§ 4.7.3 – L.R. 15 aprile 1985, n. 31.
Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 alberghi
Data:15/04/1985
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Oggetto della legge).
Art. 2.  (Definizioni e caratteristiche).
Art. 3.  (Requisiti tecnici ed igienico-sanitari).
Art. 3 bis.  (Dichiarazione di inizio attività)
Art. 4.  (Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività).
Art. 5.  (Uso occasionale di immobili a fini ricettivi).
Art 5 bis.  (Attività educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale in casevacanze).
Art. 6.  (Definizione e caratteristiche).
Art. 7.  (Requisiti tecnici ed igienico-sanitari).
Art. 8.  (Bivacchi fissi).
Art. 9.  (Dichiarazione di inizio attività)
Art. 10.  (Definizione e caratteristiche).
Art. 11.  (Requisiti tecnici ed igienico-sanitari).
Art. 12.  (Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività).
Art. 13.  (Definizioni e caratteristiche).
Art. 14.  (Caratteristiche tecniche ed igienico-sanitarie).
Art. 15.  (Dichiarazione di inizio attività)
Art. 15 bis.  (Esercizio saltuario del servizio di ospitalità denominato "bed and breakfast").
Art. 16.  (Definizione e caratteristiche).
Art. 17.  (Requisiti tecnici ed igienico-sanitari).
Art. 18.  (Dichiarazione di inizio attività)
Art. 18 bis.  (Alloggi vacanze).
Art. 18 ter.  (Gestione alloggi vacanze).
Art. 18 quater.  (Dichiarazione di inizio attività).
Art. 18 quinquies.  (Concessione di contributi in conto capitale).
Art. 18 sexies.  (Soggetti beneficiari).
Art. 18 septies.  (Vincoli di destinazione).
Art. 18 octies.  (Attività di controllo).
Art. 19.  (Accertamento dei requisiti).
Art. 20.  (Rinnovi e dichiarazioni annuali).
Art. 21.  (Sospensione e cessazione dell'attività)
Art. 22.  (Comunicazione dei provvedimenti).
Art. 23.  (Denuncia e pubblicità dei prezzi).
Art. 24.  (Funzioni di vigilanza e controllo).
Art. 25.  (classificazione e comparazione a fini tributari).
Art. 26.  (Osservanza di norme statali e regionali).
Art. 27.  (Disposizioni transitorie e finali).
Art. 27 bis.  (Violazione degli obblighi relativi alla denuncia di inizio attività)
Art. 28.  (Sanzioni).
Art. 29.  (Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni)


§ 4.7.3 – L.R. 15 aprile 1985, n. 31. [1]

Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere.

(B.U. 24 aprile 1985, n. 17).

 

Titolo I

GENERALITA'

 

Art. 1. (Oggetto della legge).

     1. La presente legge in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina le strutture ricettive non regolamentate dalla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54, in materia di complessi ricettivi all'aperto e dalla legge regionale 16 giugno 1981, n. 21, in materia di aziende alberghiere e successive modificazioni ed in particolare:

     - case per ferie, ostelli per la gioventù e case-vacanze;

     - esercizi di affittacamere;

     - case e appartamenti per vacanze ed alloggi vacanze [2].

     1 bis. È fatto divieto ai soggetti che non svolgono l'attività ricettiva, disciplinata dalle previsioni di cui al presente articolo, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa [3].

 

Titolo II

CASE PER FERIE, OSTELLI PER LA GIOVENTÙ E CASE-VACANZE [4]

 

     Art. 2. (Definizioni e caratteristiche).

     Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi non residenti nel Comune sede della casa per ferie e gestite, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive [5].

     [Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari di altre Aziende e assistiti dagli Enti di cui al comma precedente con cui viene stipulata apposita convenzione] [6].

     Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani.

     La disciplina delle case per ferie si applica altresì ai complessi ricettivi gestiti senza scopo di lucro per le finalità di cui al 1° comma e che, in relazione alla particolare funzione che svolgono, vengono denominati Colonie, Pensionati universitari, Casa della Giovane, Foresterie, Casa per esercizi spirituali e simili [7].

     Nelle case per ferie e negli ostelli per la gioventù deve essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al 1° comma.

     I complessi possono altresì essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo, nell'ambito e sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.

     Non rientrano nei complessi di cui al presente articolo le tipologie ricettive specificatamente disciplinate da altre leggi ed in particolare dalle leggi regionali 10 marzo 1982, n. 7 e 23 agosto 1982, n. 20, sull'assistenza alle persone anziane.

 

     Art. 3. (Requisiti tecnici ed igienico-sanitari).

     Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali.

     In particolare devono avere:

     a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto, mq 12 per le camere a 2 letti con un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto in più;

     altezza minima dei locali secondo le previsioni del regolamento edilizio con un minimo di m. 2.40 per i Comuni montani al di sopra dei 700 metri sul livello del mare e di m. 2,70 per le altre zone.

     Per gli immobili esistenti, ove non vi sia la necessaria superficie è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura pari a quella derivante dal rapporto tra le superfici e le altezze sopra indicate.

     Per le camere ricavate in sottotetto abitabili delimitati, anche parzialmente dalla falda del tetto avente un'inclinazione minima del 35% è consentita un'altezza media ponderale di m. 2,20 per gli immobili siti in Comuni montani e di m. 2,50 per gli altri, fermo restando il rispetto delle superfici minime.

     Qualora il tipo di utenza lo consenta, a ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto senza dover incrementare superfici e cubature delle camere; per il rispetto degli altri rapporti si computano invece i posti letto effettivi;

     b) 1 wc ogni 10 posti letto, 1 bagno o doccia ogni 12 posti letto, 1 lavandino ogni 6 posti letto.

     Nel rapporto di cui sopra non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;

     c) arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;

     d) locale comune di soggiorno, di norma distinto dalla sala da pranzo, dimensionato nel rapporto minimo di mq. 0,50 per ogni posto letto effettivo;

     e) idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del Fuoco;

     f) impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;

     g) cassetta di pronto soccorso con i medicamenti ed i materiali che indicherà l'Autorità sanitaria, che potrà anche richiedere, in relazione all'ubicazione, dimensione ed utenza dei complessi, l'allestimento di un locale per infermeria;

     h) telefono di norma ad uso degli ospiti, salvo che il Comune non accerti l'impossibilità o la non convenienza oggettiva dell'installazione.

     Le camere ed i servizi potranno essere disposti in settori separati per uomini e donne.

     Per quanto non specificatamente previsto dalle presenti disposizioni, si applicano alle case per ferie ed agli ostelli per la gioventù le prescrizioni sanitarie previste per le aziende alberghiere dal R.D. 24 maggio 1925, n. 1102 e successive modificazioni.

 

          Art. 3 bis. (Dichiarazione di inizio attività) [8]

1. Chiunque intende gestire una delle strutture di cui all'articolo 2, presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso:

a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) qualora richiesti;

c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.

3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'azienda sanitaria locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.

4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata, entro i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3.

