§ 1.7.9 - L.R. 9 maggio 1969, n. 14.
Elezione dei Consigli delle Province regionali .


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 enti locali: norme elettorali
Data:09/05/1969
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Ripartizione delle circoscrizioni provinciali in collegi).
Art. 2.  (Collegi elettorali).
Art. 3.  (Sistema elettorale).
Art. 4.  (Espressione del voto).
Art. 5.  (Eleggibilità).
Art. 6.  (Cause di incompatibilità).
Art. 7.  (Cause di ineleggibilità).
Art. 8.  (Convocazione dei comizi).
Art. 9.  (Ufficio elettorale circoscrizionale).
Art. 10.  (Ufficio elettorale provinciale).
Art. 11.  (Presentazione delle candidature).
Art. 12.  (Esame delle liste e delle candidature).
Art. 13.  (Comunicazione delle decisioni e stampa del manifesto con le candidature).
Art. 14.  (Designazione dei rappresentanti di lista).
Art. 15.  (Poteri e doveri del rappresentante di lista).
Art. 16.  (Schede di votazione).
Art. 17.  (Operazioni successive allo scrutinio).
Art. 18.  (Determinazione delle cifre elettorali - di lista ed individuale -, ripartizione dei seggi in sede provinciale e loro distribuzione nei vari collegi).
Art. 19.  (Proclamazione degli eletti).
Art. 20.  (Adempimenti dell'ufficio elettorale provinciale).
Art. 21.  (Comunicazione ai Consiglieri eletti, alla segreteria della Provincia e alla prefettura).
Art. 22.  (Consigliere eletto in più collegi).
Art. 23.  (Spese).
Art. 24.      (Omissis)
Art. 25.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ricadenti nell'esercizio in corso, si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 13302 e 13303 dello stato di previsione della spesa [...]
Art. 26.      Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con le norme previste nella presente legge.


§ 1.7.9 - L.R. 9 maggio 1969, n. 14.

Elezione dei Consigli delle Province regionali [1].

(G.U.R. 10 maggio 1969, n. 22).

 

Art. 1. (Ripartizione delle circoscrizioni provinciali in collegi).

     Ai fini dell'elezione dei Consiglieri delle Province regionali [2], la circoscrizione provinciale è ripartita in due o più collegi aventi dimensione demografica di regola non inferiore ai centomila e non superiore ai centocinquantamila abitanti, calcolati in base ai dati dell'ultimo censimento.

     Ad ogni collegio elettorale, composto da uno o più Comuni della stessa provincia, contigui fra di loro, cointeressati per servizi economici, finanziari e giudiziari viene assegnato un numero di Consiglieri in proporzione alla popolazione residente nella relativa circoscrizione.

     A tal fine si divide la cifra della popolazione legale della provincia per il numero dei Consiglieri ad essa assegnati a norma dell'art. 132 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con L. 15 marzo 1963, n. 16.

     Ad ogni collegio sono attribuiti tanti seggi di Consiglieri quante volte il quoziente è contenuto nella cifra di popolazione legale residente nella circoscrizione collegiale.

     I seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti ai collegi elettorali nei quali si siano avuti i maggiori resti.

     A nessun Comune possono essere assegnati più della metà dei seggi spettanti alla Provincia.

 

     Art. 2. (Collegi elettorali).

     La tabella dei collegi elettorali, il numero di ciascun collegio e il numero dei seggi da attribuire a ciascun collegio, da calcolarsi a norma dell'art. 1, sono stabiliti con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per gli enti locali.

 

     Art. 3. (Sistema elettorale). [3]

 

     Art. 4. (Espressione del voto).

     Ogni elettore dispone di un voto di lista. Egli ha facoltà di esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati inclusi nella lista prescelta, indicandone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo [4].

 

     Art. 5. (Eleggibilità).

     Sono eleggibili a Consiglieri delle Province regionali [5] iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica [6].

 

     Art. 6. (Cause di incompatibilità).

     La carica di Consigliere provinciale è incompatibile con quella di Consigliere comunale.

     Non possono far parte contemporaneamente dello stesso Consiglio provinciale gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, i coniugi, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

     Se la elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti sopra specificati, rimane eletto quello appartenente alla lista che ha conseguito la cifra elettorale più alta e, se trattasi di candidati di una stessa lista, quello che ha riportato la più alta cifra individuale. In tali casi si procede immediatamente alla surroga degli stessi.

 

     Art. 7. (Cause di ineleggibilità).

     Non sono eleggibili a Consiglieri provinciali:

     1) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate;

     2) i componenti della Commissione provinciale di controllo ed i funzionari e impiegati regionali che esercitano il controllo sulla provincia e su quei settori per i quali la Provincia applica il decentramento dell'Amministrazione regionale o svolge funzioni amministrative delegate dalla Regione;

     3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla provincia o da enti, istituti o aziende da essa dipendenti, controllati o sovvenzionati, nonché gli amministratori di tali enti, istituti e aziende;

     4) gli impiegati ed i componenti dei Consigli di amministrazione delle istituzioni di assistenza e beneficenza, esistenti nell'ambito della Provincia;

     5) coloro che hanno il maneggio del denaro della Provincia o che non hanno reso ancora il conto;

     6) coloro che hanno lite pendente con la Provincia;

     7) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse della Provincia, o società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dalla medesima;

     8) gli amministratori della Provincia e delle istituzioni di assistenza e beneficenza poste sotto il suo controllo, dichiarati responsabili con decisione definitiva in via amministrativa o in via giudiziaria;

     9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Provincia, sono stati legalmente messi in mora;

     10) i magistrati di Corte d'appello, di tribunale e di pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione;

     11) i membri del Parlamento nazionale e della Assemblea regionale siciliana;

     12) i membri della Giunta provinciale amministrativa, nonché i funzionari e gli impiegati degli uffici dipendenti della Amministrazione centrale dello Stato, limitatamente a quei settori per i quali la Provincia assolve a compiti e servizi demandati dallo Stato.

     Le ipotesi di ineleggibilità, di cui ai numeri 5 e 6, non si applicano agli amministratori provinciali per fatto connesso con l'esercizio del mandato. Tuttavia l'amministratore che ricopre la carica di presidente della Giunta provinciale o di assessore provinciale è sospeso fino all'esito del giudizio se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'Ente.

 

     Art. 8. (Convocazione dei comizi).

     La data delle elezioni è fissata, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno ed, eccezionalmente, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione [7].

     Il decreto assessoriale è comunicato ai presidenti delle Corti d`appello competenti per territorio e, per mezzo dei prefetti, ai Sindaci o ai commissari i quali ne danno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della consultazione [8].

     Il decreto assessoriale che fissa la data delle elezioni non può essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto previsto dall'art. 2 [9].

     Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non si possa fare luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, l'Assessore regionale per gli enti locali può disporre il rinvio con proprio decreto da rendere noto con manifesto dei Sindaci o dei commissari della Provincia [10].

     Detto rinvio non può superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute.

     Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.

 

     Art. 9. (Ufficio elettorale circoscrizionale).

     Presso la pretura del Comune capoluogo di collegio si costituisce, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio elettorale circoscrizionale composto da un magistrato che lo presiede, e da due elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, nominati dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade il capoluogo di collegio.

     Un cancelliere di pretura è designato ad esercitare le funzioni di segretario.

 

     Art. 10. (Ufficio elettorale provinciale).

     Il tribunale del capoluogo della Provincia, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, si costituisce in ufficio elettorale provinciale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nominati dal presidente del tribunale stesso. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario.

 

     Art. 11. (Presentazione delle candidature).

     Le liste dei candidati, per ogni collegio, devono essere presentate da non meno di 300 e non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.

     Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

     Tutti i candidati devono essere indicati per cognome, nome, data e luogo di nascita, e gli stessi devono essere contrassegnati con numeri arabi progressivi.

     Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei Consiglieri da eleggere.

     Nessuno può essere compreso in liste portanti contrassegni diversi, né accettare la candidatura per più di due collegi anche appartenenti a province diverse, pena la nullità della elezione.

     La presentazione della lista deve essere effettuata entro le ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni presso la cancelleria della pretura del Comune capoluogo di collegio.

     Insieme con la lista devono essere presentati:

     a) un modello di contrassegno in triplice esemplare;

     b) l'atto di ogni candidato di accettazione della candidatura, in cui è contenuta l'esplicita dichiarazione dell'interessato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche. Va, inoltre, presentata la dichiarazione prevista dall'articolo 7, comma 9, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7;

     c) i certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

     d) la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare la designazione dei rappresentanti di lista e a compiere gli altri atti previsti dalla legge;

     e) la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata dal prescritto numero di elettori. I sottoscrittori devono essere elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome ed il cognome, la data ed il luogo di nascita di tutti i candidati nonchè il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita dei sottoscrittori stessi;

     f) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestino la iscrizione nelle liste elettorali del collegio.

