§ 2.3.18 - L.R. 30 luglio 1973, n. 32.
Abrogazione dell'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1973, n. 27, recante norme in materia sanitaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza sanitaria diretta e indiretta
Data:30/07/1973
Numero:32


Sommario
Art. 1.      L'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1973, n. 27, recante norme in materia sanitaria, è abrogato.
Art. 2.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.


§ 2.3.18 - L.R. 30 luglio 1973, n. 32.

Abrogazione dell'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1973, n. 27, recante norme in materia sanitaria.

(G.U.R. 8 agosto 1973, n. 39).

 

Art. 1.

     L'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1973, n. 27, recante norme in materia sanitaria, è abrogato.

 

     Art. 2.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.