§ 6.2.7 - Legge regionale 6 agosto 1996, n. 59.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18 ottobre 1994, n. 43 «Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali» e 1° [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 programmazione
Data:06/08/1996
Numero:59


Sommario
Art. 1.  (Raccordo tra obiettivi programmatici e sistema dei bilanci regionali).
Art. 2.  (Sostituzione del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 43/94).
Art. 3.  (Schede F.I.P.).
Art. 4.  (Destinazione delle somme iscritte al capitolo n. 27160).
Art. 5.  (Economie F.I.P.).
Art. 6.  (Destinazione del maggior stanziamento F.I.P. 1996).
Art. 7.  (Urgenza).


§ 6.2.7 - Legge regionale 6 agosto 1996, n. 59.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18 ottobre 1994, n. 43 «Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali» e 1° marzo 1996, n. 10 «Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1996 degli interventi previsti da leggi regionali nonché disposizioni finanziarie per l'anno 1997 (raccordo tra Programma Regionale di Sviluppo e sistema dei bilanci regionali)».

(B.U. 28 agosto 1996, n. 35).

 

Art. 1. (Raccordo tra obiettivi programmatici e sistema dei bilanci regionali).

     1. In attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 (Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali), ed in particolare per sperimentare le modalità di raccordo tra obiettivi programmatici e sistema dei bilanci regionali, la programmazione della spesa tiene conto degli atti del Coordinamento programmazione, sia nelle more di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo (PRS), sia nella fase della sua attuazione.

     2. Nelle more di approvazione del (PRS) costituiscono atti del Coordinamento programmazione i primi elementi per lo scenario economico, i programmi settoriali, i campi d'intervento del Fondo Investimenti Piemonte (FIP), i raccordi con gli Enti locali

     3. In fase di attuazione del PRS costituisce atto del coordinamento programmazione il Documento di attuazione della programmazione. Tale documento delinea, con riferimento al PRS gli interventi programmabili nell'arco di tempo correlato all'azione del Bilancio.

     4. Nella logica della massima efficienza della spesa, prefigurata con il documento programmatico presentato ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto all'atto di insediamento della Giunta regionale, e visti gli atti del Coordinamento programmazione, si apportano al Fondo Investimenti Piemonte le modifiche e le integrazioni di cui agli articoli che seguono.

 

     Art. 2. (Sostituzione del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 43/94). [1]

 

     Art. 3. (Schede F.I.P.).

     1. A modificazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1 marzo 1996, n. 10 (Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1996 degli interventi previsti da leggi regionali nonché disposizioni finanziarie per l'anno 1997) sono approvate con la presente legge le schede Fondo Investimenti Piemonte, di cui all'allegato A.

 

     Art. 4. (Destinazione delle somme iscritte al capitolo n. 27160).

     1. Le disponibilità accantonate sul capitolo n. 27160, pari a lire 46 miliardi e 500 milioni, per il finanziamento del Piano Regionale di Sviluppo, sono destinate come sotto specificato:

 

 

- Turismo                              2.100.000.000

- Termalismo                           3.400.000.000

- Presidi socio-assistenziali         16.000.000.000

- Edilizia residenziale agevolata     25.000.000.000

                                      ---------------

Totale                                46.500.000.000

 

 

     Art. 5. (Economie F.I.P.).

     1. In applicazione dell'articolo 17, comma 5 della l.r. 43/1994, le somme non impegnate, pari complessivamente a lire 11 miliardi 581 milioni e 690 mila, sono destinate ai campi di intervento come sotto specificato:

 

 

- Turismo                            1.510.500.000

- Presidi socio-assistenziali        2.071.190.000

- Assistenza veterinaria             8.000.000.000

                                    --------------

Totale                              11.581.690.000

 

 

     2. Le disponibilità per l'assistenza veterinaria sono utilizzate per completare il finanziamento delle istanze pervenute nel corso dell'anno 1995.

 

     Art. 6. (Destinazione del maggior stanziamento F.I.P. 1996).

     1. Le ulteriori disponibilità, pari a lire 24 miliardi, quantificati ai sensi ed in applicazione dell'articolo 11, comma 4, lettera a), della l.r. 43/1994, sono destinate come sotto specificato:

 

 

- Pianificazione, gestione risorse idriche        13.000.000.000

- Turismo                                          3.000.000.000

- Imprenditoria giovanile                          3.000.000.000

- Valorizzazione prodotti agricoli                 5.000.000.000

                                                 ---------------

Totale                                            24.000.000.000

 

 

     Art. 7. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 

Allegato A

Schede guida F.I.P.

(Art. 3)

 

SCHEDA PRESIDI SOCIO ASSISTENZIALI

 

     Obiettivo: (Articoli 2 e 3, legge regionale n. 22/90)

     Acquisto, ristrutturazione, riconversione, nuova costruzione, compresi i relativi arredi, dei presidi socio assistenziali atti a fornire accoglienza e ospitalità assistita a persone in stato di bisogno o abbandono.

 

     Scadenza: Per l'anno 1996, presentazione domande dal trentesimo al novantesimo giorno dalla pubblicazione sul B.U.R. della presente scheda. I soggetti richiedenti inseriti nella graduatoria dei presidi socio- assistenziali finanziabili dal F.I.P. 1995, per partecipare alla graduatoria del F.I.P. 1996 devono presentare nuova richiesta nei termini di scadenza, con la possibilità di mantenere il progetto e gli allegati già agli atti. Tale documentazione sarà valutata secondo i criteri di selezione previsti dalla presente scheda guida.

 

     Settori regionali interessati ed a cui presentare le domande: Settore programmazione e verifica interventi socio assistenziali.

 

     Beneficiari: (Articolo 5, l.r. 22/90)

     a) Comuni, singoli o associati;

     b) Enti assistenziali pubblici o privati cooperative sociali e organizzazioni di volontariato: tali soggetti non devono avere fini di lucro e devono avere sede nel territorio regionale;

     c) altri soggetti privati con sede nel territorio regionale.

     I beneficiari devono essere proprietari dell'immobile oggetto dell'intervento oppure essere titolari di disponibilità sul medesimo per almeno venti anni.

 

     Tipo ed entità dei contributi: (Articolo 3, l.r. 22/90)

     I contributi sono concessi nelle seguenti percentuali, definite per fasce di importi progettuali:

     a) importo fino a 100 milioni: 50 per cento;

     b) importi da 100 a 500 milioni: 45 per cento per la parte eccedente i 100 milioni più 50 milioni:

     c) importi da 500 a 1.000 milioni: 30 per cento per la parte eccedente i 500 milioni più 230 milioni;

     d) importi da 1.000 a 2.000 milioni: 21 per cento per la parte eccedente i 1.000 milioni più 380 milioni;

     e) importi da 2.000 a 3.000 milioni: 12 per cento per la parte eccedente i 2.000 milioni più 590 milioni;

     f) importi da 3.000 a 4.000 milioni: 7 per cento per la parte eccedente i 3.000 milioni più 710 milioni;

     g) importi da 4.000 a 5.000 milioni: 2 per cento per la parte eccedente i 4.000 milioni più 780 milioni;

     h) importi oltre 5.000 milioni: 800 milioni.

