Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 26/01/1996 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Stato di previsione dell'entrata). |
Art. 2. (Stato di previsione della spesa). |
Art. 3. (Quadro generale riassuntivo). |
Art. 4. (Bilancio pluriennale). |
Art. 5. (Riclassificazione della spesa). |
Art. 6. (Autorizzazione a contrarre mutui e ad emettere prestiti a ripiano del disavanzo). |
Art. 7. (Spese obbligatorie e d'ordine). |
Art. 8. (Variazioni di bilancio). |
Art. 9. (Garanzie prestate dalla Regione). |
Art. 10. (Pagamenti mediante aperture di credito). |
Art. 11. (Fondi globali). |
Art. 12. (Fondo di riserva di cassa). |
Art. 13. (Organizzazione e partecipazione a convegni). |
Art. 14. (Contributo all'Istituto di Ricerche Economico-Sociali del Piemonte). |
Art. 15. (Contributo al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione). |
Art. 16. (Contributi nelle spese di funzionamento alle Comunità Montane). |
Art. 17. (Spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria). |
Art. 18. (Personale dei Parchi e delle Riserve Naturali). |
Art. 19. (Interventi per i Parchi e le Riserve Naturali). |
Art. 20. (Sostegno alla conservazione e protezione del «Lupo italiano»). |
Art. 21. (Equilibrio faunistico). |
Art. 22. (Protezione Civile). |
Art. 23. (Interventi in materia di opere e lavori pubblici). |
Art. 24. (Fondo di riserva per la reimpostazione dei fondi statali vincolati). |
Art. 25. (Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1995). |
Art. 26. (Variazioni compensative). |
Art. 27. (Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro). |
Art. 28. (Approvazione del Piano di attività del Museo regionale di Scienze Naturali). |
Art. 29. (Urgenza). |
§ 6.1.82 – L.R. 26 gennaio 1996, n. 7. [1]
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996.
(B.U. 31 gennaio 1996, n. 5).
Art. 1. (Stato di previsione dell'entrata).
1. Il totale generale delle entrate della Regione Piemonte per l'anno finanziario 1996 è approvato in lire 20.415.769.401.033 in termini di competenza e in lire 23.190.551.064.886 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento alla cassa della Regione, delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 1996.
Art. 2. (Stato di previsione della spesa).
1. Il totale generale delle spese della Regione Piemonte, per l'anno finanziario 1996, è approvato in lire 20.415.769.401.033 in termini di competenza ed in lire 23.190.551.064.886 in termini di cassa.
2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1996.
3. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 1996, in conformità delle disposizioni di cui alla
Art. 3. (Quadro generale riassuntivo).
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1996 con gli allegati prospetti di cui all'articolo 33 della
Art. 4. (Bilancio pluriennale).
1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il periodo 1996-1998 allegato alla presente legge.
Art. 5. (Riclassificazione della spesa).
1. Sono approvati, ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma della
Art. 6. (Autorizzazione a contrarre mutui e ad emettere prestiti a ripiano del disavanzo).
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese, di cui si autorizza l'impegno, ed il totale delle entrate, che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 1996, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 48 della
2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'assunzione di mutui ed emissioni obbligazionarie a pareggio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996, sono quelle iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo ai capitoli numero 20778 - 23025 - 23710 - 24080 - 27160 - 27170 e numero 27190 per lire 5.000.000.000.
3. I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 12,00 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 15 anni.
4. I prestiti obbligazionari verranno emessi alle condizioni e nei limiti consentiti dall'articolo 35 della
5. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla stipulazione dei mutui e alla emissione dei prestiti predetti nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste o richiamate ai commi precedenti.
6. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui e dei prestiti su indicati, previsti in lire 48.000.000.000 per l'anno finanziario 1996 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le somme che sono iscritte nell'ambito delle disponibilità esistenti alla voce «Oneri non ripartibili» del bilancio pluriennale 1996-1998.
Art. 7. (Spese obbligatorie e d'ordine).
1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della
Art. 8. (Variazioni di bilancio).
1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, della
Art. 9. (Garanzie prestate dalla Regione).
1. E' approvato ai sensi dell'articolo 50 della
Art. 10. (Pagamenti mediante aperture di credito).
1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 63 della
Art. 11. (Fondi globali).
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 41 della
a) del capitolo n. 15910 denominato: «Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali» (elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa);
b) del capitolo n. 27170 denominato: «Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo» (elenco n. 5, allegato allo stato di previsione della spesa).
Art. 12. (Fondo di riserva di cassa).
1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 40 della
Art. 13. (Organizzazione e partecipazione a convegni).
1. La spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1, lettera a), e 2 della
2. La spesa per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 1, lettera b), e 3 della
3. La spesa per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1, lettera b), e 4 della
Art. 14. (Contributo all'Istituto di Ricerche Economico-Sociali del Piemonte).
1. La spesa per la concessione all'Istituto di Ricerche Economico- Sociali (IRES) del contributo di cui all'articolo 24, della
Art. 15. (Contributo al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione).
1. La spesa per la concessione al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione del contributo di cui all'articolo 9 della
Art. 16. (Contributi nelle spese di funzionamento alle Comunità Montane).
1. La spesa per la concessione alle Comunità Montane del contributo nelle spese di funzionamento di cui all'articolo 2 della
Art. 17. (Spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria).
1. La spesa per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria, di cui alla
Art. 18. (Personale dei Parchi e delle Riserve Naturali).
1. Ai sensi ed in applicazione della
Art. 19. (Interventi per i Parchi e le Riserve Naturali).
1. La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla
Art. 20. (Sostegno alla conservazione e protezione del «Lupo italiano»).
1. La spesa per gli interventi previsti dalla
Art. 21. (Equilibrio faunistico).
1. La spesa per risarcimenti prevista dalla
Art. 22. (Protezione Civile).
1. Per l'attuazione della
Art. 23. (Interventi in materia di opere e lavori pubblici).
1. Per l'attuazione della
Art. 24. (Fondo di riserva per la reimpostazione dei fondi statali vincolati).
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996, è istituito il capitolo n. 15965 con la seguente denominazione: «Fondo di riserva per le spese derivanti da economie sui fondi statali vincolati» e con lo stanziamento di lire 2.072.881.292.841 in termini di competenza e di lire 1.922.881.292.841 in termini di cassa.
2. Dal fondo di riserva di cui al precedente comma, in deroga al disposto dell'articolo 42 della
Art. 25. (Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1995).
1. L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1995 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 1996, nell'ammontare di lire 2.092.881.292.841 è utilizzato per la copertura delle spese iscritte ai capitoli n. 15940, 15965 e 15950 per lire 2.500.000.000 e al capitolo n. 27190 per lire 15.000.000.000.
Art. 26. (Variazioni compensative).
1. Fra i capitoli rispettivamente appartenenti alle seguenti coppie di capitoli di spesa: 10330-10930; 10470-10940; 12720-13360; ciascuna concernente una stessa autorizzazione di spesa ed uno stesso oggetto di intervento, ma con diversa caratterizzazione quanto alla classificazione economica di secondo grado - acquisto di beni e servizi; trasferimenti - è autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante provvedimenti amministrativi, in deroga al disposto dell'articolo 42 della
2. Per l'anno 1996 sono consentiti storni compensativi per le seguenti coppie di capitoli: 10120-10124; 10130-10134; 10160-10164.
3. Sono inoltre consentiti, per l'anno 1996, storni compensativi tra i capitoli scritti per i pagamenti delle quote interesse e delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui.
Art. 27. (Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro).
1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro numeri 40020, 40030, 40040, 40050, 40090, 40100, 40120, 40130, 40160, 40170, in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.
Art. 28. (Approvazione del Piano di attività del Museo regionale di Scienze Naturali).
1. E' approvato ai sensi e per gli effetti derivanti dalla applicazione dell'articolo 5, ultimo comma, della
Art. 29. (Urgenza).
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Allegati - (Omissis).
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della