§ 1.4.23 - L.R. 11 luglio 1953, n. 41.
Modificazioni alla tabella «C» allegata alla legge regionale 13 maggio 1953, n. 34.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:11/07/1953
Numero:41


Sommario
Art. 1.      I posti di organico previsti nella tabella «C» allegata alla legge 13 maggio 1953, n. 34, sono aumentati di sette ed attribuiti come segue:
Art. 2.      E' in facoltà dell'Assessore per le finanze di coprire i sette posti di cui al precedente articolo anche con personale appartenente alle categorie previste dall'art. 11 del decreto del [...]
Art. 3.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetti dalla data di entrata in vigore del [...]


§ 1.4.23 - L.R. 11 luglio 1953, n. 41.

Modificazioni alla tabella «C» allegata alla legge regionale 13 maggio 1953, n. 34.

(G.U.R. 11 luglio 1953, n. 37).

 

Art. 1.

     I posti di organico previsti nella tabella «C» allegata alla legge 13 maggio 1953, n. 34, sono aumentati di sette ed attribuiti come segue:

 

 

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| Capi Sezione       |Ispettori Capi|gruppo A |grado VII |N. 2|

| Consiglieri        |Ispettori     |gruppo A |grado VIII|    |

| Primi segretari    |              |gruppo A |grado IX  |N. 1|

| Segretari contabili|              |gruppo B |grado X   |N. 1|

| Archivisti         |              |gruppo C |grado XI  |N. 1|

| Applicati          |              |gruppo C |grado XII |N. 1|

| Alunni d'ordine    |              |gruppo C |grado XIII|N. 1|

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     Art. 2.

     E' in facoltà dell'Assessore per le finanze di coprire i sette posti di cui al precedente articolo anche con personale appartenente alle categorie previste dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133.

 

     Art. 3.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetti dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n 1133.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.