§ 1.7.16 - L.R. 17 marzo 1979, n. 38.
Nuove norme sul regime delle spese in occasione di elezioni regionali, provinciali, comunali e di quartiere.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 enti locali: norme elettorali
Data:17/03/1979
Numero:38


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Per un'esigenza di maggiore funzionalità e chiarezza della normativa concernente le elezioni regionali ed amministrative in Sicilia, il Governo della Regione è autorizzato ad avvalersi della [...]
Art. 3.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.7.16 - L.R. 17 marzo 1979, n. 38.

Nuove norme sul regime delle spese in occasione di elezioni regionali, provinciali, comunali e di quartiere.

(G.U.R. 20 marzo 1979, n. 13).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     Per un'esigenza di maggiore funzionalità e chiarezza della normativa concernente le elezioni regionali ed amministrative in Sicilia, il Governo della Regione è autorizzato ad avvalersi della commissione di studio, istituita con D.P.Reg. 5 dicembre 1978, con il compito di formulare proposte di razionalizzazione delle norme regionali che disciplinano lo svolgimento delle elezioni regionali ed amministrative in Sicilia.

     Il termine massimo per il compimento dei lavori della suddetta commissione è fissato in un anno dalla data di insediamento.

     Al presidente, a tutti i componenti ed al segretario sarà corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta di lire 12.000 per il presidente e di lire 10.000 per i componenti ed il segretario.

 

     Art. 3.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Sostituisce art. 23 L.R. 9 maggio 1969, n. 14.