     Per i beneficiari a) e b), il 50 per cento del contributo concesso è a fondo perduto la rimanenza a rimborso quinquennale (rate annuali costanti e a tasso zero).

     Per i beneficiari c), il contributo concesso è a rimborso quinquennale (rate annuali costanti e a tasso zero) ed erogato previa presentazione di apposito titolo di garanzia prescritto dall'atto di concessione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43, così come modificato dalla legge regionale n. 40 del 1995. Per la formale concessione dei contributi devono essere concluse eventuali precedenti procedure di finanziamento ai sensi delle leggi regionali n. 14/1986 e n. 22/1990.

 

     Dotazione finanziaria per l'anno 1996 - Beneficiari:

     a) 4 miliardi; :

     b) 8 miliardi;

     c) 3 miliardi.

 

     Caratteristiche delle opere:

     Lotti funzionali comportanti l'agibilità dei presidi o reparti a termini legge regionale n. 37/90, D.G.R. n. 38-16335/92 e D.G.R. n. 41- 42433/95 di attuazione, anche in regime transitorio.

 

     Tempi:

     Realizzazione entro il secondo anno successivo a quello della prima erogazione del contributo.

 

     Domanda: (Articoli 7 e 8, l.r. 22/90)

     Domanda corredata da:

     1) Titolo di proprietà.

     2) Atto costitutivo e, per i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

     3) Relazione illustrativa delle caratteristiche gestionali e dei criteri di selezione.

     4) Progetto preliminare ai sensi della legge n. 109/1994.

     5) Atto formale di approvazione del progetto preliminare e del relativo piano finanziario.

     6) Parere USSL o diverso soggetto gestore di attività socio- assistenziale, ai sensi articolo 6, comma 2, l.r. 22/90.

     Il titolo di proprietà e l'atto costitutivo, per la prima fase di assegnazione, possono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130. L'assegnazione del contributo è disposta con provvedimento della Giunta regionale nei termini di cui all'articolo 14 della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 e successive modifiche. La concessione formale del contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale previa presentazione del progetto definitivo, nei termini stabiliti dall'atto di assegnazione, corredato da:

     1) atto formale di approvazione del progetto e del piano finanziario definitivo;

     2) concessione edilizia, parere VV.FF. e altri pareri previsti dalla legge per il caso specifico.

     L'erogazione del contributo è effettuata a termini articolo 11, legge regionale n. 18/84 [30 per cento al contratto, 30 per cento ad avanzamento lavori del 30 per cento, 30 per cento a fine lavori, 10 per cento al collaudo e autorizzazione al funzionamento] previa presentazione di:

     1) atto di vincolo ventennale alla destinazione di Presidio socio- assistenziale, a termini articolo 9, legge regionale n. 22/90;

     2) dichiarazione di accettazione delle condizioni stabilite dalla legge regionale n. 43/94 e successive modifiche e di quelle stabilite con l'atto di concessione del contributo.

 

     Criteri di selezione dei progetti e punteggio attribuibile - Tipologia lavori:

     Ristrutturazione e/o ampliamento presidio esistente a regime definitivo [5].

     Restauro e risanamento conservativo immobile esistente a regime definitivo [3].

     Nuova costruzione o ristrutturazione immobile esistente a regime definitivo [1].

     Per tipologie miste di lavori è valutata la condizione prevalente. Nota Bene. I requisiti strutturali del regime definitivo sono indicati al punto 2 Requisiti strutturali della D.G.R. n. 38-16335/92.

 

     Tipologia presidi:

     R.A.F. e Comunità alloggio e Centri diurni per disabili [5].

     R.A. e Centri diurni semi residenziali [3].

     R.A.B., C.A.S.A. e presidi a regime transitorio [1].

     Per tipologie miste di presidio è considerata la media aritmetica ponderata.

     Nota Bene. I requisiti strutturali del regime transitorio sono indicati al punto 3 Regime transitorio della D.G.R. n. 38-16335/92 e dalla D.G.R. n. 41-42433/95.

 

     Qualità investimento:

     Valore immobile o reparto/contributo regionale: minore di 3 [1]. Fra 3 e 5 [2]. Maggiore di 5 [3].

     Nota Bene. Il valore dell'immobile nuovo o ristrutturato è ricavato dai valori medi regionali in base alla tipologia dei lavori e dei presidi o reparti oggetto dell'intervento:

     R.A.F. o Comunità alloggio disabili a regime definitivo: 90 milioni p.l.

     R.A., R.A.B. e C.A.S.A. a regime definitivo: 70 milioni p.l.

     Centri diurni disabili e semiresidenziali: 50 milioni ut.

     Presidi socio assistenziali a regime transitorio: 55 milioni p.l.

 

     Livello occupazionale:

     Per ogni possibile nuovo impiego di personale addetto ai servizi assistenziali, sanitari, o generali della struttura, a seguito dell'intervento oggetto di contribuzione:

     Assunzione a tempo pieno [0,3].

     Assunzione part-time [0,2].

     A contratto minimo 20 ore settimanali [0,1].

     Il parere favorevole dell'USL o del diverso gestore dell'attività socio-assistenziale, previsto dall'articolo 6, comma 2, della l.r. 22/90, deve valutare anche la previsione di incremento del livello occupazionale.

 

     Equilibrio territoriale:

     Situazioni non cumulabili: in presenza di casi rientranti in più di un criterio, è valutata la condizione ad esso più favorevole. Territorio ricompreso in Comunità Montana o con procedure di unione o di fusione in corso [3].

     Territorio ricompreso in Comuni inferiori a 5000 abitanti o in aree a declino industriale [2].

     Presidi che non hanno fruito di precedenti contribuzioni ai sensi delle leggi regionali n. 14/86 e n. 22/90 [1].

 

     Recupero ambientale:

     Situazioni non cumulabili: in presenza di casi rientranti in più di un criterio, è valutata la condizione ad esso più favorevole.

     Immobile sottoposto a vincolo monumentale (legge 1089/1939) [5].

     Immobile sottoposto a vincolo ambientale (legge 1497/1939) [3].

     Immobile localizzato in centro storico [1].

 

SCHEDA TURISMO

 

     Obiettivo: Favorire la qualificazione e il potenziamento delle strutture ricettive e degli impianti turistici con particolare riferimento agli interventi previsti nelle azioni sottoindicate:

     Azione n. 1 - Qualificazione e potenziamento delle strutture alberghiere. L'azione comprende la realizzazione di nuovi posti letto alberghieri; la dotazione delle strutture alberghiere di infrastrutture complementari atte a migliorare qualitativamente l'offerta; l'adeguamento alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, prevenzione incendi, tutela igienico-sanitaria; la realizzazione di ascensori e di interventi per migliorare la compatibilità ambientale (risparmio energetico, contenimento e smaltimento rifiuti, smaltimento acque, ecc.). Sono esclusi dal finanziamento gli interventi nelle strutture alberghiere che non prevedono la dotazione dei servizi igienici privati in tutte le camere.

