§ 5.12.2 - Legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60.
Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia [*].


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.12 caccia
Data:17/10/1979
Numero:60


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Definizione di fauna selvatica).
Art. 3.  (Regime patrimoniale della fauna selvatica).
Art. 4.  (Specie particolarmente protette).
Art. 5.  (Promozione regionale di cultura faunistica).
Art. 6.  (Piano regionale faunistico).
Art. 7.  (Zona delle Alpi e comparti alpini).
Art. 8.  (Oasi di protezione).
Art. 9.  (Rifugi faunistici).
Art. 10.  (Zone di ripopolamento e cattura).
Art. 11.  (Zone per addestramento, allenamento, gare dei cani da caccia).
Art. 12.  (Zone faunistiche omogenee di gestione sociale).
Art. 13.  (Centri di produzione di selvaggina).
Art. 14.  (Zone di osservazione faunistica).
Art. 15.  (Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia).
Art. 16.  (Consulta provinciale per la tutela della fauna e della disciplina della caccia).
Art. 17.  (Gestione delle oasi di protezione, dei rifugi faunistici, delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone di addestramento e allenamento dei cani).
Art. 18.  (Gestione sociale delle zone faunistiche omogenee).
Art. 18 bis.  (Zone in regime di caccia controllata).
Art. 19.  (Gestione dei centri di produzione di selvaggina).
Art. 20.  (Gestione delle zone di osservazione faunistica).
Art. 21.  (Esercizio della caccia).
Art. 22.  (Controllo della fauna).
Art. 23.  (Catture a scopo di ripopolamento).
Art. 24.  (Ripopolamenti).
Art. 25.  (Catture e utilizzazioni a scopo scientifico).
Art. 26.  (Introduzione di selvaggina dall'estero).
Art. 27.  (Allevamento di selvaggina a scopo di ripopolamento o alimentare).
Art. 28.  (Allevamento di selvaggina a scopo amatoriale).
Art. 29.  (Abbattimenti per caso fortuito o forza maggiore e disponibilità materiale di fauna selvatica).
Art. 30.  (Divieti di detenzione, uso, commercio).
Art. 30 bis.  (Attività di tassidermia ed imbalsamazione e detenzione di trofei).
Art. 31.  (Tesserino regionale).
Art. 32.  (Abilitazione venatoria).
Art. 33.  (Commissione d'esame).
Art. 34.  (Prova d'esame).
Art. 35.  (Programma d'esame).
Art. 36.  (Ammissione all'esercizio venatorio nelle zone di gestione sociale e di caccia controllata).
Art. 37.  (Assicurazione obbligatoria).
Art. 38.  (Specie cacciabili e periodi di caccia).
Art. 39.  (Provvedimenti limitativi della Regione).
Art. 40.  (Giornate e orario di caccia).
Art. 41.  (Carniere giornaliero e stagionale).
Art. 42.  (Calendario venatorio).
Art. 43.  (Divieto di trasporto di armi da sparo in tempi non consentiti).
Art. 44.  (Luoghi in cui è consentito l'esercizio della caccia).
Art. 45.  (Luoghi in cui è vietato l'esercizio della caccia).
Art. 46.  (Pubblicità di zone speciali e luoghi di divieto mediante tabelle).
Art. 47.  (Divieto di porta e usa di armi da sparo in luoghi determinati).
Art. 48.  (Mezzi di caccia).
Art. 49.  (Uso dei cani).
Art. 50.  (Appostamenti).
Art. 51.  (Modalità vietate).
Art. 52.  (Vigilanza venatoria).
Art. 53.  (Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria).
Art. 54.  (Corsi di preparazione e aggiornamento per agenti di vigilanza).
Art. 55.  (Sanzioni amministrative).
Art. 56.  (Sospensione, revoca, esclusione della licenza di caccia).
Art. 57.  (Tasse di concessione regionale in materia di caccia).
Art. 58.  (Contributi per allevatori di selvaggina a scopo di ripopolamento).
Art. 59.  (Contributi e premi per agricoltori).
Art. 60.  (Indennizzi e risarcimenti dei danni agli agricoltori).
Art. 61.  (Zona delle Alpi).
Art. 62.  (Ambiti territoriali dei comparti alpini).
Art. 63.  (Gestione dei comparti alpini).
Art. 64.  (Abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi).
Art. 65.  (Ammissione all'esercizio venatorio in comparto alpino).
Art. 66.  (Calendario venatoria).
Art. 67.  (Giornate di caccia).
Art. 68.  (Carniere giornaliero e stagionale).
Art. 69.  (Mezzi di caccia).
Art. 70.  (Soppressione dei Comitati provinciali della caccia e trasferimento del personale).
Art. 71.  (Riserve di caccia).
Art. 72.  (Aziende faunistico-venatorie).
Art. 73.  (Zone di divieto istituite ai sensi di leggi precedenti).
Art. 74.  (Regime della zona delle Alpi sino alla istituzione dei comparti).
Art. 75.  (Esonero da prove di esame).
Art. 76.  (Disciplina transitoria per detenzione o possesso di preparazioni tassidermiche e trofei).
Art. 77.  (Prima denuncia degli allevatori).
Art. 78.  (Custodia dei cani).
Art. 79.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 80.  (Abrogazioni di leggi).
Art. 81.  (Norma transitoria e finale).


§ 5.12.2 - Legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60.

Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia [*].

(B.U. 23 ottobre 1979, n. 43). [1]

 

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     1. La Regione, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto della Regione Piemonte, ritiene l'ambiente naturale bene primario di tutta la comunità, riconosce la fauna selvatica come componente essenziale di tale bene e la tutela.

     2. A al fine la Regione, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e 24 luglio 1977, n. 616, disciplina l'attività venatoria e persegue in particolare i seguenti scopi:

     a) attuare un piano programmato di salvaguardia e di recupero dell'equilibrio ambientale faunistico del Piemonte;

     b) dotare il territorio regionale di strutture atte alla proiezione e al potenziamento quantitativo e qualitativo delle specie faunistiche autoctone;

     c) eliminare o ridurre i fattori di disequilibrio o di degrado ambientale;

     d) coinvolgere e corresponsabilizzare a tali fini il maggior numero di cittadini;

     e) disciplinare, compatibilmente alle risorse faunistiche, l'attività venatoria finalizzando l'impegno dei cacciatori e le risorse economiche agli scopi della presente legge.

     3. A tal fine si tiene conto:

     a) delle specie minacciate di sparizione;

     b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;

     c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;

     d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

     4. Per effettuare le valutazioni si tiene conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

 

     Art. 2. (Definizione di fauna selvatica).

     Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio regionale.

     La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.

 

     Art. 3. (Regime patrimoniale della fauna selvatica).

     Gli esemplari di fauna selvatica stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio regionale costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell'articolo 1 della legge 27.12.1977, n. 968.

 

     Art. 4. (Specie particolarmente protette).

     Sono particolarmente protette le seguenti specie o gruppi di specie: lupi, orsi, linci, gatti selvatici, lontre, stambecchi, e quegli ungulati il cui abbattimento è vietato ai sensi del successivo articolo 38 o di altri provvedimenti della Giunta regionale, rapaci diurni e notturni, vulturidi, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, cavalieri d'Italia, galli cedroni, francolini di monte, airone rosso, airone cenerino, airone bianco maggiore, airone guardabuoi, nitticora, sterna scura, piro piro culbianco, picchio tridattilo, picchio rosso minore, picchio dorsobianco, picchio rosso mezzano, picchio rosso di Siria, picchio rosso maggiore, picchio cenerino, martin pescatore, rampichino, cannareccione, nottola, nottola di Leisler, nottola gigante, pipistrello nano, pipistrello nathusi, pipistrello albolimbato, pipistrello di Savi, pipistrello cenerino.

 

     Art. 5. (Promozione regionale di cultura faunistica).

     La Regione, avvalendosi della collaborazione della Scuola, delle Università, di Organizzazioni sociali, di Associazioni agricole, naturalistiche, venatorie, nonché di Associazioni culturali, promuove la conoscenza del patrimonio faunistico e dei modi per la sua tutela.

 

 

TITOLO II

PIANIFICAZIONE REGIONALE FAUNISTICA E ZONE SPECIALI

 

     Art. 6. (Piano regionale faunistico).

     Il piano regionale faunistico è costituito da:

     1) la carta delle vocazioni faunistiche del territorio regionale, ivi compresa la zona delle Alpi delimitata secondo le procedure previste nel successivo articolo 61, deliberata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentiti le Province, le Comunità montane, la Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia;

     2) gli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, ivi comprese le percentuali massime e minime di aree del territorio da destinarsi alle diverse zone faunistiche;

     3) le norme deliberate dalla Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, che fissano i criteri per la determinazione degli indennizzi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi, per la liquidazione degli effettivi danni alle produzioni da parte della fauna selvatica, nei terreni utilizzati per oasi di protezione, rifugi faunistici e zone di ripopolamento e cattura;

     4) i piani territoriali provinciali faunistici deliberati dalla Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia e approvati dal Consiglio regionale.

     Tali piani sono proposti dalle Province, sentite le Comunità montane, i Comuni interessati e la Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia ed in essi sono previsti, individuati e delimitati:

     a) oasi di protezione;

     b) zone di ripopolamento e cattura,

     c) centri pubblici di produzione di selvaggina;

     d) centri privati di produzione di selvaggina;

     e) zone per addestramento, allenamento, gare dei cani da caccia;

     f) zone faunistiche omogenee di gestione sociale;

     g) zone di osservazione faunistica.

     Le zone di cui alle lettere a), b) e c) non possono essere complessivamente inferiori a un sesto né superiori a un quarto del territorio agro-forestale di ogni provincia;

     5) i programmi provinciali di incentivi per la produzione di selvaggina o per il ripristino e la salvaguardia dell'ambiente.

     Il piano regionale ha durata quadriennale e può essere rivisto nel corso della sua efficacia.

 

     Art. 7. (Zona delle Alpi e comparti alpini).

     La zona delle Alpi e gli ambiti territoriali dei comparti alpini sono individuati in conformità a quanto disposto nel Titolo XI - Disposizioni speciali sulla zona delle Alpi.

 

     Art. 8. (Oasi di protezione).

     Sono oasi di protezione le aree destinate al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica.

     L'istituzione delle oasi è deliberata dalla Provincia in attuazione dei piani territoriali provinciali faunistici approvati a norma dell'art. 6.

     La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi e pubblicata nelle forme consuete.

     Avverso tale deliberazione i proprietari o i conduttori interessati possono proporre opposizione alla Provincia, entro 60 giorni dalla notificazione.

