§ 3.16.130 - L.R. 25 maggio 1979, n. 98.
Norme concernenti il personale dei disciolti enti per l'addestramento dei lavoratori ENALC, INAPLI e INIASA, di cui alla legge regionale 30 dicembre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:25/05/1979
Numero:98


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del personale già dipendente dagli enti di cui al precedente art. 1, alla data del 1 giugno 1975.
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 3.16.130 - L.R. 25 maggio 1979, n. 98.

Norme concernenti il personale dei disciolti enti per l'addestramento dei lavoratori ENALC, INAPLI e INIASA, di cui alla legge regionale 30 dicembre 1977, n. 104. [*]

(G.U.R. 26 maggio 1979, n. 23).

 

Art. 1.

     [Al personale dei disciolti Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI) e Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) di cui alla legge regionale 30 dicembre 1977, n. 104, compete un trattamento economico pari a quello già spettante a carico degli uffici di liquidazione degli enti di appartenenza.

     Lo stesso personale conserva nei confronti dell'Amministrazione regionale lo stato giuridico goduto presso gli enti di provenienza].

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del personale già dipendente dagli enti di cui al precedente art. 1, alla data del 1 giugno 1975.

 

     Art. 3.

     [All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1979 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso].

 

     Art. 4.

     [La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione].

 

 


[*] La presente legge è stata abrogata dall'art. 13 della L.R. 2 agosto 1982, n. 76. Si riporta di seguito il testo dell'ultimo comma, art. 13, della L.R. 2 agosto 1982, n. 76: