§ 1.7.17 - L.R. 4 giugno 1980, n. 53.
Norme sul regime delle spese elettorali e sugli onorari ed indennità da corrispondere in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 enti locali: norme elettorali
Data:04/06/1980
Numero:53


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      In dipendenza dell'applicazione della presente legge lo stanziamento del cap. 18215 «Spese per le elezioni amministrative» (spese obbligatorie) del bilancio della Regione per l'esercizio [...]
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.7.17 - L.R. 4 giugno 1980, n. 53.

Norme sul regime delle spese elettorali e sugli onorari ed indennità da corrispondere in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali.

(G.U.R. 4 giugno 1980, n. 26).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     In dipendenza dell'applicazione della presente legge lo stanziamento del cap. 18215 «Spese per le elezioni amministrative» (spese obbligatorie) del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980 è incrementato di lire 700 milioni cui si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 21252 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e l'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», del bilancio medesimo.

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Aggiunge un comma all'art. 23 L.R. 9 maggio 1969, n. 14.

[2] Articolo abrogato con art. 8 L.R. 1989, n. 18.