     Decorso il termine, la Provincia, ove sussista il consenso esplicito o tacito dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare, provvede in merito alla costituzione delle oasi di protezione, decidendo anche sulle opposizioni presentate e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza delle zone medesime anche a mezzo di appositi agenti o guardie venatorie.

     La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità faunistiche, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione.

     Nelle more di adozione dei primi piani territoriali provinciali faunistici, la Provincia, sentita la Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, può istituire o revocare oasi di protezione, fatta salva la definitiva destinazione prevista dal piano regionale faunistico.

 

     Art. 9. (Rifugi faunistici).

     Sono rifugi faunistici le aree destinate, per periodi determinati non superiori a tre anni, e prorogabili a:

     - favorire la sosta della selvaggina stanziale e migratoria;

     - favorire l'irradiamento della selvaggina stanziale nei territori circostanti;

     - favorire la salvaguardia della selvaggina durante l'esercizio venatorio.

     L'istituzione dei rifugi è deliberata dalla Giunta provinciale, sentita la Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica.

     Detti rifugi devono avere una estensione non inferiore a ettari 150 e non superiore a ettari 300.

     Dai predetti limiti minimo e massimo si può derogare per motivate ragioni di carattere tecnico.

 

     Art. 10. (Zone di ripopolamento e cattura).

     Sono zone di ripopolamento e cattura le aree destinate a:

     - incrementare la riproduzione della selvaggina stanziale;

     - favorire la sosta e la riproduzione della selvaggina migratoria;

     - fornire la selvaggina da catturare per ripopolamenti;

     - fornire l'irradiamento della selvaggina nei territori circostanti.

     Ogni zona deve avere un'estensione non inferiore a ettari 500.

     L'istituzione delle zone di ripopolamento e cattura avviene con le medesime procedure disposte dall'art. 8.

     Dette zone sono istituite per una durata di anni 6 e alla prima o successive scadenze può procedersi al rinnovo anche per periodi inferiori. In caso di scadente redditività o di accertati gravi danni provocati dalla selvaggina alle colture agricole, è ammessa la revoca dopo tre anni dalla istituzione, purché non nel corso di annata venatoria.

     Nelle more di adozione dei primi piani territoriali provinciali faunistici, la Provincia, sentita la Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, può istituire o revocare zone di ripopolamento e cattura, fatta salva la definitiva destinazione prevista dal piano regionale faunistico.

 

     Art. 11. (Zone per addestramento, allenamento, gare dei cani da caccia).

     L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti, dal 15 agosto fino al quarto giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni esclusi i martedì e il venerdì:

     - sui terreni incolti o boschivi di vecchio impianto;

     - sui terreni ricoperti da stoppie di colture primaverili: frumento, orzo, avena e simili;

     - sui prati naturali e di leguminose, non oltre 10 giorni dall'ultimo taglio.

     Le operazioni di addestramento e di allenamento sono vietate a distanza inferiore a 200 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata e dalle aziende faunistico-venatorie.

     Anche su richiesta di Associazioni venatorie o cinofile riconosciute, la Provincia, in attuazione dei piani territoriali provinciali faunistici, a norma dell'articolo 6, individua le seguenti zone:

     a) zone in cui sono permessi l'addestramento l'allenamento e le gare dei cani da ferma;

     b) zone in cui sono permessi l'addestramento l'allenamento e le gare dei cani da seguito;

     c) zone individuate in campi in cui sono permessi l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma.

     La deliberazione contenente la proposta di individuazione delle suddette aree viene trasmessa ai Comuni interessati per l'affissione all'albo pretorio e pubblicizzata mediante affissione di manifesti. I conduttori agricoli interessati possono comunicare alla Provincia, entro. 60 giorni dalla pubblicazione, la loro opposizione.

     La Provincia, ove sussista il consenso dei conduttori agricoli aventi la disponibilità di almeno l'80% dei fondi costituenti l'area interessata ed essendo valido anche il consenso risultante tacitamente dalla mancata opposizione entro 60 giorni, delibera l'istituzione delle zone.

     Le zone di tipo a), b) e c):

     - non possono tra loro coincidere neppure parzialmente né essere complessivamente superiori a ettari 8.000 per Provincia e sono determinate: le zone a) e b) in misura non inferiore ciascuna a ettari 100 e le zone c) in misura non superiore a ettari 30;

     - sono individuate su territori in cui è consentito l'esercizio venatorio, aventi le caratteristiche di cui al 1° comma e non destinati a coltivazioni intensive o specializzate, oppure in oasi di protezione, rifugi faunistici o zone di ripopolamento e cattura la cui redditività sia scarsa o che siano in imminente scadenza;

     - sono istituite per una durata massima di 3 anni e alla prima o successive scadenze può procedersi al rinnovo.

     Nelle zone di tipo a) e b) l'addestramento l'allenamento e le gare non sono consentiti nel periodo compreso tra l'8 aprile e il 31 luglio.

     Nelle zone di tipo c) l'allenamento, l'addestramento e le prove esclusivamente su quaglie di allevamento, anche con facoltà di sparo, sono consentite tutto l'anno.

     La Giunta provinciale, su richiesta di Associazioni venatorie o cinofile riconosciute, sentita la Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, può autorizzare, su selvaggina determinata, gare di caccia pratica per cani nelle zone di tipo a) e b).

     Gli esemplari abbattuti durante le gare sono assoggettati al divieto di cui alla lett. g) dell'articolo 30.

     Nelle more di adozione dei primi piani territoriali provinciali faunistici, la Giunta provinciale, sentita la Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, può istituire zone di tipo a), b) e c) e può autorizzare lo svolgimento di gare dei cani da ferma e da seguito all'interno delle zone di ripopolamento e cattura e, previo consenso dei concessionari, nelle aziende faunistico-venatorie.

 

     Art. 12. (Zone faunistiche omogenee di gestione sociale).

     Sono zone di gestione sociale della caccia le aree di cui le categorie territorialmente interessate partecipano alla gestione dell'ambiente faunistico-venatorio.

     Tali aree devono essere preferibilmente individuate nelle fasce perimetrali o limitrofe ai parchi naturali nonché in zone vallive, in zone umide ed in zone ad agricoltura svantaggiata, per estensioni non inferiori 4.000 ettari.

     La Provincia, su richiesta degli Enti locali interessati, o di Organizzazioni professionali agricole o di Associazioni venatorie riconosciute operanti nel territorio, inserisce dette aree nei piani territoriali di cui all'art. 6, punto 4, e dopo l'approvazione da parte del Consiglio regionale ne delibera l'istituzione.

     In caso di proposta da parte di Associazioni venatorie riconosciute, è richiesto il consenso degli Enti locali interessati; è comunque richiesto il consenso dei conduttori agricoli aventi la disponibilità di almeno l'80% dei fondi costituenti l'area interessata, secondo le procedura dell'articolo precedente.

     Ciascuna Provincia può istituire zone di gestione sociale fino al 30% della propria superficie agro-forestale; detto limite, d'intesa tra le Province interessate, può essere superato in alcune di esse, fermo restando il limite del 30% della superficie agro-forestale regionale.

     Dette zone sono istituite per una durata non superiore ad anni 8 e alla scadenza possono essere rinnovate anche per periodi inferiori.

     Nel caso in cui vengano meno le condizioni previste per la loro istituzione e su richiesta di almeno uno dei soggetti di cui al 3 comma, la Provincia, sentita la Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, può proporne la revoca alla Giunta regionale.

     Nelle more di adozione dei primi piani territoriali provinciali faunistici, la Provincia, sentita la Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, può istituire zone faunistiche omogenee di gestione sociale.

 

     Art. 13. (Centri di produzione di selvaggina).

     Sono centri di produzione di selvaggina le aree opportunamente recintate destinate a produrre esemplari allo stato naturale, ed eventualmente in cattività, a scopo di ripopolamento con esclusione di qualsiasi utilizzazione venatoria interna.

     L'istituzione di centri pubblici è deliberata dalla Provincia in attuazione dei piani territoriali provinciali di cui all'art. 6.

     L'istituzione di centri privati deliberata dalla Provincia su istanza del proprietario o del conduttore del fondo che ne abbia a tal fine la disponibilità. La domanda deve essere corredata dalla carta topografica dell'area interessata, in triplice copia, in scala non inferiore a 1:2.000.

     Il provvedimento ha durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 10 ed alla prima o successive scadenze può procedersi al rinnovo anche per periodi inferiori, a domanda da presentarsi almeno 6 mesi prima della scadenza.

     I centri privati possono essere revocati per inadempimento agli obblighi imposti dal disciplinare di cui al successivo art. 19.

     La Giunta regionale può istituire centri regionali di produzione di selvaggina con particolare riguardo a scopi di sperimentazione bio-genetica nonché di promozione per il recupero e lo sviluppo faunistico.

 

     Art. 14. (Zone di osservazione faunistica).

     Sono zone di osservazione faunistica le aree in cui si effettuano, per scopi strettamente scientifici, rilevazioni quantitative e qualitative sulla presenza e condizione della fauna selvatica e osservazioni sui suoi comportamenti.

     Ciascuna zona si estende per un raggio non inferiore a metri 400 e non superiore a 600 intorno al punto di osservazione.

     Nelle more di adozione dei primi piani territoriali faunistici provinciali, in caso di urgenza e di rilevante interesse scientifico, la Giunta provinciale, sentita la Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, può istituire zone di osservazione faunistica.

 

 

TITOLO III

STRUTTURE AMMINISTRATIVE E NORME DI GESTIONE

 

     Art. 15. (Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia).

     E' istituita la Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, organo tecnico e consultivo della Regione.

     Essa è composta da:

     a) l'Assessore regionale competente che la presiede;

     b) il Presidente di ogni Provincia o l'Assessore delegato alla materia o un Consigliere provinciale delegato dal Presidente;

     c) un rappresentante dell'U.N.C.E.M.;

     d) un rappresentante dell'A.N.C.I. per i Comuni non classificati montani;

     e) un esperto in problemi faunistici della zona delle Alpi;

     i) due esperti in scienze naturali (zoologia ed ecologia);

     g) un rappresentante dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana;

     h) un esperto in problemi agricolo-forestali;

     i) sette rappresentanti delle Associazioni venatorie riconosciute e maggiormente rappresentative a livello regionale;

     l) sette rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

     m) sette rappresentanti delle Associazioni naturalistiche e protezionistiche operanti nella Regione;

     n) un rappresentante delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli;

     o) un rappresentante della Delegazione italiana del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina.

     La Consulta è costituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

     I componenti di cui alle lettere e), f), h) sono nominati dal Consiglio regionale.

     I componenti di cui alle lettere c), d), g), i), l), m), n) e o) sono nominati dal Consiglio regionale su designazione dei rispettivi Enti e Associazioni.

     Le designazioni devono pervenire al Presidente del Consiglio regionale entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Consiglio regionale provvede alle nomine anche in mancanza delle designazioni.

     Le funzioni di Segretario della Consulta sono svolte da un funzionario della Giunta regionale designato dall'Assessore competente.

     La durata in carica della Consulta corrispondente a quelle del Consiglio regionale.

     In caso di assenza o di impedimenti del Presidente della Consulta, le relative funzioni sono esercitate dal più anziano di età tra i rappresentanti delle Province.

 

     Art. 16. (Consulta provinciale per la tutela della fauna e della disciplina della caccia).

     Presso ogni Provincia è costituita una Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, organo tecnico e consultivo della Provincia.

     Essa è composta da:

     a) il Presidente della Provincia o l'Assessore delegato alla materia o un Consigliere provinciale delegato dal Presidente che la presiede;

     b) un rappresentante delle Comunità montane comprese nel territorio provinciale, designato dall'U.N.C.E.M.;

     c) un rappresentante dell'A.N.C.I. per i Comuni non classificati montani;

     d) due rappresentanti dei comparti alpini compresi nel territorio provinciale;

     e) un esperto in problemi faunistici della zona delle Alpi, ove la Provincia sia territorialmente interessata;

     i) un esperto in zoologia;

     g) un rappresentante dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana;

     h) un rappresentante della Delegazione italiana del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

     i) un esperto in problemi agricolo-forestali;

     l) sette rappresentanti delle Associazioni venatorie riconosciute e maggiormente rappresentative a livello provinciale;

     m) sette rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;

     n) sette rappresentanti delle Associazioni naturalistiche e protezionistiche operanti nella Provincia;

     o) un rappresentante degli agenti provinciali di vigilanza venatoria;

     p) un rappresentante delle guardie giurate volontarie delle Associazioni venatorie.

     I componenti di cui alle lettere e), f), i) sono nominati dal Consiglio provinciale.

     I componenti di cui alle lettere b), c), g), h), l), m), n) sono nominati dal Consiglio provinciale su designazione dei rispettivi Enti e Associazioni.

     I componenti di cui alla lettera d) sono nominati dal Consiglio provinciale su designazione dei Comitati di gestione dei comparti alpini presenti sul territorio provinciale.

     I componenti di cui alle lettere o) e p) sono nominati dal Consiglio provinciale su designazione delle rispettive categorie.

     Effettuate le nomine, il Presidente della Provincia costituisce e insedia la Consulta.

     Le designazioni devono pervenire al Presidente della Provincia entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si provvede alle nomine anche in mancanza delle designazioni.

     Le funzioni di Segretario della Consulta sono svolte da un funzionario provinciale designato dal Presidente della Provincia.

     La durata in carica della Consulta corrisponde a quella del Consiglio provinciale.

 

     Art. 17. (Gestione delle oasi di protezione, dei rifugi faunistici, delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone di addestramento e allenamento dei cani).

     Le oasi di protezione, i rifugi faunistici, le zone di ripopolamento e cattura, le zone di addestramento, allenamento e gare dei cani sono oggetto di gestione da parte delle Province.

     Il Consiglio provinciale può autorizzare la Giunta provinciale a stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione delle oasi di protezione, dei rifugi faunistici e delle zone di ripopolamento ai Comitati di gestione delle zone faunistiche omogenee di gestione sociale o a Comitati di gestione ai quali partecipano, in forma paritaria, rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole, delle Associazioni venatorie, delle Associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali riconosciute presenti ed operanti sul territorio dei Comuni interessati.

     Tali convenzioni possono essere anche stipulate con singole Associazioni o Organizzazioni e, per quanto riguarda le zone di addestramento allenamento e gare di cani, con le Associazioni venatorie e/o le Associazioni cinofile nazionali riconosciute, previa approvazione del Regolamento di gestione.

 

     Art. 18. (Gestione sociale delle zone faunistiche omogenee).

     La gestione delle zone faunistiche omogenee di cui all'articolo 12 è effettuata da un Comitato composto da:

     - 3 rappresentanti dell'Amministrazione provinciale, nominati dal Presidente della Giunta provinciale;

     - 1 rappresentante per ogni comune interessato;

     - 5 rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole territorialmente interessate;

     - 11 rappresentanti delle Associazioni venatorie nazionali riconosciute in misura che tenga conto della consistenza numerica delle stesse sul territorio della zona faunistica a gestione sociale interessata;

     - 5 rappresentanti delle Associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali riconosciute territorialmente interessate;

     - 1 rappresentante dell'E.N.C.I.

     Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta provinciale su designazioni degli Enti ed Organizzazioni interessati.

     Le designazioni, da effettuarsi secondo le modalità previste dal Regolamento tipo, devono Pervenire al Presidente della Provincia entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente provvede alle nomine anche in mancanza delle designazioni.

     Per l'esercizio delle attività tecniche ed esecutive il Comitato costituisce al suo interno una Commissione tecnico-gestionale e nomina un Direttore.

     L'attività di gestione si svolge in conformità di un regolamento adottato dal Comitato sulla base di un regolamento tipo approvato dal Consiglio regionale, sentite le Amministrazioni provinciali.

     Nel regolamento di cui al comma precedente devono essere previsti, nel rispetto delle norme della presente legge:

     - l'eventuale istituzione e le modalità organizzative, in forma singola o associata con altre zone faunistiche, di uno o più centri pubblici di produzione di selvaggina nonché delle strutture venatorie adeguate alla produzione, all'allevamento e all'adattamento in libertà della selvaggina;

     - I rapporti di equilibrio tra le popolazioni di selvaggina presente, in base ai quali determinare il prelievo venatorio;

     - i criteri per la individuazione del numero dei cacciatori ammessi all'esercizio venatorio, comunque non inferiore alla media regionale calcolata in base al rapporto tra cacciatori e territorio agro-forestale; la proporzione tra cacciatori residenti nella zona di gestione sociale e cacciatori non residenti;

     - i limiti minimo e massimo della quota annua di partecipazione finanziaria da versarsi dai cacciatori ammessi;

     - il numero delle giornate di caccia settimanali, comunque non superiori a 3.

     L'attività di gestione si svolge altresì in conformità di piani poliennali di utilizzazione della zona faunistica, dei programmi di immissione, degli abbattimenti di selvaggina e di qualificazione faunistica. Detti piani hanno la medesima durata dei piani regionali di cui all'articolo 6.

     Le quote annue di partecipazione da versarsi alla Provincia vengono da quest'ultima trattenute per non più del 25% al fine di provvedere a spese di promozione faunistica e vigilanza, e per la restante parte versate al Comitato al fine di provvedere alle spese programmate. La Provincia può trattenere quote maggiori in conformità a deliberazione del Comitato di gestione; in tale caso le eccedenze del 25% verranno impiegate in favore della zona interessata.

     Il regolamento in coerenza con il regolamento tipo, il piano poliennale e le relative modificazioni, adottati dal Comitato provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia.

     Le Province hanno poteri di vigilanza e controllo sulla gestione delle aree faunistiche comprese nei rispettivi terrori e approvano i bilanci e gli atti amministrativi, predisposti dai relativi Comitati di gestione.

 

     Art. 18 bis. (Zone in regime di caccia controllata).

     Le Province possono ai sensi dell'articolo 15 della legge 27.12.1977, n. 968, avvalendosi di organismi a base associativa e degli esperti di cui all'articolo 5 della legge citata, in attesa della costituzione delle zone faunistiche omogenee di gestione sociale di cui ai precedenti articoli 12 e 18, costituire, entro i limiti indicati dalla presente legge, zone in regime di caccia controllata.

     La Regione, sentite le Province, regolamenta i modi di gestione di accesso dei cacciatori compresi quelli residenti in altre Regioni, e ne determina il numero, comunque non inferiore alla media regionale calcolato in base al rapporto tra cacciatore e territorio agro-forestale.

 

     Art. 19. (Gestione dei centri di produzione di selvaggina).

     La gestione dei centri pubblici di produzione di selvaggina è effettuata, ove non compresi in zone faunistiche omogenee di gestione sociale, dalla Provincia. La gestione dei centri di cui all'ultimo comma dell'art. 13 è effettuata dalla Regione.

     La gestione dei centri privati è effettuata dal concessionario in conformità di apposito disciplinare approvato contestualmente al provvedimento istitutivo del centro.

 

     Art. 20. (Gestione delle zone di osservazione faunistica).

     Le zone di osservazione faunistica, anche distinte in ornitologiche e mammologiche, sono gestite dalle Province attraverso apposite convenzioni con Istituti scientifici qualificati.

     Tali convenzioni regolano tra l'altro i mezzi e le modalità di cattura a fini di rivelazioni, marcatura o inanellamento.

     I dati dei rilevamenti sono trasmessi all'Istituto nazionale di Biologia della Selvaggina e alla Regione entro l'anno solare cui si riferiscono e comunque non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo.

 

 

TITOLO IV

ATTIVITA' AVENTI AD OGGETTO LA FAUNA SELVATICA

 

     Art. 21. (Esercizio della caccia).

     Costituisce esercizio della caccia ogni atto diretto all'abbattimento o cattura di selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui al successivo articolo 48 e degli animali a ciò destinati.

     E' considerato altresì esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.

     L'esercizio della caccia è regolato nei titoli V e all'VIII della presente legge.

     La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

 

     Art. 22. (Controllo della fauna).

     1. La Giunta provinciale, sulla base di censimenti che accertino la composizione e la consistenza faunistica a livello provinciale o di area vasta dai quali emerga che l'eccessivo moltiplicarsi di determinate specie determina alterazioni dell'equilibrio naturale e arreca gravi danni alle colture agricole, al patrimonio faunistico, alla piscicoltura o pone gravi problemi di ordine sanitario, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, può disporre l'abbattimento delle specie di cui all'art. 11 della legge n. 968/77, con mezzi selettivi e da persone nominativamente designate.

     2. Degli abbattimenti di cui al comma 1 sono incaricati agenti venatori provinciali con l'eventuale collaborazione di guardie volontarie, del pari nominativamente designati, nei periodi tecnicamente più idonei al raggiungimento dei risultati prefissati.

     3. Con gli agenti venatori provinciali possono collaborare cacciatori, sempre nominativamente designati ai sensi del comma 1, limitatamente agli abbattimenti da effettuarsi nelle zone di regime di caccia controllata, nelle zone faunistiche omogenee di gestione sociale e nella zona delle Alpi.

     4. Il provvedimento di cui al comma 1 indica altresì le zone di intervento, il numero massimo degli esemplari della specie da abbattere, il periodo e i mezzi.

