§ 2.4.8 - Legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51.
Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali .


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 comuni
Data:02/12/1992
Numero:51


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Criteri generali.
Art. 2 bis.  (Norme procedimentali per l'istituzione di nuovi comuni e la modificazione delle circoscrizioni comunali)
Art. 3.  Istituzione di nuovi Comuni.
Art. 4.  Modificazione delle circoscrizioni comunali.
Art. 5.  Delega alle Province.
Art. 6.  Modificazione delle denominazioni comunali.
Art. 7.  Determinazione, rettifica, contestazione di confini comunali.
Art. 8.  Determinazione delle sedi municipali. Delega alle Province.
Art. 9.  Unione di Comuni.
Art. 10.  Fusione di Comuni.
Art. 11.  Programma quinquennale.
Art. 12.  Disciplina dell'iniziativa comunale.
Art. 13.  Promozione dell'iniziativa comunale.
Art. 14.  Coordinamento dell'iniziativa comunale e parere regionale.
Art. 15.  Disposizioni finanziarie.
Art. 16.  Norme transitorie.


§ 2.4.8 - Legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51.

Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali [1].

(B.U. 9 dicembre 1992, n. 50).

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. La presente legge, in materia di circoscrizioni comunali, disciplina:

     a) l'istituzione di nuovi Comuni;

     b) la modificazione delle circoscrizioni comunali;

     c) la modificazione delle denominazioni comunali;

     d) la determinazione, rettifica, contestazione di confini comunali;

     e) la determinazione delle sedi municipali.

     2. Disciplina altresì le attività regionali previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), relative:

     a) alle unioni e fusioni e incorporazione di Comuni;

     b) al programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli Comuni;

     c) alla revisione delle circoscrizioni provinciali ed alla istituzione di nuove Province [2].

 

     Art. 2. Criteri generali.

     1. Ai fini della istituzione di nuovi Comuni e del riordino delle circoscrizioni comunali, la Regione provvede con particolare riferimento alle situazioni che non garantiscano il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile e significativa partecipazione dei cittadini.

     2. Assumono particolare rilievo nell'ambito di tali situazioni, quelle in cui elementi fisici o infrastrutturali comportino divisione territoriale, ovvero esigenze di organizzazione o gestione di servizi soprattutto a rete richiedano una razionalizzazione delle circoscrizioni territoriali.

     3. Ai fini della promozione dell'iniziativa comunale e dell'espressione del parere regionale per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province, rilevano le aree entro le quali si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente. Dette aree debbono avere dimensioni tali, per ampiezza, entità demografica, ed attività produttive, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale.

 

     Art. 2 bis. (Norme procedimentali per l'istituzione di nuovi comuni e la modificazione delle circoscrizioni comunali) [3]

     1. L'istituzione di nuovi comuni e la modificazione delle circoscrizioni comunali è disposta con legge regionale. L'iniziativa legislativa spetta ai soggetti di cui all'articolo 44 dello Statuto.

     2. Nel caso in cui l'iniziativa legislativa non possa essere esercitata dai consigli comunali  per mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 75 dello Statuto, gli stessi possono presentare alla Giunta regionale richiesta di istituzione di nuovi comuni o di modificazione delle circoscrizioni comunali, adottando apposita  deliberazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con la quale vengono individuati i nuovi confini dell'istituendo comune o delle circoscrizioni comunali, nonché indicato, con adeguata motivazione, il territorio in cui deve svolgersi il referendum consultivo secondo le modalità disciplinate dall'articolo 33, comma 6 della l.r. 4/1973.

     3. La Giunta regionale, qualora ritenga di accogliere la richiesta, predispone il relativo disegno di legge.

 

Capo II

Circoscrizioni comunali

 

     Art. 3. Istituzione di nuovi Comuni.

     1. [L'istituzione di nuovi Comuni è disposta con legge regionale] [4].

     2. Non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite, salvo i casi di fusione e di incorporazione tra più Comuni, di di cui all'articolo 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di Enti Locali) [5].

