Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.7 parchi e riserve |
Data: | 14/11/2001 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. (Istituzione) |
Art. 2. (Confini) |
Art. 3. (Finalità). |
Art. 4. (Gestione). |
Art. 5. (Norme di salvaguardia). |
Art. 6. (Vigilanza) |
Art. 7. (Piano d’area). |
Art. 8. (Sanzioni). |
Art. 8 bis. (Disposizioni transitorie) |
Art. 9. (Disposizioni finanziarie) |
§ 5.7.132 - L.R. 14 novembre 2001, n. 29. [1]
Istituzione della Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa. [2]
(B.U. 21 novembre 2001, n. 47).
1. Ai sensi degli articoli 5 e 6 della
2. Ai fini delle disposizioni dell'articolo 93, comma 3, della
1. I confini della Zona di salvaguardia incidente sul territorio dei Comuni di Alice Bel Colle, Cassine e Ricaldone per la Provincia di Alessandria e dei Comuni di Bruno, di Maranzana e di Mombaruzzo per la Provincia di Asti sono individuati nell'allegata cartografia in scala 1:25000 facente parte integrante della presente legge.
2. Il territorio dell'Area protetta di cui al comma 1 è delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il suo perimetro, recanti la scritta Regione Piemonte - Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa. Le tabelle sono mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.
Art. 3. (Finalità).
1. Le finalità della istituzione della Zona di salvaguardia sono le seguenti:
a) tutelare e valorizzare le risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio;
b) promuovere e valorizzare le attività economiche tradizionali e legate all’utilizzo ecosostenibile delle risorse;
c) garantire forme d’uso del territorio ed uno sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli aspetti ambientali, paesaggistici e le tecniche costruttive tradizionali e tipiche del territorio;
d) promuovere, organizzare e sostenere attività di studio e ricerca, didattiche e scientifiche;
e) garantire in particolare e secondo le disposizioni del
f) sostenere iniziative di documentazione e promozione anche in termini di fruizione turistica ecosostenibile, che abbiano come riferimento l'intero territorio del Bosco delle Sorti - La Communa e la sua complessità [5].
Art. 4. (Gestione).
1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 3 sono esercitate direttamente dai comuni interessati in applicazione del piano di cui all’articolo 7.
2. L’assemblea dei sindaci dei comuni interessati dalla Zona di salvaguardia garantisce il necessario coordinamento delle iniziative, predispone ed approva il programma di attività annuale e pluriennale, provvede alla trasmissione del piano d’area di cui all’articolo 7 alla Regione Piemonte ed assume tutte le iniziative necessarie al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e gestionali.
Art. 5. (Norme di salvaguardia).
1. Sull’intero territorio della Zona di salvaguardia, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna, è fatto divieto di:
a) aprire e coltivare cave;
b) aprire e gestire discariche;
c) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole e forestali e della fruibilità pubblica dell’area protetta.
2. L’uso del suolo e l’edificabilità consentiti nel territorio dell’area protetta devono corrispondere ai fini di cui all’articolo 3 e sono definiti nel piano d’area di cui all’articolo 7.
3. Le norme relative all’utilizzazione del patrimonio forestale sono stabilite in apposito piano di assestamento forestale redatto ai sensi della
Fino all’approvazione del piano di assestamento forestale i tagli boschivi sono regolati dalle norme vigenti.
[4. Fino all’approvazione del piano d’area di cui all’articolo 7 gli interventi di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge e ad esclusione degli interventi di cui all’articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c) della
5. Per le specie faunistiche presenti nell’area protetta ed elencate nell’allegato D, lettera a) del
1. La vigilanza sul territorio della Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa è affidata:
a) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
b) agli agenti di vigilanza faunistica della Provincia di Alessandria;
c) agli agenti di vigilanza faunistica della Provincia di Asti;
d) al Corpo forestale dello Stato;
e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della
Art. 7. (Piano d’area).
1. La Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa è soggetta a Piano d'Area di cui all'articolo 23 della
2. Il piano d’area, predisposto in collaborazione tra i comuni, le province e la Regione attraverso conferenze entro un anno dall’istituzione dell’area protetta, è trasmesso dall’assemblea dei sindaci alla Regione. La Giunta regionale lo adotta entro novanta giorni dal ricevimento e lo trasmette ai fini della pubblicizzazione ai comuni interessati ed alle Province di Asti ed Alessandria e ne dà notizia sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte con l’indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni.
3. La Giunta regionale esamina le osservazioni entro i successivi novanta giorni e provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi e, sentita la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il piano d’area definitivo al Consiglio regionale per l’approvazione.
[4. Il piano d’area ha la validità, gli effetti, l’efficacia stabilite dall’articolo 23 della
Art. 8. (Sanzioni).
1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), comportano sanzioni amministrative da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato [10].
2. Le violazioni al divieto di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.
3. Le violazioni di cui all’articolo 5, comma 4, comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.
4. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 2 e 3 comportano oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, che è realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia competente per territorio [11].
5. Ai sensi della
6. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano di cui all’articolo 7 sono introitate nel Bilancio della Regione sul capitolo n. 2230 dello stato di previsione delle entrate così denominato: “Proventi connessi alle sanzioni amministrative per la violazione delle norme che stabiliscono divieti per i territori individuati nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali e per i territori istituiti in parchi o riserve naturali (leggi regionali 4 giugno 1975, n. 43 e 20 gennaio 1977, n. 7)”.
Art. 8 bis. (Disposizioni transitorie) [12]
"1. Fino alla approvazione del Piano d'Area di cui all'articolo 7, gli interventi di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge e ad esclusione degli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c), della
Art. 9. (Disposizioni finanziarie) [13]
1. Agli oneri per la gestione della Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa si provvede mediante finanziamenti stanziati nelle Unità previsionali di base (UPB) 21051 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo I spese correnti), 21052 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo II spese di investimenti), 21061(Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo I spese correnti) e 21062 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno 2003.
2. Per gli anni 2004 e 2005 si provvede ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della
ALLEGATO
(Omissis)
[1] Abrogata dall'art. 63 della
[2] Titolo così sostituito dall’art. 1 della
[3] Articolo così sostituito dall’art. 2 della
[4] Articolo così sostituito dall’art. 3 della
[5] Lettera così sostituita dall’art. 4 della
[6] Comma abrogato dall’art. 5 della
[7] Articolo così sostituito dall’art. 6 della
[8] Comma così sostituito dall’art. 7 della
[9] Comma abrogato dall’art. 7 della
[10] Comma così sostituito dall’art. 8 della
[11] Comma così sostituito dall’art. 8 della
[12] Articolo aggiunto dall’art. 9 della
[13] Articolo così sostituito dall’art. 10 della