§ 41.7.123 - D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 143.
Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di istruzione artigiana e professionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:16/02/1979
Numero:143


Sommario
Art. 1.      Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nella materia riflettente l'istruzione artigiana e professionale sono svolte, nel territorio della regione siciliana, [...]
Art. 2.      Le funzioni amministrative relative all'esercizio delle attribuzioni previste dall'articolo precedente concernono i servizi e le attività destinate alla formazione, al perfezionamento, alla [...]
Art. 3.      Sono in particolare comprese tra le funzioni amministrative di cui al precedente articolo le attività relative all'organizzazione di corsi degli informatori socio-economici previsti dalla legge [...]
Art. 4.      Restano di competenza dello Stato;
Art. 5.      Gli organi statali continuano ad esplicare la propria attività in ordine agli studi, alla ricerca ed alla informazione necessaria per la programmazione nazionale del settore.
Art. 6.      Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato non trasferite con il presente decreto nelle materie indicate nell'art. 17, lettera, f), dello statuto sono esercitate [...]
Art. 7.      Per l'esercizio dei compiti attribuiti alla regione con il presente decreto l'amministrazione regionale si avvale anche del personale di cui all'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. [...]
Art. 8.      Fino a quando sarà provveduto alla globale revisione della vigente normativa di attuazione dello statuto in materia finanziaria, in relazione anche a quanto previsto dall'art. 12, punto 4, della [...]
Art. 9.      Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, il personale in servizio presso la sede centrale dell'INAPLI, dell'ENALC e dell'INIASA, [...]


§ 41.7.123 - D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 143.

Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di istruzione artigiana e professionale.

(G.U. 12 maggio 1979, n. 129)

 

     Art. 1.

     Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nella materia riflettente l'istruzione artigiana e professionale sono svolte, nel territorio della regione siciliana, dall'amministrazione regionale a norma dell'art. 20 in relazione all'art. 17, lettera f), dello statuto.

     Rientrano altresì nella competenza dell'amministrazione regionale i compiti svolti, nel territorio della regione siciliana, nella materia di cui al comma precedente dall'Istituto nazionale per il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dall'Ente nazionale dei lavoratori del commercio (ENALC) e dall'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA).

 

          Art. 2.

     Le funzioni amministrative relative all'esercizio delle attribuzioni previste dall'articolo precedente concernono i servizi e le attività destinate alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione e all'orientamento professionale per qualsiasi attività professionale e per qualsiasi finalità, compresa la formazione continua, permanente, ricorrente e quella conseguente a riconversione di attività produttive ad esclusione di quelle dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria, superiore, universitaria o post-universitaria; la vigilanza sull'attività privata di istruzione artigiana e professionale.

 

          Art. 3.

     Sono in particolare comprese tra le funzioni amministrative di cui al precedente articolo le attività relative all'organizzazione di corsi degli informatori socio-economici previsti dalla legge 9 maggio 1975, n. 153; alla formazione degli operatori del commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426; alla formazione ed all'aggiornamento del personale impiegato nelle attività di formazione professionale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10; alla formazione professionale degli apprendisti in tutti gli aspetti disciplinati dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modifiche; ai cantieri di lavoro e ai cantieri scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modifiche; all'orientamento professionale svolto dall'Ente nazionale per la prevenzione infortuni di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e successive modifiche.

     Gli enti pubblici per svolgere attività volontarie inerenti all'istruzione professionale devono ottenere l'assenso dell'amministrazione regionale, salvo che si tratti di attività di perfezionamento del proprio personale.

 

          Art. 4.

     Restano di competenza dello Stato;

     1) la disciplina legislativa del rapporto di lavoro degli apprendisti;

     2) la disciplina legislativa delle attribuzioni delle qualifiche professionali ai fini del collocamento;

     3) le funzioni svolte dal centro di ricerca di Monteporzio Catone;

     4) le attribuzioni dell'amministrazione centrale relative all'assistenza tecnica ed al finanziamento dei progetti speciali da eseguirsi da parte della regione nella ipotesi di grave squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro.

     Sono, inoltre, di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

     a) la formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero;

     b) la predisposizione, l'assistenza tecnica ed il finanziamento mediante l'erogazione di contributi alla regione e d'intesa con essa, di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale quando sopravvengono ipotesi di rilevante riconversione, riorganizzazione o cessazione di aziende nonchè di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, o quando trattasi di attività artistiche o di alta specializzazione per le quali non sia possibile reclutare allievi nell'ambito della regione;

     c) l'attività di formazione e di addestramento professionale svolta dalle Forze armate, dai corpi ausiliari e, in genere, dall'amministrazione dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, per i propri dipendenti.

 

          Art. 5.

     Gli organi statali continuano ad esplicare la propria attività in ordine agli studi, alla ricerca ed alla informazione necessaria per la programmazione nazionale del settore.

     Le linee programmatiche concernenti la formazione e l'addestramento professionale saranno periodicamente comunicate al Ministero competente ai fini della predisposizione dei programmi economici nazionali.

     Gli organi statali e l'amministrazione regionale sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta ogni altra notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto.

     L'amministrazione regionale, inoltre, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni trasferite con il presente decreto, può avvalersi dei servizi tecnici dello Stato operanti nel settore.

 

          Art. 6.

     Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato non trasferite con il presente decreto nelle materie indicate nell'art. 17, lettera, f), dello statuto sono esercitate dall'amministrazione regionale secondo le direttive del Governo dello Stato.

     Per l'esercizio dell'attività di cui al comma precedente lo Stato verserà alla regione la quota parte degli stanziamenti del bilancio statale necessaria per la realizzazione delle attività stesse.

 

          Art. 7.

     Per l'esercizio dei compiti attribuiti alla regione con il presente decreto l'amministrazione regionale si avvale anche del personale di cui all'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 104.

     Resta impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa allo stato giuridico, al trattamento economico e di quiescenza del personale di cui al comma precedente da adottarsi con legge regionale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10. L'inquadramento definitivo del predetto personale avverrà in ogni caso coevamente a quello conseguente al trasferimento del personale statale nei ruoli della regione.

     I beni mobili ed immobili costituenti le strutture periferiche degli enti di cui all'art. 1, secondo comma, del presente decreto, sono trasferiti al patrimonio della regione.

     La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature nonchè dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constare con verbali redatti in contraddittorio da funzionari a ciò delegati.

 

          Art. 8.

     Fino a quando sarà provveduto alla globale revisione della vigente normativa di attuazione dello statuto in materia finanziaria, in relazione anche a quanto previsto dall'art. 12, punto 4, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è assicurata alla regione la corresponsione della quota - già a carico del soppresso fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori - di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, nonchè la continuità degli interventi finanziari disposti dallo Stato in Sicilia nelle materie oggetto del presente decreto, mediante l'accreditamento alla regione di somme pari alla media risultante da quanto erogato in Sicilia nel triennio antecedente alla entrata in vigore del presente decreto, aumentata del 10% annuo.

 

          Art. 9.

     Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, il personale in servizio presso la sede centrale dell'INAPLI, dell'ENALC e dell'INIASA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato prima dell'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, è trasferito all'Istituto nazionale della previdenza sociale, conservando la posizione giuridica ed economica acquisita negli enti di provenienza anteriormente alla suddetta data.

     Il termine di novanta giorni, di cui all'art. 21 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, decorre dalla data del passaggio alla regione siciliana del personale di cui all'art. 7 del presente decreto.