Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.8 industria e artigianato |
Data: | 11/01/1983 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore del CIS |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. Sugli stanziamenti previsti dalla presente legge possono essere assunti impegni entro 20 giorni dalla data della sua entrata in vigore. |
Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. |
§ 2.8.51 - L.R. 11 gennaio 1983, n. 1.
Partecipazione della regione al fondo di dotazione del Credito industriale sardo: modifiche alla l.r. 29 dicembre 1967, n. 33.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore del CIS
- Credito industriale sardo - la somma di lire 7 miliardi a titolo di
integrazione della quota di partecipazione della regione all'incremento del
relativo fondo di dotazione. Della suddetta somma, lire 2 miliardi
625.000.000 fanno carico all'esercizio finanziario 1982 e lire 4 miliardi
375.000 000 faranno carico all'esercizio finanziario 1983.
(Omissis) [1].
Sugli stanziamenti previsti dalla presente legge possono essere assunti impegni entro 20 giorni dalla data della sua entrata in vigore.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[1] Reca disposizioni finanziarie.