Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 23/04/1985 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. (Modalità del sequestro. Processo verbale). |
Art. 2. (Trasporto e custodia cose sequestrate). |
Art. 3. (Registro delle cose sequestrate). |
Art. 4. (Alienazione, distruzione e vendita delle cose sequestrate). |
Art. 5. (Spese di custodia). |
Art. 6. (Restituzione delle cose sequestrate). |
Art. 7. (Controversie circa il diritto alla restituzione). |
Art. 8. (Omesso ritiro delle cose di cui è stata disposta la restituzione). |
Art. 9. (Vendita e distruzione delle cose sequestrate o confiscate). |
Art. 10. (Deroga all'applicazione delle presenti norme). |
Art. 11. (Revisione delle analisi. Istituti previsti). |
Art. 12. (Norma di rinvio). |
Art. 13. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 6.1.19 - Legge regionale 23 aprile 1985, n. 45. - Disciplina relativa al
sequestro di cose e disposizioni per gli accertamenti mediante analisi di campione in materia di illeciti amministrativi.
(B.U. 30 aprile 1985, n. 18).
Art. 1. (Modalità del sequestro. Processo verbale).
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, procedono al sequestro cautelare delle cose confiscabili quando vi è fondato motivo di temere che le cose stesse si alterino o si disperdano.
Il sequestro deve risultare da un motivato processo verbale, redatto dal pubblico ufficiale che lo esegue, nel quale sono inseriti l'elenco delle cose sequestrate e l'indicazione dell'Autorità alla quale gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell'art. 19 della
Copia di tale processo verbale deve essere immediatamente consegnata alla persona presso la quale le cose sono state sequestrate e trasmessa all'Autorità competente ad irrogare la sanzione.
Art. 2. (Trasporto e custodia cose sequestrate).
Il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro provvede al trasporto delle cose sequestrate presso il proprio ufficio, ovvero presso gli altri uffici eventualmente individuati dall'Autorità competente ad irrogare la sanzione.
Le cose sequestrate sono custodite a cura del capo dell'ufficio di cui al precedente comma o di altro dipendente appositamente delegato.
Qualora le cose sequestrate per la loro natura o per motivi di opportunità non possano essere custodite presso gli uffici di cui al primo comma, il capo dello stesso ovvero il dipendente preposto al servizio può disporre che la loro custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un custode, che deve essere reso edotto degli obblighi e delle responsabilità connessi con l'incarico che gli viene conferito.
Dell'affidamento delle cose al custode deve essere redatto processo verbale nel quale vanno anche specificatamente indicati i motivi che non consentono la custodia delle cose nell'ufficio.
Copia del processo verbale è inviata all'Autorità competente ad irrogare la sanzione.
Il provvedimento previsto nel terzo comma può essere adottato, qualora ne ricorrano le condizioni e sussistano motivi di urgenza, anche al pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, ne informa immediatamente il capo dell'ufficio o il preposto al servizio, il quale deve confermare il provvedimento stesso ovvero revocarlo o modificarlo entro cinque giorni dalla comunicazione.
Le cose che non possono essere trasportate saranno affidata in custodia al proprietario o al detentore delle stesse.
Art. 3. (Registro delle cose sequestrate).
Le cose sequestrate sono annotate a cura del capo dell'ufficio, ovvero del dipendente preposto al servizio ai sensi del secondo comma del precedente art. 2, in apposito registro con indicazione del procedimento cui si riferiscono, dell'Autorità cui è stato inviato il verbale di sequestro, delle generalità del trasgressore e di quelle della persona cui appartengono, del luogo in cui sono custodite e delle generalità del custode eventualmente nominato ai sensi del terzo comma del precedente articolo.
Nel registro devono essere altresì annotati gli estremi dei provvedimenti che autorizzano l'alienazione o la distruzione delle cose, nonché di quelli che ne dispongono la confisca o la restituzione e deve essere inoltre fatta menzione della data in cui i provvedimenti stessi sono stati eseguiti.