 

     Art. 4. (Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività). [9]

     [L'esercizio dell'attività ricettiva nelle case per ferie e negli ostelli per la gioventù è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune, previa stipula di apposita convenzione che, sulla base delle direttive regionali, individua e regola:

     - I soggetti che possono utilizzare la struttura;

     - il tipo dei servizi forniti in rapporto alle finalità cui la struttura è destinata;

     - le tariffe e le modalità di determinazione delle stesse;

     - l'eventuale durata minima e massima della permanenza degli ospiti;

     - il numero dei posti letto negli ostelli per la gioventù da riservare per i giovani in transito;

     - il regolamento interno per l'uso della struttura;

     - il lipo di gestione che deve in ogni caso garantire l'uso delle strutture e la calmierazione dei prezzi in rapporto alle finalità per cui è autorizzato il complesso da accertarsi mediante anche l'eventuale presentazione di Statuti e bilanci;

     - le modalità ed i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi degli ostelli per la gioventù in periodi in cui non sono occupati dall'utenza giovanile;

     - i periodi di apertura.

     L'autorizzazione all'esercizio può comprendere l'amministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate ed alle altre persone che possano utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti stabiliti dalla convenzione stipulata con il Comune. Con distinta autorizzazione potrà altresì essere consentita, sempre limitatamente alle persone alloggiate, la somministrazione di bevande superalcooliche.]

 

     Art. 5. (Uso occasionale di immobili a fini ricettivi).

     L'uso occasionale e per periodi non superiori ai 60 giorni, da parte dei soggetti e per le finalità di cui all'articolo 1, 1° comma, di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva è consentito in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, previo nulla osta del Comune.

     Il Comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e la presenza di sufficienti requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti ed al tipo di attività.

 

          Art 5 bis. (Attività educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale in casevacanze). [10]

     1. Le associazioni e gli enti che, nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari, operano ai sensi della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e della legge regionale 3 aprile 1995, n. 48 (Valorizzazione e promozione dell'associazionismo) possono organizzare e svolgere in case-vacanze attività educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale.

2. Le case vacanze sono immobili attrezzati per il soggiorno temporaneo di gruppi autogestiti di persone, inclusi gli accompagnatori, e devono essere di proprietà delle associazioni e degli enti di cui al comma 1, oppure in loro uso e gestione temporanea.

3. Chi intende gestire una casavacanza, presenta al comune, sul cui territorio insiste l'immobile da destinare all'attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) su apposita modulistica predisposta dalla Struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

4. Per la gestione dell'attività nelle strutture di cui al comma 2, il soggetto interessato deve essere in possesso:

a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere),qualora richiesti;

c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.

5. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.

6. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 3 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 5.

7. Le attività sono organizzate per periodi di durata non superiore a venti giorni.

8. Le condizioni minime per l'utilizzo delle case-vacanze ai fini di cui al comma 1 sono:

a) accesso non interdetto per ragioni ambientali, naturalistiche, storiche ed artistiche;

b) approvvigionamento idrico di acqua potabile compatibile con la fruizione dichiarata;

c) dotazione di un'idonea cassetta di pronto soccorso ed annessi numeri telefonici utili in caso di emergenza;

d) conformità degli impianti antincendio alla normativa vigente;

e) manipolazione e conservazione degli alimenti analoga a quella dell'autoconsumo familiare;

f) stipula di idonea assicurazione per il pagamento di eventuali danni ed il ripristino dello stato dei luoghi.

 

Titolo III

RIFUGI ALPINI E RIFUGI ESCURSIONISTICI

 

     Art. 6. (Definizione e caratteristiche). [11]

     [Sono rifugi alpini le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri, ghiacciai, morene, o per periodi limitati anche con strade o altri mezzi di trasporto ed ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni.

     I rifugi alpini possono essere gestiti da Enti pubblici e da Enti ed Associazioni operanti nel settore dell'alpinismo o dell'escursionismo, nonché da privati. Nel caso di gestione pubblica, la stessa deve essere effettuata a mezzo di rappresentante o tramite appalto a gestore; tale obbligo non sussiste qualora si tratti di rifugi senza custode [12].

     Sono rifugi escursionistici le strutture gestite da enti pubblici o da enti ed associazioni operanti nel settore dell'alpinismo o dell'escursionismo, nonché da privati, idonee ad offrire ospitalità ad alpinisti ed escursionisti in zone montane di altitudine non inferiore a settecento metri servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari anche in prossimità di centri abitati [13].

     I rifugi escursionistici devono essere gestiti a mezzo di rappresentante o tramite appalto a gestore, previa stipula di apposita convenzione approvata dal Comune che garantisca le finalità d'uso.

     Sono altresì assoggettate alla normativa dei rifugi escursionistici le strutture ricettive riservate a coloro che a piedi percorrono itinerari escursionistici di interesse nazionale o regionale anche se poste ad altitudine inferiore a m. 700.]

 

     Art. 7. (Requisiti tecnici ed igienico-sanitari).

     [I rifugi alpini devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti] [14].

     [In particolare dovranno disporre di:

     a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune;

     b) spazio attrezzato per la somministrazione ed in consumo di alimenti e bevande;

     c) spazio attrezzato per il pernottamento;

     d) alloggiamento riservato per il gestore qualora si tratti di rifugio custodito;

     e) attrezzature di pronto soccorso (cassetta pronto soccorso, barelle, slitte, corde. ecc.) ] [15].

     [Qualora vi sia la possibilità i servizi di cui ai punti precedenti, dovranno essere posti in locali separati e il rifugio dovrà disporre di locale di fortuna sempre aperto, nonché di servizi igienico-sanitari] [16].

     [I rifugi escursionistici devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case per ferie con le seguenti eccezioni:

     - non è obbligatorio il telefono;

     - non è obbligatorio il locale di soggiorno, dovendo essere dotata la struttura semplicemente di un locale comune utilizzabile anche per la somministrazione e il consumo di alimenti è bevande] [17].

     [I rifugi alpini e i rifugi escursionistici devono inoltre possedere le caratteristiche tecnico-edilizie e igienico-sanitarie indicate nell'allegato B della presente legge. Qualora il rispetto, di tali requisiti comporti per i rifugi esistenti alla data di entrata in vigore della legge interventi di ristrutturazione e/o di manutenzione straordinaria, l'adeguamento alle prescrizioni dell'allegato B deve essere realizzato entro il 31 dicembre 2001, anche in deroga alle disposizioni delle vigenti norme di settore. La presente normativa non si applica ai bivacchi fissi, ai ricoveri, ai locali invernali posti nei rifugi ed ai punti di appoggio] [18].

 

     Art. 8. (Bivacchi fissi). [19]

     [I locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzatura per il riparo degli alpinisti sono denominati bivacchi fissi.

     Chiunque intenda attivare un bivacco fisso deve darne comunicazione al Comune competente per territorio.]

 

     Art. 9. (Dichiarazione di inizio attività) [20]

1. Chiunque intende gestire un rifugio alpino o un rifugio escursionistico presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo della l. 241/1990, su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto interessato deve essere in possesso:

a) dei requisiti previsti dal r. d. 773/1931;

b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994, qualora richiesti;

c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.

3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all' Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.

4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3.

 

Titolo IV

ALLOGGI AGROTURISTICI

 

     Art. 10. (Definizione e caratteristiche). [21]

 

     Art. 11. (Requisiti tecnici ed igienico-sanitari). [22]

 

     Art. 12. (Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività). [23]

 

Titolo V

ESERCIZIO DI AFFITTACAMERE

 

     Art. 13. (Definizioni e caratteristiche).

     Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per clienti con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

     Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.

     Gli affittacamere devono assicurare i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera [24]:

     a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;

     b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;

     c) fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento.

