§ 5.7.117 - Legge regionale 4 settembre 1996, n. 63.
Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:04/09/1996
Numero:63


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Circolazione con mezzi motorizzati e viabilità).
Art. 3.  (Divieti temporanei d'accesso).
Art. 4.  (Aree attrezzate).
Art. 5.  (Riserve naturali).
Art. 6.  (Abbandono di piccoli rifiuti).
Art. 7.  (Lavaggio di stoviglie, di indumenti e di veicoli).
Art. 8.  (Accensione di fuochi ed abbruciamenti).
Art. 9.  (Taglio di piante).
Art. 10.  (Raccolta della flora spontanea).
Art. 11.  (Raccolta di funghi epigei).
Art. 12.  (Raccolta dei prodotti del sottobosco).
Art. 13.  (Raccolta di anfibi, rettili, molluschi e crostacei).
Art. 14.  (Raccolta di palchi di ungulati).
Art. 15.  (Raccolta di insetti).
Art. 16.  (Raccolta di minerali e rocce).
Art. 17.  (Immissione di animali).
Art. 18.  (Introduzione di cani).
Art. 19.  (Pascolo degli animali).
Art. 20.  (Attraversamento di mandrie).
Art. 21.  (Esercizio della pesca).
Art. 22.  (Campeggio).
Art. 23.  (Attività speleologica).
Art. 24.  (Attività alpinistica).
Art. 25.  (Attività scientifica e didattica).
Art. 26.  (Attività ippica).
Art. 27.  (Attività ciclo-alpinistica).
Art. 28.  (Manifestazioni e competizioni sportive).
Art. 29.  (Visite di comitive).
Art. 30.  (Danneggiamenti).
Art. 31.  (Deroghe).
Art. 32.  (Vigilanza).
Art. 33.  (Procedure).


§ 5.7.117 - Legge regionale 4 settembre 1996, n. 63. [1]

Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro.

(B.U. 11 settembre 1996, n. 37).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge disciplina le modalità di utilizzo e di fruizione del Parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro, istituito con la legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84, modificata con le leggi regionali 5 agosto 1986, n. 33, 7 settembre 1987, n. 48 e 26 marzo 1990, n. 16.

 

     Art. 2. (Circolazione con mezzi motorizzati e viabilità).

     1. La circolazione con mezzi motorizzati, ivi compresi quelli cingolati, è consentita sulle strade comunali dell'Area protetta e sui percorsi appositamente individuati e segnalati per il raggiungimento dei parcheggi e delle aree attrezzate. La sosta a monte della Certosa di Pesio e nelle frazioni di Carnino è consentita nelle aree a parcheggio appositamente segnalate. La circolazione con mezzi motorizzati su strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale è consentita con le limitazioni di cui alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27".

     2. Su tutto il territorio è vietato compiere percorsi fuori strada anche con mezzi motorizzati quali motoslitte. Sulle strade a monte della Certosa di Pesio è vietata la circolazione degli autocarri di portata superiore ai trentacinque quintali, alle roulottes, ai furgoni ed ai campers. Sono esclusi dal divieto gli autocarri di portata superiore ai trentacinque quintali muniti di autorizzazione rilasciata dall'Ente di gestione ed i campers che percorrono le strade per raggiungere le aree di sosta appositamente individuate dagli strumenti di pianificazione del Parco o da altre disposizioni dell'Ente di gestione.

     3. Sulle strade interne al Parco la velocità massima consentita è di trenta chilometri orari, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e di vigilanza.

     4. L'Ente di gestione può vietare temporaneamente l'accesso alle aree attrezzate qualora si verifichino eventi pregiudizievoli per l'incolumità pubblica.

     5. Sono esclusi dai divieti e dalle limitazioni di cui al presente articolo i mezzi utilizzati per lo svolgimento delle attività agricole e silvo-colturali i mezzi impiegati nella sistemazione di opere idrauliche e forestali e nelle operazioni di pronto intervento e di soccorso, i mezzi antincendio, i mezzi delle pubbliche amministrazioni ed i mezzi muniti di contrassegno rilasciato dall'Ente di gestione.

     6. Il sorvolo del territorio del Parco con mezzi a motore è vietato a quota inferiore a mille piedi salvo che per emergenza del velivolo, per operazioni di vigilanza, emergenza, soccorso, antincendio e nei casi autorizzati dall'Ente di gestione compatibilmente con le finalità dell'Ente stesso. Le violazioni a tale divieto comportano la sanzione amministrativa pari a lire 500 mila.

     7. Le violazioni delle norme di cui ai commi 1, 2 e 3 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila: nel caso in cui i mezzi in sosta determinino impedimento al passaggio di mezzi di soccorso o di vigilanza, la sanzione minima è elevata a lire 100 mila e la sanzione massima è elevata a lire un milione oltre alle spese di rimozione forzata dei mezzi.