Art. 4. (Alienazione, distruzione e vendita delle cose sequestrate).
Quando le cose sequestrate possono alterarsi, il capo dell'ufficio o il soggetto di cui al secondo comma dell'art. 2 ne informa immediatamente l'Autorità competente ad irrogare la sanzione, la quale, se ritiene di dover mantenere il sequestro, può autorizzarli a procedere alla loro alienazione o distruzione, disponendo, se del caso, che delle stesse siano previamente eseguite fotografie o altre riproduzioni ovvero che siano prelevati campioni.
In caso di vendita la somma ricavata prende il posto delle cose sequestrate, ad ogni effetto giuridico e dovrà essere versata, pertanto, su libretto postale infruttifero intestato al soggetto nei cui confronti è stato disposto il sequestro.
Art. 5. (Spese di custodia).
Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate e liquidate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro sulla base della documentazione comprovante gli oneri sostenuti per la conservazione e la custodia delle cose.
Il custode nominato ai sensi del terzo comma dell'art. 2 ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per assicurare la conservazione delle cose sequestrate, che siano idoneamente documentate, salvo che la custodia sia affidata al soggetto riconosciuto responsabile della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidamente obbligato.
La liquidazione delle somme dovute al custode, ivi comprese quelle sostenute per gli ausiliari eventualmente autorizzati, è effettuata dall'amministrazione di cui al primo comma del presente articolo, tenuto conto delle tariffe vigenti e degli usi locali, a richiesta del custode, dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone delle cose sequestrate, con provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate, con provvedimento in duplice originale, uno dei quali è consegnato all'interessato. La stessa Autorità può disporre, a richiesta del custode, acconti sulle somme dovute.
Salvo che in ordine alla violazione amministrativa sia pronunciata ordinanza di archiviazione ovvero sentenza irrevocabile di accoglimento dell'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione o contro l'ordinanza che dispone la sola confisca ovvero nel caso in cui l'obbligazione sia estinta per omessa notificazione della violazione o sia verificata la precisazione di cui al primo comma dell'art. 28 della
Art. 6. (Restituzione delle cose sequestrate).
Quando sia disposta la restituzione delle cose sequestrate, l'Autorità che ha adottato il provvedimento ne invia senza ritardo copia all'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ovvero al diverso ufficio competente ai sensi del primo comma del precedente art. 2.
Il capo dell'ufficio ovvero il soggetto indicato nel secondo comma del precedente art. 2 provvede a restituire le cose all'interessato o al suo mandatario redigendo processo verbale delle operazioni compiute. Qualora sia subordinata al pagamento delle spese di custodia e di conservazione la restituzione non può avere luogo se l'interessato non produca quietanza al pagamento delle stesse, che dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate nel provvedimenti di liquidazione.
Art. 7. (Controversie circa il diritto alla restituzione).
La restituzione delle cose sequestrate o delle somme di cui al 2 comma art. 4, è disposta a favore di colui che le deteneva al momento dell'esecuzione del sequestro ovvero di chi provi di averne diritto o ne faccia istanza.
Qualora sorga controversia circa il diritto alla restituzione, l'Autorità competente ad irrogare la sanzione dispone la restituzione solo a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.
Qualora le cose vengano sottoposte a sequestro giudiziario, colui che le aveva in custodia deve avvertirne immediatamente l'Autorità di cui al secondo comma.
Art. 8. (Omesso ritiro delle cose di cui è stata disposta la restituzione).
Se, decorsi sei mesi da quando il provvedimento che dispone la restituzione delle cose sequestrate è divenuto inoppugnabile, il soggetto a favore del quale è stata ordinata la restituzione delle cose sequestrata non provvede a ritirare, i soggetti indicati nel secondo comma del precedente art. 6, ne informano l'Autorità che ha disposto la restituzione, la quale ordina la vendita delle cose stesse a cura dei predetti soggetti.