     3. La relazione di accompagnamento al progetto di legge comprenderà opportunamente:

     a) la descrizione dei confini dell'istituendo Comune e di tutti i Comuni interessati;

     b) la cartografia in scala 1:10.000 o superiore relativa ai suddetti confini;

     c) indicazioni di natura demografica e socio-economica relative sia alla nuova realtà territoriale che agli Enti locali coinvolti, nonché del loro stato patrimoniale a supporto dell'istituzione di un nuovo Comune;

     d) elementi finanziari significativi tratti dall'ultimo bilancio preventivo e consuntivo approvato dai Comuni in questione;

     e) una proposta di riorganizzazione e gestione dei servizi sul territorio interessato, che ne evidenzi i vantaggi;

     e bis) le deliberazioni dei consigli comunali quando ricorra la fattispecie di cui all'articolo 2 bis, comma 2 [6];

     e ter) quando ricorre la fattispecie dell'incorporazione sono allegate le deliberazioni dei consigli comunali interessati alla variazione territoriale che attestano l'avvenuta effettuazione del referendum consultivo comunale e i verbali di proclamazione dei risultati della consultazione referendaria svolta secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e ai sensi dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione riportandone gli esiti e indicando l'eventuale sussistenza di contenziosi in atto [7].

     4. La Commissione consiliare competente, constatata la completezza e correttezza della documentazione richiesta dal comma 3, preliminarmente all'esame del progetto di legge richiede i pareri dei Consigli comunali interessati, qualora non siano già stati presentati, e del Consiglio provinciale competente per territorio. I pareri sono resi al Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta della Commissione; decorso tale termine i pareri si intendono favorevoli [8].

     5. La Commissione esamina il progetto anche sulla base della documentazione ulteriormente e direttamente acquisita ed esprime il proprio parere in merito all'indizione del referendum consultivo ai sensi della L.R. 16 gennaio 1973, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero in merito alla possibilità di assumere per gli effetti di cui al comma 6, i referendum eventualmente già effettuati dai Comuni interessati, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione [9].

     5 bis. La commissione, nel caso di richiesta di modificazione delle circoscrizioni comunali mediante incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo, esamina il progetto di legge e le deliberazioni dei consigli comunali interessati alla variazione territoriale che attestano l'avvenuta effettuazione del referendum consultivo comunale, coinvolgente tutti gli elettori residenti nei comuni interessati, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e ai sensi dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione [10].

     6. Il parere della Commissione è quindi trasmesso al Consiglio per l'esame e l'eventuale approvazione della delibera favorevole all'indizione del referendum stesso, ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni come richiamati al comma 5 e 5 bis [11].

     7. Ricevuti i pareri di cui al comma 4 e acquisiti i risultati del referendum, la Commissione consiliare, entro 60 giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum, esprime il proprio parere in merito al progetto di legge e lo invia al Consiglio [12].

 

     Art. 4. Modificazione delle circoscrizioni comunali.

     1. [La modificazione delle circoscrizioni comunali è disposta con legge regionale] [13].

     2. La relazione di accompagnamento al progetto di legge comprenderà opportunamente:

     a) la descrizione dei nuovi confini proposti;

     b) la cartografia in scala 1:10.000 o superiore relativa ai suddetti confini;

     c) indicazioni di natura demografica, socio-economica e patrimoniale relative agli Enti locali interessati, in cui siano precisate anche le nuove modalità di gestione dei servizi inerenti il territorio soggetto a modificazione evidenziandone i vantaggi;

     c bis) le deliberazioni dei consigli comunali quando ricorra la fattispecie di cui all'articolo 2 bis, comma 2 [14].

     3. La Commissione consiliare competente, constatata la completezza e correttezza della documentazione richiesta dal comma 2., preliminarmente all'esame del progetto di legge richiede i pareri dei Consigli comunali interessati, qualora non siano già stati presentati, e del Consiglio provinciale competente per territorio [15].

     4. Ricevuti i pareri richiesti, la Commissione esamina il progetto anche sulla base della documentazione ulteriormente e direttamente acquisita ed esprime il proprio parere in merito all'indizione del referendum consultivo ai sensi della L.R. 4/73 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero in merito alla possibilità di assumere, per gli effetti di cui al comma 5, i referendum eventualmente già effettuati dai Comuni interessati ai sensi della legge 142/90, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione [16].

     5. Il parere della Commissione è quindi trasmesso al Consiglio per l'esame e l'eventuale approvazione della delibera favorevole all'indizione del referendum stesso, ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni come richiamati al comma 4 [17].

     6. Acquisiti i risultati del referendum, la Commissione consiliare, entro 60 giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum, esprime il proprio parere in merito al progetto di legge e lo invia al Consiglio.

 

     Art. 5. Delega alle Province.

     1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni o alla modificazione delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla Provincia competente per territorio con deliberazione del Consiglio, nell'ambito dei seguenti criteri generali:

     a) il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulta ampliata subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi che attengono al territorio ed alle popolazioni sottratte al Comune o ai Comuni di origine;

     b) il trasferimento di beni e personale viene effettuato tenuto conto della dimensione territoriale e di popolazione trasferita, ferme restando, per il personale, le posizioni economiche e giuridiche già acquisite.

 

     Art. 6. Modificazione delle denominazioni comunali. [18]

     1. La modificazione delle denominazioni comunali è disposta con legge regionale, su richiesta del singolo consiglio comunale interessato alla modifica. La Giunta regionale predispone il disegno di legge.

     2. La relazione di accompagnamento al disegno di legge comprende opportunamente indicazioni sulle esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche che motivano il cambiamento richiesto, la deliberazione del consiglio comunale interessato nonché il parere del consiglio provinciale competente per territorio.

     3. La Commissione consiliare competente, constatata la completezza e correttezza della documentazione esamina il disegno di legge anche sulla base della documentazione ulteriormente e direttamente acquisita ed esprime il proprio parere in merito all'indizione del referendum consultivo ai sensi della l.r. 4/1973, ovvero in merito alla possibilità di assumere, per gli effetti di cui al comma 4, il referendum eventualmente già effettuato dal comune interessato, secondo le norme dello Statuto e del Regolamento e rispondenti al dettato dell'articolo 133, comma 2, della Costituzione.

     4. Il parere della Commissione è quindi trasmesso al Consiglio per l'esame e l'eventuale approvazione della deliberazione favorevole all'indizione del referendum stesso ovvero della deliberazione che fa propri i risultati del referendum effettuato dal comune come richiamato al comma 3.

     5. Acquisiti i risultati del referendum, la Commissione consiliare, entro sessanta giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum esprime il proprio parere in merito al disegno di legge e lo invia al Consiglio.

     6. Il referendum consultivo non è richiesto quando si tratta di termini o locuzioni aggiuntive alla denominazione principale del comune e il consiglio comunale interessato ne faccia richiesta con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune.

     7. Sulle richieste di cui al comma 6 la Regione provvede con deliberazione di Consiglio regionale.

 

     Art. 7. Determinazione, rettifica, contestazione di confini comunali.

     1. Nei casi di incertezza sui confini comunali, di correzione di confini per ragioni topografiche, di rivendicazione del diritto di supremazia su uno stesso territorio da parte di più Comuni, la determinazione, rettifica o contestazione di confini comunali è disposta dalla Regione con atto amministrativo [19].

     2. Le domande di determinazione e rettifica, e la contestazione di confini debbono essere corredate dalla documentazione catastale, cartografica, storica e descrittiva necessaria a in termini precisi la situazione.

     3. La Giunta Regionale istruisce le richieste, ordina eventuali ispezioni sui luoghi, e richiede il parere dei Consigli comunali e provinciale interessati.

     4. Sulle richieste di determinazione e di contestazione di confini si provvede con deliberazione di Consiglio su proposta della Giunta; la stessa procedura si applica nei casi di rettifica di confini per ragioni topografiche, quando tutti i Consigli comunali interessati ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni [20].

     5. Qualora non tutti i Consigli comunali interessati ne facciano domanda, o non raggiungano un accordo sulle condizioni, la richiesta di rettifica viene trasformata in iniziativa legislativa e definita con la procedura di cui all'articolo 4.

 

     Art. 8. Determinazione delle sedi municipali. Delega alle Province.

     1. La Provincia competente per territorio è delegata a Provvedere sulle richieste motivate dei Consigli comunali in merito alla determinazione delle sedi municipali, in relazione alle esigenze sociali, economiche ed amministrative.

