§ 98.1.30825 - D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218.
Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, recante esercizio nella regione siciliana delle attribuzioni del [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:24/03/1981
Numero:218


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Al primo comma lettera a), dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, è aggiunta la seguente disposizione
Art. 3.      Il secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, è sostituito dai seguenti


§ 98.1.30825 - D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218.

Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, recante esercizio nella regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(G.U. 18 maggio 1981, n. 134)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

     Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     L'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, è sostituito dal seguente:

     "Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste nel territorio della regione siciliana sono esercitate dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 20 ed in relazione all'art. 14, lettere a), b), c), e) e l) dello statuto della regione siciliana.

     Rientrano nelle attribuzioni di cui al precedente comma quelle concernenti la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari, la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare, nonché l'attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati, già esercitati dall'amministrazione statale in Sicilia, che non siano attribuiti all'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo in seno alla Comunità economica europea.

     Sono altresì esercitate dall'amministrazione regionale:

     1) le funzioni tecnico-amministrative già svolte in Sicilia dal Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco;

     2) le funzioni amministrative di assistenza agli utenti di motori agricoli, di formazione e di insegnamento tecnico-pratico per gli agricoltori per l'incremento e la diffusione della meccanizzazione agricola, nonché i relativi servizi e controlli.

     I servizi e controlli sui carburanti agricoli a prezzo agevolato di competenza del Ministero delle finanze sono esercitati dall'amministrazione regionale in applicazione del primo comma, seconda parte, dell'art. 20 dello statuto della regione siciliana.

     La qualifica di utente di motore agricolo è conferita dalla regione che provvede anche alla disciplina amministrativa del settore.

     Ferme restando le competenze degli uffici tecnici imposte di fabbricazione le funzioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1825, e successive modificazioni, sono esercitate dalla regione siciliana nell'ambito del proprio territorio".

 

          Art. 2.

     Al primo comma lettera a), dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, è aggiunta la seguente disposizione:

     "Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla regione in forza del secondo e terzo comma dell'art. 1 del presente decreto, passano alle dipendenze della regione siciliana ed entrano a far parte integrante della sua organizzazione amministrativa gli uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di alimentazione, nonché gli uffici del Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco esistenti in Sicilia e gli uffici dell'Ente utenti motori agricoli (U.M.A.).

     Il trasferimento alla regione dei predetti uffici comporta la successione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti alle sedi degli uffici stessi, agli immobili in proprietà e ai relativi arredamenti.

     La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatto constare con verbali redatti in contraddittorio da funzionari a ciò espressamente delegati rispettivamente dalla regione e dalle amministrazioni interessate.

     La regione, nell'esercizio delle funzioni alla stessa spettanti a norma del presente decreto, si avvale anche del personale dello Stato in servizio presso gli uffici trasferiti con i precedenti comma, in posizione di comando, sino all'emanazione delle norme integrative del presente decreto relative al passaggio del personale suddetto dallo Stato alla regione.

     Nell'ipotesi che dette norme non siano state ancora emanate, il personale stesso, salvo che non abbia chiesto di rimanere nei ruoli statali, è trasferito alla regione all'atto dell'entrata in vigore delle norme che regoleranno i rapporti finanziari definitivi tra lo Stato e la regione, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

     Al personale trasferito alla regione a norma dei comma precedenti è fatta salva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del passaggio.

     In corrispondenza del trasferimento alla regione del personale di cui ai comma precedenti i ruoli organici statali vengono contestualmente ridotti con decorrenza dalla data del trasferimento medesimo.

     La regione si avvale del personale in servizio presso gli uffici dell'Ente utenti motori agricoli alla data dell'entrata in vigore del presente decreto e assunto ai sensi del regio decreto 26 luglio 1935, n. 1534, e successive modifiche.

     Resta impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa allo stato giuridico, al trattamento economico e di quiescenza del personale di cui al comma precedente da adottarsi con legge regionale, fatto salvo comunque il trattamento economico goduto presso l'amministrazione di provenienza.

     L'inquadramento definitivo di detto personale avverrà in ogni caso coevamente a quello conseguente al trasferimento del personale statale nei ruoli della regione".

 

          Art. 3.

     Il secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, è sostituito dai seguenti:

     "Nulla è innovato per quanto riguarda la vigilanza e la tutela sugli enti ed organismi a carattere nazionale e interregionale operanti in agricoltura; tuttavia nei confronti degli uffici di detti enti ed organismi esistenti e operanti in Sicilia l'amministrazione regionale potrà svolgere le funzioni amministrative di cui all'art. 20 dello statuto della regione siciliana secondo le direttive del Governo dello Stato.

     L'Amministrazione regionale ha la facoltà di avvalersi degli uffici e degli organi consultivi operanti nel settore e non trasferiti all'Amministrazione regionale; uguale facoltà ha l'amministrazione dello Stato nei confronti degli uffici e degli organi della regione".