     5. Il provvedimento della Giunta provinciale che dispone il controllo della fauna, con allegati gli elenchi nominativi di cui ai commi 2 e 3 viene immediatamente trasmesso alla Giunta Regionale ai fini di una puntuale informazione.

 

     Art. 23. (Catture a scopo di ripopolamento).

     La Giunta Regionale, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, può disporre per le specie autoctone non cacciabili, anche nei tempi e nei luoghi in cui è vietato l'esercizio venatorio, catture a scopo di ripopolamento.

     La Giunta provinciale, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, può disporre per le specie cacciabili, anche nei tempi e nei luoghi in cui è vietato l'esercizio venatorio, catture per il ripopolamento di zone di divieto faunisticamente carenti ed anche del territorio destinato all'esercizio venatorio.

     La Giunta provinciale, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, può disporre per le specie cacciabili, nei luoghi in cui è consentito l'esercizio venatorio, anche in tempi di divieto, catture a scopo di ripopolamento.

     Per i fondi chiusi e i terreni in attualità di coltivazione, la Giunta provinciale, su richiesta dei proprietari o conduttori interessati, può disporre, fornendo il personale e gli strumenti, catture a scopo di ripopolamento per la protezione delle colture.

 

     Art. 24. (Ripopolamenti).

     L'attività di ripopolamento è effettuata dalla Provincia e dai soggetti che gestiscono le zone speciali mediante immissione equilibrata sul territorio di esemplari riproduttori, con prevalenza di selvaggina proveniente dalle zone di ripopolamento e dalle aree ove vi siano necessità di cattura per motivi agricoli o di equilibrio faunistico.

     E' comunque vietato, fatta eccezione per i luoghi a gestione pubblica sempre preclusi alla caccia e per le aziende faunistico-venatorie, immettere selvaggina sul territorio nel periodo dal 1° aprile alla data di chiusura della caccia.

     Ai fini di una politica di programmazione e sviluppo della fauna selvatica, le Province ed i soggetti che gestiscono le zone speciali, entro il 31 dicembre di ogni anno, forniranno alla Giunta regionale i dati relativi alle operazioni di ripopolamento effettuate e ai loro risultati.

     I soggetti che gestiscono le zone speciali possono, attraverso strutture e mezzi idonei, effettuare operazioni di pre-ambientamento dei soggetti da immettere sul territorio.

     Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna destinata al ripopolamento, i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall'estero devono essere sottoposti a controllo sanitario sul luogo di consegna o di liberazione a cura del veterinario provinciale, il quale rilascia o nega

l'autorizzazione.

     Per procedere ai ripopolamenti di selvaggina italiana ed estranea alla fauna piemontese occorre apposita autorizzazione della Giunta regionale, da concedersi comunque in base a comprovate ragioni di ordine bio-genetico.

 

     Art. 25. (Catture e utilizzazioni a scopo scientifico).

     La Giunta regionale, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, può concedere a scopo di studio, su motivata richiesta, a personale qualificato degli Istituti o Laboratori scientifici universitari, nonché degli Enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali, l'autorizzazione a catturare e utilizzare esemplari di specie protette e di prelevare uova, nidi e piccoli nati.

     La Giunta provinciale, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, può concedere ai soggetti e per lo scopo di cui al 1° comma, l'autorizzazione a catturare e utilizzare esemplari di specie cacciabili.

     Non è consentita l'utilizzazione per sperimentazione animale degli esemplari catturati ai sensi dei precedenti commi.

     La Giunta regionale, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, può concedere di volta in volta, su preventiva richiesta di Musei di interesse regionale già in possesso di collezioni sistematiche, l'autorizzazione a specifiche persone incaricate di catturare esemplari di determinate specie per attività di imbalsamazione al fine di completare delle collezioni.

     La Giunta regionale, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, può concedere, di volta in volta, su preventiva richiesta di Istituti o Laboratori scientifici pubblici o riconosciuti, nonché degli Enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali, l'autorizzazione a specifiche persone incaricate di catturare esemplari di determinate specie per attività di marcatura.

     E' fatto obbligo a chi abbatte, cattura o rinviene esemplari contrassegnati, di darne notizia all'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto. E' fatto obbligo al Comune di trasmettere l'informazione al predetto Istituto,

 

     Art. 26. (Introduzione di selvaggina dall'estero).

     L'introduzione dall'estero di selvaggina viva, purché corrispondente per specie e sottospecie a quelle presenti sul territorio regionale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di rinsanguamento e deve perciò avvenire solo per comprovate ragione di ordine bio-genetico.

     E' vietato introdurre dall'estero nel territorio regionale selvaggina estranea alla fauna indigena, salvo che si tratti di animali destinati a giardini zoologici o ai circhi equestri e spettacoli viaggianti, o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento e al commercio per fini ornamentali o amatoriali.

     Le autorizzazioni per le attività di cui al 1° comma o per le eventuali deroghe al precedente comma, particolarmente per fini scientifici e sperimentali, sono rilasciate dal Ministero per l'Agricoltura e le Foreste su parere dell'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina.

 

     Art. 27. (Allevamento di selvaggina a scopo di ripopolamento o alimentare).

     L'impianto e l'esercizio di allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento o alimentare sono sottoposti ad autorizzazione rilasciata a persone nominativamente indicate.

     L'autorizzazione è rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, per gli allevamenti di ungulati, tetraonidi, coturnici delle Alpi, lepri bianche, nonché per gli allevamenti di conigli selvatici, lepri comuni, galliformi e anatidi.

     Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'allevatore, con particolare riferimento alle condizioni igienico-sanitarie e all'obbligo di tenere apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento: restano fermi gli obblighi imposti dal D.P.R. 20.8.1972, n. 967, modificato dal D.P.R. 12.11.1976, n. 1000 e dal decreto del Ministro per la Sanità 7.9.1977.

     Gli esemplari pertinenti agli allevamenti devono essere muniti di contrassegno indelebile o inamovibile indicante l'anno di nascita, il numero progressivo e la matricola o il numero di autorizzazione dell'allevatore.

     L'abbattimento di capi allevati a scopo alimentare è consentito durante tutto il corso dell'anno solare. L'abbattimento negli ungulati è consentito anche a mezzo di arma da fuoco, purché effettuato da soggetti nominativamente indicati nel provvedimento di autorizzazione.

 

     Art. 28. (Allevamento di selvaggina a scopo amatoriale).

     L'impianto e l'esercizio di attività di produzione a scopo amatoriale relativi alla nidificazione e all'allevamento in cattività, nonché alla creazione di ibridi e meticci, sono sottoposti ad autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale a persone nominativamente indicate.

     Le attività di cui al comma precedente possono essere svolte esclusivamente su soggetti appartenenti alle famiglie dei fringillidi propriamente detti, nonché degli emberizidi e dei ploceidi.

     I soggetti ottenuti negli allevamenti devono essere muniti di anelli inamovibili di diametro adeguato alla specie. Sugli anelli devono essere riportati l'anno di nascita, il numero progressivo o la matricola o il numero dell'autorizzazione dell'allevatore.

     L'allevatore è tenuto a denunciare entro dicembre gli esemplari nati nel proprio allevamento nel corso dell'anno. La denuncia è presentata alla Provincia e deve contenere i dati riportati sugli anelli inamovibili. Nelle mostre ornitologiche possono essere presentati esclusivamente esemplari compresi nelle denunce.

     E' vietato introdurre nel territorio regionale esemplari avifaunistici appartenenti alle famiglie di cui al presente articolo e la cui caccia è vietata in Piemonte, salvo che siano dotati di anello inamovibile di diametro adeguato alla specie, idoneo alla identificazione e purché siano documentati con certificato di provenienza attestante la nascita in cattività.

     Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli animali appartenenti alle specie esotiche.

 

     Art. 29. (Abbattimenti per caso fortuito o forza maggiore e disponibilità materiale di fauna selvatica).

     Chiunque, in qualsiasi tempo abbatta fauna selvatica per caso fortuito o forza maggiore, o venga nella disponibilità materiale di fauna selvatica viva o morta o partì di essa, deve entro 24 ore farne consegna al Comune di residenza o a quello in cui è avvenuto il fatto o alla Provincia competente per territorio, affinché provveda ad una destinazione di pubblica utilità dando diritto di prelazione ai Musei scientifici della zona di cui all'art. 25 o agli Enti di gestione dei parchi regionali.

     Le Provincie possono costituire, su richiesta delle Associazioni venatorie e naturalistiche, centri di recupero, cura, riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in particolare specie protette.

 

     Art. 30. (Divieti di detenzione, uso, commercio).

     E' vietato:

     a) detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana, ad eccezione di quelli indicati nell'art. 38, nonché ad eccezione degli esemplari di cui al 2 comma dell'art. 28;

     b) detenere o commerciare esemplari di mammiferi e uccelli appartenenti alle specie di cui all'art. 38, presi in tempi o con mezzi non consentiti

     e) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fini di cui all'art. 25, o nelle zone di ripopolamento e cattura, o nei centri di produzione della selvaggina, o nelle oasi di protezione, o nei rifugi faunistici, per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché in tale ultimo caso, se ne dia avviso entro 24 ore alla Provincia di competenza che adotterà le decisioni opportune;

     d) commerciare beccacce comunque confezionate nonché uccelli morti di dimensioni inferiori al tordo;

     e) catturare ed usare volatili per esercitazioni, per gare e per manifestazioni sportive di tiro a volo;

     f) usare selvaggina morta non proveniente da allevamenti e non munita di contrassegno indelebile o inamovibile, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

     g) commerciare gli esemplari abbattuti durante le gare di cui all'art. 11;

     h) commerciare fauna stanziale alpina, ad eccezione di ungulati, purché muniti dell'eventuale contrassegno e dei documenti rilasciati dai soggetti gestori delle aree interessate.

     Il divieto di cui alle lettere a) e b) concerne anche gli animali morti e parti di questi, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 29, 1° comma.

 

     Art. 30 bis. (Attività di tassidermia ed imbalsamazione e detenzione di trofei).

     Le attività di tassidermia ed imbalsamazione sono subordinate al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Giunta provinciale competente, sulla base di apposito Regolamento approvato dal Consiglio regionale.

     E' consentita l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti:

     a) alla fauna selvatica presente sul territorio italiano oggetto di caccia o di abbattimento, purché catturata nel rispetto delle norme venatorie vigenti, ed ai vertebrati appartenenti alla fauna presente sul territorio italiano che non siano protetti ai sensi della vigente normativa;

     b) alla fauna esotica o comunque proveniente dall'estero purché l'abbattimento e l'importazione o comunque la detenzione siano avvenuti in conformità alla normativa vigente in materia e non si tratti di specie protette nei paesi d'origine in conformità ad accordi internazionali cui abbia aderito anche l'Italia;

     e) alla fauna domestica.

