Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.16 lavoro e previdenza sociale |
Data: | 25/05/1979 |
Numero: | 98 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del personale già dipendente dagli enti di cui al precedente art. 1, alla data del 1 giugno 1975. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 3.16.130 - L.R. 25 maggio 1979, n. 98.
Norme concernenti il personale dei disciolti enti per l'addestramento dei lavoratori ENALC, INAPLI e INIASA, di cui alla legge regionale 30 dicembre 1977, n. 104. [*]
(G.U.R. 26 maggio 1979, n. 23).
[Al personale dei disciolti Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI) e Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) di cui alla
Lo stesso personale conserva nei confronti dell'Amministrazione regionale lo stato giuridico goduto presso gli enti di provenienza].
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del personale già dipendente dagli enti di cui al precedente art. 1, alla data del 1 giugno 1975.
[All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1979 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso].
[La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione].
[*] La presente legge è stata abrogata dall'art. 13 della