 

     Art. 3. (Divieti temporanei d'accesso).

     1. L'accesso a particolari limitate zone, indicate con apposite tabelle, può essere temporaneamente vietato con provvedimento dell'Ente di gestione per fini selvicolturali, naturalistici, di sicurezza e gestionali.

     2. L'accesso in violazione della norma di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

 

     Art. 4. (Aree attrezzate).

     1. Nelle aree attrezzate è consentita esclusivamente la sosta temporanea per pic nic.

     2. Nelle aree attrezzate sono vietati l'accesso di auto, di campers e l'installazione di tende.

     3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

 

     Art. 5. (Riserve naturali).

     1. L'accesso alle aree classificate come Riserve naturali speciali è consentito previa autorizzazione dell'Ente di gestione.

     2. Nelle Riserve naturali speciali sono vietate le manifestazioni sportive, turistiche e ricreative.

     3. Nelle Riserve naturali sono consentiti i censimenti, nonché lo svolgimento di attività didattiche e di studio previa autorizzazione dell'Ente di gestione.

     4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

 

     Art. 6. (Abbandono di piccoli rifiuti).

     1. E' vietato l'abbandono, al di fuori degli appositi contenitori, di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti, di bevande, da pic nic e da altre attività connesse alla fruizione del Parco.

     2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila. La sanzione è raddoppiata qualora, su invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti.

 

     Art. 7. (Lavaggio di stoviglie, di indumenti e di veicoli).

     1. E' vietato, al di fuori delle aree appositamente attrezzate, l'uso di detersivi ed il lavaggio di indumenti, di stoviglie e di veicoli nei corsi d'acqua, nelle sorgenti e negli specchi di acqua ferma, nonché scaricare in essi e sul territorio del Parco le acque di lavaggio, ivi comprese quelle eventualmente a bardo degli automezzi.

     2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

 

     Art. 8. (Accensione di fuochi ed abbruciamenti).

     1. L'accensione di fuochi e gli abbruciamenti sono regolati dalla legge regionale 9 giugno 1994, n. 16 "Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi".

 

     Art. 9. (Taglio di piante).

     1. Fino all'entrata in vigore del Piano di assestamento forestale, ad eccezione dei tagli delle piante di alto fusto normati ai sensi della legge regionale 7 settembre 1979, n. 57 "Norme relative alla gestione del patrimonio forestale", i tagli dei filari di alberi, della vegetazione entro cinquanta metri dai corsi d'acqua e dei boschi per una superficie maggiore di un ettaro, sono subordinati al parere favorevole dell'Ente di gestione.

     2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 500 mila.

 

     Art. 10. (Raccolta della flora spontanea).

     1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di esemplari o di parti di flora muscinale (muschi e sfagni) erbacea ed arbustiva sono vietati. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali. La raccolta delle piante officinali è ammessa, previa autorizzazione dell'Ente di gestione, secondo le disposizioni vigenti.

     2. E' consentita, unicamente ai residenti dei comuni dell'Area protetta, la raccolta delle seguenti specie d'uso locale: orle (chenopodium bonus-henricus), asparagi (aruncus dioicus), luppolo (humulus lupulus) e finocchio (myrrhis odorata).

     3. La raccolta del vischio (viscum album) è consentita unicamente ai residenti nei comuni dell'Area protetta, previa autorizzazione rilasciata dall'Ente di gestione del Parco.

     4. Le violazioni delle norme di cui al comma 1 comportano le seguenti sanzioni amministrative:

     a) lire 50 mila più lire 15 mila per le parti aeree di ogni esemplare raccolto delle specie presenti nell'elenco delle piante a protezione assoluta di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale" e per le piante di particolare rarità incluse nell'elenco deliberato dall'Ente di gestione; ulteriori lire 50 mila per esemplare in caso di raccolta con eradicamento totale delle piante medesime;

     b) lire 20 mila più lire 5 mila per ogni esemplare raccolto nel caso delle altre specie anche se non eradicate;

     c) lire 50 mila per ogni chilogrammo di quantità eccedente l'autorizzazione alla raccolta delle piante officinali di cui all'articolo 17 della l.r. 32/1982 con un minimo di lire 50 mila;

     d) lire 50 mila per ogni chilogrammo di muschio o di sfagno raccolto.

     5. Le violazioni delle norme di cui ai commi 2 e 3 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

 

     Art. 11. (Raccolta di funghi epigei).

     1. La raccolta dei funghi epigei è regolata dalla l.r. 32/1982 e dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati".

 

     Art. 12. (Raccolta dei prodotti del sottobosco).

     1. La raccolta dei prodotti del sottobosco è disciplinata dalla l.r. 32/1982.

 

     Art. 13. (Raccolta di anfibi, rettili, molluschi e crostacei).

