§ 1.4.22 - L.R. 13 maggio 1953, n. 34.
Approvazione dei ruoli organici dell'Amministrazione [*].


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:13/05/1953
Numero:34


Sommario
Art. 1.      Sono approvati i ruoli centrali dei seguenti rami dell'Amministrazione regionale, secondo le tabelle organiche annesse alla presente legge:
Art. 2.      Gli Ispettori regionali sono nominati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, fra i dipendenti della Regione, provenienti dai ruoli organici di cui al [...]
Art. 3.      Il personale di ruolo dello Stato, quello di ruolo degli Enti locali, compresi i Segretari comunali e delle Amministrazioni provinciali, quello di ruolo degli Istituti di Diritto pubblico, [...]
Art. 4.      L'inquadramento del personale che in base al precedente art. 3 abbia esercitato l'opzione ivi prevista ha luogo, con decreto dei Presidente della Regione. previo nulla osta dell'Amministrazione [...]
Art. 5.      Può essere inquadrato ai gradi iniziali del gruppo superiore il personale compreso nelle categorie elencate all'art. 3 ed appartenente ad un gruppo inferiore purché in possesso di un titolo di [...]
Art. 6.      Il nulla osta di cui all'art. 4 non è richiesto per il personale al quale sia stata riconosciuta la posizione di impiegato della Regione, ai sensi del decreto legislativo presidenziale 18 [...]
Art. 7.      Ferme restando le disposizioni dell'art. 20 ed in deroga a quelle dell'art. 21 della legge regionale 29 luglio 1950, n. 65, per il personale che abbia lodevolmente esercitato le funzioni di [...]
Art. 8.      L'Amministrazione regionale riconosce al personale inquadrato tutto il servizio prestato nelle amministrazioni di provenienza e valido ai fini della liquidazione della pensione e del trattamento [...]
Art. 9.      Quanto previsto nel primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo presidenziale 18 settembre 1951, n. 30, ratificato con la legge regionale 22 marzo 1952, n. 10, si applica anche ai Segretari [...]
Art. 10.      Con le stesse modalità di cui all'art. 2, gli Ispettori regionali possono essere nominati tra funzionari di gruppo A appartenenti ai ruoli tecnici dell'Amministrazione statale, che, per un [...]
Art. 11.      In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo presidenziale 12 aprile 1951, n. 18 il personale, già collocato nei ruoli speciali transitori, è inquadrato a [...]
Art. 12.      Al personale in atto comunque in servizio presso l'Amministrazione centrale della Regione vengono estese le norme che regolano il passaggio nei ruoli speciali transitori dalla data di [...]
Art. 13.      Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 12 della presente legge la data di assunzione è comprovata da atti ufficiali della Amministrazione regionale dai quali risulti [...]
Art. 14.      Nella prima applicazione della presente legge al personale proveniente dai ruoli speciali transitori che ha diritto all'inquadramento al grado iniziale di ciascun gruppo, il servizio prestato [...]
Art. 15.      Nella prima attuazione della presente legge il periodo di servizio nei ruoli speciali transitori richiesto ai fini dell'inquadramento nei ruoli definitivi a norma dell'art. 11 della presente [...]
Art. 16.      Agli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo presidenziale 12 aprile 11951, n. 18, per il personale che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio continuativo presso l'Amministrazione [...]
Art. 17.      Il personale di cui al secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 28 agosto 1949, n. 53, conserva a tutti gli effetti nel ruolo speciale transitorio ed in quello definitivo il trattamento [...]
Art. 18.      La disposizione prevista dall'art. 5 del decreto legislativo presidenziale 12 aprile 1951, n. 18, si applica al personale inquadrato nei ruoli speciali transitori, che, alla data della entrata [...]
Art. 19.      I singoli rami dell'Amministrazione centrale della Regione possono avvalersi dell'opera di dipendenti dello Stato in posizione di comando o di distacco. Con decreto del Presidente della Regione [...]
Art. 20.      Il personale in pianta stabile di Istituti pubblici o Enti dipendenti o vigilati dall'Amministrazione regionale o da quella statale, che, alla data del I febbraio 1953 in virtù dell'art. 15 [...]
Art. 21.      Il personale dei ruoli previsti dall'art. 1 della presente legge può essere destinato. a richiesta dell'Assessore preposto al ramo di Amministrazione presso il quale presta servizio ad altro [...]
Art. 22.      Nella ipotesi di diversa distribuzione delle competenze fra i vari rami dell'Amministrazione, la ripartizione numerica dei posti previsti dalle tabelle allegate alla presente legge sarà fatta [...]
Art. 23.      Ai fini della prima applicazione della presente legge, nonché del decreto legislativo presidenziale 12 aprile 1951, n. 18, le attribuzioni devolute dalle vigenti disposizioni al Consiglio di [...]
Art. 24.      Nei limiti delle tabelle organiche allegate il numero dei posti da mettere di volta in volta a concorso è determinato con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore del ramo, di [...]
Art. 25.      Sono abrogati gli articoli 2, 3 e 5 della legge regionale 28 agosto 1949, n. 53, e successive modifiche ed aggiunte, nonché tutte le disposizioni comunque in contrasto con la presente legge. [...]
Art. 26.      Il personale che presta servizio presso l'Amministrazione della Regione non può far parte, in rappresentanza dell'Amministrazione medesima, di comitati, Commissioni o consigli aventi funzioni [...]
Art. 27.      Nella prima sistemazione nei ruoli organici definitivi del personale in servizio presso la Regione Siciliana è autorizzata, in favore del personale che, per mancanza nel ruoli organici [...]
Art. 28.      Al personale di gruppo A e B dei ruoli centrali dei singoli rami dell'Amministrazione Regionale, oltre alle competenze spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, è corrisposta una indennità [...]
Art. 29.      Il trattamento economico degli Ispettori regionali è provvisoriamente fissato in misura pari a quello spettante a norma delle vigenti disposizioni al personale dello Stato avente il grado IV.
Art. 30.      L'Assessore per le finanze è autorizzato ad introdurre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge. Alle eventuali maggiori spese derivanti dall'applicazione della [...]
Art. 31.      La presente legge Sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 1.4.22 - L.R. 13 maggio 1953, n. 34.

