.

 

Norme transitorie

 

     Art. 14.

     I componenti dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri devono essere eletti entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Decorso infruttuosamente tale termine l'Assessore regionale per gli enti locali provvede alla nomina di un commissario ad acta presso quell'ente locale non adempiente.

     Sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 15.

     La disposizione contenuta nell'art. 4 della presente legge non si applica fino al 31 dicembre 1975.

 

 


[1] Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. C. Cost. n. 88/1973.

[2] Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte con sent. C. Cost. n. 88/1973 e abrogato con art. 1 L.R. 30 luglio 1973, n. 32.

[3] Articolo abrogato con art. 30 L.R. 21 febbraio 1976, n. 1.

[4] Articolo abrogato con art. 5 L.R. 1 agosto 1990, n. 19.