§ 1.4.12 - L.R. 29 luglio 1950, n. 65.
Stato giuridico ed ordinamento gerarchico degli impiegati regionali. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:29/07/1950
Numero:65


Sommario
Art. 1.  Classificazione del personale per gruppi e gradi.
Art. 2.  Ruoli organici.
Art. 3.  Personale subalterno.
Art. 4.  Stato giuridico trattamento economico, ordinamento gerarchico.
Art. 5.  Ammissione agli impieghi.
Art. 6.  Commissioni giudicatrici.
Art. 7.  Promessa di fedeltà.
Art. 8.  Giuramento.
Art. 9.  Nomine e Promozioni.
Art. 10.  Consiglio di amministrazione.
Art. 11.  Consiglio di amministrazione per il personale subalterno.
Art. 12.  Commissione di disciplina.
Art. 13.  Note di qualifica.
Art. 14.  Assistenza, previdenza, altri benefici.
Art. 15.  Agevolazioni e concessioni in materia di trasporti.
Art. 16.  Trattamento di quiescenza.
Art. 17.  Attribuzioni del Presidente della Regione, della Giunta regionale, degli Assessori.
Art. 18.  Attribuzioni del Consiglio di giustizia amministrativa e della Corte dei conti.
Art. 19.  Pubblicazioni nella Gazzetta della Regione.
Art. 20.      I posti di ruolo delle amministrazioni regionali vengono coperti col personale di ruolo dello Stato che, all'atto della pubblicazione della presente legge, presta servizio presso gli uffici che, [...]
Art. 21.      Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente non si applicano al personale che abbia già conseguito una promozione ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, o che [...]
Art. 22.      Il personale non di ruolo, in servizio al 31 dicembre 1949 negli uffici dell'amministrazione regionale, è inquadrato in un ruolo transitorio, ai sensi delle disposizioni vigenti per il personale [...]
Art. 23.      Il limite di anzianità di cui al secondo comma dell'articolo precedente è ridotto ad un anno per i reduci, combattenti ed assimilati e per gli invalidi di guerra.
Art. 24.      I posti del grado iniziale di ciascun gruppo delle amministrazioni della Regione, rimasti vacanti dopo l'inquadramento e le promozioni di cui agli articoli precedenti, saranno conferiti al [...]
Art. 25.      Gli impiegati di ruolo degli enti locali ed i segretari comunale e provinciali, nonché gli impiegati di ruolo degli Istituti di diritto pubblico il cui trattamento economico non sia superiore a [...]
Art. 26.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 1.4.12 - L.R. 29 luglio 1950, n. 65.

Stato giuridico ed ordinamento gerarchico degli impiegati regionali. [*]

(G.U.R. 8 agosto 1950, n. 29).

 

CAPITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. Classificazione del personale per gruppi e gradi.

     Il personale civile dipendente dalla Regione è assunto in ruoli secondo le norme della presente legge e di quelle speciali sulle singole amministrazioni regionali.

     Il personale stesso è distinto in tre gruppi A,B,C, e classificato in gradi in conformità alle tabelle che saranno con successive leggi approvate.

     Nei ruoli nei quali risultano suddivisioni di personale in, classi, la classe costituisce grado. Salvo disposizioni speciali, il personale degli uffici centrali e periferici di ogni amministrazione è compreso in un ruolo unico.

 

     Art. 2. Ruoli organici.

     I ruoli del personale di cui all'articolo precedente sono stabiliti per le singole amministrazioni, in conformità alle tabelle che saranno con successive leggi approvate.

     I posti di ciascun ruolo non possono essere variati se non con legge.

 

     Art. 3. Personale subalterno.

     I ruoli organici del personale subalterno sono stabiliti in conformità alle tabelle che saranno con successive leggi approvate.

     I gradi di detto personale sono stabiliti per i singoli ruoli secondo quanto risulterà dalle tabelle di cui al precedente comma.