     Azione n. 2 - Interventi turistici per migliorare la funzione di parchi naturali. L'azione comprende gli interventi turistici in aree parco o direttamente funzionali alla fruizione dei parchi naturali ed in particolare alla realizzazione e al miglioramento di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (alberghi, campeggi, affittacamere), di strutture turistiche complementari per attività sportive e ricreative connesse alla realtà naturalistica. Sono esclusi dal finanziamento gli interventi nelle strutture alberghiere che non prevedono la dotazione dei servizi igienici privati in tutte le camere.

     Azione n. 3 - Miglioramento degli impianti di risalita. L'azione comprende la sostituzione, la manutenzione e la revisione tecnica degli impianti di risalita, che non comportino incremento di capacità ricettiva del sistema sciistico.

     Azione n. 4 - Adeguamento strutture ricettive per il turismo sociale. L'azione comprende la ristrutturazione e il miglioramento delle strutture ricettive per il turismo sociale (case per ferie) disciplinate dalla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), con priorità per gli interventi di adeguamento alle norme in materia di igiene, sanità, sicurezza, prevenzione incendi, abbattimento barriere architettoniche e per gli interventi diretti a migliorare la compatibilità ambientale (risparmio energetico, contenimento e smaltimento rifiuti, smaltimento delle acque, ecc.).

 

     Beneficiari: Piccole imprese operanti nel settore turistico per la realizzazione degli interventi individuati nelle Azioni 1-2-3; Enti e Associazioni operanti senza scopo di lucro per la realizzazione degli interventi individuati nell'Azione 4.

 

     Tipo ed entità del finanziamento: Finanziamento a rimborso quinquennale (con rate costanti a tasso zero) fino al 50 per cento della spesa ammissibile per un importo massimo di contribuzione pari a Lire 500.000.000 per intervento e per soggetto. Per le Azioni 1 e 3 sono ammissibili gli interventi il cui costo non sia inferiore a Lire 100.000.000, per le Azioni 2 o 4 sono ammissibili gli interventi il cui costo non sia inferiore a Lire 50.000.000.

     La spesa ammissibile comprende gli interventi strutturali e le connesse attrezzature e arredi.

     Il contributo è liquidato previa presentazione di apposita cauzione fideiussoria (bancaria o assicurativa), di importo pari al contributo concesso a garanzia della realizzazione del progetto e restituzione del contributo stesso, che sarà progressivamente svincolata dopo l'ultimazione dei lavori, in relazione alle rate costanti annue versate a rimborso del finanziamento.

     Qualora si verifichi una riduzione dell'investimento per minori opere realizzate, sulla quota eccedente il contributo effettivamente concedibile, sarà applicata la rivalutazione per il periodo che decorre dalla liquidazione del contributo alla restituzione della quota eccedente.

 

     Tempi: Realizzazione e ultimazione degli interventi entro 24 mesi dalla concessione del contributo. I lavori relativi alla realizzazione degli interventi devono aver avuto inizio dopo il giorno 1 gennaio 1996.

 

     Domande corredate da: Relazione illustrativa dell'intervento proposto, che specifichi finalità, caratteristiche generali dell'intervento, eventuali previsioni in piani aziendali, interaziendali, o altri piani, tempi di attuazione, caratteristiche tecniche dell'intervento; progetto definitivo (redatto secondo le indicazioni fornite dal comma 4, articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 modificata e integrata dal decreto legge 3 aprile 1995, n. 101); per gli impianti di risalita anziché il progetto definitivo si richiedono gli elaborati progettuali in relazione al tipo di intervento, secondo i parametri definiti dalla D.G.R. n. 128-39051 del 10 luglio 1990; dettagliato preventivo di spesa (computo metrico estimativo redatto a misura per lavori e opere edili); concessione o autorizzazione edilizia, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (qualora non ancora rilasciata dovrà essere trasmessa entro i termini stabiliti dalla deliberazione di ammissione); certificato di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio (per le sole imprese). Le domande e relativa documentazione dovranno essere presentate in conformità alle norme in materia di imposta di bollo.

 

     Criteri di selezione dei progetti: Le domande saranno esaminate sotto il profilo della correttezza formale, dell'idoneità tecnica economica, della validità rispetto agli obiettivi di ciascuna azione, tenuto conto dei criteri di efficacia, efficienza ed esecutività. Il punteggio massimo concedibile per ciascun criterio risulta:

 

 

Caratteristiche dell'intervento:   Punti max

- idoneità tecnica e funzionale:       2

- congruità dei costi:                 2

- ipotesi gestionale:                  2

 

Finalizzazione dell'intervento:    Punti max

- corrispondenza e significatività

agli obiettivi dell'Azione:            6

- contributo allo sviluppo locale

e all'occupazione:                     2

- intervento non rientrante nelle

aree del Regolamento CEE 2081/93       4

 

Fattibilità dell'intervento:

(la somma dei punteggi relativi alle

caratteristiche e finalizzazione

dell'intervento deve essere

moltiplicata per i coefficienti

sotto indicati)

- immediata cantierabilità              x 1,5

- fattibilità tecnico-amministrativa    x 1

- intervento non fattibile              x 0

 

     Ogni intervento sarà sottoposto a valutazione in riferimento a ciascuno dei criteri sopra descritti. La valutazione sarà effettuata da un Gruppo tecnico di lavoro nominato dalla Giunta regionale e composto da funzionari della Regione esperti in materie turistiche. La somma dei punteggi ponderali per ciascun criterio determinerà il punteggio finale ottenuto dal progetto.

     Le domande saranno ammesse a contributo nei limiti delle disponibilità, dei fondi secondo l'ordine decrescente di punteggio ottenuto. A parità di punteggio sarà preso in considerazione l'ordine di presentazione delle domande.

     L'ammissione ai contributi sarà deliberata dalla Giunta Regionale entro 120 giorni dal termine di presentazione delle domande. La Giunta Regionale determinerà con la medesima deliberazione le modalità necessarie all'attuazione degli interventi.

 

     Scadenza: Le domande dovranno essere presentate entro 90 giorni dall'approvazione della presente scheda.

 

     Settore regionale a cui presentare le domande: Settore Turismo, Sport e Tempo libero.

 

SCHEDA TERMALISMO

 

     Obiettivo: Favorire lo sviluppo qualitativo e quantitativo del sistema termale piemontese, mediante la destagionalizzazione dell'attività, riorganizzando e qualificando maggiormente la ricettività alberghiera e gli stabilimenti di cura. Gli interventi ammissibili sono:

     a) ristrutturazione e ammodernamento degli stabilimenti termali nei loro vari reparti di cura tradizionali (lutoterapia, balneoterapia, inalazioni, autroterapia, idropinoterapia, ecc.) e di cure alternative ed innovative, finalizzate al benessere e al fitness (nuovi gabinetti per massaggi, cure estetiche, ecc.); loro dotazione di impianti per attività di tipo termalistico (piscine termali, bagni romano-irlandesi, ecc.).

     b) miglioramento degli standard qualitativi degli alberghi, loro adeguamento a norme tecniche concernenti strutture e impianti, loro caratterizzazione ad una fruizione turistico termale mediante la realizzazione di strutture complementari e specialistiche (palestre, piscine, gabinetti terapeutici per cure benessere fitness, ecc.).

     Sono esclusi dai finanziamenti gli interventi nelle strutture alberghiere che non prevedono la dotazione dei servizi igienici privati in tutte le camere.

 

     Beneficiari: Enti e aziende a prevalente capitale pubblico, imprese che gestiscono impianti termali ed idropinici, imprese operanti nel settore turisti

 

     Tipo ed entità del finanziamento: Finanziamento a rimborso quinquennale (con rate costanti a tasso zero) fino al 50 per cento della spesa ammissibile per un importo massimo di contribuzione concedibile pari a Lire 2.000.000.000 per gli interventi su stabilimenti termali e Lire 500.000.000 per gli interventi sugli alberghi. Sono ammissibili interventi per lotti funzionali il cui costo di investimento non sia inferiore a Lire 100.000.000. Nel caso di interventi su stabilimenti termali di proprietà di Enti e Aziende a prevalente capitale pubblico il contributo è pari al 100 per cento della spesa ammissibile di cui 80 per cento a rimborso quinquennale e 20 per cento a fondo perduto; l'importo massimo di contributo concedibile è pari a Lire 2.000.000.000. Il contributo è liquidato previa presentazione di apposita cauzione fideiussoria (assicurativa o bancaria), di importo pari al contributo concesso a garanzia della realizzazione del progetto e restituzione del contributo stesso che sarà progressivamente svincolata dopo l'ultimazione dei lavori in relazione alle rate costanti versate a rimborso del finanziamento.

     Qualora si verifichi una riduzione dell'investimento per minori opere realizzate sulla quota eccedente il contributo effettivamente concedibile sarà applicata la rivalutazione per il periodo che decorre dalla liquidazione del contributo alla restituzione della quota eccedente.

 

     Tempi: Realizzazione e ultimazione degli interventi entro 24 mesi dalla concessione del contributo. I lavori relativi alla realizzazione degli interventi devono aver avuto inizio dopo il giorno 1 gennaio 1996.

 

     Domande corredate da: relazione illustrativa dell'intervento proposto che specifichi finalità, caratteristiche generali dell'intervento, eventuali previsioni in piani aziendali, interaziendali o altri piani, tempi di attuazione, caratteristiche tecniche dell'intervento; progetto definitivo (redatto secondo le indicazioni fornite dal comma 4, articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 modificata e integrata dal decreto legge 3 aprile 1995, n. 101); dettagliato preventivo di spesa (computo metrico estimativo redatto a misura per lavori e opere edili); concessione ed autorizzazione edilizia ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (qualora non ancora rilasciata dovrà essere trasmessa entro i termini stabiliti dalla deliberazione di ammissione ovvero entro e non oltre i termini fissati per l'atto di accettazione del contributo); certificato di iscrizione al registro delle imprese. La domanda e relativa documentazione dovranno essere presentate in conformità alle norme in materia di imposta di bollo.

 

     Criteri di selezione dei progetti: Le domande saranno esaminate sotto il profilo della correttezza formale dell'idoneità tecnico-economica, della validità rispetto agli obiettivi tenuto conto dei criteri di efficacia, efficienza ed esecutività. Il punteggio massimo concedibile per ciascun criterio risulta:

 

Caratteristiche             Punti max

dell'intervento:

- idoneità tecnica e             2

funzionale:

- congruità dei costi:           2

- ipotesi gestionale:            2

 

Finalizzazione dell'intervento:

- corrispondenza e               6

significatività rispetto agli

obiettivi della scheda guida:

- contributo allo sviluppo       2

locale e all'occupazione:

- caratterizzazione termale      2

degli esercizi alberghieri o

dotazione di strutture e

impianti alternativi e

innovativi per gli stabilimenti

termali:

 

Fattibilità dell'intervento:

(la somma dei punteggi relativi

alle caratteristiche e

finalizzazione dell'intervento

deve essere moltiplicata per i

coefficienti sotto indicati)

- immediata cantierabilità       x 1,5

- fattibilità tecnico-           x 1

amministrativa

- intervento non fattibile       x 0

 

     Ogni intervento sarà sottoposto a valutazione in riferimento a ciascuno dei criteri sopra descritti. La valutazione sarà effettuata da un Gruppo tecnico di lavoro nominato dalla Giunta Regionale e composto da funzionari regionali esperti in materie turistiche e termali.

     La somma dei punteggi ponderali per ciascun criterio determinerà il punteggio finale ottenuto dal progetto.

     Le domande saranno ammesse a contributo nei limiti delle disponibilità, dei fondi secondo l'ordine decrescente di punteggio ottenuto. A parità di punteggio sarà preso in considerazione l'ordine di presentazione delle domande.

     L'ammissione ai contributi sarà deliberata dalla Giunta Regionale entro 120 giorni dal termine di presentazione delle domande. La Giunta Regionale determinerà con la medesima deliberazione le modalità necessarie all'attuazione degli interventi.

 

     Scadenza: Le domande dovranno essere presentate entro 90 giorni dall'approvazione della presente scheda.

 

     Settore regionale a cui presentare le domande: Settore Turismo, Sport e Tempo libero.

 

SCHEDA AGRICOLTURA

 

     Obiettivo. Ammodernamento della cooperazione e dell'associazionismo di trasformazione dei prodotti agricoli e del sistema agroindustriale piemontese ai sensi dell'articolo 7, commi 7 e 8, e dell'articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95 mediante:

     a) costruzione, ristrutturazione, potenziamento ed adeguamento tecnologico di impianti per lo stoccaggio, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroindustriali, compresi gli impianti per il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei sottoprodotti;

     b) interventi volti ad adeguare gli impianti alle norme igienico- sanitarie ed alla messa in sicurezza dei luoghi di lavoro;

     c) acquisto di macchinari ed attrezzature, compresi i mezzi per la raccolta collettiva dei prodotti agricoli ed il trasporto delle derrate lavorate.

     Non sono finanziabili le demolizioni, i lavori di abbellimento e di ordinaria manutenzione, l'acquisto di materiali di consumo, l'acquisto di beni immateriali e in generale tutti gli investimenti che non producono effetti strutturali e duraturi per il settore considerato.

 

     Tipo e entità dei finanziamenti. La spesa ammissibile a finanziamento non potrà superare i 400 milioni di lire, con un contributo a carico del F.I.P. fino al 75 per cento della spesa ammessa, mediante un contributo a fondo perduto pari al 25 per cento nelle zone montane e collinari e al 15 per cento nelle altre zone ed un prestito a rimborso quinquennale con rate annuali a tasso zero pari al 50 per cento della spesa ammessa.

     Le iniziative che prevedono la realizzazione di investimenti per il commercio al minuto saranno finanziabili fino ad un massimo di 100 milioni (comprensivi di attrezzature ed opere murarie).

 

     Beneficiari.

     1) le cooperative agricole e i loro consorzi;

     2) le Associazioni dei produttori agricoli riconosciute dallo Stato o dalla Regione;

     3) le società di capitali di cui al punto d) dell'articolo 4 della l.r. 95/95;

     4) i consorzi di contingentamento della produzione di cui al punto f) dell'articolo 4 della l.r. 95/95;

     5) gli imprenditori e le imprese di trasformazione e

commercializzazione dei prodotti agroindustriali che abbiano presentato progetti sul Regolamento CEE 866/90 ritenuti ammissibili e conformi alla decisione n. 94/173/CE ma non finanziabili parzialmente o totalmente sugli stanziamenti propri del regolamento per eventuali limitazioni di capacità di lavorazione e trasformazione poste a livello settoriale dal Quadro Comunitario di Sostegno.

 

     Domanda. Le domande, redatte su apposito modello, dovranno essere presentate al Settore Valorizzazione e Tutela dei Prodotti Agricoli dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura corredate da: Atto costitutivo e statuto; Elenco soci; Delibera dell'organo competente con la quale si è assunta la decisione di chiedere l'intervento regionale e si è designata la persona incaricata della presentazione della domanda; Relazione tecnico- economica; Computo metrico di massima nonchè preventivi di ditte specializzate se trattasi di attrezzature, macchinari o impianti. Ulteriore documentazione potrà essere richiesta in sede istruttoria. Per quanto non previsto valgono le procedure di applicazione dell'articolo 39 della l.r. 63/78 o le procedure di applicazione della l.r. 95/95 se già in vigore.

     Il contributo sarà erogato previa presentazione di apposito titolo di garanzia prescritto dall'atto di concessione ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della l.r. 43/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Criteri di selezione dei progetti e punteggio attribuibile. I progetti presentati dai beneficiari di cui ai precedenti punti da 1) a 4) saranno valutati da una Commissione Tecnica designata dalla Giunta Regionale e composta da due funzionari del Settore Valorizzazione e Tutela dei Prodotti Agricoli dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e da un funzionario della FinPiemonte, tenuto conto delle norme fissate dall'U.E. in tema di aiuti di stato per il settore della trasformazione dei prodotti agricoli e nel rispetto dei criteri contenuti nella decisione n. 94/173/CE del 22 marzo 1994.

     I progetti saranno inseriti in una graduatoria che sarà approvata dalla Giunta Regionale entro 90 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.

 

     Punteggi attribuibili.

     1) beneficiario in zona montana o collinare: punti 3;

     2) beneficiario danneggiato dall'alluvione del novembre 94: punti 1;

     3) investimenti riguardanti la trasformazione e commercializzazione di prodotti dell'agricoltura biologica o sottoposti a pratiche ecocompatibili in applicazione del Regolamento CEE 2078/92 o del Piano regionale di Lotta fitopatologica integrata: punti 2;

     4) investimenti che introducono sistemi rispettosi dell'ambiente e che prevedono un uso razionale dell'energia: punti 1;,

     5) beneficiario che abbia ottenuto la certificazione del sistema qualità: punti 1;

     6) investimenti che prevedono l'introduzione di rilevanti innovazioni di processo e/o di prodotto: punti 2;

     7) investimenti che prevedono nuovi sbocchi di mercato: punti 2;

     8) investimenti che prevedono la valorizzazione dei prodotti agricoli piemontesi: punti 2.

 

     Scadenza di presentazione delle domande.

     Le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione della presente scheda.

 

     Disposizioni particolari per i beneficiari di cui al punto 5).

     Per i progetti presentati dai beneficiari indicati al precedente punto 5) (Regolamento CEE 866/90) la spesa massima finanziabile è elevata a lire 1.000 milioni con un contributo a carico del F.I.P. del 50 per cento della spesa ammessa mediante un prestito a rimborso quinquennale con rate annuali a tasso zero.

     Le domande potranno essere presentate entro 30 giorni da apposita comunicazione dell'Assessorato a seguito delle modifiche del Quadro Comunitario di Sostegno e del ricevimento della decisione della Commissione UE sul Programma Operativo della Regione Piemonte ai sensi del Regolamento CEE 866/90.

     Le domande saranno finanziabili mediante deliberazione della Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande a seguito di istruttoria positiva dell'Assessorato Agricoltura, a valere su una riserva di fondi nell'ambito della dotazione finanziaria della presente scheda.

     Il contributo sarà erogato previa presentazione di apposito titolo di garanzia prescritto dall'atto di concessione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della l.r. 43/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

IMPRENDITORIA GIOVANILE

SCHEDA COOPERAZIONE

 

     Obiettivo

     Sostegno a nuove iniziative imprenditoriali poste in essere, in forma cooperativa, dai soggetti deboli del mercato del lavoro quali giovani, disoccupati, lavoratori in C.I.G.S., lavoratori provenienti da aziende in crisi, emigrati piemontesi, lavoratori e lavoratrici posti in mobilità; nonché a cooperative già esistenti che prevedano di incrementare l'occupazione attraverso l'impiego di detti soggetti. Si vuole in altri termini incentivare, in entrambi i casi, la creazione di nuove stabili occasioni di lavoro secondo quanto previsto dalla l.r. 67194.

 

     Dotazione finanziaria

     Per l'anno 1996, Lire 3 miliardi, di cui Lire 750 milioni di contributi in conto capitale a fondo perduto per spese generali di avviamento, ripartiti sul fabbisogno teorico rilevato dalle richieste presentate al l'Assessorato .

 

     Beneficiari

     Possono essere ammesse ai benefici, con esclusione delle cooperative edilizie e di consumo:

     a) le cooperative che risultino formate, all'atto della loro costituzione nonché alla presentazione della domanda per almeno il 60 per cento dei soci, da:

     1) giovani in età tra i 18 e i 35 anni allatto della loro associazione alla cooperativa e/o

     2) lavoratori che si trovano in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a «zero ore» o in disoccupazione speciale al momento della loro associazione nella cooperativa e/o

     3) lavoratori direttamente provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali e/o da stabilimenti dismessi e/o

     4) soggetti iscritti, da almeno sei mesi alla data della loro associazione nella cooperativa, nella prima classe delle liste di collocamento di cui all'articolo 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e/o

     5) emigrati piemontesi così come definiti dall'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 e sue successive modificazioni e/o

     6) lavoratori e lavoratrici posti in mobilità ai sensi della vigente normativa;

     b) le cooperative che risultino formate, all'atto della loro costituzione nonchè alla presentazione della domanda, per almeno l'80 per cento dei soci, da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni all'atto della loro associazione alla cooperativa, oppure da donne che siano anche in maggioranza nell'organo dirigente della cooperativa;

     c) le cooperative che prevedano, nell'arco di validità del progetto di sviluppo, di cui all'articolo 3 della l.r. 67/94, un consistente e qualificato aumento dell'occupazione attraverso l'inserimento nella cooperativa di soggetti con le caratteristiche di cui alle lettere a) e b).

     Le composizioni societarie delle cooperative di cui al comma 1, lettera a) e b) della l.r. 67/94 dovranno permanere per l'intero periodo di validità del progetto di sviluppo, sostituendo i soci eventualmente dimissionari con altri parimenti in possesso dei requisiti di legge.

     Le cooperative devono avere sede legale, amministrativa e prevalente attività produttiva nel territorio della Regione Piemonte.

 

     Tipo ed entità dei contributi

     a) finanziamento agevolato, fino al 100 per cento delle spese ritenute ammissibili, erogato dagli Istituti di Credito convenzionati, con le seguenti modalità:

     - 50 per cento dei fondi regionali a tasso nullo (max. 350 milioni);

     - 50 per cento dei fondi bancari al tasso del 96 per cento Prime rate ABI.

     Il finanziamento copre le spese ancora da sostenere al momento della presentazione della domanda (eccezion fatta per le cooperative di cui alle lettere «a» e «b» dell'articolo 2 della l.r. 67/94, che possono presentare spese sostenute nei sei mesi antecedenti), inerenti acquisizione o costruzione di beni immobili, impianti, macchinari ed attrezzature, automezzi, sistemi informatici e relativi programmi applicativi, licenze e brevetti.

     b) contributo a fondo perduto, per le sole cooperative di nuova costituzione, nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque fino ad un massimo di lire 50 milioni.

     Le spese ammissibili sono quelle da sostenere o anche già sostenute nel primo anno di esercizio, inerenti l'avviamento della cooperativa (costituzione, predisposizione del progetto di sviluppo, acquisto di materie prime e semilavorati, canoni di locazione per gli immobili destinati alle attività produttive).

 

     Condizioni di ammissibilità

     1. Le cooperative di cui all'articolo 2 della l.r. 67/94 per accedere ai benefici della presente legge devono presentare un progetto di sviluppo biennale o triennale.

     2. I progetti devono:

     a) indicare obiettivi produttivi e occupazionali coerenti per le finalità della programmazione regionale;

     b) indicare quali spazi di mercato si intendono coprire, anche attraverso una sintetica analisi degli stessi;

     c) contenere un piano finanziario che, prevedendo un'adeguata capacità di autofinanziamento dell'impresa proponente dimostri l'idoneità della cooperativa a produrre beni o servizi con criteri di efficienza ed economicità, assicurando una ragionevole stabilità del bilancio e la remunerazione del lavoro;

     d) contenere un piano degli investimenti che si intendono attivare per il periodo di validità del progetto;

     e) prevedere, qualora comprendano programmi di risanamento e di ricapitalizzazione, che tali programmi vengano realizzati almeno per il 30 per cento con l'apporto diretto dei soci.

     3. Le cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 67/94, qualora richiedano il contributo di avviamento previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge suindicata, devono altresì analiticamente indicare le spese previste o anche già sostenute a tale titolo.

     4. Le cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 67/94, devono altresì presentare un piano occupazionale che indichi quantità, tempi e caratteristiche dei nuovi inserimenti.

 

     Tempi

     Le cooperative, di cui alla l.r. 67/94, devono essere costituite all'atto di presentazione della domanda ed il progetto di sviluppo deve avere durata biennale o triennale.

 

     Domande

     Le cooperative di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 della l.r. 67/94 e cioè quelle di nuova costituzione, devono presentare la domanda entro 18 mesi dalla data della loro costituzione, a scelta tra il 1 e il 31 gennaio oppure tra il I e il 30 giugno dell'anno.

     Le cooperative di cui alla lettera c) dell'art. 2 della l.r. 67/94, e cioè quelle già costituite che intendano incrementare l'occupazione, possono presentare domanda negli stessi periodi di qualsiasi anno.

     Le cooperative che hanno presentato domanda di finanziamento nel 1996 ai sensi della l.r 67/94 se intendono partecipare alla graduatoria del F.I.P. dovranno presentare apposita richiesta entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. della presente scheda.

     La nuova richiesta consente alla cooperativa di mantenere il progetto e gli allegati già agli atti.

     In deroga ai termini di presentazione delle domande previsti dalla l.r. 67/94, ma nel rispetto di tutti gli adempimenti di legge, le cooperative aventi i requisiti richiesti possono presentare domanda entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. della presente scheda.

     Il Servizio Cooperazione dell'Assessorato regionale al Lavoro istruisce le richieste di contributo e trasmette ad un apposito Comitato Tecnico quelle provviste dei requisiti di legge; tale Comitato esamina le domande ed esprime un parere sulla loro ammissibilità. Acquisito il parere positivo del Comitato e il giudizio di affidabilità bancaria nel caso di finanziamento, la Giunta Regionale ammette le Cooperative a contributo.

     L'impresa cooperativa ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'Amministrazione Regionale tutta la documentazione comprovante l'effettuazione degli investimenti previsti dal progetto di sviluppo nonché per le cooperative di cui alla lettera c) dell'articolo 2 della l.r. 67/94, l'avvenuta effettuazione degli incrementi occupazionali previsti.

 

     Modalità di erogazione dei contributi

     Il finanziamento verrà erogato a tranches annuali, ognuna delle quali avrà una durata complessiva massima di 48 mesi, di cui massimo 12 di preammortamento, con rientro a rate trimestrali posticipate.

     In alternativa, le cooperative potranno optare per le forme di rimborso individuate dall'articolo 16 della l.r. 43/94 così come modificata dalla l.r. 40/95, e comunque per un periodo non superiore ai cinque anni.

     La Giunta Regionale, al fine di favorire la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per realizzare gli investimenti di cui all'articolo 4, comma 1, stipula una convenzione avente l'obiettivo di affidare alla Finpiemonte Società per Azioni S.p.A. Ia gestione dei predetti finanziamenti.

     Le cooperative beneficiarie del finanziamento dovranno accettare le specificazioni relative ai titoli di garanzia così come deliberate con D.G.R. n. 178-2108 del 9 ottobre 1995.

 

     Criteri di selezione delle domande

     I criteri di valutazione delle domande sono quelli stabiliti con la D.G.R. n. 14-43527 del 6 marzo 1995 in attuazione dell'articolo 6 della l.r. 67/94 e comunque nel rispetto delle procedure prescritte all'articolo 14 della l.r. 43/94 così come modificata dalla l.r. 40/95.

 

     Settore regionale interessato

     Settore Lavoro e Occupazione.

 

PIANIFICAZIONE, GESTIONE RISORSE IDRICHE

SCHEDA OPERE IGIENICO-SANITARIE

 

     Obiettivo:

     Realizzazione di opere acquedottistiche compresi impianti di potabilizzazione o di trattamento e realizzazione di opere fognarie compresi impianti di depurazione e relative opere di collettamento.

 

     Beneficiari:

     Comuni e loro Consorzi con priorità ai Comuni sotto i 5.000 abitanti.

 

     Tipo ed indennità del contributo:

     in conto capitale fino ad un massimo di 500 milioni pro-capite.

 

     Domanda:

     Da presentare entro 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. della presente scheda.

     La domanda dovrà essere corredata da una relazione tecnica e da una planimetria da cui risulti la localizzazione dell'intervento.

     Le domande pervenute anteriormente dovranno essere riproposte con espresso riferimento alla presente scheda.