     E' inoltre consentita l'imbalsamazione, negli stessi limiti in cui ne è consentito l'abbattimento, di tutti gli animali di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti conformi alle disposizioni in materia e regolarmente autorizzati quando un'autorizzazione sia richiesta.

     E' infine consentita l'imbalsamazione nei casi e secondo le procedure stabiliti dall'art. 29.

     E' consentita la detenzione di trofei e preparazioni tassidermiche nei casi previsti ai commi precedenti.

     Ogni esemplare appartenente a specie non oggetto di caccia, ai sensi della presente legge, deve essere accompagnato dalla documentazione attestante la legittima provenienza e tale da consentirne

l'identificazione.

 

 

TITOLO V

ESERCIZIO DELLA CACCIA: AUTORIZZAZIONI E REQUISITI

 

     Art. 31. (Tesserino regionale).

     Chiunque intenda esercitare la caccia nell'ambito della Regione Piemonte deve essere in possesso del relativo tesserino predisposto dalla Regione e rilasciato dal Presidente della Provincia in forma gratuita.

     Il rilascio del tesserino è subordinato:

     a) al possesso di valida licenza di porto d'armi per uso di caccia, rilasciata dalla competente autorità statale;

     b) all'avvenuto versamento delle tasse prescritte, compresa quella di concessione regionale annuale di cui al successivo art. 57;

     c) all'aver stipulato il contratto di assicurazione di cui all'art. 37.

     Il tesserino ha validità per una annata venatoria e si intende sospeso o revocato in caso di sospensione o revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia.

     Il tesserino deve essere restituito all'Amministrazione provinciale all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva, ed entro il 30 settembre in caso di mancata richiesta.

     Il cacciatore che intenda esercitare l'attività' venatoria in una zona di gestione sociale o in un comparto alpino, deve farsi apporre sul tesserino apposito timbro indelebile che individui la zona o il comparto scelto.

     In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di Pubblica Sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

     Non è tenuto all'obbligo del possesso del tesserino regionale per la caccia il personale della Provincia addetto alla vigilanza, allorché eserciti le funzioni di istituto.

     Il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino il giorno di caccia prescelto nella propria o nelle altre Regioni all'atto dell'inizio dell'esercizio venatorio e i capi di selvaggina non appena abbattuti.

     Il cacciatore di altre Regioni, che intenda praticare la caccia nella Regione Piemonte, deve essere in possesso di valido tesserino regionale per la caccia, rilasciato secondo le norme vigenti nella Regione di residenza; è, comunque, tenuto, per l'esercizio dell'attività venatoria, all'osservanza delle norme contenute nella presente legge.

 

     Art. 32. (Abilitazione venatoria).

     L'abilitazione venatoria è richiesta per il rilascio della prima licenza di porto d'armi per uso di caccia e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

     Le Province organizzano corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione venatoria; per l'organizzazione di detti corsi le Province possono avvalersi della collaborazione delle Associazioni venatorie riconosciute.

     Per sostenere l'esame di abilitazione venatoria il candidato deve presentare domanda alla Provincia nel cui territorio risiede e deve allegare:

     a) certificato di residenza;

     b) certificato di idoneità all'esercizio venatorio rilasciato dall'Ufficiale Sanitario del Comune di residenza.

     Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.

     Gli aspiranti cacciatori possono essere ammessi a sostenere la prova d'esame per l'abilitazione venatoria, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età ferma restando la possibilità di esercizio effettivo al compimento di tale età.

 

     Art. 33. (Commissione d'esame).

     Il Presidente della Giunta regionale nomina in ciascun capoluogo di Provincia una Commissione di esame per il conseguimento della abilitazione venatoria.

     La durata in carica della Commissione corrisponde a quella effettiva del Consiglio regionale; i componenti possono essere riconfermati per non più di una volta.

     Ogni Commissione è composta da:

     - l'Assessore delegato alla materia o un Consigliere provinciale delegato dal Presidente della Provincia, che la presiede;

     - un funzionario della Regione;

     - minimo quattro e massimo otto esperti di legislazione in materia di caccia, di biologia e zoologia, di agricoltura, di armi e di comportamento venatorio, designati dal Presidente della Giunta provinciale, sentita la Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Provincia designato dal Presidente della Provincia.

     La commissione può articolarsi in Sottocommissioni.

     Non possono essere nominati componenti della Commissione dirigenti delle Associazioni venatorie e naturalistiche.

     La Commissione e la Sottocommissione sono validamente insediate con la presenza di almeno tre componenti. Il Presidente può delegare, in caso di impedimento, un componente della Commissione a sostituirlo; designa inoltre i Presidenti delle Sottocommissioni;

 

     Art. 34. (Prova d'esame).

     Per il superamento dell'esame di abilitazione venatoria occorre:

     a) mostrare, attraverso colloquio, di possedere nozioni sufficienti nell'ambito del programma di cui all'art. 35;

     b) mostrare sufficiente perizia nello smontaggio, montaggio e uso delle armi da caccia.

     In relazione alla prova d'esame la Commissione esaminatrice esprime giudizio di idoneità e non idoneità del candidato; tale giudizio è definitivo.

     Il candidato giudicato non idoneo è ammesso a ripetere l'esame, previa domanda e relativi allegati di cui all'art. 32, non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla data del precedente esame.

     Le prove d'esame sono pubbliche.

 

     Art. 35. (Programma d'esame).

     Le nozioni su cui verte l'esame di cui all'art. 34 riguardano i seguenti temi:

     a) leggi e regolamenti statali e regionali per la tutela della fauna e per la disciplina della caccia; definizioni di ``selvaggina'', ``selvaggina stanziale'', ``selvaggina migratoria''; tesserino regionale, abilitazione venatoria, assicurazione obbligatoria; specie cacciabili e non cacciabili, giornate e orari di caccia; calendario venatorio; luoghi in cui è vietato l'esercizio venatorio; mezzi di caccia, uso dei cani, appostamenti, modalità vietate; zona delle Alpi; oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, zone per l'addestramento cani, gestione sociale della caccia, aziende faunistico-venatorie; agenti venatori e loro funzioni; sanzioni e procedura relative;

     b) zoologia applicata alla caccia: vocazioni faunistiche della Regione; equilibrio biologico delle specie selvatiche; caratteristiche delle specie selvatiche di maggiore interesse naturalistico e venatorio; riconoscimento delle specie dei mammiferi e degli uccelli con riguardo alle specie protette e a quelle particolarmente protette;

     c) tutela della natura e delle produzioni agricole: rapporti tra selvaggina, caccia, agricoltura, ambiente, protezione e nidi e dei nati, ripopolamento della selvaggina; protezione delle colture agricole in rapporto all'attività venatoria; norme di sicurezza e prevenzione degli incendi agro-forestali;

     d) armi da caccia e loro uso: armi e munizioni consentite per la caccia; custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi durante l'esercizio venatorio; misure di sicurezza e prevenzione degli incendi contro la propria persona e nei confronti di altri.

 

     Art. 36. (Ammissione all'esercizio venatorio nelle zone di gestione sociale e di caccia controllata).

     Per esercitare la caccia in una zona di gestione sociale o di caccia controllata occorre averne ricevuto autorizzazione dai competenti organismi di gestione,

     Al fine di tale autorizzazione occorre presentare domanda secondo i tempi e le procedure previste dal Regolamento di cui agli artt. 18 e 18 bis della presente legge. La domanda deve contenere la rinuncia ad esercitare la caccia nel restante territorio regionale ad eccezione di altra zona di gestione sociale o di altra zona di caccia controllata o di un comparto alpino o della sola zona faunistica di pianure non sottoposta a regime di gestione sociale.

 

     Art. 37. (Assicurazione obbligatoria).

     Per poter esercitare la caccia nella Regione è necessario aver stipulato contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi per un minimo di lire 80 milioni per ogni sinistro, con il limite minimo di lire 20 milioni per ogni persona danneggiata e di lire 5 milioni per danno ad animali o cose.

 

 

TITOLO VI

ESERCIZIO DELLA CACCIA: SPECIE, TEMPI, CARNIERE

 

     Art. 38. (Specie cacciabili e periodi di caccia).

     (Omissis) [2].

 

     Art. 39. (Provvedimenti limitativi della Regione).

     La Giunta regionale, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, anche su proposta delle Province in interessate, può vietare o ridurre la caccia, per periodi stabiliti, a determinate specie di selvaggina di cui all'art. 38 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o per altre calamità.

 

     Art. 40. (Giornate e orario di caccia).

     (Omissis) [2].

 

     Art. 41. (Carniere giornaliero e stagionale).

     (Omissis) [2].

 

     Art. 42. (Calendario venatorio).

     (Omissis) [2].

 

     Art. 43. (Divieto di trasporto di armi da sparo in tempi non consentiti).

     E' vietato trasportare o portare armi da sparo per uso di caccia cariche nei periodi e nei giorni in cui non è consentito l'esercizio venatorio.

 

 

TITOLO VII

ESERCIZIO DELLA CACCIA: LUOGHI

 

     Art. 44. (Luoghi in cui è consentito l'esercizio della caccia).

     L'esercizio venatorio, nel regime della caccia controllata di cui alla presente legge, è consentito su tutto il territorio regionale, tranne che nei luoghi soggetti a divieto e indicati nei due articoli seguenti.

 

     Art. 45. (Luoghi in cui è vietato l'esercizio della caccia).

     L'esercizio venatorio è vietato:

     a) ove esistano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'Autorità Militare;

     b) ove esistano monumenti nazionali;

     c) nei parchi nazionali e regionali, nelle riserve naturali, nei giardini e parchi pubblici, nelle foreste demaniali, ad eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio e all'allevamento della selvaggina;

     d) nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 150 metri dalle macchine

mietitrebbiatrici operanti, di 100 metri da immobili, fabbricati e stabiliti adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali, nei giardini e nei parchi privati, nei terreni abiliti ad attività sportive e nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti o che si intenderà istituire devono essere notificati alla Provincia competente per territorio. I proprietari o i conduttori dei fondi chiusi provvederanno ad apporre a loro carico adeguate tabelle.

     L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione.

