§ 6.1.219 - L.R. 5 dicembre 2007, n. 22.
Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:05/12/2007
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Variazioni)
Art. 2.  (Utilizzo dell’avanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2006)
Art. 3.  (Disposizioni generali per gli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali)
Art. 4.  (Spese pluriennali)
Art. 5.  (Modalità di versamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti)
Art. 6.  (Esigenze post-olimpiche per lo sviluppo economico del territorio regionale)
Art. 7.  (Scadenze degli impegni anno 2007)
Art. 8.  (Modifiche della l.r. 9/1992)
Art. 9.  (Legge regionale 9 agosto 1999, n. 20. Deroga dei termini per i Programmi annuali di attuazione, annualità 2007)
Art. 10.  (Modifiche della l.r. 9/2000)
Art. 11.  (Modifica della l.r. 23/2003)
Art. 12.  (Modifica della l.r. 1/2004)
Art. 13.  (Modifica della l.r. 12/2004)
Art. 14.  (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 14/2006)
Art. 15.  (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 14/2006)
Art. 16.  (Modifica della l.r. 22/2006)
Art. 17.  (Modifica della l.r. 38/2006)
Art. 18.  (Modifiche della l.r. 5/2007)
Art. 19.  (Modifiche della l.r. 9/2007)
Art. 20.  (Modifiche della l.r. 17/2007)
Art. 21.  (Modifiche della l.r. 19/2007)
Art. 22.  (Modifiche della l.r. 75/1995)
Art. 23.  (Disposizioni in materia di bonifica ed irrigazione)
Art. 24.  (Osservatorio sulla riforma amministrativa)
Art. 25.  (Dichiarazione di urgenza)


§ 6.1.219 - L.R. 5 dicembre 2007, n. 22.

Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie.

(B.U. 7 dicembre 2007, n. 49)

 

Capo I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

Art. 1. (Variazioni)

1. Nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 sono introdotti, ai sensi dell’articolo 23, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa riportati nell’allegato A.

 

     Art. 2. (Utilizzo dell’avanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2006)

1. L’avanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio finanziario 2006, determinato in euro 1.564.880,16, è applicato al bilancio di previsione per l’anno 2007 e utilizzato per l’integrazione della copertura delle spese iscritte nelle Unità previsionali di base (UPB) contenenti le economie su fondi statali ed europei.

 

     Art. 3. (Disposizioni generali per gli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali)

1. La Regione garantisce il rispetto dei limiti di finanza pubblica a carico degli enti strumentali gestori di aree protette regionali, limitatamente alle risorse oggetto di trasferimento regionale, nell’ambito della globalità del proprio bilancio.

 

          Art. 4. (Spese pluriennali)

1. Lo stanziamento dell’UPB DA13012 (Beni culturali - Università ed istituti scientifici Titolo II spese in conto capitale) per l’attuazione della legge regionale 18 novembre 1999, n. 29 (Interventi per l’Università ed il Diritto allo studio universitario), di cui all’allegato A della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 2007), è aumentato di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

2. Alla copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dell’UPB DA09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo II spese in conto capitale).

 

     Art. 5. (Modalità di versamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti)

1. È data facoltà ai gestori delle discariche di versare, in regime di acconto, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti nella misura minima pari a euro 0,00517 di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l’anno 2006) salvo conguaglio da effettuarsi con il versamento a saldo del quarto trimestre.

2. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, al cui conseguimento è subordinato in ogni caso il pagamento del tributo nella misura minima di cui al comma 1, non comporta l’applicazione delle sanzioni e degli interessi per insufficiente versamento dei primi tre trimestri.

 

     Art. 6. (Esigenze post-olimpiche per lo sviluppo economico del territorio regionale)

1. Considerate le esigenze di sviluppo economico post-olimpiche del territorio regionale, con particolare riferimento al comparto turistico-sportivo invernale, l’attività di produzione della neve artificiale assume le caratteristiche di servizio di interesse pubblico regionale, considerata altresì la prevedibile carenza di neve naturale. La Giunta regionale è autorizzata ad intraprendere, per la stagione invernale 2007-2008 e con riferimento ai propri impianti, la cui concessione sia scaduta, le azioni necessarie per consentire un’adeguata produzione della neve artificiale, introducendo innovazioni ambientali, di compensazione e risparmio energetico e misurazione del consumo idrico.