 

     Art. 9. Unione di Comuni. [21]

     [1. I Comuni interessati a costituire tra loro una unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi possono richiedere alla Regione, fornendo ad essa i dati necessari, l'effettuazione di una indagine conoscitiva mirata a rilevare la situazione esistente e l'elaborazione di un progetto riorganizzativo delle loro realtà.

     2. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione dei Comuni, disciplinata dall'articolo 26 della legge 142/90, non appena esecutivi, vengono trasmessi alla Giunta Regionale.

     3. Le unioni di Comuni possono presentare alla Regione richieste di contributi aggiuntivi a quelli previsti per i singoli Comuni. I contributi richiesti vengono assegnati dalla Regione sulla base di specifici e finalizzati piani di settore, in relazione alla motivazione della richiesta di contributo raffrontata alla situazione gestionale e patrimoniale degli Enti interessati ed in relazione alla fascia demografica di appartenenza dei singoli Comuni ed al numero di Comuni che ha partecipato all'unione.

     4. Nel caso di erogazione di contributi aggiuntivi, la Giunta Regionale predispone un disegno di legge per la costituzione in Comune dell'unione alla scadenza del decimo anno della costituzione dell'unione stessa, qualora la fusione non sia stata deliberata prima di tale termine.]

 

     Art. 10. Fusione di Comuni. [22]

     [1. La fusione di Comuni e la conseguente istituzione di un nuovo Comune sono disciplinate dagli articoli 3 e 5 della presente legge [23].

     2. Su richiesta dei Comuni interessati alla fusione, deliberata dai quattro quinti dei Consiglieri assegnati ai rispettivi Consigli, la Giunta Regionale presenta un disegno di legge per l'istituzione del nuovo Comune.

     3. Gli incentivi finanziari da destinarsi al Comune, istituito mediante fusione di due o più Comuni contigui, ed ai suoi residenti vengono assegnati in relazione alla situazione gestionale e patrimoniale del nuovo ente, alla fascia demografica di appartenenza dei Comuni fusi ed al loro numero sulla base di criteri attuativi adottati dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali [24].]

 

     Art. 11. Programma quinquennale. [25]

     [1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale predispone lo schema del programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli Comuni, tenendo conto delle unioni di Comuni già costituite o in via di costituzione ai sensi dell'articolo 26 della legge 142/90 come pure delle Comunità Montane, dei consorzi, nonché di ogni altra rilevante forma di collaborazione o associazione in atto tra Comuni diversi.

     2. Lo schema di programma di cui al primo comma, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Entro i successivi sei mesi, gli Enti Locali interessati possono presentare osservazioni, sulle quali decide la Giunta Regionale, sottoponendo infine lo schema di programma all'approvazione del Consiglio Regionale, espressa con deliberazione.

     3. Il programma è aggiornato ogni cinque anni.]

 

 

Capo III

Circoscrizioni provinciali

 

     Art. 12. Disciplina dell'iniziativa comunale.

     1. L'iniziativa comunale di cui all'articolo 133 della Costituzione e all'articolo 16 della legge 142/90 compete ai Comuni il cui territorio, formi oggetto della conseguente variazione territoriale.

     2. L'iniziativa si esercita mediante deliberazione dei Consigli comunali, da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

     3. L'iniziativa deve conseguire l'adesione della maggioranza dei Comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, da esprimersi con deliberazione assunta dai Consigli comunali a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

     4. Preliminarmente alla formazione del proprio parere, la Regione verifica gli orientamenti e le posizioni delle Province e dei Comuni interessati, anche se diversi dai soggetti di iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione.

 

     Art. 13. Promozione dell'iniziativa comunale.

     1. La Regione può, con deliberazione di Consiglio, indicare le aree su cui, in base ai criteri di cui all'articolo 2, comma 3., risulti opportuna, da parte dei Comuni, una valutazione della possibilità di dar luogo all iniziativa di cui all'articolo 12.

     2. La deliberazione consiliare viene trasmessa ai Comuni il cui territorio rientri nelle aree indicate, affinché valutino la possibilità di dar luogo all'iniziativa di cui all'articolo 12.

 

     Art. 14. Coordinamento dell'iniziativa comunale e parere regionale.

     L'iniziativa dei Comuni ai fini del mutamento delle circoscrizioni provinciali o dell'istituzione di una nuova Provincia deve concludersi con il parere regionale entro il termine perentorio di venti mesi dalla data di adozione della prima deliberazione con cui l'iniziativa stessa viene proposta [26].

