§ 2.3.42 – L.R. 12 agosto 1980, n. 88.
Provvedimenti per l'erogazione dell'assistenza specialistica in forma indiretta.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza sanitaria diretta e indiretta
Data:12/08/1980
Numero:88


Sommario
Art. 1.      L'assistenza sanitaria in forma indiretta è erogata nel territorio della Regione siciliana nei limiti e nelle forme previste dalla presente legge
Art. 2.      Le prestazioni sanitarie, farmaceutiche, dietetico-medicamentose, diagnostiche nonché i presidi terapeutici, in atto non previsti o soddisfatti con forme di intervento parziale o limitato nel [...]
Art. 3.      L'assistenza specialistica indiretta, ambulatoriale o domiciliare, è erogata nei seguenti casi
Art. 4.      Per ottenere il rimborso delle spese delle prestazioni indicate all'art. 3 della presente legge, il cittadino dovrà inoltrare motivata e documentata richiesta con accluse fatture debitamente [...]
Art. 5.      Le prestazioni specialistiche-domiciliari emodialitiche praticate in regime di assistenza indiretta, sono rimborsate sulla base della dichiarazione del medico curante e dell'ammalato attestante [...]
Art. 6.      In attuazione del disposto di cui all'art. 57, comma terzo, della L. 23 dicembre 1978, n. 833 nei confronti dei soggetti ivi previsti, sono fatte salve, sotto qualsiasi forma, le prestazioni [...]
Art. 7.      La possibilità del ricorso alle provvidenze di cui alla L.R. 23 luglio 1977, n. 66 ed alla L.R. 13 agosto 1979, n. 202, deve intendersi estesa anche ai casi per i quali non è richiesto il [...]
Art. 8.      Ai fini del ricorso alle provvidenze di cui alla L.R. 13 agosto 1979, n. 202, l'Assessore regionale per la sanità, limitatamente ai casi di accertata necessità di ricorso ripetuto ai luoghi di [...]
Art. 9.      Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le assegnazioni dello Stato per il Fondo sanitario regionale


§ 2.3.42 – L.R. 12 agosto 1980, n. 88. [1]

Provvedimenti per l'erogazione dell'assistenza specialistica in forma indiretta.

(G.U.R. 23 agosto 1980, n. 38).

 

     Art. 1.

     L'assistenza sanitaria in forma indiretta è erogata nel territorio della Regione siciliana nei limiti e nelle forme previste dalla presente legge.

 

     Art. 2.

     Le prestazioni sanitarie, farmaceutiche, dietetico-medicamentose, diagnostiche nonché i presidi terapeutici, in atto non previsti o soddisfatti con forme di intervento parziale o limitato nel tempo, sono erogati in forma indiretta nei casi in cui siano giudicati, da conforme parere tecnico-sanitario, espresso dal servizio competente dell'unità sanitaria locale, indispensabili ed insostituibili alla tutela della salute del cittadino.

     Le prestazioni ed i presidi terapeutici di cui al comma precedente sono erogati esclusivamente in presenza d'insufficienza renale e relativo trattamento emodialitico [2], di trapianti renali, di oligofrenia fenilpiruvica, di anemie sideroprive, di talassemia, di retinopatia diabetica, di carenza di immunoresistenze organiche e di postumi di intervento in sede addominale, con creazione di ano preternaturale, nonché di mucoviscidosi, di diabete mellito e di neoplasie maligne trattabili, queste ultime, in forma ambulatoriale o domiciliare.

     Il rimborso delle relative spese, da parte della competente unità sanitaria locale, avviene al costo su richiesta dell'avente diritto, documentata e corredata da fatture debitamente quietanzate, entro e non oltre il sessantesimo giorno.

     E' del pari assicurato dalla competente unità sanitaria locale, con le modalità di cui al comma precedente, il rimborso, nella misura prevista dai competenti ordini o collegi professionali, delle spese sostenute in trattamento domiciliare per le terapie iniettive ed infusive necessarie per i soggetti portatori delle affezioni di cui al presente articolo, sempre che l'unità sanitaria locale medesima non possa direttamente provvedere [3].