2. Gli impianti di innevamento artificiale necessari per la produzione di neve di cui al comma 1 costituiscono pertinenza delle piste da sci da asservire alla Regione Piemonte per l’uso pubblico; tali piste sono oggetto di concessione al gestore dei relativi impianti di risalita.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione relativamente ai propri impianti si avvale della ’’Fondazione 20 marzo 2006’’ di cui alla legge regionale 16 giugno 2006, n. 21 (Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico) utilizzando i fondi iscritti nell’UPB SA01001 (Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale Segreteria struttura S1 Titolo I spese correnti).

 

     Art. 7. (Scadenze degli impegni anno 2007)

1. Il termine previsto all’articolo 31, comma 8 della l.r. 7/2001 è spostato, limitatamente al presente esercizio, al 10 dicembre 2007.

 

Capo II

MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI

 

     Art. 8. (Modifiche della l.r. 9/1992)

1. L’articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 9 (Nuova determinazione della misura dell’addizionale all’imposta di trascrizione e all’imposta di consumo sul gas metano) è sostituito dal seguente:

"Art. 2. (Addizionale regionale all’accisa sul gas naturale)

1. L’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 14 giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni) è dovuta dai soggetti indicati dall’articolo 26, commi 7 e 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità).".

2. Il titolo della l.r. 9/1992 è sostituito dal seguente: "Nuova determinazione della misura dell’addizionale all’imposta di trascrizione e all’accisa sul gas naturale.".

 

     Art. 9. (Legge regionale 9 agosto 1999, n. 20. Deroga dei termini per i Programmi annuali di attuazione, annualità 2007)

1. La durata dei Programmi annuali di attuazione dei Piani triennali di distretto di cui all’articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 20 (Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37), per l’annualità 2007 decorre, per la durata di mesi dodici, dal 17 maggio 2007, data di pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale relativo ai criteri per il finanziamento dei Programmi annuali di attuazione dei Piani triennali 2005-2007 dei Distretti dei vini, ultima annualità.

 

     Art. 10. (Modifiche della l.r. 9/2000)

1. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 (Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 "Norme per l’allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi") come sostituito dall’articolo 13 della l.r. 9/2007 sono soppresse le parole: "di previsione per l’anno finanziario 2007".

2. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 9/2000, come sostituito dall’articolo 13 della l.r. 9/2007, dopo le parole: "i requisiti" sono inserite le seguenti: "e le modalità".

 

     Art. 11. (Modifica della l.r. 23/2003)

1. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) è aggiunta la lettera g bis):

"g bis) nonché per cinque annualità, a decorrere dal primo periodo utile dopo l’entrata in vigore della presente, i veicoli di potenza non superiore ai 100 Kw conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 e seguenti, appartenenti alle categorie M1 e N1, su cui è installato un sistema di alimentazione a GPL od a metano, collaudato dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) e per tre annualità se l’installazione è effettuata su veicoli di potenza non superiore ai 100 Kw, immatricolati dopo il 31 dicembre 1989, che non rispettano la direttiva 94/12/CE.".

 

     Art. 12. (Modifica della l.r. 1/2004)

1. Alla lettera o) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), dopo le parole: "della legislazione nazionale" sono inserite le seguenti: "e di quanto previsto dall’articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).".

 

     Art. 13. (Modifica della l.r. 12/2004)

1. Al comma 10 dell’articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2004) come da ultimo modificato dall’articolo 21 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14) sono soppresse le parole: "a far data da 1° gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2007,".

 

     Art. 14. (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 14/2006) [1]

1. L’articolo 6 della l.r. 14/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 2 della l.r. 9/2007, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. (Tariffe del diritto di escavazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli esercenti di cave e di miniere sono tenuti a versare un diritto di escavazione secondo le tariffe stabilite al comma 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce le modalità di applicazione delle tariffe, tenendo conto del diverso rapporto per tipologia di materiali estratti tra materiale estratto e materiale utilizzabile, i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione.

2. Le tariffe del diritto di escavazione per le cave sono fissate secondo i seguenti parametri e sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell’indice ISTAT:

a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie: euro 0,45 al metro cubo;

b) pietre ornamentali: euro 0,75 al metro cubo;

c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba: euro 0,50 al metro cubo;

d) minerali di I categoria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), euro 0,50 al metro cubo;

e) altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti euro 0,50 al metro cubo.

3. Le tariffe del diritto di escavazione relativamente alle miniere, sostituiscono la tassa regionale istituita dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario). A tal fine il diritto proporzionale è commisurato al volume estratto in ragione di euro 0,50 al metro cubo.

4. Le tariffe del diritto di escavazione sono dovute ai comuni in cui sono ubicate le attività, alla Regione e agli enti gestori delle aree protette, ove esistenti, secondo la seguente suddivisione: 70 per cento al comune e 30 per cento alla Regione. In caso di attività ricadenti in aree protette, 60 per cento al comune e 40 per cento all’ente di gestione.

5. Gli introiti degli enti locali, derivanti dall’applicazione del presente articolo, sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale. Il controllo in merito al pagamento delle tariffe è effettuato dalle amministrazioni comunali.

6. Per le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, la tariffa del diritto di escavazione si applica in sostituzione dell’onere già previsto dalla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l’esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).

7. La tariffa del diritto di escavazione dovuta ai comuni o enti parco di cui al comma 4 è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, tra esercenti di cave o miniere autorizzate e comuni o enti parco, sino alla data di scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, che non siano legati all’utilizzo di proprietà comunali.

8. Sono mantenute a discapito della quota regionale le tariffe attualmente percepite dai comuni sulla base di convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, nel caso in cui tali tariffe risultino maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni sulla base delle disposizioni di cui al comma 4.".

 

     Art. 15. (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 14/2006) [2]

[1. L’articolo 7 della l.r. 14/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. (Concessione acque minerali o di sorgente)

1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge, è prevista a carico del titolare di concessione di acque minerali o di sorgente con annesso stabilimento di imbottigliamento, la corresponsione, a favore degli enti di cui al comma 2, di un canone annuo pari ad euro 0,70 per ogni 1000 litri di acqua minerale o di sorgente imbottigliata, comprese anche le bibite confezionate con le suddette acque.

2. Il canone di imbottigliamento è dovuto ai comuni e alle comunità montane in cui sono ubicate le attività e alla Regione secondo la seguente suddivisione: 35 per cento al comune, 35 per cento alle comunità montane e 30 per cento alla Regione Piemonte.

3. Gli introiti degli enti locali, derivanti dall’applicazione del presente articolo, sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale e a iniziative di solidarietà sociale. Il controllo in merito al pagamento delle tariffe è effettuato dalle amministrazioni beneficiarie.

4. La quota del canone di concessione, dovuta al comune o alla comunità montana sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o il cui territorio è interessato da una concessione minerale, è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni tra comuni, comunità montane e le imprese concessionarie.

5. Su richiesta del concessionario, è portata in detrazione dalla quantità di acqua assunta come base per il calcolo del canone annuo per l’imbottigliamento, il 50 per cento della quantità di acqua imbottigliata che, nello stesso periodo è stata commercializzata in bottiglie di vetro. Sono, altresì, portati in detrazione gli importi già versati dalle società sub concessionarie ai comuni titolari di concessioni minerarie ai sensi dell’articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 283 (Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli enti locali).

6. Al fine di beneficiare delle detrazioni previste al comma 5, il concessionario fornisce adeguata documentazione che comprovi la sussistenza dell’ipotesi summenzionata.".]

 

     Art. 16. (Modifica della l.r. 22/2006)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) è aggiunto il seguente:

"3bis. Il periodo del vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale viene stabilito in dieci anni.".

 

     Art. 17. (Modifica della l.r. 38/2006)

1. Al secondo periodo del comma 4 dell’articolo 21 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande) le parole: "presente legge e" sono sostituite dalle seguenti: "presente legge,".

 

     Art. 18. (Modifiche della l.r. 5/2007)

1. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 26 marzo 2007, n. 5 (Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia), dopo le parole: "La Regione", sono inserite le seguenti: "nel rispetto delle competenze in materia di tutela ambientale stabilite dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137),".

2. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 5/2007, dopo le parole: "La Regione", sono inserite le seguenti: "con le modalità previste dall’articolo 112 del d.lgs. 42/2004 e".

 

     Art. 19. (Modifiche della l.r. 9/2007) [3]

[1. I commi 1 e 2 dell’articolo 60 della l.r. 9/2007 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Sono attribuiti ai Comuni le cui collettività risultano essere titolari di uso civico, in forza di accertamento demaniale ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1776, in materia di usi civici, e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, le funzioni amministrative relative alla concessione temporanea a titolo oneroso, di durata non superiore a dieci anni, di beni gravati da uso civico, quando non sia prevista una modifica delle condizioni ambientali d’origine o quando siano intervenute modifiche rispetto alle condizioni ambientali d’origine, purchè autorizzate, ancorchè l’autorizzazione temporanea risulti scaduta.