 

     Criteri di priorità:

     - situazioni di deficit idropotabile o comprovata sussistenza di acque non conformi ai requisiti di legge;

     - situazioni di carenze igienico-sanitarie per insufficiente dotazione di infrastrutture fognarie;

     - concorso finanziario dell'Ente;

     - Comuni che non abbiano beneficiato di contributo regionale negli ultimi anni;

     - Comuni il cui territorio è inserito nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

 

     Settore Regionale a cui inoltrare la domanda:

     Assessorato Ambiente e Lavori Pubblici - Settore Pianificazione e Gestione delle Risorse Idriche, via Principe Amedeo 17, 10123 Torino, telefono: 011/432-4474-4475-4500.

 

SCHEDA EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA

 

     Obiettivo

     a) Acquisizione, al fine di realizzare interventi di edilizia residenziale da concedere a cittadini che possiedono i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente per l'accesso ai benefici di edilizia agevolata:

     1) di aree pubbliche nell'ambito dei piani di zona formati ai sensi della legge n. 167 del 1962, nei piani particolareggiati o di recupero formati ai sensi della legge n. 56 del 1977, nonchè acquisizione di aree localizzabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 247 del 1974.

     2) di abitazioni destinate al recupero del patrimonio edilizio esistente, individuate secondo le modalità dell'articolo 3 della legge n. 76 del 1979, nonché di fabbricati contenuti nell'ambito dei piani di recupero formati ai sensi della legge n. 56 del 1977.

     b) Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nell'ambito dei Piani di zona formati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

 

     Dotazione finanziaria

     Per l'anno 1996: 25 miliardi ripartiti sulla base del fabbisogno teorico di abitazioni di cui alla tabella A).

 

     Beneficiari

     Comuni e loro Consorzi che prevedano la realizzazione di interventi di edilizia residenziale a cura di Comuni o loro Consorzi, A.T.C., Cooperative edilizie a proprietà indivisa e a proprietà divisa o loro Consorzi, Imprese di Costruzione e Cooperative di produzione e lavoro o loro Consorzi, con particolare riguardo al recupero di aree urbane dismesse, alla riqualificazione nonchè al completamento di tessuti urbani edificati. Gli interventi sono da attuare nel rispetto delle disposizioni in materia di edilizia agevolata.

 

     Tipo ed entità dei contributi

     I contributi sono concessi nella misura massima del 25 per cento della spesa totale prevista nella relazione finanziaria del piano particolareggiato o del piano di recupero o del piano di zona formato ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 approvato, ovvero, adottato e non ancora approvato, sulla base del programma pluriennale di attuazione previsto dall'articolo 1 della legge 27 giugno 1974, n. 247 o del cento per cento del costo di acquisizione dell'immobile definito dall'Ufficio Tecnico Erariale, se trattasi di intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente. La misura massima del finanziamento concedibile, di cui al precedente comma, è da considerarsi comprensiva della indennità provvisoria per l'occupazione d'urgenza delle aree. Il contributo massimo concedibile è rapportabile alle unità abitative previste e per ciascuna di esse, in relazione alla superficie utile realizzata, non potrà eccedere il valore di 50 milioni. La superficie utile massima ammissibile a contributo per le unità abitative non potrà eccedere i 75 metri quadri. Il contributo concesso è a rimborso decennale a rate costanti annuali e l'importo di finanziamento da retrocedere dovrà essere rivalutato sulla base dell'andamento dell'indice ISTAT dei costi di costruzione, per il tempo intercorso tra la sua anticipazione la relativa restituzione.

 

     Caratteristiche delle opere

     Tipologie edilizie previste dal Piano Regolatore Generale, ovvero dallo strumento urbanistico esecutivo.

 

     Tempi

     Inizio dei lavori entro 4 mesi dalla comunicazione regionale ai soggetti attuatori per la realizzazione del programma edilizio.

     Ultimazione lavori, nei successivi 18 mesi.

     Qualora non si pervenga all'inizio lavori entro il termine di 4 mesi in precedenza stabilito, il contributo è revocato di diritto.

 

     Domanda

     1) Deliberazione dell'organo comunale competente, con la quale vengono definite le aree da utilizzare, ovvero gli edifici da recuperare.

     2) Planimetria relativa allo stato di fatto, alle previsioni urbanistiche corredata degli elementi necessari per stabilire l'entità del contributo.

     3) Deliberazione di individuazione, da parte dell'organo comunale competente, dei soggetti attuatori.

     4) Impegno del soggetto attuatore a sottoscrivere precedentemente all'erogazione del contributo, fideiussione bancaria o assicurativa, cosi come previsto con deliberazione della Giunta Regionale n. 178-2108 del 9 ottobre 1995, nonché alla data di rilascio della Concessione edilizia polizza assicurativa postuma decennale stipulata per garantire la qualità di esecuzione dell'intervento.

     5) Dichiarazione da parte del Comune che l'area sulla quale si realizza l'intervento non beneficia di contributi, statali finalizzati all'acquisizione ed urbanizzazione delle aree o all'acquisto di fabbricati.

     6) Dichiarazione, resa ai sensi di legge, da parte del soggetto attuatore, che per la realizzazione dell'intervento non sono stati concessi finanziamenti pubblici a totale copertura del costo dello stesso e impegno a non richiederne, pena la restituzione di quanto erogato incrementato delle rivalutazioni previste nella presente scheda per la retrocessione del finanziamento. Qualora il Comune intenda attuare direttamente l'intervento, ovvero il soggetto attuatore sia l'A.T.C., dovrà essere presentata la documentazione di cui ai precedenti punti oltre a deliberazione dell'organo competente con la quale si esplicita tale volontà.

     L'assegnazione del contributo è disposta con deliberazione della Giunta Regionale.

 

     Settore regionale interessato ed a cui presentare la domanda

     Settore Edilizia Residenziale Agevolata e Speciale.

 

     Criteri di selezione dei programmi d'intervento e punteggio attribuibile

     - Interventi di restauro e risanamento e ristrutturazione edilizia previsti per una pluralità di fabbricati esistenti, individuati in uno strumento urbanistico esecutivo che interessa porzioni del centro storico ovvero aree periferiche e marginali da riqualificare anche con interventi di completamento, nonché, interventi di riuso di aree produttive e terziarie obsolete, o irrazionalmente dislocate o dismesse, individuate anch'esse in uno strumento urbanistico esecutivo, da realizzare da più soggetti attuatori, anche con forme miste di finanziamento e che prevedono la realizzazione di alloggi con superficie utile inferiore o uguale a metri quadri 50, punti 12.

     In assenza di pluralità di soggetti attuatori e forme di finanziamento miste, punti 8. In assenza di alloggi di superficie utile inferiore o uguale a metri quadri 50 per almeno 1/3 dell'intervento, devono essere detratti 3 punti.

     - Interventi di recupero finalizzati al restauro e risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia di singoli fabbricati, punti 5. In assenza di alloggi di superficie utile inferiore o uguale a metri quadri 50 per almeno 1/3 dell'intervento devono essere detratti 3 punti.

     Programmi nei quali sono presenti edifici vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, punti 3.