Approvazione dei ruoli organici dell'Amministrazione [*].

(G.U.R. 13 maggio 1953, n. 26).

 

Art. 1.

     Sono approvati i ruoli centrali dei seguenti rami dell'Amministrazione regionale, secondo le tabelle organiche annesse alla presente legge:

     - Presidenza - Uffici e servizi dipendenti (Tabella A);

     - Finanza - (Tabelle B e C) [1];

     - Agricoltura e Foreste - (Tabella D);

     - Lavori Pubblici - (Tabella E);

     - Pubblica Istruzione - (Tabella F);

     - Industria e Commercio - (Tabella G);

     - Lavoro, Previdenza ed Assistenza Sociale (Tabella H);

     - Igiene e Sanità - (Tabella I);

     - Enti Locali - (Tabella L);

     - Turismo e Spettacolo - (Tabella M);

     E' altresì approvato il ruolo organico degli Ispettori regionali secondo l'annessa tabella N.

     Entro il termine di sei mesi dalla definizione dello ordinamento degli uffici, sarà provveduto con legge regionale all'eventuale aumento dei posti delle tabelle organiche.

 

     Art. 2.

     Gli Ispettori regionali sono nominati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, fra i dipendenti della Regione, provenienti dai ruoli organici di cui al primo comma dell'art. 1, ed aventi grado non inferiore al quinto.

     Gli Ispettori regionali possono essere preposti, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, alla Direzione di servizi della Presidenza e degli Assessorati, giusta la seguente tabella:

     Presidenza - Uffici e servizi dipendenti 4; Finanza 5; Agricoltura e Foreste 3; Lavori Pubblici 2; Pubblici Istruzione 1; Industria e Commercio 1; Lavoro, Previdenza ed Assistenza Sociale 1; Igiene e Sanità 1; Enti Locali 1.

     Tra gli Ispettori regionali possono essere scelti, con le stesse modalità previste nel comma precedente il Segretario generale della Presidenza della Regione, il Ragioniere generale della Regione, il Dirigente dell'Amministrazione civile dell'Assessorato degli Enti locali.

