§ 5.7.148 – L.R. 3 luglio 2006, n. 23.
Istituzione della Riserva naturale speciale e della Zona di salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e della Zona di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:03/07/2006
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Istituzione).
Art. 2.  (Confini).
Art. 3.  (Finalità).
Art. 4.  (Gestione e personale).
Art. 5.  (Modifica della l. r. 28/1990).
Art. 6.  (Norme di salvaguardia).
Art. 7.  (Vigilanza).
Art. 8.  (Piano naturalistico).
Art. 9.  (Sanzioni).
Art. 10.  (Disposizioni transitorie).
Art. 11.  (Disposizioni finanziarie).


§ 5.7.148 – L.R. 3 luglio 2006, n. 23. [1]

Istituzione della Riserva naturale speciale e della Zona di salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e della Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario.

(B.U. 6 luglio 2006, n. 27).

 

Art. 1. (Istituzione).

     1. Sono istituite la Riserva naturale speciale e la Zona di salvaguardia di Fontana Gigante e la Riserva naturale speciale e la Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette).

 

     Art. 2. (Confini).

     1. I confini della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia di Fontana Gigante incidenti sul Comune di Tricerro e della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario incidenti sui Comuni di Crescentino, Fontanetto Po, Livorno Ferraris e Trino, sono individuati nelle allegate planimetrie in scala 1:10000.

     2. Il territorio delle riserve naturali speciali di cui al comma 1 è delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il loro perimetro, recanti la scritta: Regione Piemonte - Riserva naturale speciale di Fontana Gigante, o Regione Piemonte - Riserva naturale speciale della Palude di San Genuario. Il territorio delle zone di salvaguardia è indicato mediante tabelle disposte sulle strade di accesso, recanti la scritta: Regione Piemonte - Zona di salvaguardia di Fontana Gigante, o Regione Piemonte - Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario. Le tabelle sono mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

 

     Art. 3. (Finalità).

     1. Le finalità della istituzione della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario, individuate nell’ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell’articolo 1 della l.r. 12/1990 e nell’articolo 92 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (in attuazione del d.lgs. 112/1998), come inserito dall’articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, sono le seguenti:

     a) garantire il completo ripristino, il mantenimento e la valorizzazione dei caratteri naturalistici delle zone umide che caratterizzano le aree protette e la ricostituzione degli habitat forestali, arbustivi ed erbacei planiziali ad esse connessi;

     b) promuovere, sostenere e valorizzare le attività agricole che utilizzano tecniche colturali a basso impatto ambientale, che garantiscono l’utilizzo ecosostenibile delle risorse e che meglio si integrano e partecipano ad un processo di ricostruzione e di diversificazione paesaggistica ed alla definizione ed al mantenimento di corridoi ecologici, nonché contribuire allo sviluppo dell’eco-turismo;

     c) ricostituire, con gli interventi di cui alle lettere a) e b), sul territorio complessivo delle aree protette una unità ambientale e paesistica che garantisca al meglio la conservazione delle caratteristiche biologiche e le interconnessioni con gli habitat naturali e seminaturali circostanti;

     d) promuovere, organizzare e sostenere in tal senso attività di studio, di ricerca, didattiche e scientifiche;

     e) garantire il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle specie e degli habitat di cui agli allegati della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, in materia di conservazione degli uccelli selvatici, e di cui agli allegati della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, secondo le disposizioni attuative del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;

     f) sostenere iniziative di documentazione e promozione anche in termini di fruizione turistica del territorio delle aree protette e di quello circostante.

 

     Art. 4. (Gestione e personale).

     1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità istitutive sono esercitate dall’Ente di gestione del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po - Tratto vercellese e alessandrino previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera c), della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 (Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po. Istituzione), come modificato dalla presente legge.

     2. Per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1, l’ente, a cui è affidata la gestione della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario, si avvale di proprio personale individuato nella pianta organica determinata ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sulla organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale).

 

     Art. 5. (Modifica della l. r. 28/1990).

     1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 28/1990, come sostituita dall’articolo 5 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 65, è sostituita dalla seguente:

     “c) per il Tratto Crescentino - confine Piemonte - Lombardia all’Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po - Tratto vercellese e alessandrino, Ente di diritto pubblico istituito a norma dell’articolo 60 (già articolo 72) dello Statuto regionale, il cui Consiglio direttivo è così composto:

     1) sei membri nominati, con voto limitato, dall’Assemblea dei Sindaci dei Comuni di Alluvioni Cambiò, Bassignana, Bozzole, Camino, Casale Monferrato, Coniolo, Crescentino, Fontanetto Po, Frassineto Po, Gabiano, Guazzora, Isola Sant’Antonio, Livorno Ferraris, Molino dei Torti, Moncestino, Morano sul Po, Palazzolo Vercellese, Pecetto di Valenza, Pomaro Monferrato, Pontestura, Tricerro, Trino, Valenza, Valmacca, Verrua Savoia;

     2) un membro nominato d’intesa tra i Comuni di Bosco Marengo, Casalcermelli e Predosa;

     3) due rappresentanti della Provincia di Vercelli e due rappresentanti della Provincia di Alessandria;

     4) quattro membri nominati dalla Provincia di Alessandria, di cui due designati dalle organizzazioni professionali agricole e due designati dalle associazioni ambientaliste;

     5) due membri nominati dal Consiglio regionale.".

 

     Art. 6. (Norme di salvaguardia).

     1. Nel territorio della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario trovano applicazione la legislazione statale in materia di tutela e di conservazione dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e le leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna. Nel territorio delle aree protette è vietato:

     a) aprire e coltivare cave ad eccezione di quelle finalizzate al ripristino ambientale e paesaggistico ed alla ricostituzione di aree di interesse naturalistico ed ecologico individuate e promosse dall’ente di gestione oppure previste dai piani di gestione;

     b) aprire e gestire discariche.

     2. La costruzione di nuove strade e l’ampliamento di quelle esistenti sono consentiti esclusivamente in funzione delle attività agricole e forestali e delle finalità dell’area protetta.

     3. L’uso del suolo e l’edificabilità sono consentiti nel rispetto delle finalità istitutive e sono disciplinati nel piano naturalistico di cui all’articolo 8.

     4. Per le specie faunistiche presenti nelle Aree protette ed elencate nell’Allegato D, lettera a) del d.p.r. 357/1997, si applicano i divieti e le disposizioni di cui all’articolo 8, commi 1, 2 e 3 del d.p.r. stesso.

     5. L’esercizio dell’attività venatoria all’interno dell’area protetta è vietato. Sono consentiti gli interventi di riequilibrio faunistico ed ambientale disciplinati dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l’equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate), come modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6.

     6. L’utilizzo e la fruizione delle riserve sono disciplinati con legge regionale ai sensi dell’articolo 28 della l.r. 12/1990.

     7. All’interno delle aree in proprietà e di quelle in gestione diretta, l’ente di gestione può regolamentarne l’accesso e la fruizione con proprio regolamento.

 

     Art. 7. (Vigilanza).

     1. La vigilanza sul territorio della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario è affidata:

     a) agli agenti di vigilanza dell’Ente di gestione del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po - Tratto vercellese e alessandrino;

     b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;

     c) agli agenti di vigilanza faunistica della Provincia di Vercelli;

     d) al Corpo forestale dello Stato;

     e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all’articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale) convenzionate con l’ente di gestione.

 

     Art. 8. (Piano naturalistico).

     1. La Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia di Fontana Gigante e la Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario sono soggette a Piano naturalistico di cui all’articolo 25 della l.r. 12/1990.

     2. Il Piano naturalistico è efficace anche per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 143 del d. lgs. 42/2004 ed ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici).

     3. Il piano naturalistico è predisposto per ciascuna delle due aree protette ed è redatto, approvato ed attuato secondo le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale).

 

     Art. 9. (Sanzioni).

     1. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), è punita con sanzioni amministrative da un minimo di euro 1500,00 ad un massimo di euro 3000,00 per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.

     2. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 6, commi 2 e 3 e di cui all’articolo 10, comma 2, è punita con le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.

     3. L’inosservanza delle disposizioni relative all’esercizio dell’attività venatoria è punita con le sanzioni previste dalle leggi in materia di tutela e di gestione della fauna selvatica.

     4. L’inosservanza delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2, oltre ad essere punite con le sanzioni amministrative previste, comportano l’obbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia di Vercelli, ai sensi dell’articolo 94, comma 3, lettera a), della l.r. 44/2000, come inserito dall’articolo 9 della l.r. 5/2001.

     5. L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono disciplinati dal capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e successive modificazioni, e dalla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate).

 

     Art. 10. (Disposizioni transitorie).

     1. Fino alla data di insediamento del Consiglio direttivo di cui all’articolo 5, le funzioni gestionali sono esercitate dal Consiglio direttivo dell’Ente di gestione del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po - Tratto vercellese e alessandrino in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Fino all’approvazione del piano naturalistico, gli interventi di modificazione dello stato attuale dei luoghi, ad esclusione degli interventi di cui all’articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), come modificato dall’articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, sono soggetti ad autorizzazione della Provincia di Vercelli. È fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge.

     3. Fino all’approvazione del provvedimento regionale in materia di conservazione e tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, da assumersi in attuazione delle disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali in materia, l’ente di cui all’articolo 4, comma 1, è individuato quale soggetto gestore dei Siti di Importanza Comunitaria Palude di San Genuario e Fontana Gigante inseriti nell’elenco provvisorio per la regione biogeografica alpina, adottato dalla Commissione europea con decisione del 7 dicembre 2004 ed i cui territori coincidono con quelli delle riserve naturali speciali istituite con la presente legge.

 

     Art. 11. (Disposizioni finanziarie).

     1. Agli oneri per la gestione della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia di fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario, stimati per l’anno 2006 in euro 250.000,00 in termini di competenza e di cassa, ripartiti in euro 50.000,00 nell’ambito della Unità previsionale di base (UPB) 21061 (Turismo Sport Parchi Gestione aree protette Titolo - I - spese correnti) e in euro 200.000,00 nell’ambito dell’UPB 21062 (Turismo Sport Parchi Gestione aree protette Titolo - II - spese d’investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006, si provvede con le risorse dell’UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo - I - spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo - II - spese d’investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

     2. Per gli anni 2007 e 2008, ai medesimi oneri del comma 1, si provvede, in termini di competenza, con le risorse delle UPB 09011 e 09012 del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008.

     3. Le somme riscosse ai sensi dell’articolo 9 e quelle riscosse a causa della violazione delle norme contenute nel piano d’area sono introitate nel bilancio della Provincia di Vercelli.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.