Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e zootecnia |
Data: | 16/08/1989 |
Numero: | 47 |
Sommario |
Art. 1. E' fatto obbligo a tutti i titolari di allevamenti di cinghiali e relativi ibridi di denunciarne la presenza agli uffici veterinari delle UU.SS.SS.LL. competenti per territorio. |
Art. 2. I movimenti degli animali dovranno essere riportati in un apposito registro di allevamento, vidimato dalla U.S.S.L. di competenza, da esibirsi a richiesta dei Servizi di vigilanza. |
Art. 3. A far data dall'emanazione della presente legge ed entro giorni 60, tutti i soggetti presenti in allevamento, di età inferiore all'anno, dovranno essere identificati mediante tatuaggio [...] |
Art. 4. La vigilanza degli allevamenti di cinghiali ed ibridi ed i controlli sull'applicazione del tatuaggio, sono svolti dai Servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL. e dalle guardie venatorie provinciali [...] |
Art. 5. Per l'inosservanza alle disposizioni della presente legge è prevista una sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 3 milioni. |
§ 4.1.35 - Legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 - Norme per l'allevamento
e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi.
(B.U. 23 agosto 1989, n. 34).
E' fatto obbligo a tutti i titolari di allevamenti di cinghiali e relativi ibridi di denunciarne la presenza agli uffici veterinari delle UU.SS.SS.LL. competenti per territorio.
L'autorizzazione di cui all'articolo 27 della
E' vietata la vendita di cinghiali o ibridi per scopi venatori e di ripopolamento.
L'autorizzazione di cui sopra è concessa previa verifica, da parte dei competenti Servizi veterinari, dei requisiti igienici e strutturali dell'impianto, con particolare riferimento all'idoneità della recinzione.
I movimenti degli animali dovranno essere riportati in un apposito registro di allevamento, vidimato dalla U.S.S.L. di competenza, da esibirsi a richiesta dei Servizi di vigilanza.
Ad integrazione di quanto previsto dall'ordinanza ministeriale 27 aprile 1983, il veterinario della competente U.S.S.L. accerterà al momento del carico, prima del trasporto, che i cinghiali o loro ibridi siano destinati unicamente ad impianti di macellazione o allevamenti regionali regolarmente autorizzati.
A far data dall'emanazione della presente legge ed entro giorni 60, tutti i soggetti presenti in allevamento, di età inferiore all'anno, dovranno essere identificati mediante tatuaggio all'orecchio sinistro riportante:
sigla della Provincia;
codice ISTAT del Comune ove ha sede l'azienda;
numero di certificazione dell'azienda.
La marchiatura mediante tatuaggio auricolare è obbligatoria per tutti i capi nati o introdotti in allevamento entro il 40 giorno di età.
Il tatuaggio avviene a cura dei proprietari.
La vigilanza degli allevamenti di cinghiali ed ibridi ed i controlli sull'applicazione del tatuaggio, sono svolti dai Servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL. e dalle guardie venatorie provinciali che, nell'occasione di periodici sopraluoghi, appongono il visto sul registro di allevamento.
Per l'inosservanza alle disposizioni della presente legge è prevista una sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 3 milioni.
In caso di recidiva si procede alla revoca dell'autorizzazione all'allevamento rilasciata ai sensi dell'articolo 27 della