     Gli Ispettori regionali cessano dalle funzioni loro affidate ai sensi dei precedenti comma, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dello stesso o dell'Assessore del ramo presso il quale hanno svolto le funzioni, previa deliberazione della Giunta regionale.

     Gli Ispettori regionali non preposti alle funzioni di cui ai precedenti secondo e terzo comma restano a disposizione della Presidenza della Regione per in carichi speciali.

 

     Art. 3.

     Il personale di ruolo dello Stato, quello di ruolo degli Enti locali, compresi i Segretari comunali e delle Amministrazioni provinciali, quello di ruolo degli Istituti di Diritto pubblico, nonché quello a con tratto tipo del disciolto Ministero dell'Africa Italiana, che al 31 dicembre 1952 si trovava a prestare servizio presso i rami dell'Amministrazione regionale centrale, entro sei mesi dalla data predetta, deve dichiarare se intende optare per l'appartenenza ai ruoli previsti dal precedente articolo 1.

     L'opzione prevista dal primo comma del presente articolo può essere esercitata, altresì, dal personale compreso nelle categorie ivi elencate che in atto non sia in servizio presso l'Amministrazione regionale centrale, purché, in precedenza, vi abbia prestato servizio continuativo per un periodo non inferiore a due anni.

     Il periodo di servizio prestato dal personale di cui al secondo comma del presente articolo negli uffici dell'Alto Commissariato per la Sicilia è utile per il compimento del biennio previsto dal comma stesso.

 

     Art. 4.

     L'inquadramento del personale che in base al precedente art. 3 abbia esercitato l'opzione ivi prevista ha luogo, con decreto dei Presidente della Regione. previo nulla osta dell'Amministrazione di provenienza e previa deliberazione della Giunta regionale. Il personale anzidetto conserva, a tutti gli effetti, sia l'anzianità di servizio, sia il gruppo ed il grado corrispondenti a quelli ricoperti nel ruolo di provenienza.

     Qualora vi sia disponibilità di posti, detto personale può essere direttamente inquadrato, con le modalità anzidette, al grado superiore, sempreché possegga i requisiti previsti dalle vigenti leggi per la relativa promozione.

     L'inquadramento di ciascun funzionario o impiegato di cui al presente articolo ha luogo, a tutti gli effetti giuridici ed economici, sotto la data di pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 5.

     Può essere inquadrato ai gradi iniziali del gruppo superiore il personale compreso nelle categorie elencate all'art. 3 ed appartenente ad un gruppo inferiore purché in possesso di un titolo di studio valido ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 28 agosto 1949, n. 53, che, per le funzioni esercitate da almeno un anno presso gli Uffici centrali della Regione, all'atto dell'inquadramento, sia ritenuto idoneo per il gruppo a cui aspira, a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione.

     Ai fini della promozione ai gradi superiori del personale di ruolo previsto dagli artt. 20 e 25 della legge regionale 29 luglio 1950, n. 65 ed inquadrato ai sensi del comma precedente, il servizio prestato nei ruoli dell'Amministrazione di provenienza è valutato nel modi previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 9 del R.D. 11 novembre 1923, n. 2395.

     Il personale subalterno che abbia lodevolmente esercitato le attribuzioni di gruppo C può essere inquadrato in tale gruppo al grado iniziale prescindendo dal titolo di studio.

     Quanto previsto nei comma precedenti si applica anche al personale già inquadrato nei ruoli transitori di cui al decreto legislativo presidenziale 12 aprile 1951, n. 18, ratificato con la legge regionale 22 marzo 1952, n. 7, all'atto del passaggio nei ruoli definitivi.

 

     Art. 6.

     Il nulla osta di cui all'art. 4 non è richiesto per il personale al quale sia stata riconosciuta la posizione di impiegato della Regione, ai sensi del decreto legislativo presidenziale 18 settembre 1951, n. 30, ratificato con la legge regionale 22 marzo 1952, n. 10, e per quello ché, avendo esercitato nei termini e modi prescritti l'opzione, abbia successivamente mutato il rapporto giuridico con l'Amministrazione cui apparteneva all'atto dell'opzione.