     2. Le deliberazioni con cui la maggioranza dei Comuni dell'area interessata, corrispondente comunque almeno alla maggioranza della popolazione complessiva dell'area, abbia esercitato l'iniziativa di cui agli articoli precedenti, vengono trasmesse alla Regione e da essa agli altri Comuni dell'area interessata ed alle Amministrazioni provinciali coinvolte.

     3. Le Province ed i Comuni interessati si pronunciano sull'iniziativa con deliberazione del Consiglio entro 3 mesi dalla data di ricevimento delle deliberazioni trasmesse dalla Regione ai sensi del comma 2.

     4. Dopo aver verificato attraverso le deliberazioni di cui al comma 3., le posizioni delle Province e dei Comuni facenti parte del territorio interessato e diversi dai soggetti di iniziativa, la Regione esprime, entro i tre mesi successivi al ricevimento di tutte le deliberazioni richieste, il proprio motivato parere mediante deliberazione di Consiglio.

     5. La deliberazione del Consiglio Regionale, corredata dalle deliberazioni dei Comuni viene trasmessa ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

 

 

Capo IV

Norme finanziarie e transitorie

 

     Art. 15. Disposizioni finanziarie.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1992, la spesa complessiva di lire 100 milioni.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992 vengono conseguentemente istituiti i seguenti capitoli con la dotazione a fianco di ciascuno indicata:

«Spese per gli adempimenti conseguenti all'attuazione delle disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unioni e fusioni di Comuni, circoscrizioni provinciali, e relative deleghe alle Province» e con la dotazione di lire 50 milioni in termini di competenza e di cassa;

     «Contributi per gli interventi conseguenti all'attuazione delle disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unioni e fusioni di Comuni, circoscrizioni provinciali» e con la dotazione di lire 50 milioni in termini di competenza e di cassa.

     3. Agli oneri derivanti dalla applicazione dei commi precedenti, si provvede mediante riduzione del cap. n. 15950 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992 per pari importo in termini di competenza e di cassa.

     4. I capitoli istituiti in applicazione del precedente comma 2., sono inseriti nell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine.

     5. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

     6. Per gli anni successivi si provvederà in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

 

     Art. 16. Norme transitorie.

     1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle procedure referendarie e legislative inerenti variazioni territoriali o modificazione delle denominazioni comunali in corso nel momento della sua entrata in vigore.

 

 

 


[1] Titolo così modificato dall'art. 15 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 26.

[2] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 26.

[3] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 26 marzo 2009, n. 10.

[4] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 26 marzo 2009, n. 10.

[5] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 26 marzo 2009, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 15 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 26.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 6 della L.R. 26 marzo 2009, n. 10.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 15 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 26.

[8] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 26 marzo 2009, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 29 maggio 2009, n. 17.

[9] Comma integrato dall'art. 1 della L.R. 3 aprile 1995, n. 10, già modificato dall'art. 1 della L.R. 29 maggio 2009, n. 17 e così ulteriormente modificato dall'art. 15 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 26.

[10] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 26.

[11] Comma integrato dall'art. 1 della L.R. 3 aprile 1995, n. 10 e così modificato dall'art. 15 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 26.

[12] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 maggio 2009, n. 17.

[13] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 26 marzo 2009, n. 10.

[14] Lettera aggiunta dall'art. 7 della L.R. 26 marzo 2009, n. 10.

[15] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 26 marzo 2009, n. 10.

[16] Comma così integrato dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 1995, n. 10.

[17] Comma così integrato dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 1995, n. 10.

[18] Articolo modificato dall'art. 3 della L.R. 3 aprile 1995, n. 10 e così sostituito dall'art. 8 della L.R. 26 marzo 2009, n. 10.

[19] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 26 marzo 2009, n. 10.

[20] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 26 marzo 2009, n. 10.

[21] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 23 febbraio 2004, n. 3.

[22] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 28 settembre 2012, n. 11.

[23] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 26 marzo 2009, n. 10.

[24] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 23 febbraio 2004, n. 3.

[25] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 28 settembre 2012, n. 11.

[26] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 gennaio 1996, n. 1.