     L'attività di affittacamere può altresì essere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare in una struttura immobiliare unitaria.

 

     Art. 14. (Caratteristiche tecniche ed igienico-sanitarie).

     I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie previste per i locali di abitazione dal regolamento igienico-edilizio comunale.

     Alle camere da letto destinate agli ospiti, si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto od i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.

     Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario - completo di wc con cacciata d'acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia, specchio - ogni 8 persone o frazione di 8 superiore a 2, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.

     Per la camere da letto, l'arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o sgabello per persona, oltre che da armadio e cestino rifiuti.

 

     Art. 15. (Dichiarazione di inizio attività) [25]

1. Chiunque intendae esercitare l'attività di affittacamere presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della l. 241/1990, su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto interessato deve essere in possesso:

a) dei requisiti previsti dal r. d. 773/1931;

b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994, qualora richiesti;

c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.

3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all' Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.

4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3.

 

     Art. 15 bis. (Esercizio saltuario del servizio di ospitalità denominato "bed and breakfast"). [26]

     1. I privati che, avvalendosi della loro normale organizzazione familiare ed utilizzando parte della propria abitazione, offrono saltuariamente un servizio di alloggio e prima colazione ("bed and breakfast") sono tenuti a presentare denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), così come sostituito dall'articolo 2, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica).

     2. La denuncia di inizio attività deve essere presentata al Comune territorialmente competente su modulo, conforme al modello regionale, fornito dall'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL), di cui al capo III della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), e successive modifiche ed integrazioni.

     3. L'attività, che deve avere carattere di saltuarietà anche se per periodi stagionali ricorrenti, deve essere esercitata utilizzando non più di tre camere con un massimo di sei posti letto.

     4. Il periodo complessivo di apertura nell'arco dell'anno non può superare i duecentosettanta giorni, da articolarsi nel seguente modo [27]:

     a) un periodo minimo di apertura continuativa di quarantacinque giorni;

     b) i rimanenti periodi devono essere di almeno 30 giorni ciascuno.

     5. I locali dell'unità immobiliare adibiti a fini ricettivi devono possedere la necessaria autorizzazione all'abitabilità che deve risultare da apposita autocertificazione presentata con la denuncia di inizio attività.

     6. L'esercizio dell'attività di "bed and breakfast", esercitata nei limiti di cui alla presente legge, non costituisce cambio della destinazione d'uso residenziale già in atto nell'unità immobiliare.

     7. L'esercizio dell'attività di "bed and breakfast" non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica).

     8. L'attività di "bed and breakfast" non necessita di autorizzazioni amministrative e la struttura, ritenuta idonea da parte del Comune a seguito di apposito sopralluogo, entra a far parte come tale dell'elenco previsto dall'articolo 15, opportunamente articolato per livelli di qualità sulla base dei criteri adottati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale elenco viene diffuso a cura dell'ATL, competente per territorio.

     9. Ai fini della rilevazione statistica è fatto obbligo a chi esercita tale attività di comunicare alla Provincia, su apposito modello dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) fornito dalla stessa, il movimento dei turisti ospiti.

     10. L'esercente l'attività deve altresì comunicare all'ATL, competente per territorio, entro il 1° ottobre di ogni anno, le caratteristiche dei locali ed i prezzi che intende applicare dal 1° gennaio dell'anno successivo, nonché l'articolazione del calendario di apertura. Per le zone montane i prezzi comunicati entro il 1° ottobre hanno validità dal 1° dicembre dello stesso anno.

11. Secondo le leggi vigenti in materia di pubblica sicurezza, l'esercente è tenuto a comunicare giornalmente alla Questura, o all'ufficio indicato dal Questore, l'arrivo delle persone alloggiate mediante la compilazione di schede fornite dallo stesso ente; copia di tali schede deve essere conservata presso l'abitazione in cui viene svolta l'attività per gli eventuali controlli di pubblica sicurezza.

     12. Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui all'articolo 14, come modificati ed integrati dalla legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, legge regionale 15 aprile 1985, n. 31), fermo restando che, qualora l'attività venga svolta in più di due stanze, devono essere garantiti almeno due locali destinati a servizi igienici.

     13. L'esercente l'attività deve garantire:

     a) la pulizia quotidiana dei locali;

     b) la fornitura e il cambio della biancheria, compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana;

     c) la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;

     d) la sicurezza alimentare dei cibi e delle bevande messe a disposizione per la prima colazione.

     14. L'esercizio dell'attività di "bed and breakfast", qualora usufruisca di eventuali contributi pubblici, deve avere una durata minima di dieci anni.

     15. La Regione Piemonte promuove, anche attraverso l'Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte (ATR) di cui al capo II della l.r. 75/1996 e le ATL, l'incremento e la diffusione del "bed and breakfast", sostenendo l'attuazione di progetti finalizzati a migliorare l'offerta di tale servizio di ospitalità che riguardino in particolare:

     a) l'assistenza tecnica, la consulenza, l'informazione e la qualificazione degli operatori;

     b) la formazione di organismi associativi di servizio tecnico e/o contabile e/o di certificazione di qualità;

     c) la promozione della domanda mediante la predisposizione di opuscoli e cataloghi, centri di informazione e prenotazione, attività di comunicazione e pubblicizzazione, partecipazione a borse e fiere specializzate.

 

Titolo VI

CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE ED ALLOGGI VACANZE [28]

 

     Art. 16. (Definizione e caratteristiche).

     Sono case ed appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.

     1 bis. La gestione delle case ed appartamenti per vacanze può essere affidata anche alle cooperative turistiche, ai consorzi e alle società consortili di imprenditori turistici [29].

     Nella gestione delle case ed appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti:

     - pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;

     - fornitura della biancheria pulita ad ogni cambio di cliente e cambio di biancheria a richiesta;

     - fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento - assistenza di manutenzione delle unità abitative e di ripartizione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni avariate;

     - recapito e ricevimento ospiti.

     Nelle singole unità abitative possono inoltre essere forniti i servizi di telefono, di radiotelevisione e di filodiffusione.

     La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l'offerta di altri servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.

     L'uso della denominazione «residence» o «residenza turistica» è consentito soltanto nel caso di gestione di unità abitative poste in stabili a corpo unico o a più corpi.

     Agli effetti della presente legge si considera gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di tre o più case o appartamenti ad uso turistico, ivi compreso il turismo connesso a motivi di lavoro, studio e altri simili motivi.

 

     Art. 17. (Requisiti tecnici ed igienico-sanitari).

     Le case e appartamenti gestiti per la cessione in uso ai turisti, secondo le modalità di cui all'articolo precedente, devono possedere gli ordinari requisiti igienico-edilizi previsti dalle norme statali in materia di edilizia residenziale e dai regolamenti comunali per i locali di abitazione.

     L'utilizzo di case e appartamenti, secondo le modalità previste dal presente titolo, non comporta modifica di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici.

 

     Art. 18. (Dichiarazione di inizio attività) [30]

1. Chiunque intende gestire case e appartamenti per le vacanze secondo le modalità di cui all'articolo 15 presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della l. 241/1990, su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso:

a) dei requisiti previsti dal r. d. 773/1931;

b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994, qualora richiesti;

c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.

3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all' Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.

4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3.