     Agli effetti della presente legge sono considerati terreni in attualità di coltivazione gli orti, le colture erbacee e cerealicole dalla semina a raccolto effettuato, i prati artificiali e quelli naturali oltre a 10 giorni dall'ultimo taglio, i frutteti ed i vigneti dal giorno di inizio dell'attività venatoria a raccolto effettuato, nonché i terreni di recente rimboschimento;

     e) nelle oasi di protezione, nei rifugi faunistici, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale, nelle zone di osservazione faunistica, nelle zone di addestramento, allenamento e gare dei cani, salvo quanto disposto dall'art. 11, 7°, 8° e ultimo comma, della presente legge;

     f) su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, ad eccezione delle specie espressamente indicate nel calendario venatorio, nonché ad eccezione della fauna acquatica lungo i corsi d'acqua perenni il cui specchio sia di larghezza non inferiore a 4 metri purché non ghiacciati e salvo quanto disposto dall'art. 22;

     g) in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca o della piscicoltura, nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle;

     11) nei luoghi in cui le competenti autorità territoriali vietino temporaneamente la caccia, in quanto i medesimi siano interessati da intenso fenomeno turistico.

 

     Art. 46. (Pubblicità di zone speciali e luoghi di divieto mediante tabelle).

     Sono pubblicizzati con tabelle i confini delle seguenti zone:

     Zona delle Alpi; comparti alpini; oasi di protezione; rifugi faunistici; zone di ripopolamento e cattura; zone per addestramento, allenamento, gare dei cani da caccia; zone di gestione sociale della caccia; aziende faunistico-venatorie; centri di produzione di selvaggina; zone di osservazione faunistica; zone militari e monumenti di cui alle lettere a), b) dell'art. 45; zone di industria della pesca o della piscicoltura di cui alla lettera g) dell'art. 45.

     Le tabelle devono contenere la denominazione del tipo di zona a cui si riferiscono, l'indicazione dell'articolo della legge regionale, la dizione ``divieto di caccia'', ove pertinente, in conformità al modello approvato dalla Giunta regionale.

     Le tabelle devono essere collocate lungo il perimetro della zona interessata possibilmente su pali od altri sostegni ad una altezza superiore a 2 metri, ad una distanza di circa 100 metri l'una dall'altra e comunque in modo che le tabelle stesse siano visibili da ogni punto di accesso e da ogni tabella siano visibili le due contigue.

     Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno 50 cm. dal pelo dell'acqua.

     Le tabelle devono essere collocate anche nei confini perimetrali interni, quando nelle zone sottoposte a particolare regime si trovino terreni che non siano in esse compresi o le medesime siano attraversate da strada di larghezza superiore a 3 metri; ove la larghezza della strada sia inferiore a tale misura, è sufficiente l'apposizione di una tabella agli ingressi.

     Le tabelle perimetrali devono essere sempre mantenute in buono stato di conservazione e leggibilità.

     La collocazione e la manutenzione delle tabelle per i comparti alpini, le zone di gestione sociale, le aziende faunistico-venatorie, i centri privati di produzione di selvaggina, i fondi chiusi sono effettuate a cura dei soggetti che ne hanno la titolarità o la gestione; per le restanti zone e luoghi di divieto sono effettuate a cura della Provincia.

 

     Art. 47. (Divieto di porta e usa di armi da sparo in luoghi determinati).

     E' vietato:

     a) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere;

     b) sparare da distanza minore di 150 metri con uso di fucile da caccia a canna liscia o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza a gittata massima, in caso di uso di altre armi, in direzione di:

     - immobili, fabbricati e stabilì adibiti ad abitazione e a posto di lavoro;

     - vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali;

     - funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione;

     - stabbi, stazzi, recinti, aree destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo- pastorale.

 

 

TITOLO VIII

ESERCIZIO DELLA CACCIA: MEZZI E MODALITA'

 

     Art. 48. (Mezzi di caccia).

     La caccia è consentita con l'uso del fucile:

     - con canna ad anima liscia fino a due colpi, di calibro non superiore al 12;

     - con canna ad anima liscia a ripetizione e semiautomatico limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di tre colpi, di calibro non superiore al 12;

     - con canna ad anima rigata fino a due colpi, di calibro non inferiore a mm 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm.

     Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile a ripetizione o semiautomatico, salvo che esso sia stato ridotto a non più di due colpi a munizione spezzata.

     E' consentito, altresì l'uso del fucile a due o tre canne (combinato) di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a mm 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm.

     L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito esclusivamente per la caccia agli ungulati, nell'ambito dei piani di abbattimento, ad eccezione del cinghiale.

     La caccia è altresì consentita con l'uso dei falchi e con l'arco. Chi esercita la caccia con i falchi deve essere munito di certificato di importazione relativo ad ogni volatile impiegato. I falchi devono inoltre essere muniti di contrassegno permanente. I falchi da caccia, introdotti nella regione prima dell'entrata in vigore della presente legge, devono essere denunciati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da indirizzarsi al Presidente della Giunta provinciale. Questi provvede, a mezzo dei guardiacaccia dipendenti, a fare apporre ai soggetti medesimi l'apposito contrassegno. Il certificato di importazione o la ricevuta dell'avvenuta denuncia devono essere esibiti a richiesta del personale di vigilanza.

     L'addestramento e l'allenamento dei falchi sono consentiti nelle zone di cui alle lettere a) e b) dell'art. 11.

     Il titolare della licenza di caccia è autorizzato, durante l'esercizio della caccia, a portare utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

 

     Art. 49. (Uso dei cani).

     In tutto il territorio regionale, compresa la zona faunistica delle Alpi, le Province regolano l'impiego dei cani da caccia durante la stagione venatoria, fermo restando il limite massimo di 2 cani per ogni cacciatore e di 6 cani per cacciatori in comitiva.

     La Provincia ha inoltre facoltà di proibire l'uso dei cani da seguito in particolari zone al fine di proteggere la selvaggina. Le Province rilasciano autorizzazioni in deroga limitatamente ai cani appartenenti ad una muta effettiva e per i quali l'Ente Nazionale Cinofilia italiana abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità.

 

     Art. 50. (Appostamenti).

     Sono consentiti appostamenti purché temporanei.

     Sono temporanei gli appostamenti di durata non superiore a una giornata e costituiti da ripari di fortuna o da attrezzature smontabili.

     Tali appostamenti, qualora interessino terreni sui quali vi sia attività agricola e comportino preparazione di sito, sono soggetti al consenso sia del proprietario, sia del conduttore del fondo.

     E' fatto divieto di impiantare tali appostamenti a distanza inferiore a 1.000 metri dai valichi montani e inferiore a 200 metri dal perimetro delle zone in cui la caccia è vietata.

     A ciascun appostamento temporaneo compete una zona di rispetto di metri 100.

 

     Art. 51. (Modalità vietate).

     E' vietato l'esercizio venatorio con mezzi diversi rispetto a quelli consentiti dall'art. 48.

     E' vietato altresì:

     a) ogni forma di uccellagione, salvo che nelle zone di osservazione faunistica nei limiti previsti dagli artt. 14 e 20 della presente legge;

     b) cacciare a rastrello in più di tre persone e utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

     c) cacciare sparando da veicoli a motore, o da natanti a motore in movimento, o da aeromobili;

     d) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche, salvo che nelle zone di osservazione faunistica nei limiti degli artt. 14 e 20 della presente legge;

     e) usare richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono;

     f) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate a scatto provocato da preda;

     g) mantenere in sito sagome per richiamo al di fuori dell'orario di caccia.

 

 

TITOLO IX

VIGILANZA E SANZIONI

 

     Art. 52. (Vigilanza venatoria).

     La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata agli agenti venatori dipendenti dalle Province e alle guardie volontarie delle Associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, ai quali sia conferita la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di Pubblica Sicurezza.

     Detta vigilanza è altresì affidata agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai termini della legge di Pubblica Sicurezza.

     Gli agenti venatori svolgono le funzioni, di norma nell'ambito della circoscrizione territoriale nella quale operano.

     L'attività di vigilanza è coordinata dal Presidente della Provincia.

     La Regione coordina le attività dei servizi di vigilanza provinciali al fine di realizzare interventi omogenei su tutto il territorio regionale.

 

     Art. 53. (Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria).

     Per l'esercizio di vigilanza gli agenti possono chiedere l'esibizione della licenza, del tesserino, dei permessi di caccia, della polizza di assicurazione e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia.

     In caso di contestazioni di una delle infrazioni amministrative previste dall'art. 55, gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono nei casi previsti alle lettere a), b), c), e), f) al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane; e al sequestro della selvaggina, in tutti i casi previsti dal medesimo art. 55, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente ove sia possibile, o notificandone copia al contravventore entro 30 giorni.

     Le armi sequestrate, ove non si dia luogo alla proposta di revoca o di esclusione definitiva della concessione di licenza, saranno restituite al legittimo proprietario, previa dimostrazione della estinzione delle sanzioni amministrative.

     Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano all'Amministrazione provinciale che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva e a vendere la selvaggina morta. In quest'ultimo caso il prezzo ricavato sarà tenuto a disposizione della persona a cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste: se al contrario sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione.

     Le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione della fauna e di ripopolamento.

     Quando la selvaggina sia sequestrata viva ed indenne sul luogo in cui è stata catturata, gli agenti la liberano sul posto.

     Gli agenti venatori dipendenti dalla Provincia esercitano, ai fini della presente legge, funzioni di polizia giudiziaria.

     Gli agenti venatori che ne esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denunzia, violazione alle leggi sulla caccia, redigono verbale di riferimento nel quale devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore e lo trasmettono all'Ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

     Inoltre, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito previsto dalla legislazione vigente, devono darne immediata notizia all'autorità territorialmente competente.

     Agli agenti venatori è vietata la caccia nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione dell'organo dal quale dipendono.

 

     Art. 54. (Corsi di preparazione e aggiornamento per agenti di vigilanza).

     Il riconoscimento della qualità di guardia venatoria volontaria è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione e aggiornamento organizzati dalle Province, oppure promossi, previa autorizzazione delle Province medesime, dalle Organizzazioni venatorie o dalle Associazioni protezionistiche riconosciute, e al conseguimento di un attestato di idoneità, rilasciato dalle Province stesse.

 

     Art. 55. (Sanzioni amministrative).

