§ 4.4.40 - L.R. 13 aprile 2010, n. 10.
Misure per lo sviluppo del trasporto aereo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:13/04/2010
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Acquisizione di quote di partecipazione SOGEAAL Spa
Art. 2.  Continuità territoriale
Art. 3.  Incentivi alla destagionalizzazione dei collegamenti aerei isolani
Art. 4.  Norma finanziaria


§ 4.4.40 - L.R. 13 aprile 2010, n. 10.

Misure per lo sviluppo del trasporto aereo.

(B.U. 16 aprile 2010, n. 12)

 

Art. 1. Acquisizione di quote di partecipazione SOGEAAL Spa

1. Al fine di salvaguardare e consolidare la quota di partecipazione azionaria, diretta ed indiretta, della Regione Sardegna nel capitale sociale di SOGEAAL Spa è autorizzata, nell'anno 2010, la spesa di euro 10.000.000.

2. La ricapitalizzazione di cui al comma 1 è accompagnata da un programma di riorganizzazione e riassetto gestionale da approvarsi da parte della giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di trasporti finalizzato anche alla collocazione sul mercato di parte della quota di partecipazione azionaria in capo alla Regione, da avviarsi allo scadere del primo quadriennio di operatività della concessione ministeriale per la gestione totale dello scalo aeroportuale di Alghero.

 

     Art. 2. Continuità territoriale

1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi 837 e 840, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 8.000.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2013.

2. Il programma degli interventi relativi alla continuità territoriale è adottato dalla giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, e sottoposto al preventivo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.

 

     Art. 3. Incentivi alla destagionalizzazione dei collegamenti aerei isolani

1. È autorizzata la spesa di euro 19.700.000 per l'anno 2010 e di euro 24.500.000 per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 per il finanziamento degli aeroporti isolani per il potenziamento e lo sviluppo del trasporto aereo, quale servizio di interesse economico generale, anche attraverso la destagionalizzazione dei collegamenti aerei, ai sensi degli orientamenti comunitari, contenuti nella comunicazione della Commissione 2005/C 312/01 concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali.

2. Con deliberazione della giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, d'intesa con gli Assessori della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, del turismo artigianato e commercio, dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sono definiti i criteri, la natura e la durata dell'offerta di trasporto e le direttive per l'elaborazione dei programmi di attività da parte delle società di gestione aeroportuale, che tengano conto degli interventi relativi alla continuità territoriale di cui all'articolo 2.

3. La delibera di cui al comma 2 e i programmi di attività, anche quelli già definiti dalle società di gestione aeroportuale alla data di entrata in vigore della presente legge accompagnati dagli atti e dai relativi contratti, sono finanziati se elaborati in coerenza con i criteri, la natura, la durata dell'offerta di trasporto e le direttive di cui al comma 2 e sono sottoposti al preventivo parere vincolante della competente Commissione consiliare.

 

     Art. 4. Norma finanziaria

1. Alle spese di cui all'articolo 1 si fa fronte:

- quanto ad euro 2.000.000 mediante utilizzo delle risorse previste per l'anno 2010 dall'articolo 7, comma 13, legge regionale 7 agosto 2009, n. 3. Si intende corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa;

- quanto ad euro 8.000.000 mediante utilizzo di quota parte delle risorse sussistenti nel conto dei residui, autorizzate dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2007 n. 2;

2. Alle spese di cui all'articolo 2, pari a euro 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2010 al 2013, si fa fronte:

- quanto ad euro 1.000.000, mediante utilizzo di quota parte nell'anno 2010, delle risorse sussistenti nel conto dei residui autorizzate dall'art. 20, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007;

- quanto ad euro 7.000.000, per l'anno 2010 ed euro 8.000.000, per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nella UPB S08.01.004 (Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare).

3. Alle spese di cui all'articolo 3, pari a euro 19.700.000 per l'anno 2010 ed a euro 24.500.000 per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013, si fa fronte:

- quanto ad euro 7.700.000, per l'anno 2010, mediante utilizzo delle risorse già autorizzate dall'articolo 21 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7;

- quanto ad euro 12.000.000, per l'anno 2010, ed euro 24.500.000, per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nella UPB S08.01.004 (Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare).

4. Nel bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 sono introdotte le seguenti variazioni:

 

in aumento

STRATEGIA 07

UPB S07.06.001

 

Trasporto pubblico locale

2010 euro 19.000.000

2011 euro 32.500.000

2012 euro 32.500.000

2013 euro 32.500.000

 

in diminuzione

STRATEGIA 08

UPB S08.01.004

 

Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare

2010 euro 19.000.000

2011 euro 32.500.000

2012 euro 32.500.000

2013 euro 32.500.000

5. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 e con quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.