 

     Art. 18 bis. (Alloggi vacanze). [31]

     1. Sono alloggi vacanze le unità abitative di tipo residenziale, come tali accatastate, composte da uno o più locali con superficie calpestabile minima di trenta metri quadrati, arredati e dotati di servizi igienici e cucina autonoma e gestiti per la locazione ai turisti [32].

     2. Gli alloggi vacanze sono dotati dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui all’articolo 14, come modificato ed integrato dalla legge regionale 14 luglio 1988, n. 34.

     3. Nella gestione degli alloggi vacanze sono assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti ed in particolare:

     a) la pulizia quotidiana delle unità abitative;

     b) la fornitura e il cambio della biancheria, compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana;

     c) la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;

     d) il recapito e il ricevimento degli ospiti.

     4. Nelle singole unità abitative possono essere inoltre forniti i servizi di telefono e di radio-televisione.

 

     Art. 18 ter. (Gestione alloggi vacanze). [33]

     1. La gestione degli alloggi vacanze di cui all'articolo 18 bis è affidata:

a) alle cooperative turistiche, ai consorzi e alle società consortili di imprenditori turistici;

b) alle piccole e medie imprese, nonché agli imprenditori individuali operanti nel settore del turismo.

2. Gli alloggi vacanze sono dati in gestione al sistema turistico per un periodo non inferiore a duecentosettantacinque giorni all'anno, mentre i turisti possono beneficiare della locazione per un periodo non superiore a trenta giorni consecutivi.

3. I proprietari degli alloggi, possono utilizzare gratuitamente per non più di novanta giorni complessivi all'anno l'alloggio o gli alloggi vacanze dati in gestione ai soggetti di cui al comma 1. In tal caso viene data comunicazione al soggetto gestore dell'alloggio entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

4. Il proprietario può gestire direttamente gli alloggi vacanze quando possiede i requisiti previsti dal comma 1, e non ha beneficiato della concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 18 quinquies, come inserito dall'articolo 5 della l.r. 22/2002.

 

          Art. 18 quater. (Dichiarazione di inizio attività). [34]

     1. Agli effetti della presente legge, sono regolati da apposita convenzione, secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale, l'affidamento, da parte dei proprietari delle unità immobiliari, della gestione in forma indiretta degli alloggi vacanze nonché i tempi e le modalità di utilizzo da parte dei proprietari stessi.

2. La gestione degli alloggi vacanze è soggetta a dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della l. 241/1990, da redigersi su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

3. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 2, il soggetto deve essere in possesso:

a) dei requisiti previsti dal r. d. 773/1931;

b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994, qualora richiesti;

c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.

4. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia a, anche solo in via telematica, all' Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.

5. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 4.

6. Il controllo sulla gestione è affidato alle aziende turistiche locali (ATL) in conformità alle procedure stabilite con il regolamento regionale 5 giugno 2003, n. 8/R (Disposizioni attuative della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 ''Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18''), che consentono alle medesime di promuovere la capacità ricettiva, controllare la qualità delle strutture interessate, archiviare i dati statistici e trasmetterli alle province e alla Regione.

7. Le ATL possono svolgere servizio di prenotazione e, tramite questo, in particolare verso i privati, svolgere funzioni di sostituto d'imposta.

 

     Art. 18 quinquies. (Concessione di contributi in conto capitale). [35]

     1. La Regione favorisce lo sviluppo della ricettività extralberghiera negli alloggi vacanze attraverso la concessione di contributi in conto capitale per:

     a) opere di costruzione di complessi residenziali, costituiti da almeno dieci alloggi, che siano destinati ad alloggi vacanze;

     b) opere di ristrutturazione e per interventi di riqualificazione di complessi residenziali da destinare ad alloggi vacanze;

     c) acquisto di unità immobiliari da destinare ad alloggi vacanze;

     d) acquisto, ristrutturazione, adattamento di complessi o porzione di complessi abitativi alpini costituenti borgate storiche in tutto o in parte disabitate con perfetta conservazione o ripristino delle caratteristiche originali esterne delle abitazioni da destinare ad alloggi vacanze;

     e) opere di arredamento e di rinnovo dell’arredamento degli immobili di cui alle lettere a), b), c) e d).

     2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi mediante l’utilizzo del fondo regionale per la qualificazione dell’offerta turistica previsto dall’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica), e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità e per le tipologie di intervento fissate dai programmi annuali degli interventi previsti dall’articolo 5 della legge regionale stessa.

     3. I contributi vengono concessi nei limiti stabiliti dall’articolo 7 della l.r. 18/1999.

     4. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili, per le medesime opere, con altri aiuti concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e dall’Unione europea.

     5. I finanziamenti per le nuove costruzioni di cui al comma 1, lettera a), non possono annualmente superare il 25 per cento delle somme complessivamente destinate agli interventi previsti del presente articolo.

 

     Art. 18 sexies. (Soggetti beneficiari). [36]

     1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all’articolo 18 quinquies sono i privati e le piccole e medie imprese, proprietari di unità immobiliari di tipo residenziale già esistenti o di nuova edificazione da destinarsi ad alloggi vacanze, previa convenzione da stipularsi con i soggetti indicati all’articolo 18 ter, comma 1.

 

     Art. 18 septies. (Vincoli di destinazione). [37]

     1. Gli immobili oggetto dei contributi previsti dalla presente legge sono vincolati alla destinazione dell’uso turistico extralberghiero per un periodo non derogabile di dieci anni a partire dalla data di registrazione.

     2. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione a cura del beneficiario del contributo presso l’ufficio del registro immobiliare.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di contributi per l’arredamento ed il rinnovo dell’arredamento.

 

     Art. 18 octies. (Attività di controllo). [38]

     1. La Regione, in relazione agli alloggi vacanze oggetto di contributo regionale, dispone, oltre ai controlli ed agli accertamenti di cui all’articolo 9 della l.r. 18/1999, verifiche sulla stipula della convenzione di cui all’articolo 18 quater, comma 1. La Regione svolge altresì verifiche sulla effettiva attivazione ed esercizio della struttura ad uso turistico avvalendosi dell’attività di controllo prevista dall’articolo 18 quater, comma 4.

     2. A tal fine i soggetti gestori di cui all’articolo 18 ter, comma 1, sono tenuti a comunicare semestralmente agli uffici regionali competenti le presenze turistiche in tali strutture extralberghiere.

     3. La mancata stipula della convenzione oppure la violazione delle norme in essa previste da parte dei proprietari degli alloggi vacanze comporta, previa diffida della Regione e, fatto salvo quanto previsto all’articolo 28, ottavo comma, la revoca delle agevolazioni assegnate e l’irrogazione di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento del contributo concesso.

     4. Ai soggetti gestori degli alloggi vacanze si applicano le norme di cui al titolo VII.

 

Titolo VII

NORME COMUNI

 

     Art. 19. (Accertamento dei requisiti). [39]

     [Il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione o alla presa d'atto delle attività ricettive di cui alla presente legge dopo aver accertato che sussistono i requisiti strutturali, nonché i requisiti soggettivi, del titolare e degli eventuali rappresentanti, previsti dagli articoli 11 e 12 del T.U.L.P.S approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773.

     L'accertamento dei requisiti strutturali può essere effettuato sulla base delle indicazioni contenute nella domanda o dichiarazione, o chiedendo ulteriori documenti o effettuando sopralluoghi.]