 

     Art. 7.

     Ferme restando le disposizioni dell'art. 20 ed in deroga a quelle dell'art. 21 della legge regionale 29 luglio 1950, n. 65, per il personale che abbia lodevolmente esercitato le funzioni di grado superiore per almeno due anni può anche prescindersi dal requisito dell'anzianità per la promozione al grado immediatamente superiore a quello di inquadramento. I benefici previsti dal presente articolo non sono cumulabili.

 

     Art. 8.

     L'Amministrazione regionale riconosce al personale inquadrato tutto il servizio prestato nelle amministrazioni di provenienza e valido ai fini della liquidazione della pensione e del trattamento di quiescenza.

     Salvo quanto disposto dagli artt. 15 e seguenti della legge regionale 29 luglio 1950, n. 65, i rapporti finanziari conseguenti al passaggio del personale di cui agli articoli precedenti, saranno regolati con successivi accordi tra le amministrazioni di provenienza e la Regione [2].

 

     Art. 9.

     Quanto previsto nel primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo presidenziale 18 settembre 1951, n. 30, ratificato con la legge regionale 22 marzo 1952, n. 10, si applica anche ai Segretari comunali il cui rapporto di impiego sia stato, successivamente al 1 giugno 1951, sciolto dalla Amministrazione di provenienza. Il grado rivestito alla data del 1 giugno 1951 e l'anzianità in detto grado.

 

     Art. 10.

     Con le stesse modalità di cui all'art. 2, gli Ispettori regionali possono essere nominati tra funzionari di gruppo A appartenenti ai ruoli tecnici dell'Amministrazione statale, che, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, abbiano svolto lodevolmente ed ininterrottamente, mansioni e funzioni di grado V o superiore anche in uffici dipendenti dallo stato o dall'Alto Commissariato per la Sicilia, estrinsecanti competenza territoriale regionale.

 

     Art. 11.

     In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo presidenziale 12 aprile 1951, n. 18 il personale, già collocato nei ruoli speciali transitori, è inquadrato a giudizio del Consiglio di Amministrazione e prescindendo dal limite di età nel grado iniziale dei corrispondenti ruoli previsti dall'art. 1 della presente legge, al compimento di almeno tre anni di effettivo ininterrotto e lodevole servizio presso gli Uffici dell'Amministrazione regionale, salva la eventuale revisione della graduatoria di anzianità dopo scaduto il termine fissato per le opzioni nel precedente art. 3.

     Il triennio di ininterrotto e lodevole servizio decorre, secondo i casi, dalla data di effettivo inizio del servizio di ciascun dipendente per assunzione o per distacco da parte degli Enti previsti dall'art. 22 della legge regionale 29 luglio 1950, n. 65.

     La disposizione di cui al comma precedente viene estesa al personale proveniente dall'Alto Commissariato per la Sicilia.

 

     Art. 12.

     Al personale in atto comunque in servizio presso l'Amministrazione centrale della Regione vengono estese le norme che regolano il passaggio nei ruoli speciali transitori dalla data di pubblicazione del decreto legislativo presidenziale 12 aprile 1951, n. 18 o dalla data di assunzione se è successiva.

 

     Art. 13.

     Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 12 della presente legge la data di assunzione è comprovata da atti ufficiali della Amministrazione regionale dai quali risulti l'assunzione in effettivo servizio presso l'Amministrazione centrale della Regione, in data anteriore al 31 gennaio 1953.

 

     Art. 14.

     Nella prima applicazione della presente legge al personale proveniente dai ruoli speciali transitori che ha diritto all'inquadramento al grado iniziale di ciascun gruppo, il servizio prestato prima dell'inquadramento nei predetti ruoli è considerato utile ai fini dell'anzianità per la promozione al grado immediatamente superiore.

 

     Art. 15.

     Nella prima attuazione della presente legge il periodo di servizio nei ruoli speciali transitori richiesto ai fini dell'inquadramento nei ruoli definitivi a norma dell'art. 11 della presente legge è ridotto di un anno per i mutilati, i combattenti ed i capi di famiglia numerosa.

 

     Art. 16.

     Agli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo presidenziale 12 aprile 11951, n. 18, per il personale che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio continuativo presso l'Amministrazione regionale è sufficiente il possesso dei requisiti, dal detto articolo richiesti, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

     La prova di idoneità prescritta dal citato articolo vale ai fini dell'applicazione dell'art. 7 della presente legge, dell'art. 21 del D.L. 30 dicembre 1923, numero 2960, modificato dal D.L. 20 novembre 1930, n. 1482 e 22 novembre 1937, n. 1933.

 

     Art. 17.

     Il personale di cui al secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 28 agosto 1949, n. 53, conserva a tutti gli effetti nel ruolo speciale transitorio ed in quello definitivo il trattamento economico previsto dal suddetto comma. I a differenza fra detti assegni e quelli ad esso spettanti in relazione al grado di inquadramento è corrisposta a titolo di assegno ad personam, riassorbibile.

 

     Art. 18.

     La disposizione prevista dall'art. 5 del decreto legislativo presidenziale 12 aprile 1951, n. 18, si applica al personale inquadrato nei ruoli speciali transitori, che, alla data della entrata in vigore della presente legge, esplica le mansioni di cui all'art. 13 della legge regionale 28 agosto 1949, n. 53. ed abbia i requisiti previsti dal detto articolo 5.

 

     Art. 19.

     I singoli rami dell'Amministrazione centrale della Regione possono avvalersi dell'opera di dipendenti dello Stato in posizione di comando o di distacco. Con decreto del Presidente della Regione o degli Assessori interessati, di concerto con l'Assessore per le finanze, saranno stabiliti il numero e i gradi dei funzionari dell'Amministrazione statale che potranno essere comandati o distaccati presso la Presidenza o gli Assessorati.

     Il comando o distacco non può superare la durata di anni tre e comunque cessa al momento in cui i posti relativi debbano essere ricoperti dall'Amministrazione regionale nei modi normali.

     Le disposizioni di cui al presente articolo hanno vigore limitatamente a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 20.

     Il personale in pianta stabile di Istituti pubblici o Enti dipendenti o vigilati dall'Amministrazione regionale o da quella statale, che, alla data del I febbraio 1953 in virtù dell'art. 15 della legge regionale 28 agosto 1949, n. 53, si trovava a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale della Regione può continuare a prestare servizio presso l'Amministrazione stessa per un periodo massimo di anni tre.

     Il numero di detto personale non è computato agli effetti di quanto previsto, dal secondo comma dello art. 19 della presente legge.

 

     Art. 21.

     Il personale dei ruoli previsti dall'art. 1 della presente legge può essere destinato. a richiesta dell'Assessore preposto al ramo di Amministrazione presso il quale presta servizio ad altro ramo affine.

     Il relativo provvedimento è adottato di concerto Ira il Presidente e gli Assessori, e fra gli Assessori interessati, previa Consiglio di Amministrazione.

     A tutti gli effetti giuridici il personale sopradetto rimane nel ruolo dl appartenenza, mentre sottostà, per ogni altro effetto, al ramo di Amministrazione presso cui presta effettivo servizio.

     La destinazione cessa con le stesse modalità di cui al secondo comma del presente articolo.

     Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per le finanze, sentita la Giunta regionale, da emanarsi entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, saranno stabiliti ai fini dell'attuazione del presente articolo, i rami affini dell'Amministrazione, nonché i quantitativi del personale che può essere destinato dall'uno all'altro dei predetti rami.

 

     Art. 22.

     Nella ipotesi di diversa distribuzione delle competenze fra i vari rami dell'Amministrazione, la ripartizione numerica dei posti previsti dalle tabelle allegate alla presente legge sarà fatta con decreto del Presidente della Regione su proposta degli Assessori interessati, di concerto con quello per le finanze.

 

     Art. 23.

     Ai fini della prima applicazione della presente legge, nonché del decreto legislativo presidenziale 12 aprile 1951, n. 18, le attribuzioni devolute dalle vigenti disposizioni al Consiglio di Amministrazione, sono esercitate dalla Giunta regionale, fino a che non sarà costituito il Consiglio di Amministrazione stesso a norma dell'art. 10 della legge regionale 29 luglio 1550, n. 65, con gli inquadramenti effettuati in relazione agli ordinamenti dei singoli rami dell'Amministrazione.