     Per i ruoli predetti valgono le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.

 

     Art. 4. Stato giuridico trattamento economico, ordinamento gerarchico.

     Lo stato giuridico ed economico del personale dipendente della Regione ed il suo ordinamento gerarchico, fino a quando non sarà altrimenti provveduto in conformità all'art. 14, lettera q) dello Statuto della Regione, sono regolati dalle norme riguardanti gli impiegati dello Stato, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

 

     Art. 5. Ammissione agli impieghi.

     L'ammissione nei ruoli del personale dei tre gruppi, di cui all'art. 1, ha luogo mediante concorso per esami secondo le norme generali in vigore per i corrispondenti posti nei ruoli statali e con le preferenze e precedenze stabilite per determinate categorie di concorrenti.

     L'assunzione in servizio del personale subalterno è regolata dalle predette norme generali e da quelle speciali stabilite dagli ordinamenti delle corrispondenti amministrazioni della Regione.

 

     Art. 6. Commissioni giudicatrici.

     Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione nei ruoli costituite secondo i regolamenti delle singole amministrazioni.

 

     Art. 7. Promessa di fedeltà.

     L'impiegato in prova al momento in cui inizia il servizio deve fare in presenza di due testimoni, avanti al suo superiore diretto o a un suo delegato, solenne promessa secondo la formula seguente: «Prometto di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo ed alla Regione Siciliana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere a tutti i miei doveri serbando scrupolosamente il segreto d'ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene».

     Della data promessa è redatto apposito verbale, il cui originale è conservato negli atti personali dell'impiegato, al quale è consegnata copia.

     La promessa solenne non si ripete nel caso di passaggio ad altro impiego.

 

     Art. 8. Giuramento.

     L'impiegato che passi nei ruoli o che, comunque, abbia ottenuto la nomina stabile a posto di ruolo, sia questa preceduta o non da un periodo di prova, all'atto di assumere servizio deve, sotto pena di decadenza, prestare giuramento davanti al suo capo ufficio o al funzionario a ciò delegato in presenza di due testimoni.

     La formula del giuramento è conforme a quella della promessa di cui all'articolo precedente, sostituita però la parola «prometto» con la parola «giuro».

     Del prestato giuramento è redatto apposito verbale, il cui originale è conservato negli atti personali dell'impiegato, al quale è consegnata copia.

     Del giuramento è fatta menzione nello stato matricolare.

 

     Art. 9. Nomine e Promozioni.

     Le nomine ai gradi superiori al V avvengono su deliberazione della Giunta regionale e possono essere conferite anche ad impiegati di altri ruoli regionali che abbiano i requisiti di legge.

     Per le promozioni fino al grado V si osservano le disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato.

 

     Art. 10. Consiglio di amministrazione.

     Il Consiglio di amministrazione è unico, ha sede presso la Presidenza della Regione ed esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati civili dello Stato attribuiscono ai Consigli di amministrazione dei singoli Ministeri.

     Del Consiglio di amministrazione fanno parte:

     a) Il segretario generale della Presidenza della Regione;

     b) i direttori regionali dei vari Assessorati o, in caso di loro assenza o impedimento, i funzionari più elevati in grado che abbiano la direzione effettiva dei servizi;

     c) il capo del personale dell'Assessorato competente per la materia da trattarsi.

     Il Consiglio è presieduto dall'Assessore preposto all'amministrazione interessata.

     Un funzionario della Regione, avente grado non inferiore al IX, vi esercita le funzioni di segretario.

     Per la validità delle Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

     Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

     Per i funzionari di grado superiore al V, le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 11. Consiglio di amministrazione per il personale subalterno.

     Presso le singole amministrazioni il Consiglio di amministrazione per il personale subalterno è composto dal capo del personale, che lo presiede, e da due funzionari di grado non inferiore al VII, designati, annualmente, con decreto dell'Assessore competente.

     Esercita le funzioni di segretario un funzionario di grado non inferiore al X.

 

     Art. 12. Commissione di disciplina.

     La commissione di disciplina è unica, ha sede presso la presidenza della Regione ed esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati civili dello Stato attribuiscono alle commissioni di disciplina dei singoli ministeri.

     La commissione è costituita da tre funzionari di ruolo di cui uno di grado non inferiore al IV, che la presiede, e due di grado non inferiore al VI, nominati annualmente con decreto del Presidente della Regione.

     Se nessuno dei componenti della commissione appartiene all'amministrazione da cui dipende l'impiegato sottoposto al procedimento disciplinare, il componente meno anziano sarà sostituito da un funzionario appartenente alla detta amministrazione, di grado non inferiore al VI.

     All'uopo, con decreto del Presidente della Regione, su proposta degli assessori competenti, sono nominati, annualmente, tanti funzionari di grado non inferiore al VI, quante sono le amministrazioni regionali.

     Un funzionario di grado non inferiore al IX esercita le funzioni di segretario.

     Per i funzionari di grado superiore al V, le attribuzioni della commissione di disciplina sono esercitate dalla Giunta regionale.

     I giudizi disciplinari sono promossi dagli assessori competenti.

 

     Art. 13. Note di qualifica.

     Le note di qualifica sono regolate secondo l'art. 12 del R.D. 20 dicembre 1923, n. 2960, sostituendo il quarto comma di detto articolo con il seguente: "Il giudizio complessivo è espresso con le qualifiche di: ottimo; distinto; buono; mediocre; cattivo. La qualifica, unitamente alle notizie di cui al secondo comma, sono comunicate, su apposito foglio, all'impiegato che vi appone la firma".

 

     Art. 14. Assistenza, previdenza, altri benefici.

     Gli impiegati della Regione godono dei benefici assistenziali previdenziali e di ogni altra natura corrisposti agli impiegati dello Stato ed in misura non inferiore.

 

     Art. 15. Agevolazioni e concessioni in materia di trasporti.

     La Regione garantisce al proprio personale le agevolazioni e concessioni in materia di trasporti di persone e cose, vigenti per le categorie ed i gradi corrispondenti delle amministrazioni dello Stato, con le modalità da stabilirsi con apposita legge.

 

     Art. 16. Trattamento di quiescenza.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 17. Attribuzioni del Presidente della Regione, della Giunta regionale, degli Assessori.

     Le funzioni che le leggi vigenti per gli impiegati dello Stato attribuiscono al Capo dello Stato, al Consiglio dei ministri ed ai ministri sono esercitate, per gli impiegati dipendenti dalla Regione, rispettivamente dal Presidente della Regione, dalla Giunta regionale e dagli Assessori.

 

     Art. 18. Attribuzioni del Consiglio di giustizia amministrativa e della Corte dei conti.

     Le funzioni che le leggi vigenti per gli impiegati dello Stato attribuiscono al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti sono esercitate, per gli impiegati dipendenti dalla Regione, dal Consiglio di Giustizia amministrativa e dalle sezioni della Corte dei conti, istituiti a norma dell'art. 23 dello Statuto per la Regione siciliana.

 

     Art. 19. Pubblicazioni nella Gazzetta della Regione.

     (Omissis) [2].

 

CAPITOLO II

NORME DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

 

     Art. 20.

     I posti di ruolo delle amministrazioni regionali vengono coperti col personale di ruolo dello Stato che, all'atto della pubblicazione della presente legge, presta servizio presso gli uffici che, in base allo Statuto della Regione ed agli accordi tra il Governo centrale e quello regionale, appartengono all'ordinamento regionale.

     Detto personale è inquadrato nel ruolo della corrispondente amministrazione regionale nel medesimo gruppo e grado e con la medesima anzianità del ruolo di provenienza.