 

     Art. 20. (Rinnovi e dichiarazioni annuali). [40]

     [L'autorizzazione, anche per i complessi ad attività stagionale, viene rinnovata annualmente, a presentazione di domanda, di norma mediante vidimazione sull'atto originale, previo pagamento delle tasse di concessione e delle tasse eventualmente dovute a qualsiasi titolo.

     Analogamente si procede per le attività soggette a dichiarazione.]

 

     Art. 21. (Sospensione e cessazione dell'attività) [41]

1. L'esercizio di una delle attività di cui alla presente legge, in mancanza della dichiarazione di inizio attività, comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 27 bis, la cessazione dell'attività medesima.

2. In caso di sopravvenuta carenza rispetto ad una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il comune o altra autorità competente assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale, ordina la sospensione dell'esercizio dell'attività, fino ad un massimo di sessanta giorni [42].

3. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune ordina la cessazione delle attività.

4. Entro cinque giorni dall'adozione, dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 il comune informa la provincia e l'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competente per territorio.

5. Il titolare di una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività' deve darne preventivo o, se ciò non è possibile, contestuale avviso al comune.

6. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a 6 sei mesi, prorogabili dal comune per fondati motivi, di altri sei mesi; decorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata.

 

     Art. 22. (Comunicazione dei provvedimenti). [43]

     [Il Comune dà immediata comunicazione alla Regione, o all'Ente da essa delegato, del rilascio delle autorizzazioni e delle prese d'atto per le attività ricettive di cui alla presente legge, nonché delle diffide, soppressioni, revoche e cessazioni.

     Il Comune è tenuto altresì a trasmettere alla Regione riepiloghi annuali delle strutture ricettive in attività.]

 

     Art. 23. (Denuncia e pubblicità dei prezzi). [44]

 

     Art. 24. (Funzioni di vigilanza e controllo).

     Fermo restando le competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune.

     La regione verifica che sia data attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, anche disponendo controlli ispettivi a mezzo di proprio personale.

 

     Art. 25. (classificazione e comparazione a fini tributari).

     Gli alloggi utilizzati per l'esercizio di affittacamere o per la gestione di case e appartamenti per vacanze, nonché gli altri alloggi dati in locazione ad uso turistico sono classificati dal Comune al fine della comparazione alle categorie previste dal R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1926, in quattro categorie sulla base della tabella di classificazione allegata alla presente legge (Allegato A).

     Le case per ferie, gli ostelli per la gioventù e gli alloggi agroturistici sono classificati fra gli alloggi di IV categoria.

 

     Art. 26. (Osservanza di norme statali e regionali).

     E' fatta salva l'osservanza delle altre norme statali e regionali che regolano l'esercizio dell'attività ricettiva, in quanto applicabili alle attività disciplinate dalla presente legge, ed in particolare delle norme riguardanti; la Pubblica Sicurezza, la prevenzione incendi ed infortuni, la tutela igienico-sanitaria e l'uso e tutela del suolo.

 

     Art. 27. (Disposizioni transitorie e finali). [45]

     [Entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini e gli esercizi di affittacamere già operanti devono essere adeguati, per poter continuare l'attività, ai requisiti della presente legge: in tale periodo possono essere rinnovate le autorizzazioni di esercizio sempre che sussistano i requisiti previsti dalla legislazione che disciplinava precedentemente le singole attività.

     Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano più nella Regione Piemonte le disposizioni della legge 16 giugno 1939, n. 1111 «Disciplina degli affittacamere», del D.P.R. 4 agosto 1957, n. 918 «Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini», e della legge 21 marzo 1958, n. 326 «Disciplina dei complessi complementari a carattere turistico-sociale».]

 

          Art. 27 bis. (Violazione degli obblighi relativi alla denuncia di inizio attività) [46]

1. Chiunque gestisce una delle strutture di cui alla presente legge senza aver presentato dichiarazione di inizio attività, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 2000,00 a euro 6.000,00.

2. La violazione dell'articolo 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.

3. La gestione di uno dei complessi di cui al comma 1, in violazione dell'obbligo di cui agli articoli 5 bis, 9 comma 4, 15 comma 4, 18 comma 4 e 18 quater comma 5, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.

 

     Art. 28. (Sanzioni).

     1. [Chiunque fa funzionare una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge sprovvisto della autorizzazione, ove richiesta, o comunque trasgredisce alle disposizioni di cui all'art. 27 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 1.000.000 a lire 3.000.000] [47].

     2. [Chiunque fa funzionare una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge senza averne fatta preventiva dichiarazione, ove richiesta, o comunque trasgredisce alle disposizioni di cui all'articolo 27 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 500.000 a lire 1.500.000] [48].

     3. [La violazione di quanto previsto dall'articolo 5 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 300.000 a lire 900.000] [49].

     4. L'omessa esposizione di tabelle e cartellini comporta la sanzione amministrativa del pagamento da lire 50.000 a lire 150.000.

     5. L'applicazione di prezzi superiori a quelli denunciati comporta, fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia di prezzi, la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 150.000 a lire 450.000.

     6. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpini, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 200.000 a lire 600.000.

     6 bis. La violazione dell'articolo 1, comma 1bis comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00; in caso di recidiva, può essere disposta la sospensione dell'attività non definibile come ricettiva ai sensi della presente legge fino alla cessazione della condotta illecita [50].

     7. In caso si recidiva le sanzioni previste ai commi precedenti sono raddoppiate e nei casi più gravi può procedersi alla sospensione dell'attività o alla revoca dell'autorizzazione.

     8. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del Codice Penale, ove le violazioni costituiscano reato.

 

     Art. 29. (Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni) [51]

1. L'accertamento, l'irrogazione e la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 27 bis e 28 sono di competenza del comune sul cui territorio insiste la struttura turistica ricettiva, il quale introita i relativi proventi.

2. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

 

 

Allegato A

 

Tabella per la classificazione degli alloggi utilizzati per l'esercizio di affittacamere e case e appartamenti per vacanze al fini della comparazione alle categorie previste dal R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1926 (i parametri cui si fa riferimento sono quelli fissati dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, sull'equo canone).

 

1) CONSERVAZIONE

 

 

normale

coefficiente

1.00

mediocre

coefficiente

0.80

scadente

coefficiente

0.60

 

 

 

2) UBICAZIONE

 

 

centro storico o centrale

coefficiente

1.30

semiperiferica

coefficiente

1.20

periferica

coefficiente

1.00

agricola

coefficiente

0.85

 

 

 

N.B. - L'ubicazione può intendersi riferita alle attrattive turistiche della località.

 

 

 

 

 

3) LIVELLO

 

 

piano attico

coefficiente

1.20

piani intermedi

coefficiente

1.00

piano terreno

coefficiente

0.90

piano seminterrato

coefficiente

0.80

 

 

 

4) TIPOLOGIA DEL FABBRICATO

 

 

A/1

coefficiente

2.00

A/2

coefficiente

1.25

A/3

coefficiente

1.05

A/4

coefficiente

0.80

A/5

coefficiente

0.50

A/6

coefficiente

0.70

A/7

coefficiente

1.40

 

 

 

Dal prodotto dei coefficienti di cui sopra risultano i seguenti coefficienti minimi per le singole categorie:

 

 

I categoria

superiore o uguale a 1.82

 

II categoria

superiore o uguale a 1.50

 

III categoria

superiore o uguale a 0.750

 

IV categoria

superiore o uguale a 0.384

 

 

 

 

Allegato B [52]

 

 

Disposizioni tecnico-edilizie ed igienico-sanitarie sui rifugi alpini e rifugi escursionistici

 

 

1 - Generalità

 

Per l'applicazione delle disposizioni tecnico-edilizie e igienico-sanitarie i rifugi alpini e i rifugi escursionistici, in uniformità alla normativa per la prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, sono classificati nel seguente modo:

 

1.1. bivacchi, ricoveri, locali invernali posti nei rifugi, punti di appoggio: strutture aperte senza attrezzature. Sono comunque ricomprese in tale definizione le strutture adibite al ricovero degli alpinisti che presentino le seguenti peculiarità: assenza di custodia, costante apertura, assenza di dispositivi di cottura, presenza dello stretto necessario per il riposo ed il ricovero di emergenza.