     Per la violazione delle disposizioni della presente legge, fatta salva l'applicazione delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano le seguenti sanzioni:

     a) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della concessione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver conseguito la licenza medesima; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 e la esclusione definitiva della concessione della licenza;

     b) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver contratto la polizza di assicurazione ai sensi del precedente art. 37; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 e la revoca della licenza;

     c) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della licenza fino ad un anno per chi esercita la caccia in periodi non consentiti in giorno di silenzio venatorio o di notte, o in zone in cui sussiste il divieto generale di caccia, o senza ammissione in zone in cui quest'ultima sia prescritta; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000 e la revoca della licenza;

     d) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 e la revoca della licenza per chi esercita la caccia su specie di uccelli o mammiferi particolarmente protetti, di cui al precedente art. 4 e per chi ne detiene illegittimamente preparazioni e trofei;

     e) la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 500.000 per chi esercita la caccia con mezzi non consentiti ovvero su specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti non è consentita la caccia e per chi ne detiene illegittimamente preparazioni e trofei; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 e la sospensione della licenza fino a un anno; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000 e la revoca della licenza;

     f) la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 2.000.000 e la revoca della licenza o la esclusione definitiva della concessione della licenza, eccezione fatta per il minore quando non sia recidivo, per chi esercita l'uccellagione o comunque la cattura di uccelli in qualsiasi forma;

     g) la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000 per chi esercita la caccia senza essere munito di tesserino regionale prescritto dalle norme della Regione di residenza; la stessa sanzione si applica a chi esercita la caccia nei comparti alpini o nelle zone di gestione sociale o nelle zone di caccia controllata senza la prescritta autorizzazione;

     h) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

     i) la sanzione amministrava da lire 5.000 a lire 50.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca il documento entro 8 giorni;

     l) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 per chi viola la disposizione di cui all'art. 25;

     m) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000, per ciascun capo, per chi destina a scopi diversi da quelli indicati dal precedente art. 26, 1° e 2° comma, la selvaggina introdotta dall'estero o per chi introduce dall'estero selvaggina viva estranea alla fauna indigena senza le autorizzazioni di cui allo stesso art. 26, o per chi viola le disposizioni emanate ai sensi delle precedenti artt. 27 e 28;

     n) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 1.000.000 per chi viola le norme relative alla gestione delle aziende faunistico-venatorie, dei comparti alpini, delle zone faunistiche omogenee di gestione sociale, dei centri privati di produzione di selvaggina, delle zone convenzionate di osservazione faunistica;

     o) la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 100.000 per chi rimuove, danneggia o comunque rende inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte;

     p) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.

 

     Art. 56. (Sospensione, revoca, esclusione della licenza di caccia).

     La revoca della licenza di caccia è definitiva nei casi previsti alle lettere d) ed f) del precedente art. 55. Nei casi previsti dalle lettere b), c), ed e) dello stesso articolo è ammesso il rinnovo della licenza ai sensi del precedente art. 32, 1° comma, a far data dal compimento del decimo anno dell'avvenuta revoca.

     La proposta di sospensione o di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza di caccia, prevista nei casi di illecito amministrativo, sarà formulata, ai sensi dell'art. 17 della legge 24.11.1981, n. 689, dal Presidente della Giunta regionale, che ne darà comunicazione al Questore del luogo di residenza del trasgressore affinché provveda a tale sospensione o revoca o esclusione definitiva della concessione.

 

 

TITOLO X

TASSE, CONTRIBUTI, INDENNIZZI, PREMI

 

     Art. 57. (Tasse di concessione regionale in materia di caccia).

     Per il rilascio ed il rinnovo annuale dell'abilitazione all'esercizio venatorio è dovuta la tassa di concessione regionale di cui ad apposita legge regionale che istituisce la tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio.

     Nel caso di diniego della licenza di porto d'armi per uso di caccia è disposto il rimborso della somma pagata a titolo di tassa di concessione regionale, su richiesta del contribuente ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29.12.1971, n. 1. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

     Per le aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 72, escluse quelle comunali anche consorziate comprese nella zona faunistica delle Alpi, è dovuta una tassa annuale di concessione regionale di lire 8.000 per ettaro, ridotta da un decimo per le aziende individuali e consorziali situate nell'ambito della zona faunistica delle Alpi.

     L'ammontare della tassa annuale è suscettibile di variazioni in conformità delle disposizioni regionali in materia di tasse di concessione.

     Per l'istituzione di centri privati per la produzione di selvaggina di cui all'art. 13 è dovuta una tassa di concessione regionale per il rilascio ed il rinnovo annuale di lire 100.000.

     Il pagamento delle tasse di concessione regionale deve essere effettuato su conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Piemonte.

     Per quanto attiene alle sanzioni per le violazioni di natura tributaria si applicano le norme della legge regionale 29.11.1971, n. 1.

 

     Art. 58. (Contributi per allevatori di selvaggina a scopo di ripopolamento).

     Ai titolari di allevamenti per il ripopolamento di selvaggina possono essere concessi contributi con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia e sulla scorta di una relazione tecnico-finanziaria.

     I contributi riguarderanno esclusivamente le spese riferite all'acquisto dei soggetti riproduttori e delle attrezzature mobili degli allevamenti accertate dai competenti uffici provinciali.

     Per gli allevamenti di nuovo impianto l'erogazione di contributi è subordinata alla preventiva presentazione del progetto della Giunta provinciale.

     I contributi per l'acquisto di riproduttori, purché ne sia dimostrata la legittima provenienza, e per l'acquisto di nuove attrezzature, possono avere cadenza annuale.

     Quelli relativi alla sostituzione totale delle attrezzature possono avere cadenza quinquennale.

 

     Art. 59. (Contributi e premi per agricoltori).

     Le Province prevedono, all'interno dei piani di cui all'art. 6, contributi per favorire interventi di trasformazione e di salvaguardia dell'ambiente, di protezione e incremento della fauna selvatica, con particolare riferimento alle aree depresse collinari e montane, alle zone valve o comunque umide e alle zone di tutela faunistico-venatoria.

     Tali contributi sono concessi dalla Giunta provinciale, sentita la Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, al conduttore del fondo che ne faccia domanda, impegnandosi a un'azione continuativa almeno biennale su un'area continua ecologicamente significativa, e possono essere revocati in ogni momento qualora l'impegno del destinatario venga meno o non sia adeguato.

     L'ammontare dei contributi, erogabili anche annualmente, è determinato entro il limite dell'80% dei costi ammissibili.

     La Regione e le Province favoriscono iniziative intese a realizzare l'uso di attrezzature agricole, di concimi e di fitofarmaci volti a salvaguardare e a incrementare la fauna selvatica nei terreni agro-silvo- pastorali.

     A tal fine la Giunta provinciale predispone annualmente l'erogazione di contributi in favore dei conduttori dei terreni suddetti.

     I conduttori dei fondi all'interno delle zone di ripopolamento e cattura, che attuino le iniziative di cui ai commi precedenti, partecipano alla ripartizione di un premio determinato nel 20% del valore delle specie di selvaggina catturata, stabilito annualmente dalla Regione.

     Le Province provvedono alla emanazione di un regolamento tipo per la eventuale disposizione di contributi e premi agli agricoltori da parte di altri soggetti di gestione delle zone speciali.

     Per una medesima iniziativa non è ammesso il cumulo dei benefici.

     Per far fronte ai contributi e premi di cui al presente articolo, nonché ai contributi ai titolari di allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento, la Giunta provinciale può avvalersi del fondo di cui al 1° comma dell'art. 60.

 

     Art. 60. (Indennizzi e risarcimenti dei danni agli agricoltori).

     Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati ai terreni in attualità di coltivazione e alle relative produzioni agricole dalla selvaggina e dalle attività venatorie, nonché ai danni effettivi alle produzioni da parte della fauna selvatica nei terreni utilizzati per parchi naturali regionali nei quali siano approvati ed operanti i piani di cattura e/o di abbattimento, riserve naturali, oasi di protezione, rifugi faunistici e zone di ripopolamento e cattura e nei terreni contigui, entro distanze stabilite dalla Provincia, è costituito a cura di ogni Provincia un fondo, destinato agli indennizzi e ai risarcimenti per gli agricoltori. A tali fondi affluisce complessivamente almeno il 25% dei proventi di cui all'art. 57, da ripartirsi dalla Giunga regionale, sentita la Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia.

     Il proprietario o il conduttore, ai fini dell'indennizzo o del risarcimento, è tenuto a segnalare tempestivamente i danni al Presidente della Provincia.

     Sono esclusi i danni derivanti dai rapporti propri della catena alimentare.

     Le Province provvedono alla gestione del fondo avvalendosi di un apposito Comitato composto da rappresentanti delle Organizzazioni agricole interessate più rappresentative sul piano nazionale e delle Associazioni venatorie nazionali riconosciute più rappresentative.

 

 

TITOLO XI

DISPOSIZIONI SPECIALI SULLA ZONA DELLE ALPI

 

     Art. 61. (Zona delle Alpi).

     E' zona della Alpi la parte del territorio regionale individuata dalla consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, tenuto anche conto di particolari ecosistemi esistenti in determinate aree.

     I confini di detta zona sono determinati, d'intesa con la Regione Valle d'Aosta, sentiti la Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia e l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina e tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali, con deliberazione della Giunta regionale, approvata dal Consiglio regionale,

 

     Art. 62. (Ambiti territoriali dei comparti alpini).

     Il territorio della zona delle Alpi è suddiviso in comparti alpini faunisticamente omogenei.

     La determinazione delle zone corrispondenti a ciascun comparto è deliberata dalla Giunta provinciale, sentita la Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia.

     Ogni comparto deve avere di norma, una estensione non inferiore a 20.000 ettari.

 

     Art. 63. (Gestione dei comparti alpini).

     La gestione di ciascun comparto è effettuata da un Comitato composto da:

     - 3 rappresentanti dell'Amministrazione provinciale, nominati dal Presidente della Giunta provinciale;

     - i Presidenti delle Comunità montane interessate o un loro delegato;

     - 1 rappresentante di ciascun Comune interessato;

     - 5 rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole territorialmente interessate;

     - 11 rappresentanti delle Associazioni venatorie nazionali riconosciute in misura che tenga conto della consistenza numerica delle stesse sul territorio del comparto interessato;

     - 5 rappresentanti delle Associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali riconosciute territorialmente interessate;

     - 1 rappresentante dell'E.N.C.I.

     I componenti del Comitato di gestione sono nominati dalla Provincia su designazione degli Enti, delle Organizzazioni e delle Associazioni interessati. Le designazioni, da effettuarsi secondo le modalità previste dal Regolamento tipo di cui all'ultimo comma del presente articolo, devono pervenire al Presidente della Provincia, entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Provincia provvede alle nomine anche in mancanza delle designazioni.

     A fini di attività meramente esecutive, il Comitato può costituire, al suo interno, un gruppo operativo.

     La gestione è effettuata in conformità ad apposito regolamento adottato sulla base di un regolamento tipo approvato dal Consiglio regionale, con i medesimi criteri, in quanto compatibili, di cui all'art. 18.

 

     Art. 64. (Abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi).

