§ 5.7.138 - L.R. 14 ottobre 2003, n. 29.
Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2001, n. 29 (Istituzione della Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine).


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:14/10/2003
Numero:29

§ 5.7.138 - L.R. 14 ottobre 2003, n. 29. [1]

Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2001, n. 29 (Istituzione della Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine).

(B.U. 23 ottobre 2003, n. 43 - Suppl. 2)

 

     Art. 1. (Modifica del titolo della legge regionale 14 novembre 2001, n. 29)

     1. Il titolo della legge regionale 14 novembre 2001, n. 29 (Istituzione della Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine) è sostituito dal seguente: "Istituzione della Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa".

 

     Art. 2. (Modifica dell'articolo 1 della l.r. 29/2001)

     1. L'articolo 1 della l.r. 29/2001 è sostituito dal seguente:

     "Art. 1. (Istituzione)

     1. Ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette) ed ai sensi dell'articolo 92 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d. lgs. 112/1998), inserito dall'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, con la presente legge è istituita la Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa.

     2. Ai fini delle disposizioni dell'articolo 93, comma 3, della l.r. 44/2000, inserito dall'articolo 9 della l.r. 5/2001, la Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa è classificata di rilievo locale.".

 

     Art. 3. (Modifica dell'articolo 2 della l.r. 29/2001)

     1. L'articolo 2 della l.r. 29/2001 è sostituito dal seguente:

     "Art. 2. (Confini)

     1. I confini della Zona di salvaguardia incidente sul territorio dei Comuni di Alice Bel Colle, Cassine e Ricaldone per la Provincia di Alessandria e dei Comuni di Bruno, di Maranzana e di Mombaruzzo per la Provincia di Asti sono individuati nell'allegata cartografia in scala 1:25000 facente parte integrante della presente legge.

     2. Il territorio dell'Area protetta di cui al comma 1 è delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il suo perimetro, recanti la scritta Regione Piemonte - Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa. Le tabelle sono mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.".

 

     Art. 4. (Modifica dell'articolo 3 della l.r. 29/2001)

     1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 29/2001 è sostituita dalla seguente:

     "f) sostenere iniziative di documentazione e promozione anche in termini di fruizione turistica ecosostenibile, che abbiano come riferimento l'intero territorio del Bosco delle Sorti - La Communa e la sua complessità".

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 29/2001)

     1. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 29/2001 è abrogato.

 

     Art. 6. (Modifica dell'articolo 6 della l.r. 29/2001)

     1. L'articolo 6 della l.r. 29/2001 è sostituito dal seguente:

     "Art. 6. (Vigilanza)

     1. La vigilanza sul territorio della Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa è affidata:

     a) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;

     b) agli agenti di vigilanza faunistica della Provincia di Alessandria;

     c) agli agenti di vigilanza faunistica della Provincia di Asti;

     d) al Corpo forestale dello Stato;

     e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).".

 

     Art. 7. (Modifiche all'articolo 7 della l.r. 29/2001)

     1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 29/2001 è sostituito dal seguente:

     "1. La Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa è soggetta a Piano d'Area di cui all'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394). Il Piano d'Area è efficace per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352).".

     2. Il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 29/2001 è abrogato.

 

     Art. 8. (Modifiche all'articolo 8 della l.r. 29/2001)

     1. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 29/2001 è sostituito dal seguente:

     "1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), comportano sanzioni amministrative da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.".

     2. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 29/2001 è sostituito dal seguente:

     "4. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 2 e 3 comportano oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, che è realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia competente per territorio.".

 

     Art. 9. (Aggiunta di un articolo dopo l'articolo 8 della l.r. 29/2001)

     1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 29/2001 è aggiunto il seguente:

     "Art. 8 bis. (Disposizioni transitorie)

     1. Fino alla approvazione del Piano d'Area di cui all'articolo 7, gli interventi di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge e ad esclusione degli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, sono soggetti ad autorizzazione della provincia competente per territorio.".

 

     Art. 10. (Modifiche dell'articolo 9 della l.r. 29/2001)

     1. L'articolo 9 della l.r. 29/2001 è sostituito dal seguente:

     "Art. 9. (Disposizioni finanziarie)

     1. Agli oneri per la gestione della Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa si provvede mediante finanziamenti stanziati nelle Unità previsionali di base (UPB) 21051 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo I spese correnti), 21052 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo II spese di investimenti), 21061(Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo I spese correnti) e 21062 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno 2003.

     2. Per gli anni 2004 e 2005 si provvede ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria 2003).".

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.