 

Sono inoltre ricompresi i rifugi incustoditi in permanenza.

 

1.2. rifugi A (rifugi escursionistici): raggiungibili con strada rotabile;

 

1.3. rifugi B (rifugi alpini): raggiungibili con mezzo meccanico di risalita, esclusa la sciovia;

 

1.4. rifugi C (rifugi alpini): rifugi non compresi nelle precedenti categorie, con dislivello di accesso rispetto al fondo valle inferiore a 800 metri;

 

1.5. rifugi D (rifugi alpini): come rifugi C, ma con dislivello di accesso compreso tra 800 e 1.400 metri rispetto al fondo valle;

 

1.6. rifugi E (rifugi alpini): come rifugi C, ma con dislivello di accesso superiore a 1.400 metri dal fondo valle. Sono ricompresi in tale categoria i rifugi raggiungibili esclusivamente mediante passaggi di arrampicata alpina.

 

In fase di valutazione dell'idoneità tecnica e igienico sanitaria dei rifugi si deve inoltre tener conto delle seguenti variabili:

 

a) capienza massima del rifugio (<25 posti letto; tra 25 e 50 posti letto; >50 posti letto) ivi compresi gli ospiti fissi;

 

b) modalità di apertura (annuale, stagionale, solo nel fine settimana);

 

e) attività di preparazione cibi (assente; presente solo per ospiti pernottanti; presente anche per ospiti non pernottanti).

 

Le disposizioni tecniche relative al punto 2 (parametri edilizi) e al punto 3 (parametri ricettivi) sono da applicarsi limitatamente ai rifugi di tipo B, C, D, E (rifugi alpini).

 

Le disposizioni tecniche di cui ai punti 4, 5, 6 e 7 sono da applicarsi per tutte le tipologie di rifugi, sia alpini che escursionistici.

 

Per i rifugi incustoditi di capienza superiore ai 15 posti letto trovano applicazione le disposizioni di cui ai punti 4.3., 5, 6 e 7.

 

I criteri per quanto riguarda la dotazione idrica, il sistema di scarichi, i rifiuti e la ristorazione sono applicabili sia ai rifugi esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni sia ai rifugi nuovi.

 

I parametri relativi al dimensionamento interno della struttura sono vincolanti solo per gli edifici nuovi o soggetti ad interventi di ristrutturazione integrale. Sono inoltre vincolanti per le parti in ampliamento.

 

 

2 - Parametri edilizi (applicabili limitatamente ai rifugi alpini tipo B, C, D, E).

 

Dimensionamento interno:

 

- l'altezza media minima è di metri 2,40, riducibile a metri 2,20 nei rifugi di tipo C, D, E. Per i rifugi alpini preesistenti può essere ammessa un'altezza minima comunque non inferiore a metri 2. In caso di piani mansardati sottotetto, nei locali a soffitto inclinato è ammessa un'altezza media non inferiore a metri 1,80, assicurando comunque le cubature minime sottoriportate;

 

- la cubatura minima pro capite nelle stanze o locali dormitorio deve essere pari almeno a metri cubi 4. Nel caso in cui due o più locali siano ampiamente e permanentemente intercomunicanti, il calcolo viene eseguito considerandoli come un unico locale. È associato il divieto di fumare e di riscaldamento in stanze e locali dormitorio;

 

- le aperture finestrate devono essere non inferiori a 1/15 della superficie di pianta derogabili a 1/20 per i rifugi esistenti. Ogni locale o camera deve essere dotato nel periodo di utilizzo di ricambio d'aria adeguato alla funzione del locale (almeno due ricambi orari nelle camere), conseguito mediante ventilazione naturale, a parete e/o con canne di ventilazione e/o ventole alle finestre. Limitatamente ai nuovi insediamenti sono da realizzare prese di espulsione di aria, direttamente comunicanti con l'esterno, con partenza dalle parti più alte del locale, nonché una presa di ingresso di aria fredda in basso nei locali piano terra, in corrispondenza della zona di riscaldamento, dotata di serranda per chiusure di necessità (tormenta, chiusura invernale).

 

Servizi igienici:

 

- 1 ogni 20 posti letto (derogabili fino a 1 ogni 25 per i rifugi preesistenti), dotati di turca e lavandino, con obbligo di aperture finestrate e divieto di riscaldamento con stufe a gas. È ammesso che il lavandino sia installato immediatamente all'esterno dei wc. La superficie di pianta dei locali wc di norma è pari almeno a metri quadri 1,20 in caso di presenza di sola turca e a metri quadri 2 in caso di presenza dì turca e lavandino. I servizi igienici devono essere dotati di rivestimenti facilmente lavabili e disinfettabili (piastrelle in ceramica, klinker o gres, o altri rivestimenti aventi analoghe caratteristiche, con esclusione di smalti e tinte lavabili, tappezzerie, legno) su pavimenti e pareti fino a metri 1,50. La porta deve essere dotata di molla di chiusura automatica ed i servizi devono essere disimpegnati adeguatamente rispetto ai locali soggiorno, cucina e camere.

 

Docce:

 

- 1 ogni 30 posti letto nei rifugi di tipo B e 1 ogni 50 posti letto nei rifugi di tipo C; 1 lavello lavabiancheria ogni 50 ospiti, anche esterno, per rifugi di tipo B e C.

 

3 - Parametri ricettivi (applicabili limitatamente ai rifugi alpini tipo B, C, D, E).

 

Dotazione di materassi obbligatoria. Dotazione di due coperte per posto letto. Dotazione di coprimaterassi e federe monouso o sistemi equivalenti (sacco - lenzuolo, di cui è possibile sia la dotazione personale da parte degli utenti, che la messa a disposizione da parte del gestore). Dotazione di materiale di consumo (carta igienica, sapone in dispenser, asciugamani).

 

Dotazione di materiale di pronto soccorso (cassetta pronto soccorso, barelle, slitte, corde, ecc.), telefono o attrezzatura per chiamata d'urgenza. Il contenuto della cassetta di pronto soccorso deve essere concordato con l'Azienda sanitaria locale (A.S.L.) competente per territorio. Il Soccorso alpino, nell'ambito di specifica convenzione con il Servizio sanitario e/o su richiesta delle strutture della protezione civile, può procedere all'individuazione di rifugi in cui collocare altre particolari attrezzature sanitarie di emergenza, garantendone il mantenimento in condizioni di costante efficienza.

 

 

4 - Ristorazione

 

Nei rifugi di tipo B, C, D, E l'attività di ristorazione è limitata ad alimenti conservabili nella struttura, con divieto di preparazione e somministrazione di salse o altri prodotti freschi a base di uova, nonché di altri alimenti deperibili.

 

È vietata la fornitura, l'utilizzazione e la somministrazione di prodotti surgelati, laddove non sia garantibile in permanenza il rispetto della catena del freddo.

 

L'attività di ristorazione è soggetta alle procedure autorizzative, ove richieste, di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) ed al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

 

4.1. Preparazione panini

 

È consentita nella zona bar solo quando non sia disponibile una struttura di cucina.

 

Dotazioni: spazio dedicato alla preparazione panini, riparato dal pubblico, su piano rivestito in materiale perfettamente lavabile ed impermeabile (inox, marmo, teflon), con pareti adiacenti rivestite in piastrelle o altro materiale equivalente. Pavimento lavabile. Lavello con acqua calda e fredda con comando a leva. Posateria dedicata a ciascun tipo di alimento. Frigorifero di supporto con separazione tra formaggi, salumi e altri alimenti erogabili.

 

Il locale servizi igienici con wc e lavello deve disporre di comando non manuale per il personale, dispenser di sapone e asciugamani monouso (anche in eventuale uso promiscuo per l'utenza).

 

4.2. Dotazione strutturale per cucina

 

Superficie minima di metri quadri 8 per i rifugi nuovi o soggetti a ristrutturazione; nei rifugi esistenti non soggetti a ristrutturazione, eventuali dotazioni inferiori a metri quadri 8 devono essere valutate dall'A.S.L. competente.

 

Pavimento e pareti fino a metri 1,50 in piastrelle su pareti attrezzate; sono ammessi altri materiali purché facilmente lavabili e disinfettabili con esclusione di smalti e tinte lavabili, tappezzerie, legno e pietra. Doppio lavello con acqua calda e fredda con comando o a leva o a piede (due oltre i 100 posti letto, uno per zona sporco e una per zona preparazione). Separazione, anche nell'ambito dello stesso locale, della zona preparazione dalla zona sporco e dalla zona cottura. Zona preparazione con piani di lavoro rivestiti in inox, posateria dedicata alla zona e per ciascun tipo di alimento. Zona cottura con sistema di evacuazione fumi e posateria dedicata. Frigorifero con separazione tra formaggi, salumi, e altri alimenti erogabili.

 

Locale servizi igienici con wc e lavello con comando non manuale per il personale, dispenser di sapone e asciugamani monouso (anche in eventuale uso promiscuo con l'utenza).

 

4.3. Servizi di autocucina

 

Tutti i rifugi devono essere dotati di una zona di autocucina, conforme alle normative antincendio, nella quale è realizzato un piano di appoggio in materiale perfettamente lavabile e disinfettabile.

 

 

5 - Dotazione idrica

 

Ai fini delle presenti disposizioni si intende per acqua potabile la risorsa idrica destinabile all'uso umano, ovvero avente le caratteristiche di qualità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (Attivazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183).

 

Tali caratteristiche sono certificate dall'A.S.L. territorialmente competente.

 

Il gestore del rifugio è comunque tenuto a mantenere in buono stato di conservazione le opere realizzate per l'approvvigionamento delle acque potabili e deve effettuare almeno una volta all'anno adeguati interventi di pulizia e di disinfezione delle prese e delle vasche di raccolta.

 

a) Rifugi A:

 

acqua potabile ai sensi del D.P.R. n. 236 del 1988 rifornita da sorgenti o acquedotti, con linea diretta. È ammessa clorazione automatica con serbatoio inox di accumulo coibentato; può essere ammessa l'utilizzazione di trattamento con raggi UV, purché non seguito da cisterne o vasche di raccolta (trattamento in linea).

 

In caso di rifornimento di acqua superficiale, è necessario procedere a classificazione e trattamento secondo le vigenti normative. Devono essere installate una o più fontanelle all'esterno, inserite nella rete di approvvigionamento del rifugio, con le medesime regole.

 

Accertamenti analitici sono obbligatori ogni anno (mesi tardo - primaverili);

 

b) rifugi B:

 

come per rifugi A.

 

Se l'acqua non è potabile per motivi microbiologici ed è impossibile la clorazione automatica o il trattamento con raggi UV (carenza energia elettrica, apertura non annuale o stagionale), è ammesso l'uso a fini domestici di lavaggio o cottura, ma con l'obbligo di clorazione manuale secondo clororichiesta o, meglio, di rifornimento di acqua minerale per uso potabile;

 

c) rifugi C, D, E:

 

come per rifugi B.

 

In casi anomali di rifornimento, oltre ai sistemi di disinfezione, si valutano caso per caso le seguenti casistiche e procedure:

 

1) acque piovane: uso di cisterne veneziane realizzate con norme di buona tecnica e materiali idonei ad uso alimentare. Ammesse sempre che sia dimostrata la conformità anche in via chimica al D.P.R. n. 236 del 1988;

 

2) acque di fusione: sedimentazione e verifica della conformità anche in via chimica al D.P.R. n. 236 del 1988;

 

3) acque superficiali (laghi alpini): attesa l'impossibilità di procedere alla classificazione occorre la verifica analitica. Garantire in ogni caso il controllo dei parametri microbiologici mediante disinfezione, ma se non è conforme sotto il profilo chimico l'acqua non è idonea;

 

4) acque superficiali (torrenti): come sopra, con aggiunta obbligatoria di sedimentazione e paratia di chiusura. Si ricorda che in particolari situazioni (rifugi sotto i 25 posti letto, apertura nel fine settimana, presenza di parametri microbiologici e tossici della norma; eccesso di ferro entro 1 mg/l), il ricorso all'articolo 29, comma 3, del D.P.R. n. 327 del 1980 può essere utilmente perseguito nei rifugi C, D, E: in ogni caso va però effettuata la predisposizione degli impianti di trattamento. Quando si applichi detta norma, ogni punto di erogazione deve essere dotato di cartello specificante che l'acqua non è stata dichiarata potabile.

 

6 - Scarichi

 

Gli scarichi dei rifugi alpini sono classificati scarichi da insediamenti civili di classe A, sottoclasse a) ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319)", così come modificata ed integrata dalla legge regionale 3 luglio 1996, n. 37.

 

Per gli insediamenti qualificabili "esistenti" [1] ai sensi dell'articolo 13, comma 1 della L.R. n. 13 del 1990 restano validi gli obblighi di notifica di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a) della predetta legge.

 

Per gli insediamenti qualificabili "equiparati agli esistenti" [2] o "nuovi" [3] ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3 della L.R. n. 13 del 1990, nonché per gli insediamenti soggetti ad interventi edilizi valgono gli obblighi relativi al regime autorizzativo degli scarichi di cui all'articolo 15, comma 1 della precitata legge (i cui termini sono prorogati sino al 31 dicembre 2000 per i rifugi esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni) e dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale 17 novembre 1993, n. 48 (Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a province e comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni).

 

La rete di scarico deve essere dimensionata sui seguenti parametri:

 

a) carico idraulico 100 lt/die per ospite nei rifugi di tipo A e 50 lt/die per ospite negli altri, compatibilmente alla effettiva disponibilità idrica;

 

b) carico organico specifico 60 gr. BOD5/ospite per giorno.

 

A questi parametri vanno aggiunti, a seconda degli afflussi giornalieri, un carico idraulico specifico pari a 30 lt/persona ed un carico organico pari a 20 gr. BOD5/persona, dimezzati se la tipologia di afflusso non è relativa all'intero arco giornaliero.