     I sindaci devono, nel termine di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

     Può anche essere presentata, contestualmente, una dichiarazione di coalizione di liste, per la realizzazione di un programma comune. Tale dichiarazione deve essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dei presentatori delle altre liste aderenti alla coalizione.

     La coalizione di liste è ammessa al riparto dei seggi di cui al comma 1, n. 2 bis, dell'articolo 18.

     La cancelleria della pretura del Comune capoluogo di collegio deve rilasciare ricevuta delle liste dei candidati e degli altri atti presentati, attribuendo a ciascuna un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione [11].

 

     Art. 12. (Esame delle liste e delle candidature).

     L'ufficio elettorale circoscrizionale, entro due giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

     a) verifica se le liste siano state presentate in termine e risultino sottoscritte dal numero di elettori prescritto, eliminando quelle che non lo siano;

     b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza o notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, nonché quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, che non siano depositati da persona munita di mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo, mediante firma autenticata, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione del nuovo contrassegno o della autorizzazione;

     c) cancella dalla lista i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcune delle condizioni previste dall'articolo 15, comma i, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui all'articolo 11, comma 7 o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali o manca la dichiarazione prevista dall'articolo 7, comma 9, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7;

     d) cancella i nomi dei candidati compresi in altre liste già presentate;

     e) riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi.

     f) elimina le coalizioni di liste per le quali non risultino presentate la dichiarazione di coalizione e la dichiarazione di accettazione di coalizione di cui all'articolo 11 comma 8.

     Qualora all'atto della verifica dei documenti e delle dichiarazioni relativi alla presentazione della lista dovessero riscontrarsi vizi formali ovvero dovessero mancare documenti o dichiarazioni così come prescritti, l'ufficio elettorale circoscrizionale competente assegna ai presentatori un termine di ventiquattro ore per produrre quanto richiesto; decorso infruttuosamente tale termine la lista risulta cancellata e non ammessa alla competizione elettorale.

     Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alle liste.

     L'ufficio circoscrizionale si riunisce l'indomani per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite [12].

 

     Art. 13. (Comunicazione delle decisioni e stampa del manifesto con le candidature).

     Le decisioni di cui all'articolo precedente debbono essere immediatamente comunicate al presidente della Provincia per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati e per l'invio dello stesso ai Sindaci dei Comuni interessati perché provvedano alla affissione all albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, entro il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni.

     Analoga ed immediata comunicazione deve essere fatta al prefetto per la stampa delle schede di votazione nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine di ammissione, ed al presidente dell'ufficio elettorale provinciale ai fini delle successive operazioni per la proclamazione degli eletti.

 

     Art. 14. (Designazione dei rappresentanti di lista).

     Con dichiarazione scritta, autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'art. 11 o persone da esse autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione o all'ufficio elettorale provinciale, due rappresentanti della lista: uno effettivo ed uno supplente scegliendoli fra gli elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti è presentato entro il quindicesimo giorno antecedente quello delle elezioni alla cancelleria della pretura, nella cui circoscrizione ha sede la sezione elettorale.

     La cancelleria della pretura ne rilascia ricevuta e provvede all'invio delle singole designazioni ai Sindaci dei Comuni del mandamento perché le consegnino ai presidenti degli uffici elettorali di sezione insieme con il materiale per il seggio.

     L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'ufficio elettorale provinciale è presentato, entro le ore dodici del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria del tribunale del Comune capoluogo della Provincia la quale ne rilascia ricevuta.

 

     Art. 15. (Poteri e doveri del rappresentante di lista).

     Il rappresentante di lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

     Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

 

     Art. 16. (Schede di votazione). [13]

 

     Art. 17. (Operazioni successive allo scrutinio).

     Compiuto lo scrutinio, il presidente dell'ufficio di sezione ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

     Il verbale, redatto in triplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio. Indi il presidente procede alla formazione:

     1) del plico contenente le schede corrispondenti ai voti nulli, quelle corrispondenti ai voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, le schede dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

     2) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza numero, bollo o firma dello scrutatore;

     3) del plico contenente le schede corrispondenti ai voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

     I predetti plichi devono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

     I plichi di cui ai numeri 1 e 2 devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'ufficio elettorale provinciale.

