§ 1.2.18 - L.R. 4 maggio 1979, n. 74.
Nuove norme per l'effettuazione delle elezioni regionali ed amministrative.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 assemblea regionale - stemma e gonfalone
Data:04/05/1979
Numero:74


Sommario
Art. 1.      Qualora per lo stesso giorno vengano indette consultazioni elettorali disciplinate da norme statali e da norme della Regione siciliana, per tutte quelle procedure di natura analoga, ivi comprese [...]
Art. 2.      Nei casi previsti dal secondo e terzo comma del precedente art. 1 si applicano le seguenti disposizioni:
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      Sono abrogati gli artt. 1 e 2 della L.R. 12 giugno 1978, n. 12, l'art. 24 della L.R. 9 maggio 1969, n. 14, ed ogni altra disposizione regionale in contrasto con la presente legge.
Art. 6.      Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili alle elezioni comunali siciliane già indette per il 3 e 4 giugno 1979.
Art. 7.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.2.18 - L.R. 4 maggio 1979, n. 74.

Nuove norme per l'effettuazione delle elezioni regionali ed amministrative.

(G.U.R. 5 maggio 1979, n. 20).

 

Art. 1.

     Qualora per lo stesso giorno vengano indette consultazioni elettorali disciplinate da norme statali e da norme della Regione siciliana, per tutte quelle procedure di natura analoga, ivi comprese quelle relative alla durata della votazione ed alle modalità e tempi dello scrutinio, che siano diversamente disciplinate dalle predette norme, si applicano quelle all'uopo stabilite dallo Stato.

     Qualora per lo stesso giorno vengano indette elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana ed elezioni amministrative, per tutte quelle procedure di natura analoga, ivi comprese quelle relative alla durata della votazione ed alle modalità e tempi dello scrutinio, che siano diversamente disciplinate dalle rispettive leggi elettorali, si applicano le norme all'uopo stabilite dalla legge che disciplina le elezioni dell'Assemblea regionale siciliana. All'elettore vengono consegnate schede di colore diverso e lo scrutinio ha luogo dando la precedenza a quello relativo all'elezione dell'Assemblea regionale siciliana.

     Qualora per lo stesso giorno vengano indette elezioni provinciali, comunali e di quartiere o soltanto due dei tre tipi di elezioni, all'elettore vengono consegnate schede di colore diverso e lo scrutinio ha luogo dando la precedenza a quello relativo all'elezione maggiormente rappresentativa.

 

     Art. 2.

     Nei casi previsti dal secondo e terzo comma del precedente art. 1 si applicano le seguenti disposizioni:

     a. completati due scrutini le operazioni di spoglio vengono sospese per essere riprese il giorno successivo alle ore 8.00;

     b. le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono ripartite proporzionalmente tra gli enti nel cui interesse sono effettuate le consultazioni.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 5.

     Sono abrogati gli artt. 1 e 2 della L.R. 12 giugno 1978, n. 12, l'art. 24 della L.R. 9 maggio 1969, n. 14, ed ogni altra disposizione regionale in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 6.

     Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili alle elezioni comunali siciliane già indette per il 3 e 4 giugno 1979.

 

     Art. 7.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Sostituisce art. 8 T.U. 20 agosto 1960, n. 3.

[2] Modifica art. 8 L.R. 9 maggio 1969, n. 14.