§ 1.3.63 - L.R. 9 dicembre 2004, n. 16.
Norma di interpretazione autentica dell'articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 presidente - giunta - assessorati
Data:09/12/2004
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Norma di interpretazione autentica.
Art. 2.       1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.3.63 - L.R. 9 dicembre 2004, n. 16.

Norma di interpretazione autentica dell'articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19.

(G.U.R. 17 dicembre 2004, n. 54).

 

Art. 1. Norma di interpretazione autentica. [1]

     [1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, va interpretato, fin dal giorno della sua entrata in vigore, nel senso che le condizioni di ineleggibilità dei deputati all'Assemblea regionale siciliana sono regolate, sia per ciò che concerne l'individuazione delle singole cause di ineleggibilità e di incompatibilità, sia per quanto riguarda la disciplina degli aspetti procedurali, dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

     2. Ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, resta in vigore soltanto il punto 4 del primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Resta in vigore il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19.]

 

     Art. 2.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 2007, n. 22.