 

Non è ammesso lo scarico incontrollato, ad eccezione delle sole acque meteoriche o di acque captate ma non utilizzate (troppo pieno dei serbatoi).

 

Deve essere attuata la raccolta differenziata degli oli esausti vegetali nei rifugi di tipo A (se non allacciati a pubblica fognatura) e di tipo B; nei rifugi di tipo C, D, E è ammesso l'uso di sgrassatori nella rete di scarico della cucina.

 

6.1. Trattamento

 

Per i rifugi di tipo A di nuova realizzazione devono essere predisposti impianti di depurazione dotati di trattamento biologico dei liquami.

 

Per tutte le altre tipologie di rifugi devono essere predisposti impianti di trattamento equivalenti alle vasche settiche di tipo Imhoff o migliorative (ad esempio, trattamento mediante digestione aerobica o anaerobica riscaldata), fatte salve le eccezioni di seguito riportate.

 

Per tutte le tipologie di rifugi preesistenti al 21 febbraio 1977, data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della deliberazione del 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dell'inquinamento (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'articolo 2, lettere b), d) ed e) della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) sono ammesse le vasche settiche di tipo tradizionale qualora già in esercizio.

 

Qualora il liquame venga trasportato a valle con mezzi meccanici al fine dello smaltimento in impianti di depurazione, non devono essere posizionati impianti di trattamento, ma la cisterna di raccolta deve garantire la tenuta idraulica sia in fase di esercizio che durante il trasporto.

 

Nei rifugi posti a quote superiori a 2000 metri e ad uso stagionale, stanti le difficili condizioni ambientali che non consentono rese depurative sufficienti per rallentamento o inibizione della flora batterica, è ammissibile il ricorso a fosse settiche di tipo tradizionale.

 

6.2. Smaltimento

 

È consentita la separazione delle reti di scarico o di smaltimento in due o più parti, anche mediante appositi partitori, al fine di garantire un più corretto smaltimento dei liquami trattati.

 

Si elencano le seguenti possibilità operative, da prescegliersi in funzione del contesto locale:

 

a) stoccaggio in vasche stagne di capienza adeguata, trasportabili a valle con mezzi meccanici ivi compresi i mezzi aerei, nel rispetto delle vigenti procedure autorizzative; il trasporto con mezzi aerei è esentato dalle procedure autorizzative previste, dalle vigenti disposizioni in materia di trasporto di rifiuti;

 

b) scarico, anche in deroga ai limiti di accettabilità di cui alla L.R. n. 13 del 1990, in corpi idrici con portata presente in ogni periodo dell'anno, se a valle non vi sono captazioni per uso idrico-potabile interessate dal corpo idrico; obbligo di cartelli indicatori di divieto di bere con la motivazione, in corrispondenza di incroci del corpo idrico con il sentiero;

 

c) subirrigazione previa indagine geologica e seguendo le curve di livello, se non sono interessate sorgenti di acqua ad uso idrico-potabile, in funzione del carico idraulico e della natura del suolo; è possibile realizzare la subirrigazione mediante riporti e con opportune modalità anche in terreni declivi; se vi è la presenza di impluvi o colatoi, è preferibile la soluzione con drenaggio;

 

d) immissione in pozzi assorbenti previa indagine geologica, limitatamente ai rifugi di capienza inferiore a 50 posti letto, ad utilizzo stagionale o quale misura aggiuntiva in caso di insufficiente spazio per la subirrigazione.

 

7 - Rifiuti solidi

 

Divieto di abbandono o gettito di rifiuti.

 

Per rifugi di tipo A e B obbligo di raccolta anche all'esterno e conferimento a valle.

 

Per i rifugi di tipo C, D ed E, conferimento a valle, tramite gli ospiti e gli addetti; i rifiuti costituiti da materiale monouso combustibile, esclusi gli oggetti in materiale plastico, possono essere bruciati in loco in focolare o stufa. Per i rifiuti ingombranti, derivanti da attività gestionale è comunque necessario il conferimento a valle.

 

 

 

[1] Insediamenti che abbiano attivato lo scarico o che abbiano ottenuto la licenza edilizia prima della data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

 

[2] Insediamenti che abbiano attivato lo scarico e che abbiano ottenuto la licenza o concessione edilizia dopo l'entrata in vigore della legge 10 maggio 1976, n. 319 e prima dell'entrata in vigore della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13.

 

[3] Insediamenti che abbiano attivato lo scarico e che abbiano ottenuto la concessione edilizia dopo l'entrata in vigore della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13.


[1] Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 28 della L.R. 3 agosto 2017, n. 13.

[2] Comma già modificato dall’art. 9 della L.R. 30 settembre 2002, n. 22, dall’art. 3 della L.R. 14 marzo 2003, n. 4, dall'art. 23 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 21 della L.R. 23 febbraio 2015, n. 2, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 4 maggio 2012, n. 5.

[4] Rubrica così sostituita dall’art. 3 della L.R. 14 marzo 2003, n. 4.

[5] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[6] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[7] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 11 marzo 2015, n. 3.

[8] Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 8.

[9] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[10] Articolo aggiunto dall’art. 2 della L.R. 14 marzo 2003, n. 4 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[11] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 8.

[12] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[13] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[14] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 8.

[15] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 8.

[16] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 8.

[17] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 8.

[18] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 11 aprile 1995, n. 55, sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 luglio 1999, n. 15 e abrogato dall'art. 23 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 8, con la decorrenza ivi prevista.

[19] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 8.

[20] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[21] Articolo abrogato dalla L.R. 17 agosto 1989, n. 50.

[22] Articolo abrogato dalla L.R. 17 agosto 1989, n. 50.

[23] Articolo abrogato dalla L.R. 17 agosto 1989, n. 50.

[24] Alinea così modificato dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[25] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[26] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 13 marzo 2000, n. 20.

[27] Per la sospensione dell’applicazione del presente alinea, vedi l’art. 1 della L.R. 23 gennaio 2006, n. 3.

[28] Rubrica così sostituita dall’art. 9 della L.R. 30 settembre 2002, n. 22.

[29] Comma inserito dall'art. 18 della L.R. 11 marzo 2015, n. 3.

[30] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[31] Articolo aggiunto dall’art. 2 della L.R. 30 settembre 2002, n. 22.

[32] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 4 maggio 2012, n. 5.

[33] Articolo aggiunto dall’art. 3 della L.R. 30 settembre 2002, n. 22 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[34] Articolo aggiunto dall’art. 4 della L.R. 30 settembre 2002, n. 22 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[35] Articolo aggiunto dall’art. 5 della L.R. 30 settembre 2002, n. 22.

[36] Articolo aggiunto dall’art. 6 della L.R. 30 settembre 2002, n. 22.

[37] Articolo aggiunto dall’art. 7 della L.R. 30 settembre 2002, n. 22.

[38] Articolo aggiunto dall’art. 8 della L.R. 30 settembre 2002, n. 22.

[39] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[40] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[41] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[42] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 8.

[43] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[44] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 23 febbraio 1995, n. 22.

[45] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[46] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[47] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[48] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[49] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[50] Comma inserito dall'art. 18 della L.R. 4 maggio 2012, n. 5.

[51] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[52] Allegato aggiunto dall'art. 1 della L.R. 11 aprile 1995, n. 55, sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 luglio 1999, n. 15 e abrogato dall'art. 23 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 8, con la decorrenza ivi prevista.