Le somme ricavate dalla vendita, dedotte quelle relative alle spese di custodia e di conservazione successive al provvedimento di cui al comma precedente, nonché quelle anteriori al provvedimento stesso, se dovuto dall'interessato, sono versate a favore del quale è stata disposta la restituzione.
Art. 9. (Vendita e distruzione delle cose sequestrate o confiscate).
Quando il provvedimento che dispone la confisca divenga inoppugnabile, l'Autorità competente ad irrogare la sanzione dispone con ordinanza l'alienazione o la distruzione delle cose confiscate da eseguirsi secondo le modalità previste dalla stessa.
La vendita delle cose sequestrate o di quelle confiscate avviene ai sensi della
Salvo quanto disposto nell'articolo precedente, la vendita delle cose sequestrate può essere disposta solo quando si tratti di cose che possono alterarsi, e le stesse non siano comprese tra quelle elencate nel penultimo comma dell'art. 20 della
Le somme ricavate dalla vendita delle cose confiscate sono versate a favore dell'Autorità che l'ha disposta.
Se la vendita non ha luogo per mancanza di offerenti, può essere ordinata la distruzione delle cose sequestrate o di quelle confiscate.
Egualmente può essere ordinata la distruzione delle cose confiscate quando le stesse siano comprese tra quelle di cui al penultimo comma dell'art. 20 della legge sopra citata ovvero si tratti di cose sequestrate o confiscate, alterate o comunque pericolose per la salute pubblica.
Quando il capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ovvero il soggetto indicato nel secondo comma del precedente art. 2 ha motivo di ritenere che le cose sequestrate o confiscate possono essere pericolose per la salute pubblica, richiede all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio di procedere ai necessari accertamenti e del risultato degli stessi informa senza ritardo l'Autorità competente ad irrogare la sanzione, che se del caso, impartisce le disposizioni opportune per la distruzione delle cose, e può all'uopo delegare l'Autorità sanitaria competente per territorio ove le cose si trovano, la quale assumerà le opportune iniziative nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento.
Art. 10. (Deroga all'applicazione delle presenti norme).
E' fatto salvo quanto diversamente previsto in materia di sequestro o di confisca da disposizioni di legge vigenti statali o regionali.
Art. 11. (Revisione delle analisi. Istituti previsti).
Quando per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, l'interessato, per ogni richiesta di revisione dell'analisi ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della
Le analisi di revisione sono eseguite:
dall'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti per le analisi dei mosti, dei vini, degli aceti, degli agri e degli altri prodotti alcoolici;
dall'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara per le analisi chimiche degli oli e dei grassi ad eccezione del burro;
dall'Istituto sperimentale lattiero caseario di Lodi per le analisi chimiche del burro e dei formaggi;
dall'Istituto sperimentale per la zootecnica di Roma per le analisi dei prodotti per l'alimentazione degli animali;
dall'Istituto sperimentale agronomico di Bari - sezione di Modena - e dall'Istituto industrie agrarie dell'Università di Bologna per le analisi botaniche;
dall'Istituto sperimentale per la zootecnica di Firenze - sezione di Roma - per le analisi del miele;
dall'Istituto nazionale della nutrizione di Roma per le analisi delle paste alimentari, zuccheri, conserve vegetali ed analcoolici;
dall'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma - sezione di Vercelli - per le analisi del riso;
dall'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma per le analisi di tutti gli altri prodotti agrari e sostanze di uso agrario.
Nelle materie diverse da quelle attribuite agli istituti indicati nel precedente comma, le analisi di revisione sono eseguite:
dal Laboratorio centrale delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle Finanze;
dall'Istituto superiore di sanità.
Art. 12. (Norma di rinvio).
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel D.P.R, 29 luglio 1982, n. 571.
Art. 13. (Dichiarazione d'urgenza).
La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto.