Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 05/12/2007 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Variazioni) |
Art. 2. (Utilizzo dell’avanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2006) |
Art. 3. (Disposizioni generali per gli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali) |
Art. 4. (Spese pluriennali) |
Art. 5. (Modalità di versamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti) |
Art. 6. (Esigenze post-olimpiche per lo sviluppo economico del territorio regionale) |
Art. 7. (Scadenze degli impegni anno 2007) |
Art. 8. (Modifiche della l.r. 9/1992) |
Art. 9. (Legge regionale 9 agosto 1999, n. 20. Deroga dei termini per i Programmi annuali di attuazione, annualità 2007) |
Art. 10. (Modifiche della l.r. 9/2000) |
Art. 11. (Modifica della l.r. 23/2003) |
Art. 12. (Modifica della l.r. 1/2004) |
Art. 13. (Modifica della l.r. 12/2004) |
Art. 14. (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 14/2006) |
Art. 15. (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 14/2006) |
Art. 16. (Modifica della l.r. 22/2006) |
Art. 17. (Modifica della l.r. 38/2006) |
Art. 18. (Modifiche della l.r. 5/2007) |
Art. 19. (Modifiche della l.r. 9/2007) |
Art. 20. (Modifiche della l.r. 17/2007) |
Art. 21. (Modifiche della l.r. 19/2007) |
Art. 22. (Modifiche della l.r. 75/1995) |
Art. 23. (Disposizioni in materia di bonifica ed irrigazione) |
Art. 24. (Osservatorio sulla riforma amministrativa) |
Art. 25. (Dichiarazione di urgenza) |
§ 6.1.219 - L.R. 5 dicembre 2007, n. 22.
Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie.
(B.U. 7 dicembre 2007, n. 49)
Capo I
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 1. (Variazioni)
1. Nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 sono introdotti, ai sensi dell’articolo 23, commi 2 e 3, della
Art. 2. (Utilizzo dell’avanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2006)
1. L’avanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio finanziario 2006, determinato in euro 1.564.880,16, è applicato al bilancio di previsione per l’anno 2007 e utilizzato per l’integrazione della copertura delle spese iscritte nelle Unità previsionali di base (UPB) contenenti le economie su fondi statali ed europei.
Art. 3. (Disposizioni generali per gli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali)
1. La Regione garantisce il rispetto dei limiti di finanza pubblica a carico degli enti strumentali gestori di aree protette regionali, limitatamente alle risorse oggetto di trasferimento regionale, nell’ambito della globalità del proprio bilancio.
Art. 4. (Spese pluriennali)
1. Lo stanziamento dell’UPB DA13012 (Beni culturali - Università ed istituti scientifici Titolo II spese in conto capitale) per l’attuazione della
2. Alla copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dell’UPB DA09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo II spese in conto capitale).
Art. 5. (Modalità di versamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti)
1. È data facoltà ai gestori delle discariche di versare, in regime di acconto, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti nella misura minima pari a euro 0,00517 di cui all’articolo 5, comma 1, della
2. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, al cui conseguimento è subordinato in ogni caso il pagamento del tributo nella misura minima di cui al comma 1, non comporta l’applicazione delle sanzioni e degli interessi per insufficiente versamento dei primi tre trimestri.
Art. 6. (Esigenze post-olimpiche per lo sviluppo economico del territorio regionale)
1. Considerate le esigenze di sviluppo economico post-olimpiche del territorio regionale, con particolare riferimento al comparto turistico-sportivo invernale, l’attività di produzione della neve artificiale assume le caratteristiche di servizio di interesse pubblico regionale, considerata altresì la prevedibile carenza di neve naturale. La Giunta regionale è autorizzata ad intraprendere, per la stagione invernale 2007-2008 e con riferimento ai propri impianti, la cui concessione sia scaduta, le azioni necessarie per consentire un’adeguata produzione della neve artificiale, introducendo innovazioni ambientali, di compensazione e risparmio energetico e misurazione del consumo idrico.
2. Gli impianti di innevamento artificiale necessari per la produzione di neve di cui al comma 1 costituiscono pertinenza delle piste da sci da asservire alla Regione Piemonte per l’uso pubblico; tali piste sono oggetto di concessione al gestore dei relativi impianti di risalita.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione relativamente ai propri impianti si avvale della ’’Fondazione 20 marzo 2006’’ di cui alla
Art. 7. (Scadenze degli impegni anno 2007)
1. Il termine previsto all’articolo 31, comma 8 della
Capo II
MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI
Art. 8. (Modifiche della
1. L’articolo 2 della
"Art. 2. (Addizionale regionale all’accisa sul gas naturale)
1. L’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) della
2. Il titolo della
Art. 9. (
1. La durata dei Programmi annuali di attuazione dei Piani triennali di distretto di cui all’articolo 4 della
Art. 10. (Modifiche della
1. Al comma 2 dell’articolo 4 della
2. Al comma 3 dell’articolo 4 della
Art. 11. (Modifica della
1. Al comma 2 dell’articolo 5 della
"g bis) nonché per cinque annualità, a decorrere dal primo periodo utile dopo l’entrata in vigore della presente, i veicoli di potenza non superiore ai 100 Kw conformi alla
Art. 12. (Modifica della
1. Alla lettera o) del comma 1 dell’articolo 4 della
Art. 13. (Modifica della
1. Al comma 10 dell’articolo 2 della
Art. 14. (Modifiche all’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
"Art. 6. (Tariffe del diritto di escavazione)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli esercenti di cave e di miniere sono tenuti a versare un diritto di escavazione secondo le tariffe stabilite al comma 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce le modalità di applicazione delle tariffe, tenendo conto del diverso rapporto per tipologia di materiali estratti tra materiale estratto e materiale utilizzabile, i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione.
2. Le tariffe del diritto di escavazione per le cave sono fissate secondo i seguenti parametri e sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell’indice ISTAT:
a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie: euro 0,45 al metro cubo;
b) pietre ornamentali: euro 0,75 al metro cubo;
c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba: euro 0,50 al metro cubo;
d) minerali di I categoria, ai sensi del
e) altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti euro 0,50 al metro cubo.
3. Le tariffe del diritto di escavazione relativamente alle miniere, sostituiscono la tassa regionale istituita dalla
4. Le tariffe del diritto di escavazione sono dovute ai comuni in cui sono ubicate le attività, alla Regione e agli enti gestori delle aree protette, ove esistenti, secondo la seguente suddivisione: 70 per cento al comune e 30 per cento alla Regione. In caso di attività ricadenti in aree protette, 60 per cento al comune e 40 per cento all’ente di gestione.
5. Gli introiti degli enti locali, derivanti dall’applicazione del presente articolo, sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale. Il controllo in merito al pagamento delle tariffe è effettuato dalle amministrazioni comunali.
6. Per le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, la tariffa del diritto di escavazione si applica in sostituzione dell’onere già previsto dalla
7. La tariffa del diritto di escavazione dovuta ai comuni o enti parco di cui al comma 4 è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, tra esercenti di cave o miniere autorizzate e comuni o enti parco, sino alla data di scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, che non siano legati all’utilizzo di proprietà comunali.
8. Sono mantenute a discapito della quota regionale le tariffe attualmente percepite dai comuni sulla base di convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, nel caso in cui tali tariffe risultino maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni sulla base delle disposizioni di cui al comma 4.".
Art. 15. (Modifiche all’articolo 7 della
[1. L’articolo 7 della
"Art. 7. (Concessione acque minerali o di sorgente)
1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge, è prevista a carico del titolare di concessione di acque minerali o di sorgente con annesso stabilimento di imbottigliamento, la corresponsione, a favore degli enti di cui al comma 2, di un canone annuo pari ad euro 0,70 per ogni 1000 litri di acqua minerale o di sorgente imbottigliata, comprese anche le bibite confezionate con le suddette acque.
2. Il canone di imbottigliamento è dovuto ai comuni e alle comunità montane in cui sono ubicate le attività e alla Regione secondo la seguente suddivisione: 35 per cento al comune, 35 per cento alle comunità montane e 30 per cento alla Regione Piemonte.
3. Gli introiti degli enti locali, derivanti dall’applicazione del presente articolo, sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale e a iniziative di solidarietà sociale. Il controllo in merito al pagamento delle tariffe è effettuato dalle amministrazioni beneficiarie.
4. La quota del canone di concessione, dovuta al comune o alla comunità montana sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o il cui territorio è interessato da una concessione minerale, è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni tra comuni, comunità montane e le imprese concessionarie.
