Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 24/04/2001 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. 1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno 2001 dal 1° gennaio al 31 dicembre giusta lo stato di [...] |
Art. 2. 1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti, l'istituzione nello stato di previsione dell'entrata [...] |
Art. 3. 1. E' approvato in lire 13.793.355.000.000 (euro 7.123.673.000) in termini di competenza ed in lire 16.570.027.000.000 (euro 8.557.705.000) in termini di cassa, dal 1° gennaio al 31 dicembre, il [...] |
Art. 4. 1. Al fine del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dall'adesione al patto di stabilità e crescita, la Regione contiene i propri pagamenti entro i limiti [...] |
Art. 5. 1. Sono autorizzati gli impegni, le liquidazioni ed i pagamenti delle spese, secondo le leggi in vigore, per l'anno 2001 dal 1° gennaio al 31 dicembre, in conformità agli stati di previsione [...] |
Art. 6. 1. Per gli effetti di cui all'articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte nell'elenco n. 1 ricompreso nella presente [...] |
Art. 7. 1. Per gli effetti di cui all'articolo 24 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per restituire tributi indebitamente riscossi, o tasse ed imposte su [...] |
Art. 8. 1. Per gli effetti di cui all'articolo 25 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote [...] |
Art. 9. 1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001. |
Art. 10. 1. Al fine dell'attuazione del comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, l'Assessore della programmazione, con proprio decreto, provvede all'iscrizione delle somme [...] |
Art. 11. 1. Al fine di consentire la continuità della gestione dei residui dei capitoli di spesa e di entrata che, per effetto dell'introduzione delle unità previsionali di base, non sono stati [...] |
Art. 12. 1. I trasferimenti dai fondi di cui all'articolo 29 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni, relativi alla revisione dei prezzi contrattuali, possono [...] |
Art. 13. 1. Ai termini dell'articolo 18, comma 7, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39, gli interessi attivi maturati e le economie realizzate al 31 dicembre 2000 sono portati in aumento del [...] |
Art. 14. 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, lettera f) della Legge 5 agosto 1978, n. 457, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è autorizzato a [...] |
Art. 15. 1. Gli stanziamenti in conto del capitolo 08028 (UPB S08.002) possono essere utilizzati, oltre che per i compensi da corrispondere alle imprese esecutrici di opere immobiliari a diretto carico [...] |
Art. 16. 1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato ad iscrivere, previo accertamento in conto del capitolo d'entrata 35013 (UPB [...] |
Art. 17. 1. Le spese di cui ai capitoli 11108 (UPB S11.038) possono essere ordinate mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 5 [...] |
Art. 18. 1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con [...] |
Art. 19. 1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con [...] |
Art. 20. 1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con gli [...] |
Art. 21. 1. Ai fini dell'attuazione dei programmi operativi e delle iniziative comunitarie inserite nel Quadro comunitario di sostegno per gli anni 2000- 2006, nel rispetto delle disposizioni contenute [...] |
Art. 22. 1. Al fine del recepimento delle modifiche dei programmi finanziati con il concorso dell'Unione Europea e sulla base delle autorizzazioni emesse dalla stessa, l'Assessore della programmazione, [...] |
Art. 23. 1. Per gli obblighi derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137 relativi all'imposta regionale sulle [...] |
Art. 24. 1. Le articolazioni dei capitoli di spesa, ancora operanti, effettuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, nell'anno 1998, per l'utilizzazione [...] |
Art. 25. 1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2001-2002-2003 nel testo allegato alla presente legge. |
Art. 26. 1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2001-2002-2003. |
Art. 27. 1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. |
§ 5.2.148 - L.R. 24 aprile 2001, n. 7.
Bilancio di previsione per l'anno 2001 e bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003.
(B.U. 28 aprile 2001, n. 13 - S.O. n. 2).
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno 2001 dal 1° gennaio al 31 dicembre giusta lo stato di previsione dell'entrata ricompreso nella presente legge.
1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti, l'istituzione nello stato di previsione dell'entrata di nuovi capitoli nell'ambito delle corrispondenti unità previsionali di base istituite o da istituire col medesimo provvedimento.
TOTALE GENERALE DELLA SPESA
1. E' approvato in lire 13.793.355.000.000 (euro 7.123.673.000) in termini di competenza ed in lire 16.570.027.000.000 (euro 8.557.705.000) in termini di cassa, dal 1° gennaio al 31 dicembre, il totale della spesa della Regione per l'anno 2001.
1. Al fine del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dall'adesione al patto di stabilità e crescita, la Regione contiene i propri pagamenti entro i limiti stabiliti dalla normativa statale in quanto applicabili.
2. A tal fine l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale ridetermina, con proprio decreto, le autorizzazioni di cassa disposte nel bilancio per l'anno 2001.
STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA
1. Sono autorizzati gli impegni, le liquidazioni ed i pagamenti delle spese, secondo le leggi in vigore, per l'anno 2001 dal 1° gennaio al 31 dicembre, in conformità agli stati di previsione della spesa ricompresi nella presente legge (tabelle da 01 a 13).
ELENCHI
1. Per gli effetti di cui all'articolo 23 della
1. Per gli effetti di cui all'articolo 24 della
integrare le dotazioni dei fondi speciali per la riassegnazione delle somme
perente agli effetti amministrativi e per quelle per le quali permane
l'obbligo di pagare e del fondo di riserva
per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritti nello stato di previsione
della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e
assetto del territorio, quelle iscritte nell'elenco n. 2 ricompreso nella
presente legge.
1. Per gli effetti di cui all'articolo 25 della
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001.