2. Sono attribuiti ai comuni di cui al comma 1 le competenze relative al mutamento di destinazione di terre di uso civico per finalità di servizio pubblico, così come riconosciute e individuate nello statuto del comune sul cui territorio ricade l’uso civico stesso.".]

 

     Art. 20. (Modifiche della l.r. 17/2007)

1. Dopo la lettera m) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 (Riorganizzazione societaria dell’Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.), è aggiunta la seguente:

"m bis) nell’accertamento degli illeciti amministrativi e nell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti dalla legge in relazione ai procedimenti di concessione ed erogazione dei benefici di cui alla precedente lettera a).".

2. Al comma 7 dell’articolo 3 della l.r. 17/2007 la parola: "prevalentemente" è soppressa.

3. L’articolo 6 della l.r.17/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. (Amministrazione e controllo)

1. L’amministrazione e il controllo della Finpiemonte s.p.a. e della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. sono disciplinate dai rispettivi Statuti.

2. La Regione, a norma dell’articolo 2449 del codice civile, nomina tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Finpiemonte s.p.a., assicurando la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell’articolo 9, comma 7, della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione e i soggetti nominati). Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di cinque membri. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi.

3. La Regione, a norma dell’articolo 2449 del codice civile, nomina la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a., assicurando la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell’articolo 9, comma 7, della l.r. 39/1995. Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di nove componenti. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi.

4. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Presidente del Collegio sindacale delle società di cui ai commi 2 e 3 sono designati dalla Giunta regionale in conformità alle disposizioni della l.r. 39/1995.

5. Gli statuti delle società di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere la delega di attribuzioni proprie dell’organo amministrativo ad un Comitato esecutivo, o ad uno o più componenti del Consiglio di amministrazione. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione in base a requisiti di competenza tecnica.".

4. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 17/2007 è aggiunta la seguente:

"b bis) articolo 18 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14).".

 

     Art. 21. (Modifiche della l.r. 19/2007)

1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte spa (SCR-Piemonte spa). Soppressione dell’Agenzia regionale delle strade del Piemonte - ARES - Piemonte), è sostituito dal seguente:

"1. In attuazione della programmazione pluriennale dei vari settori d’intervento, di cui all’articolo 1, la Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, attraverso la consultazione dei soggetti destinatari di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), individua con propria deliberazione la programmazione delle attività di interesse regionale da assegnare alla SCR-Piemonte s.p.a., previa espressione del parere della competente Commissione consiliare entro trenta giorni dall’invio del relativo piano.".

2. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 19/2007 è sostituito dal seguente:

"1. I progetti inerenti agli interventi di interesse regionale di cui all’articolo 6, comma 1, sono approvati mediante apposite conferenze di servizi convocate dalla struttura regionale competente in materia.".

 

     Art. 22. (Modifiche della l.r. 75/1995)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 ottobre 1995, n. 75 (Contributi agli enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare) sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Su richiesta degli enti di cui al comma 1, la Regione Piemonte attua direttamente gli interventi di lotta alle zanzare di cui all’articolo 2, attraverso il soggetto coordinatore. Il soggetto coordinatore provvede alla presentazione delle domande di cui all’articolo 4 e sulla base del preventivo di spesa predisposto dal soggetto coordinatore, gli enti richiedenti, versano alla Regione Piemonte le somme necessarie all’attuazione degli interventi, nel limite massimo previsto dalla legge.

1 ter. Tali somme verranno introitate nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale nell’UPB DA0902 (Bilancio e Finanze Ragioneria) e stanziate nella spesa sulla UPB DA20022 (Sanità Prevenzione Sanitaria Titolo II spese in conto capitale).".

 

     Art. 23. (Disposizioni in materia di bonifica ed irrigazione)

1. Tutti i beni trasferiti dal demanio dello Stato ai sensi dell’articolo 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell’irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani), si intendono appartenenti al demanio della Regione e dati in concessione agli enti di cui all’articolo 50 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d’irrigazione).

 

     Art. 24. (Osservatorio sulla riforma amministrativa)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, disciplina con proprio regolamento, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, dello Statuto regionale, l’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio sulla riforma amministrativa di cui all’articolo 11 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ’’Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’’) osservando i principi di sussidiarietà, di leale collaborazione, di efficacia ed efficienza.

 

     Art. 25. (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 

Allegato A

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 - (Articolo 1)

(Omissis)


[1] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 17 novembre 2016, n. 23.

[2] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 27 gennaio 2009, n. 3.

[3] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 2 dicembre 2009, n. 29.