 

     Art. 3.

     L'assistenza specialistica indiretta, ambulatoriale o domiciliare, è erogata nei seguenti casi:

     a) impossibilità di fruire, nell'ambito del comune di residenza o domicilio, o dell'Unità sanitaria locale di appartenenza, delle prestazioni in assistenza diretta per mancanza di presidi pubblici o centri privati convenzionati [4];

     b) impossibilità di fruire in regime di assistenza diretta di accertamenti o cure specialistiche incluse nelle voci convenzionate per motivi di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'assistito [5].

 

     Art. 4.

     Per ottenere il rimborso delle spese delle prestazioni indicate all'art. 3 della presente legge, il cittadino dovrà inoltrare motivata e documentata richiesta con accluse fatture debitamente quietanzate.

     Il rimborso avverrà nella misura fissata dall'accordo nazionale unico per prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di convenzionamento esterno.

 

     Art. 5.

     Le prestazioni specialistiche-domiciliari emodialitiche praticate in regime di assistenza indiretta, sono rimborsate sulla base della dichiarazione del medico curante e dell'ammalato attestante il numero delle dialisi effettuate e il periodo in cui esse sono state eseguite.

     Sono, inoltre, interamente rimborsate le spese sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria per gli apparecchi di dialisi. Per le finalità di cui ai due commi precedenti è previsto il rimborso nella misura non superiore a lire 85 mila per ogni seduta.

     Le norme di cui alla lett. a) dell'art. 3 non si applicano alle prestazioni, in regime ambulatoriale, di emodialisi e dialisi peritoneale per le quali è lasciata all'assistito la facoltà di scegliere la struttura presso cui usufruire delle prestazioni stesse [6].

     La misura del rimborso è fissata in lire 95 mila, pari all'onere corrispondente all'analoga prestazione in forma diretta. Al rimborso delle spese sostenute si farà luogo previa presentazione di domanda documentata e corredata da fatture debitamente quietanzate [7].

     Fermo quanto disposto dal quarto comma, le modalità d'intervento, sia in forma diretta che indiretta, previste per le prestazioni di emodialisi, si applicano anche riguardo alle prestazioni di dialisi peritoneale intermittente, in proporzione ai minori costi propri di tale forma di dialisi, nella misura ridotta che sarà determinata con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, sulla base del raffronto comparativo con i costi propri dell'emodialisi extracorporea [8].

     Per la dialisi peritoneale continua si provvede al solo rimborso delle spese sostenute e documentate per l'acquisto delle sacche e dei necessari materiali d'uso [9].

     Ai fini del trattamento di emodialisi, o di dialisi peritoneale presso strutture pubbliche o private, le unità sanitarie locali di appartenenza devono assicurare direttamente il servizio di trasporto dei soggetti interessati. Le predette unità sanitarie locali, qualora non possano provvedere in maniera diretta al citato servizio, sono autorizzate a stipulare, previa motivata deliberazione del comitato di gestione, convenzioni con le associazioni di cui agli articoli 1, ultimo comma, e 45 della L. 23 dicembre 1978, n. 833.

     Le tariffe relative al servizio di trasporto in regime convenzionale saranno determinate annualmente con provvedimento dell'Assessore regionale per la sanità [10].

     Resta fermo ed impregiudicato il rimborso delle spese di viaggio nei confronti dei cittadini che si avvalgono di mezzi di trasporto propri e il cui ricorso, sotto qualsiasi forma, al trattamento di emodialisi o di dialisi peritoneale in località diversa da quella di residenza, sia determinato da inesistente o documentata insufficiente disponibilità strumentale o erogativa nei rispettivi comuni di residenza [11].

     Al rimborso delle spese di viaggio o di trasporto in favore dei soggetti che, ai sensi del precedente comma, si avvalgono di mezzo proprio, si provvede da parte dell'unità sanitaria locale di appartenenza nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro [12].

     L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a modificare gli importi di cui al terzo e quinto comma a seguito di verificata variazione dei costi, superiore al 10 per cento.

 

     Art. 6.

     In attuazione del disposto di cui all'art. 57, comma terzo, della L. 23 dicembre 1978, n. 833 nei confronti dei soggetti ivi previsti, sono fatte salve, sotto qualsiasi forma, le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche, protesiche, ivi compresi i trattamenti terapeutici che la certificazione sanitaria attesti inerenti all'infermità invalidante, nonché i trattamenti integrativi, comprese le cure climatiche e termali, accessori alle prestazioni principali.

     L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a provvedere annualmente alla rivalutazione delle aliquote relative alle prestazioni specifiche, già erogate in forma indiretta e sotto forma di contributo, in favore dei soggetti di cui all'art. 57, terzo comma, della L. 23 dicembre 1978, n. 833, secondo la misura percentuale di variazione del costo della vita risultante dai dati Istat [13].

     Per l'anno 1984, con effetto dal 1° ottobre dello stesso anno, si provvederà secondo la misura indicata nell'allegata tabella [14].

 

     Art. 7.

     La possibilità del ricorso alle provvidenze di cui alla L.R. 23 luglio 1977, n. 66 ed alla L.R. 13 agosto 1979, n. 202, deve intendersi estesa anche ai casi per i quali non è richiesto il ricovero.

 

     Art. 8.

     Ai fini del ricorso alle provvidenze di cui alla L.R. 13 agosto 1979, n. 202, l'Assessore regionale per la sanità, limitatamente ai casi di accertata necessità di ricorso ripetuto ai luoghi di cura di cui alla legge citata, è autorizzato ad anticipare la liquidazione del contributo nella misura risultante sulla base dell'ultima spesa effettivamente sostenuta e documentata.

 

     Art. 9.

     Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le assegnazioni dello Stato per il Fondo sanitario regionale.

 

TABELLA [15].

 

Cure climatotermali - Soggiorni terapeutici 25.000 giornaliere

Superalimentazione...........................2.000 giornaliere

Paraplegici-discinetici.....................60.000 mensili

Scarpe rivestimento protesi.................50.000 quando necessario

 

Usura indumenti:

 

     A - Portatori protesi arti superiori -

busti ortopedici - uso stampelle - uso

carrozzette - ciechi bilaterali - mentali lett.

a/bis - paraplegici.........................25.000 annuo

     B - Portatori protesi arti inferiori -

tutori metallici............................45.000 annuo

 

 


[1] Per un’applicazione della presente legge, vedi l’art. 25 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[2] Per interpretazione, v. art. 16 L.R. 22 aprile 1986, n. 20.

[3] Articolo sostituito con art. 1 L.R. 13 giugno 1984, n. 40.

[4] Vedi art. 4, L.R. 12 novembre 1996, n. 42.

[5] Disposizione così modificata con art. 3 L.R. 6 gennaio 1981, n. 7.

[6] Comma così sostituito con art. 21 L. r. 3 gennaio 1985, n. 2.

[7] Comma così sostituito con art. 21 L. r. 3 gennaio 1985, n. 2.

[8] Gli originari sesto e settimo comma sono stati così sostituiti con art. 2 L.R. 13 giugno 1984 n. 40.

[9] Gli originari sesto e settimo comma sono stati così sostituiti con art. 2 L.R. 13 giugno 1984 n. 40.

[10] Gli originari sesto e settimo comma sono stati così sostituiti con art. 2 L.R. 13 giugno 1984 n. 40.

[11] Gli originari sesto e settimo comma sono stati così sostituiti con art. 2 L.R. 13 giugno 1984 n. 40.

[12] Gli originari sesto e settimo comma sono stati così sostituiti con art. 2 L.R. 13 giugno 1984 n. 40.

[13] Commi aggiunti con art. 3 L.R. 13 giugno 1984, n. 40.

[14] Commi aggiunti con art. 3 L.R. 13 giugno 1984, n. 40.

[15] Tabella aggiunta con art. 3 L.R. 13 giugno 1984, n. 40.