     Il plico di cui al numero 3 deve essere allegato al verbale destinato al deposito presso la prefettura.

 

     Art. 18. (Determinazione delle cifre elettorali - di lista ed individuale -, ripartizione dei seggi in sede provinciale e loro distribuzione nei vari collegi). [14]

     L'ufficio elettorale provinciale, costituito ai termini dell'art. 10, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere e, ove lo crede, di un numero di esperti non superiore a venti scelti dal presidente:

     1) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalle liste aventi il medesimo contrassegno nelle singole sezioni della Provincia;

     2) procede al riparto del 70% dei seggi tra le liste, determinandone il numero corrispondente. A tal fine, in caso di numero frazionario, sarà applicato il criterio dell'arrotondamento alla unità superiore. Indi divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi da assegnare in questa fase più uno, ottenendo così il quoziente elettorale: nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.

     Attribuisce, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale della stessa lista.

     I seggi che rimangono non assegnati sono rispettivamente attribuiti alle liste per le quali queste divisioni hanno dato maggiore resto e, a parità di resti, a quelle liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, per sorteggio.

     2 bis) per l'assegnazione del residuo 30% effettua le seguenti operazioni:

     a) procede, se presentate coalizioni di liste, alla sommatoria dei voti delle liste che hanno presentato reciproca dichiarazione di coalizione;

     b) assegna i due terzi dei seggi, determinando tale numero con applicazione dell'arrotondamento in caso di numero frazionario all'unità superiore, alla lista di maggioranza o alla coalizione di liste risultata di maggioranza. In tale ultima eventualità ripartisce i seggi tra le liste facenti parte della coalizione applicando il criterio proporzionale illustrato al numero 2);

     c) assegna il residuo numero di seggi alla lista o alla coalizione di liste risultata seconda. In tale ultima eventualità ripartisce i seggi tra le liste facenti parte della coalizione applicando il criterio proporzionale illustrato al numero 2;

     d) ove la lista o la coalizione di liste alle quali si deve assegnare il 30% dei seggi residui conseguano la parità dei voti, assegna i seggi in numero eguale.

     L'eventuale seggio dispari verrà assegnato per sorteggio ad una delle liste o delle coalizioni di liste;

     3) procede alla distribuzione nei singoli collegi dei seggi assegnati alle varie liste. A tal fine: si ordinano le liste ad iniziare da quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale provinciale; si determina il quoziente elettorale di lista, ottenuto dividendo la cifra elettorale provinciale di ciascuna lista per il numero dei seggi alla stessa attribuiti, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni; si determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista nel collegio; si assegnano, in ciascun collegio, a ciascuna lista, come sopra ordinate, tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di lista, trascurando l'eventuale parte frazionaria, è compreso nella cifra elettorale che ciascuna lista ha riportato nel collegio, sino alla concorrenza dei seggi allo stesso per legge spettanti, a cominciare da quello in cui la lista ha ottenuto la maggiore cifra elettorale di collegio e, via via, in quelli in cui ha ottenuto le cifre elettorali immediatamente inferiori. Completate tali operazioni con riferimento a tutte le liste, gli eventuali seggi non assegnati sono attribuiti alle relative liste, come sopra ordinate, nel collegio in cui la lista ha il resto più alto, sino all'attribuzione dei seggi spettanti a ciascun collegio e fino all'esaurimento dei seggi attribuiti a ciascuna lista in sede provinciale. In caso di parità di resti, il seggio è attribuito nel collegio in cui la lista ha ottenuto la maggiore cifra elettorale. In caso di ulteriore parità, il collegio è individuato per sorteggio [15];

     4) determina la cifra elettorale individuale di ogni candidato, in base al numero di voti di preferenza validi ottenuti; [16]

     5) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale prevale il candidato che precede nell'ordine di lista [17].

 

     Art. 19. (Proclamazione degli eletti).

     Il presidente dell'ufficio elettorale provinciale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dal n. 5 del precedente articolo, quei candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

 

     Art. 20. (Adempimenti dell'ufficio elettorale provinciale).

     L'ufficio elettorale provinciale si pronuncia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate. Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunzie di casi di ineleggibilità degli eletti, deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in triplice esemplare, deve essere, seduta stante, firmato in ciascun foglio dal presidente, dai componenti, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

     Nei verbali debbono essere indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, seguendo la graduatoria prevista dal numero 5 dell'art. 18. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, deve essere inviato dal presidente dell'ufficio alla segreteria dell'Amministrazione provinciale, che ne rilascia ricevuta.

     Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale del Comune capoluogo di Provincia; il terzo esemplare viene trasmesso all'ufficio elettorale della Regione siciliana.

 

     Art. 21. (Comunicazione ai Consiglieri eletti, alla segreteria della Provincia e alla prefettura).

     Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale provinciale invia attestato ai consiglieri eletti e ne dà immediata notizia alla segreteria della Provincia e alla prefettura che, tramite i Sindaci, la porta a conoscenza della popolazione con apposito manifesto.

 

     Art. 22. (Consigliere eletto in più collegi).

     Il Consigliere eletto in più collegi deve dichiarare alla segreteria dell'Amministrazione provinciale, entro otto giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione della proclamazione, quale collegio presceglie. Mancando l'opzione si intende prescelto il collegio in cui ha ottenuto il maggiore numero di voti di preferenza.

 

     Art. 23. (Spese).

     Le spese derivanti dall'organizzazione tecnica e dall'attuazione delle elezioni provinciali, comunali e di quartiere, fatta eccezione di quelle indicate nei commi successivi, sono a carico delle Amministrazioni interessate.

     Sono, in ogni caso, a carico della Regione siciliana:

     a) le spese per il funzionamento dell'ufficio elettorale regionale, ivi comprese quelle per il servizio tecnico ispettivo, per le indagini statistiche, per l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e l'esercizio di macchine, di impianti e di attrezzature tecniche;

     b) le spese inerenti alla formazione dei collegi elettorali, quelle occorrenti per l'organizzazione generale delle elezioni provinciali, comunali e di quartiere, per la manutenzione e la rinnovazione dei bolli per le sezioni elettorali e dei relativi accessori, per la spedizione dei certificati elettorali agli elettori residenti fuori del Comune, delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero, per la fornitura delle schede di votazione, delle relative matite copiative, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, delle pubblicazioni, stampati e buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, nonché le spese per i trasporti e le comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche, effettuate nell'interesse della Regione, comprese quelle per la spedizione di plichi da parte degli uffici elettorali di sezione.

     Con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali il personale in servizio presso lo stesso Assessorato, impegnato nella preparazione, organizzazione e svolgimento delle varie operazioni elettorali concernenti le elezioni regionali, provinciali, comunali e di quartiere può essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 80 ore mensili, per il periodo intercorrente dal 15 gennaio al trentesimo giorno successivo alla data delle elezioni stesse.

     Le spese di cui ai punti a e b del secondo comma, in considerazione dell'urgenza, possono essere effettuate seguendo la procedura di cui all'art. 6 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 [18].

 

     Art. 24.

     (Omissis) [19].

 

     Art. 25.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ricadenti nell'esercizio in corso, si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 13302 e 13303 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

 

     Art. 26.

     Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con le norme previste nella presente legge.

 

 


[1] Così modificato con art. 11 L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[2] Così modificato con art. 11 L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[3] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 15 settembre 1997, n. 35.

[4] Articolo così sostituito con art. 30 L.R. 28 agosto 1992, n. 7.

[5] Così modificato con art. 11 L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[6] Articolo così sostituito con art. 11 L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[7] Comma così sostituito dall'art. 4 L.R. 4 maggio 1979, n. 74.

[8] Comma così sostituito dall'art. 4 L.R. 4 maggio 1979, n. 74.

[9] Comma così sostituito dall'art. 4 L.R. 4 maggio 1979, n. 74.

[10] Comma così sostituito dall'art. 4 L.R. 4 maggio 1979, n. 74.

[11] Articolo così modificato con art. 12 L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[12] Articolo così modificato con art. 13 L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[13] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 15 settembre 1997, n. 35.

[14] Articolo modificato con art. 14 L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[15] Numero così sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 aprile 2011, n. 6.

[16] Numero così sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 aprile 2011, n. 6.

[17] Numero così sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 aprile 2011, n. 6.

[18] Articolo così modificato dall'art. 1 L.R. 17 marzo 1979, n. 38; dall'art. 7 L.R. 30 marzo 1981, n. 42 e dall'art. 1 L.R. 4 giugno 1980, n. 53.

[19] Articolo abrogato dall'art. 5 L.R. 4 maggio 1979, n. 74.