§ 4.1.35 - Legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 - Norme per l'allevamento
e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:16/08/1989
Numero:47


Sommario
Art. 1.      E' fatto obbligo a tutti i titolari di allevamenti di cinghiali e relativi ibridi di denunciarne la presenza agli uffici veterinari delle UU.SS.SS.LL. competenti per territorio.
Art. 2.      I movimenti degli animali dovranno essere riportati in un apposito registro di allevamento, vidimato dalla U.S.S.L. di competenza, da esibirsi a richiesta dei Servizi di vigilanza.
Art. 3.      A far data dall'emanazione della presente legge ed entro giorni 60, tutti i soggetti presenti in allevamento, di età inferiore all'anno, dovranno essere identificati mediante tatuaggio [...]
Art. 4.      La vigilanza degli allevamenti di cinghiali ed ibridi ed i controlli sull'applicazione del tatuaggio, sono svolti dai Servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL. e dalle guardie venatorie provinciali [...]
Art. 5.      Per l'inosservanza alle disposizioni della presente legge è prevista una sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 3 milioni.


§ 4.1.35 - Legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 - Norme per l'allevamento

e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi.

(B.U. 23 agosto 1989, n. 34).

 

Art. 1.

     E' fatto obbligo a tutti i titolari di allevamenti di cinghiali e relativi ibridi di denunciarne la presenza agli uffici veterinari delle UU.SS.SS.LL. competenti per territorio.

     L'autorizzazione di cui all'articolo 27 della L.R. 17 ottobre 1979, n. 60 e successive integrazioni, viene rilasciata esclusivamente per l'allevamento di cinghiali e relativi ibridi a scopo alimentare.

     E' vietata la vendita di cinghiali o ibridi per scopi venatori e di ripopolamento.

     L'autorizzazione di cui sopra è concessa previa verifica, da parte dei competenti Servizi veterinari, dei requisiti igienici e strutturali dell'impianto, con particolare riferimento all'idoneità della recinzione.

 

     Art. 2.

     I movimenti degli animali dovranno essere riportati in un apposito registro di allevamento, vidimato dalla U.S.S.L. di competenza, da esibirsi a richiesta dei Servizi di vigilanza.

     Ad integrazione di quanto previsto dall'ordinanza ministeriale 27 aprile 1983, il veterinario della competente U.S.S.L. accerterà al momento del carico, prima del trasporto, che i cinghiali o loro ibridi siano destinati unicamente ad impianti di macellazione o allevamenti regionali regolarmente autorizzati.

 

     Art. 3.

     A far data dall'emanazione della presente legge ed entro giorni 60, tutti i soggetti presenti in allevamento, di età inferiore all'anno, dovranno essere identificati mediante tatuaggio all'orecchio sinistro riportante:

sigla della Provincia;

codice ISTAT del Comune ove ha sede l'azienda;

numero di certificazione dell'azienda.

     La marchiatura mediante tatuaggio auricolare è obbligatoria per tutti i capi nati o introdotti in allevamento entro il 40 giorno di età.

     Il tatuaggio avviene a cura dei proprietari.

 

     Art. 4.

     La vigilanza degli allevamenti di cinghiali ed ibridi ed i controlli sull'applicazione del tatuaggio, sono svolti dai Servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL. e dalle guardie venatorie provinciali che, nell'occasione di periodici sopraluoghi, appongono il visto sul registro di allevamento.

 

     Art. 5.

     Per l'inosservanza alle disposizioni della presente legge è prevista una sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 3 milioni.

     In caso di recidiva si procede alla revoca dell'autorizzazione all'allevamento rilasciata ai sensi dell'articolo 27 della L.R. 17 ottobre 1979, n. 60 e successive integrazioni.