DISPOSIZIONI DIVERSE
1. Al fine dell'attuazione del comma 3 dell'articolo 31 della
1. Al fine di consentire la continuità della gestione dei residui dei capitoli di spesa e di entrata che, per effetto dell'introduzione delle unità previsionali di base, non sono stati attribuiti alla competenza di un unico centro di responsabilità individuato nella direzione di un servizio, gli stessi sono, in via transitoria ed eccezionale per l'anno 2001, attribuiti alla competenza della direzione generale di appartenenza delle direzioni di servizio interessate.
2. Al fine di assicurare la gestione ad esaurimento della convenzione relativa alla realizzazione del sistema di monitoraggio elettronico degli incendi sono attribuiti alla competenza della Direzione politica dell'Assessorato della difesa dell'ambiente i residui di cui al capitolo 05310 (UPB S05.002).
1. I trasferimenti dai fondi di cui all'articolo 29 della
2. Nel caso in cui i capitoli di provenienza fossero stati nel frattempo soppressi, i loro corrispondenti possono essere reistituiti, ai fini di cui al comma 1, con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.
3. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per i trasferimenti sino a lire 500.000.000.
1. Ai termini dell'articolo 18, comma 7, della
2. A tal fine l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore dei lavori pubblici, è autorizzato a disporre, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, lettera f) della
1. Gli stanziamenti in conto del capitolo 08028 (UPB S08.002) possono essere utilizzati, oltre che per i compensi da corrispondere alle imprese esecutrici di opere immobiliari a diretto carico della Regione, per i maggiori oneri dovuti dagli enti delegati dall'Assessorato dei lavori pubblici per l'attuazione degli interventi nelle zone interne previsti dalla
- Interventi nelle zone interne.
1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato ad iscrivere, previo accertamento in conto del capitolo d'entrata 35013 (UPB E11.024), le somme provenienti dalle sanzioni erogate ai termini dell'articolo 15 della
1. Le spese di cui ai capitoli 11108 (UPB S11.038) possono essere ordinate mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati ai sensi dell'articolo 43 della
1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, è autorizzato a disporre, con propri decreti, il trasferimento delle somme iscritte ai fondi da ripartire di cui ai capitoli 12113 e 12115 (UPB S12.027), ai vari capitoli esistenti ed a quelli da istituire nell'ambito delle corrispondenti unità previsionali di base, istituite o da istituire, per l'applicazione della
2. Con le stesse modalità indicate al comma 1 ed in relazione alle quantificazioni definitive che sono accertate nel corso dell'applicazione dei criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale previsti dall'articolo 17 della
1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con gli Assessori rispettivamente interessati è autorizzato a disporre, con propri decreti, l'iscrizione ai competenti capitoli di spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli 32404, 32405 (UPB E01.025) e 36203 (UPB E08.027) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 2001, degli importi corrispondenti, o delle minori somme effettivamente occorrenti agli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui all'articolo 4, comma 5, della
2. Nel caso in cui gli enti gestori e gli enti locali interessati, abbiano chiesto ai termini rispettivamente dell'articolo 4, comma 6, e dell'articolo 9, comma 3, della
1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato a disporre, con propri decreti, l'istituzione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa nell'ambito delle corrispondenti unità previsionali di base istituite o da istituire col medesimo provvedimento, e l'iscrizione ad essi, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, istituiti ai termini dell'articolo 2, in conformità alla specifica destinazione data ai fondi assegnati alla Regione dallo Stato, dalla Unione Europea o da altri enti, in applicazione di apposite norme.
2. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per le reiscrizioni di assegnazioni statali con vincolo di specifica destinazione di cui sia stata accertata l'economia di stanziamento nell'anno 2000 con contestuale minore accertamento della relativa entrata.
3. Con lo stesso procedimento di cui al comma 1 è autorizzata l'iscrizione dei fondi medesimi a capitoli già esistenti.
4. Con la procedura di cui al comma 1 sono autorizzate:
1) l'iscrizione delle quote dei mutui contratti dalla Regione ed i cui oneri di ammortamento siano assunti a carico del bilancio dello Stato;
2) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione ai programmi integrati d'area approvati ai termini della
3) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione a programmi e iniziative comunitarie del quadro comunitario di sostegno per gli anni 2000-2006, attingendo, per quanto concerne il cofinanziamento regionale, all'apposita riserva iscritta nel fondo per nuovi oneri legislativi.
5. I decreti dell'Assessore della programmazione di cui al comma 1 relativi alle variazioni di bilancio di cui al comma 4 sono inviati, entro cinque giorni, alla Commissione consiliare in materia di bilancio.
1. Ai fini dell'attuazione dei programmi operativi e delle iniziative comunitarie inserite nel Quadro comunitario di sostegno per gli anni 2000- 2006, nel rispetto delle disposizioni contenute nel
1. Al fine del recepimento delle modifiche dei programmi finanziati con il concorso dell'Unione Europea e sulla base delle autorizzazioni emesse dalla stessa, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del medesimo, è autorizzato, a disporre, con propri decreti da inviarsi, entro cinque giorni, alla Commissione consiliare competente da registrarsi alla Corte dei Conti, le necessarie variazioni di bilancio, anche con l'applicazione della procedura di cui all'articolo 2 della
1. Per gli obblighi derivanti dall'applicazione del
2. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di spesa relativi alla quota capitale e/o interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla Regione, mediante variazioni compensative tra gli stessi, ancorché riferiti ad unità previsionali di base differenti.
1. Le articolazioni dei capitoli di spesa, ancora operanti, effettuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della
BILANCIO PLURIENNALE
1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2001-2002-2003 nel testo allegato alla presente legge.
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2001-2002-2003.
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
Allegati
(Omissis)