     I posti che, dopo l'inquadramento di cui ai commi precedenti, rimangono vacanti, sono coperti mediante promozioni effettuate secondo le norme vigenti per gli impiegati dello Stato.

     Dopo effettuate le promozioni di cui al comma precedente, i posti eventualmente rimasti vacanti nei gradi non iniziali sono coperti mediante promozioni del personale di grado immediatamente inferiore, aventi una anzianità di servizio nel grado non, inferiore alla metà di quella richiesta.

 

     Art. 21.

     Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente non si applicano al personale che abbia già conseguito una promozione ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, o che nell'amministrazione dello Stato dalla quale proviene abbia beneficiato, nell'ultimo grado ricoperto all'atto del passaggio dallo Stato alla Regione, di simile agevolazione.

 

     Art. 22.

     Il personale non di ruolo, in servizio al 31 dicembre 1949 negli uffici dell'amministrazione regionale, è inquadrato in un ruolo transitorio, ai sensi delle disposizioni vigenti per il personale non di ruolo dello Stato e con le modalità dalle stesse previste.

     In, detto ruolo transitorio è compreso il personale, semprechè in servizio alla data del 1 giugno 1950, anche se proveniente da Istituti pubblici ovvero da Enti dipendenti, vigilati o controllati

dall'amministrazione regionale o da quella statale, che alla data anzidetta abbia comunque compiuto due anni di servizio effettivo o che compia detto periodo successivamente a tale data.

     Per il personale proveniente dall'Alto Commissariato della Sicilia che si trovi nelle condizioni di cui ai commi precedenti sarà computato, ai fini dell'anzianità, il servizio prestato presso il Commissariato predetto.

     L'inquadramento è effettuato con decreto dell'Assessore competente.

 

     Art. 23.

     Il limite di anzianità di cui al secondo comma dell'articolo precedente è ridotto ad un anno per i reduci, combattenti ed assimilati e per gli invalidi di guerra.

 

     Art. 24.

     I posti del grado iniziale di ciascun gruppo delle amministrazioni della Regione, rimasti vacanti dopo l'inquadramento e le promozioni di cui agli articoli precedenti, saranno conferiti al personale di cui all'articolo 22 mediante concorsi interni da effettuarsi con l'osservanza delle disposizioni vigenti, prescindendo dal limite di età. Nella determinazione del numero dei posti di grado iniziale da porre a concorso si terrà conto anche delle vacanze esistenti nei gradi superiori.

     Conseguentemente i vincitori del concorso, in eccedenza rispetto ai posti disponibili nel grado iniziale, saranno considerati in soprannumero. Mediante concorsi interni sarà, altresì, provveduto per il passaggio nel ruolo del personale inquadrato nel ruolo transitorio di cui all'articolo 22.

 

     Art. 25.

     Gli impiegati di ruolo degli enti locali ed i segretari comunale e provinciali, nonché gli impiegati di ruolo degli Istituti di diritto pubblico il cui trattamento economico non sia superiore a quello praticato dallo Stato in favore dei propri dipendenti, in servizio al 1 giugno 1950 presso gli uffici centrali della Regione, sono inquadrati nei ruoli delle amministrazioni della Regione presso le quali prestano servizio, previa deliberazione della Giunta regionale, conservando anzianità e grado dell'amministrazione di provenienza.

 

     Art. 26.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

 


[*] Disposizioni superate dalla successiva normativa in materia; vedi in particolare: LL.RR. 23 marzo 1971, n. 7; 29 dicembre 1980, n. 145; 29 ottobre 1985, n. 41 e D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70. Vedi anche LL.RR. 23 febbraio 1962, n. 2; 2 aprile 1955, n. 22; art. 13 della L.R. 18 luglio 1961, n. 14; l'art. 9 della L.R. 1 febbraio 1963, n. 11.

[1] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 3 maggio 1979, n. 73.

[2] Articolo abrogato dall'art. 66 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 145.