 

     Art. 24.

     Nei limiti delle tabelle organiche allegate il numero dei posti da mettere di volta in volta a concorso è determinato con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore del ramo, di concerto con quello per le finanze.

 

     Art. 25.

     Sono abrogati gli articoli 2, 3 e 5 della legge regionale 28 agosto 1949, n. 53, e successive modifiche ed aggiunte, nonché tutte le disposizioni comunque in contrasto con la presente legge. L'ordinamento dei singoli rami dell'Amministrazione sarà stabilito, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto da emanarsi dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente di concerto con quello per le finanze, sentita la Giunta regionale, da registrarsi alla corte dei conti.

 

     Art. 26.

     Il personale che presta servizio presso l'Amministrazione della Regione non può far parte, in rappresentanza dell'Amministrazione medesima, di comitati, Commissioni o consigli aventi funzioni consultive, né può assumere la carica di amministratore di enti, comunque vigilati, controllati o sovvenzionati direttamente o indirettamente dalla Regione.

     Le norme contenute nel comma precedente si applicano anche ai comitati, commissioni, consigli ed enti già istituiti all'entrata in vigore della presente legge.

     I dipendenti della regione non potranno far parte, a qualsiasi titolo, di più di due commissioni non aventi funzioni consultive, in rappresentanza della Regione.

 

     Art. 27.

     Nella prima sistemazione nei ruoli organici definitivi del personale in servizio presso la Regione Siciliana è autorizzata, in favore del personale che, per mancanza nel ruoli organici provvisori di posti del grado rivestito, ha percepito le competenze accessorie in base al grado di inquadramento, la liquidazione della differenza fra le competenze liquidate e quelle effettivamente dovute, Alla stessa liquidazione ha pure diritto il personale medesimo che non opti per i ruoli regionali.

 

     Art. 28.

     Al personale di gruppo A e B dei ruoli centrali dei singoli rami dell'Amministrazione Regionale, oltre alle competenze spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, è corrisposta una indennità mensile pari a quella percepita sotto la denominazione di indennità di funzione. Al personale di gruppo C ed al personale subalterno, oltre alle competenze spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, è corrisposta una indennità mensile di lire 5.500 per i gradi VIII e IX, di lire 4.500 per i gradi dal X al XIII, di lire cinquemila per i commessi capi ed i primi commessi, di lire 4 mila per gli uscieri capi, gli uscieri e gli inservienti di lire 4.500 per i capi agenti tecnici e di lire 4.000 per gli agenti tecnici [3].

     Il personale che goda dell'indennità prevista dallo art. 8 del decreto legislativo presidenziale 7 giugno 1945, n. 320, e successive modificazioni, conserva la eventuale differenza in più come assegno a titolo personale, per la durata di tre anni.

     La medesima differenza in più è ridotta del 50 % decorso il termine anzidetto ed è assorbita dai successivi aumenti di stipendio.

 

     Art. 29.

     Il trattamento economico degli Ispettori regionali è provvisoriamente fissato in misura pari a quello spettante a norma delle vigenti disposizioni al personale dello Stato avente il grado IV.

 

     Art. 30.

     L'Assessore per le finanze è autorizzato ad introdurre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge. Alle eventuali maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando la disponibilità del capitolo n. 218 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

 

     Art. 31.

     La presente legge Sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

     (Si omettono le tabelle)

 

 


[*] Superata per effetto della successiva legislazione in materia, eccetto gli artt. 8 e 26. Vedi LL.RR. 23 marzo 1971, n. 7; 29 dicembre 1980, n. 145; 29 ottobre 1985, n. 41 e il Decreto Lgs. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70.

[1] La tabella C è stata modificata dalla L.R. 11 luglio 1953, n. 41.

[2] Vedi l'art. 33 della L.R. 23 febbraio 1965, n. 2, e l'art. 6 della L.R. 1 febbraio 1963, n. 11.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 agosto 1954, n. 35.