     Il titolare della licenza di caccia che intende ottenere l'autorizzazione ad esercitare la caccia in zona delle Alpi, deve superare presso la Commissione, di cui all'art. 33, apposito esame integrativo di quello di abilitazione venatoria, in cui dimostri, attraverso colloquio, di possedere nozioni sufficienti:

     1) sulle specie alpine, protette e oggetto di caccia;

     2) sulla biologia delle medesime;

     3) sulle armi consentite;

     4) sulle disposizioni normative e regolamenti riguardanti la zona delle Alpi.

 

     Art. 65. (Ammissione all'esercizio venatorio in comparto alpino).

     Per esercitare la caccia in un comparto alpino occorre averne ricevuto autorizzazione dal competente Comitato di gestione.

     Al fine di tale autorizzazione occorre presentare domanda secondo i tempi e le procedure previsti dal regolamento di cui all'art. 63. La domanda deve contenere la rinuncia ad esercitare la caccia nel restante territorio regionale ad eccezione di altro comparto alpino o di una zona di gestione sociale o di una zona di caccia controllata o di una zona faunistica di pianura non sottoposta al regime di gestione sociale.

     I titolari di licenza di caccia ammessi a praticare l'esercizio venatorio in un comparto alpino in proporzione alla superficie agro- forestale ed alle possibilità faunistiche dello stesso, devono versare una quota annua di partecipazione alle spese determinabile in base al regolamento di cui all'art. 63.

 

     Art. 66. (Calendario venatoria).

     (Omissis) [2].

 

     Art. 67. (Giornate di caccia).

     (Omissis) [2].

 

     Art. 68. (Carniere giornaliero e stagionale).

     (Omissis) [2].

 

     Art. 69. (Mezzi di caccia).

     Nella zona faunistica delle Alpi, l'uso del fucile a ripetizione e semiautomatico sia ad anima liscia purché a munizione spezzata, sia ad anima rigata, è consentito purché limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di due colpi.

     La caccia agli ungulati è, comunque, consentita purché con fucile a canna ad anima rigata di calibro non inferiore a mm. 6. E' vietato portare fucile con canna ad anima rigata a chi abbia esaurito il prelievo a lui consentito nei piani di abbattimento degli ungulati. La caccia al cinghiale è consentita esclusivamente con fucile ad anima liscia, anche a ripetizione e semiautomatico, purché non a munizione spezzata, comunque limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di due colpi.

     E' consentito altresì l'uso del fucile a due o tre canne (combinate) di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore ai 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm.

 

 

TITOLO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 70. (Soppressione dei Comitati provinciali della caccia e trasferimento del personale).

     I Comitati provinciali della caccia, di cui all'art. 82 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, sono soppressi con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il patrimonio di detti Comitati e il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1976 sono trasferiti alle Province.

     Il personale trasferito è inquadrato nei ruoli organici della Provincia, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei diritti acquisiti presso i Comitati.

 

     Art. 71. (Riserve di caccia).

     Le concessioni in atto delle riserve di caccia restano in vigore sino alla loro scadenza e per un solo rinnovo della concessione deliberata dalla Giunta provinciale, sentito il parere della Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia e, comunque, per non oltre tre anni dall'entrata in vigore della legge 27.12.1977, n. 968.

     Per quanto non previsto dalla presente legge, esse restano disciplinate dalle relative norme del titolo III del R.D. del 5.6.1939, n. 1016 e successive modificazioni. Le riserve di caccia sono soggette alle limitazioni di cui alla presente legge e alla loro scadenza sono trasformate in oasi di protezione fino alla destinazione definitiva prevista dal piano quadriennale regionale, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 8.

     Le parole ``limitazioni di cui alla presente legge'', inserite nel 2° comma, non si riferiscono ai limiti stabiliti dall'art. 41 esclusivamente ove trattasi di selvaggina di cui l'atto di concessione della riserva faccia obbligo di immissione.

 

     Art. 72. (Aziende faunistico-venatorie).

     La Giunta regionale, sentiti l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina e la Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, può autorizzare eccezionalmente l'istituzione e la trasformazione in aziende faunistico-venatorie delle riserve di rilevante interesse naturalistico e faunistico, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina (stambecco, camoscio, gallo forcello, gallo cedrone, pernice bianca, lepre bianca, francolino di monte e coturnice), alla grossa selvaggina europea (cervo, capriolo, daino, muflone) e alla fauna acquatica di specie nelle zone umide e vallive, sempre in numero e per superfici complessive limitate, purché presentino strutture ed ambiente adeguati.

     Le aziende faunistico-venatorie hanno come scopo il mantenimento, l'organizzazione e il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica.

     La Giunta regionale coordina ed approva piani annuali di ripopolamento con le finalità naturalistiche e faunistiche, ed indica i criteri di gestione delle aziende faunistico-venatorie.

     L'istituzione e la gestione delle aziende faunistico-venatorie sono disciplinate con regolamento regionale.

     Nell'ambito delle aziende faunistico venatorie, l'esercizio venatorio è consentito secondo i piani annuali di abbattimento - proposti dai singoli concessionari ed approvati dalla Giunta Regionale - elaborati sulla base della consistenza faunistica di fine stagione venatoria e delle immissioni stagionali di selvaggina a scopo di ripopolamento per le finalità naturalistiche e faunistiche in conformità degli atti di concessone.

     Salvo quanto disposto al comma precedente anche nelle aziende faunistico-venatorie per le specie non comprese tra quelle oggetto di incentivazione faunistica specificate nei singoli provvedimenti di concessione e riportate nei piani annuali di abbattimento, si applicano i limiti di carniere di cui all'art, 41.

     Nelle aziende faunistico-venatorie i danni provocati alle colture agricole dall'attività venatoria e dalla selvaggina, compresa nei piani di abbattimento, devono essere risarciti dal concessionario entro 90 giorni dall'accertamento.

 

     Art. 73. (Zone di divieto istituite ai sensi di leggi precedenti).

     Le zone di divieto istituite ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 3.8.1973, n, 2, sono trasformate in rifugi faunistici a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 74. (Regime della zona delle Alpi sino alla istituzione dei comparti).

     Fino alla costituzione dei comparti alpini di cui all'art. 62, nel territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le norme di cui al T.U. del 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni.

 

     Art. 75. (Esonero da prove di esame).

     L'abilitazione all'esercizio venatorio, conseguita in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 27.12.1977, n. 968, da persone di età inferiore a 18 anni, conferisce ai titolari il diritto ad ottenere il tesserino regionale senza l'obbligo di sostenere ulteriore prova di esame.

     Non è tenuto al superamento dell'esame di cui all'art. 64 chi, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sia autorizzato all'esercizio della caccia nella zona delle Alpi e ottenga dalla Provincia di residenza certificazione di tale stato su domanda da presentarsi entro 120 giorni dal medesimo termine.

     Non è tenuto al superamento dell'esame di cui all'art. 64 chi, nell'anno anteriore all'entrata in vigore dell'ampliamento della zona faunistica delle Alpi disposta a norma dell'art. 61 dal Consiglio regionale, sia titolare della licenza di caccia ed abbia la residenza in uno dei Comuni compresi, in tutto od in parte, nei nuovi confini. La Provincia rilascia certificazione di tale stato su domanda contenente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 2 e 20 della legge 4.1.1968, n. 15, in ordine alla titolarità della licenza di caccia ed alla residenza durante i 12 mesi anteriori all'ampliamento.

 

     Art. 76. (Disciplina transitoria per detenzione o possesso di preparazioni tassidermiche e trofei).

     Chiunque detenga, alla data di entrata in vigore della presente legge, preparazioni tassidermiche e trofei non più conseguiti ai sensi dell'articolo 30 bis, deve farne dettagliata dichiarazione entro il 30 giugno 1985 all'Amministrazione provinciale territorialmente competente che rilascerà gratuitamente appositi contrassegni di modello uniforme da applicare a tali preparazioni e trofei, in modo definitivo ed inamovibile mediante sigillo piombato.

     A far data dal 30 giugno 1985 il possesso e la detenzione di preparazioni e trofei saranno consentiti esclusivamente ai sensi dell'art. 30 bis.

     Le collezioni e le raccolte pubbliche non sono soggette alle norme contenute nel presente articolo.

     La Giunta regionale darà pubblicità in forme idonee ai contenuti del presente articolo.

 

     Art. 77. (Prima denuncia degli allevatori).

     In occasione della prima denuncia gli allevatori sono tenuti ad indicare anche i soggetti in loro possesso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 78. (Custodia dei cani).

     I proprietari o conduttori che portino in campagna cani di qualsiasi razza, ed i proprietari di cani da guardia alle abitazioni o al bestiame devono adoperarsi affinché i cani non rechino danni alla fauna.

 

     Art. 79. (Disposizioni finanziarie).

     Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo delle somme derivanti dall'applicazione delle tasse di concessione regionale di cui al precedente art. 57.

     Nel bilancio di previsione annuale saranno istituiti i seguenti capitoli:

     - «Spese concernenti studi, ricerche e iniziative regionali per la tutela della fauna e la disciplina della caccia»;

     - «Contributi alle Province per interventi in materia di tutela della fauna e la disciplina della caccia e per lo svolgimento di attività di vigilanza in materia venatoria»;

     - «Contributi alle Province per l'istituzione di un fondo destinato agli indennizzi agli agricoltori per i danni arrecati alle produzioni agricole»;

     - «Erogazione alle Province per la concessione di contributi ai titolari di allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento e per contributi e premi agli agricoltori ai sensi dell'art. 59, nonché per i contributi ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la gestione e l'individuazione delle aziende faunistico-venatorie».

     Gli stanziamenti dei capitoli di cui al precedente comma saranno stabiliti, con le leggi di approvazione dei relativi bilanci, in misura complessivamente non superiore, per ciascun anno finanziario, al previsto gettito delle tasse di concessione regionale in materia venatoria.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 80. (Abrogazioni di leggi).

     Sono abrogate le leggi regionali 13.8.1973, n. 21, 12.8.1977. n. 40, 10.12.1980, n. 80, 30.9.1983, n. 17 e 29.3.1984, n. 20, nonché ogni altra disposizione in materia di caccia incompatibile con la presente legge.

 

     Art. 81. (Norma transitoria e finale).

     La presente legge entra in vigore a partire dal 1° gennaio 1980.

 

 


[*] Modificata con L.R. 18 aprile 1985, n. 38 (B.U. 24.4.1985, n. 17) e 22 aprile 1988, n. 22 (B.U. 22.4.1988, suppl. n. 16).

[1] Legge abrogata dall'art. 59 della L.R. 4 settembre 1996, n. 70. Vedi, tuttavia, quanto disposto dall'art. 60 della L.R. 70/96.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 1994, n. 31.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 1994, n. 31.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 1994, n. 31.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 1994, n. 31.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 1994, n. 31.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 1994, n. 31.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 1994, n. 31.