5. Su richiesta del concessionario, è portata in detrazione dalla quantità di acqua assunta come base per il calcolo del canone annuo per l’imbottigliamento, il 50 per cento della quantità di acqua imbottigliata che, nello stesso periodo è stata commercializzata in bottiglie di vetro. Sono, altresì, portati in detrazione gli importi già versati dalle società sub concessionarie ai comuni titolari di concessioni minerarie ai sensi dell’articolo 1 della
6. Al fine di beneficiare delle detrazioni previste al comma 5, il concessionario fornisce adeguata documentazione che comprovi la sussistenza dell’ipotesi summenzionata.".]
Art. 16. (Modifica della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della
"3bis. Il periodo del vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale viene stabilito in dieci anni.".
Art. 17. (Modifica della
1. Al secondo periodo del comma 4 dell’articolo 21 della
Art. 18. (Modifiche della
1. Al comma 2 dell’articolo 9 della
2. Al comma 3 dell’articolo 9 della
Art. 19. (Modifiche della
[1. I commi 1 e 2 dell’articolo 60 della
"1. Sono attribuiti ai Comuni le cui collettività risultano essere titolari di uso civico, in forza di accertamento demaniale ai sensi della
2. Sono attribuiti ai comuni di cui al comma 1 le competenze relative al mutamento di destinazione di terre di uso civico per finalità di servizio pubblico, così come riconosciute e individuate nello statuto del comune sul cui territorio ricade l’uso civico stesso.".]
Art. 20. (Modifiche della
1. Dopo la lettera m) del comma 2 dell’articolo 2 della
"m bis) nell’accertamento degli illeciti amministrativi e nell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti dalla legge in relazione ai procedimenti di concessione ed erogazione dei benefici di cui alla precedente lettera a).".
2. Al comma 7 dell’articolo 3 della
3. L’articolo 6 della l.r.17/2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 6. (Amministrazione e controllo)
1. L’amministrazione e il controllo della Finpiemonte s.p.a. e della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. sono disciplinate dai rispettivi Statuti.
2. La Regione, a norma dell’articolo 2449 del codice civile, nomina tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Finpiemonte s.p.a., assicurando la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell’articolo 9, comma 7, della
3. La Regione, a norma dell’articolo 2449 del codice civile, nomina la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a., assicurando la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell’articolo 9, comma 7, della
4. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Presidente del Collegio sindacale delle società di cui ai commi 2 e 3 sono designati dalla Giunta regionale in conformità alle disposizioni della
5. Gli statuti delle società di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere la delega di attribuzioni proprie dell’organo amministrativo ad un Comitato esecutivo, o ad uno o più componenti del Consiglio di amministrazione. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione in base a requisiti di competenza tecnica.".
4. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della
"b bis) articolo 18 della
Art. 21. (Modifiche della
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della
"1. In attuazione della programmazione pluriennale dei vari settori d’intervento, di cui all’articolo 1, la Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, attraverso la consultazione dei soggetti destinatari di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), individua con propria deliberazione la programmazione delle attività di interesse regionale da assegnare alla SCR-Piemonte s.p.a., previa espressione del parere della competente Commissione consiliare entro trenta giorni dall’invio del relativo piano.".
2. Il comma 1 dell’articolo 7 della
"1. I progetti inerenti agli interventi di interesse regionale di cui all’articolo 6, comma 1, sono approvati mediante apposite conferenze di servizi convocate dalla struttura regionale competente in materia.".
Art. 22. (Modifiche della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della
"1 bis. Su richiesta degli enti di cui al comma 1, la Regione Piemonte attua direttamente gli interventi di lotta alle zanzare di cui all’articolo 2, attraverso il soggetto coordinatore. Il soggetto coordinatore provvede alla presentazione delle domande di cui all’articolo 4 e sulla base del preventivo di spesa predisposto dal soggetto coordinatore, gli enti richiedenti, versano alla Regione Piemonte le somme necessarie all’attuazione degli interventi, nel limite massimo previsto dalla legge.
1 ter. Tali somme verranno introitate nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale nell’UPB DA0902 (Bilancio e Finanze Ragioneria) e stanziate nella spesa sulla UPB DA20022 (Sanità Prevenzione Sanitaria Titolo II spese in conto capitale).".
Art. 23. (Disposizioni in materia di bonifica ed irrigazione)
1. Tutti i beni trasferiti dal demanio dello Stato ai sensi dell’articolo 12 della
Art. 24. (Osservatorio sulla riforma amministrativa)
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, disciplina con proprio regolamento, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, dello Statuto regionale, l’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio sulla riforma amministrativa di cui all’articolo 11 della
Art. 25. (Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Allegato A
Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 - (Articolo 1)
(Omissis)
[1] Articolo abrogato dall'art. 44 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 20 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 21 della