     - Interventi di nuova costruzione realizzati nei Piani di zona nonchè nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 247 del 1974 realizzati da pluralità di soggetti attuatori pubblici e privati, anche con forme miste di finanziamento punti 8. In assenza di pluralità di soggetti attuatori e forme miste di finanziamento, punti 4. In assenza di alloggi di superficie utile inferiore o uguale a metri quadri 50 per almeno 1/3 dell'intervento, devono essere detratti 3 punti.

     Programmi presentati da Comuni: capoluogo di provincia punti 10;

     ricompresi nell'area metropolitana torinese con esclusione di Torino punti 8; con popolazione superiore a 20.000 abitanti punti 6; con popolazione superiore a 10.000 abitanti punti 4; programmi proposti da Consorzi di Comuni punti 8; programmi proposti da Comuni appartenenti alle Comunità Montane punti 8. Tali punteggi non sono cumulabili tra loro.

     Programmi nei quali l'intervento privato, inteso come unità abitative da realizzare è pari o superiore all'intervento pubblico, punti 10.

     Programmi nei quali l'intervento privato, inteso come al punto precedente è non inferiore ad un terzo dell'intervento pubblico, punti 4.

     Programmi nei quali si supera per almeno 2/3 la soglia minima:

     del 40 per cento per la città di Torino e l'area metropolitana torinese;

     del 30 per cento per la città di Alessandria e il resto della provincia;

     del 25 per cento per la città di Asti e il resto della provincia;

     del 30 per cento per la città di Biella e il resto della provincia;

     del 25 per cento per la città di Cuneo e il resto della provincia;

     del 30 per cento per la città di Novara e il resto della provincia;

     del 25 per cento per la provincia di Torino, con esclusione del capoluogo e dell'area metropolitana;

     del 30 per cento per la provincia di Verbano-Cusio-Ossola;

     del 30 per cento per la città di Vercelli e il resto della provincia: di abitazioni assistite da contribuzione pubblica da destinare alla locazione permanente, prevedendo anche, entro il 50 per cento dell'incremento, forme di locazione con patto di fattura vendita, punti 14.

     Programmi di recupero di aree urbane dismesse da realizzare ai sensi dell'articolo 13, lettera e) della l.r. 56/1977 e successive modifiche e integrazioni, nei quali il soggetto attuatore si impegna a realizzare non meno del 30 per cento delle abitazioni in locazione permanente e concentra su tali unità immobiliari il contributo previsto nella presente scheda, nel limite massimo stabilito dalla stessa per ogni alloggio, punti 15.

     Programmi nei quali si prevede la realizzazione di terziario commerciale e direzionale in misura pari o superiore ad 1/5 della volumetria complessiva prevista, punti 4.

     Programmi, oggetto di accordi di programma approvati ex articolo 27 della legge n. 142 del 1990, alla data di pubblicazione sul B.U.R. della presente scheda, ovvero nei 30 giorni successivi, punti 2.

     Programmi realizzati da una pluralità di soggetti attuatori, che determinano nuove assunzioni ovvero il rientro dalla Cassa Integrazione Guadagni, almeno per l'intero periodo di realizzazione degli interventi, per non meno del 10 per cento delle unità regolarmente assunte alla data di pubblicazione sul B.U.R. della presente scheda, punti 4. Se il rientro dalla Cassa Integrazione Guadagni o le nuove assunzioni rappresentano almeno il 20 per cento delle unità assunte come al precedente punto, punti 6.

     Programmi da realizzare in Comuni nei quali è in corso la procedura di unione o fusione ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1992 n. 51, punti 1.

     Programmi prontamente cantierabili in quanto conformi alle norme di P.R.G.C., punti 20.

     Le aree o gli immobili per cui si realizzano i programmi sono di proprietà del soggetto proponente o di suoi associati, punti 20.

     Programmi da realizzare da parte di soggetti attuatori che hanno già ottenuto finanziamenti disposti dalla Regione Piemonte, ai sensi delle leggi 5 agosto 1978, n. 457 e 11 marzo 1988, n. 67, punti 4.

     Programmi presentati al Comune da Consorzi di Cooperative edilizie o/e Consorzi di imprese di costruzione edili o di Cooperative di produzione e lavoro ai quali aderiscono: per i consorzi di Cooperative edilizie: un numero di associati non inferiore a 10 Cooperative edilizie; per i consorzi di imprese o di Cooperative di produzione e lavoro: un numero di associati non inferiore a 4 imprese edili e/o Cooperative di produzione lavoro, Punti 5 (Deve comunque essere indicata la Cooperativa o l'impresa che effettivamente realizza l'intervento).

     Programmi i cui soggetti attuatori sono Cooperative Edilizie a proprietà divisa e indivisa e/o loro Consorzi, Imprese di Costruzioni edili o Cooperative di produzione e lavoro e/o loro consorzi:

     1) regolarmente iscritti: per le cooperative, al registro prefettizio, e all'albo nazionale delle cooperative di abitazione- per le imprese edili e le Cooperative di produzione e lavoro alla C.C.I.A.A. con oggetto la costruzione o il recupero di immobili di edilizia abitativa.

     2) con un numero di addetti, regolarmente iscritti a libro paga: per le Cooperative n. 1 addetto punti 3, n. 2 addetti punti 6, n. 3 addetti punti 9, oltre n. 3 addetti punti 12; '

     per le Imprese o per le Cooperative di produzione e lavoro: da 5 a 20 punti 3, da 21 a 30 punti 6, da 31 a 60 punti 9, oltre 60 punti 12.

     Programmi proposti da Consorzi di imprese o di produzione lavoro, ovvero da Consorzi di Cooperative edilizie che dispongono di addetti regolarmente iscritti a libro paga: n. 1 addetto punti 3, n. 2 addetti punti 6, n. 3 addetti punti 9, oltre 3 addetti punti 12.

     Il numero dei dipendenti rappresenta la media aritmetica delle maestranze regolarmente iscritte a libro paga negli ultimi 5 anni.

     I dipendenti a tempo parziale vengono calcolati sulla base del numero di ore lavorative realmente effettuate, calcolando come una unità lavorativa numero 40 ore settimanali per 52 settimane all'anno.

     Qualora il programma proposto dal Comune preveda quale soggetto attuatore un Consorzio di coordinamento tra una molteplicità, di soggetti attuatori, il punteggio finale riferito al Consorzio sarà determinato dalla media aritmetica dei punteggi tra i singoli soggetti. In caso di parità si considerano: per le Imprese, le Cooperative di produzione e lavoro e loro Consorzi: sede legale nelle province in cui si realizza l'intervento. In subordine il numero dei dipendenti. Per le Cooperative o loro Consorzi: numero dei soci con residenza o attività lavorativa nel Comune sede di intervento. In subordine il numero dei soci presentati dall'operatore.

 

     Scadenza

     Per l'anno 1996 presentazione domanda entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione sul B.U.R. della presente scheda.

     Tabella A. Edilizia agevolata - Calcolo dell'indicatore teorico di fabbisogno per ambito territoriale.

 

(omissis).

 

 


[1] Il testo è riportato nella legge regionale 43/1994.