     1. La raccolta, l'asportazione e l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessità, di qualsiasi specie di anfibi, rettili, molluschi e crostacei sono vietate. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali nonché l'applicazione delle norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale e le catture a scopo didattico e scientifico autorizzate dall'Ente di gestione.

     2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila per ogni esemplare.

 

     Art. 14. (Raccolta di palchi di ungulati).

     1. La raccolta dei palchi di ungulati è vietata su tutto il territorio del Parco. Ogni eventuale ritrovamento deve essere segnalato alla direzione dell'Ente di gestione che provvede ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60 "Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia" e successive modifiche.

     2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire un milione.

 

     Art. 15. (Raccolta di insetti).

     1. La raccolta, la cattura, l'asportazione, il danneggiamento e l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessità, di insetti di qualsiasi ordine e specie, nonché dei loro nidi, sono vietati. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali, l'applicazione di norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale e le catture a scopo didattico e scientifico autorizzate dall'Ente di gestione.

     2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

 

     Art. 16. (Raccolta di minerali e rocce).

     1. La raccolta e la ricerca di minerali e rocce a scopo scientifico, collezionistico e didattico sono regolate dalla legge regionale 4 aprile 1995, n. 51.

 

     Art. 17. (Immissione di animali).

     1. L'immissione nel Parco di qualsiasi specie di animale selvatico è vietata. E' fatta salva l'attuazione di specifici programmi di ripopolamento o reintroduzione di specie autoctone o estinte approvati ai sensi della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 "Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate», modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6.

     2. L'attività di apicoltura nomade è consentita previa autorizzazione rilasciata dall'Ente di gestione.

     3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila per ogni animale introdotto o per ogni arnia installata.

 

     Art. 18. (Introduzione di cani).

     1. L'introduzione di cani è vietata. Nelle aree attrezzate ovvero in appositi recinti e lungo i sentieri individuati e appositamente segnalati dall'Ente di gestione è consentita l'introduzione di cani purché tenuti al guinzaglio.

     2. Sono esclusi dal divieto e dalle limitazioni di cui al comma 1 i cani al seguito delle mandrie e delle greggi al pascolo, nonché i cani al servizio dei gruppi di soccorso, dei portatori di handicap, quelli utilizzati per il censimento della fauna e per esigenze di servizio.

     3. Le violazioni delle norme di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

 

     Art. 19. (Pascolo degli animali).

     1. Il pascolo del bestiame è consentito esclusivamente a chi ne ha titolo nel rispetto delle norme previste dagli strumenti di pianificazione del Parco.

     2. Gli aventi titoli di cui al comma 1 hanno l'obbligo di rispettare il carico massimo di bestiame indicato nei verbali di consegna del pascolo, nonché di provvedere allo smaltimento periodico dei rifiuti e di esibire al personale di vigilanza la modulistica di accompagnamento del bestiame prevista dalla vigente normativa.

     3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila per ogni capo di bestiame.

 

     Art. 20. (Attraversamento di mandrie).

     1. L'attraversamento di mandrie di bestiame di qualsiasi specie è concesso unicamente agli affittuari dei pascoli. I conduttori avranno cura di impedire sbandamenti dai quali possono derivare danni alla vegetazione, alle strade, ai ponti, alle mulattiere ed alle strutture in genere. L'attraversamento avverrà nel più breve tempo possibile ed unicamente in ore diurne. Le mandrie, in regola con le norme sanitarie vigenti, possono essere trasportate alle zone di carico e scarico con mezzi motorizzati, previa autorizzazione dell'Ente di gestione.

     2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila per ogni capo di bestiame.

 

     Art. 21. (Esercizio della pesca).

     1. L'esercizio della pesca nelle acque del Parco è vietato con esclusione dei corsi d'acqua coincidenti con i confini dell'Area protetta e con esclusione del Rio Carnino. Sono fatti salvi i diritti esclusivi di pesca e gli usi civici nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7 "Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte" e alla l.r. 36/1989 modificata dalla l.r. 6/1993.

     2. La pesca notturna è vietata.

     3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 150 mila a lire un milione e 500 mila.

 

     Art. 22. (Campeggio).

     1. L'esercizio del campeggio per mezzo di tende, di roulottes, di caravans e di campers è vietato al di fuori delle aree individuate a tal fine dall'Ente di gestione del Parco.

     2. Nelle aree in cui è consentita la sosta di roulottes, caravans e campers è vietato lo scarico di liquami stoccati nei serbatoi.

     3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

 

     Art. 23. (Attività speleologica).

     1. L'attività speleologica è consentita.

     2. I bivacchi prolungati in quota (campi scuola) sono consentiti previa autorizzazione rilasciata dall'Ente di gestione.

     3. E' fatto divieto di usare sostanze chimiche inquinanti o tossiche: è consentito l'uso della fluoresceina.

     4. E' vietato abbandonare in grotta oggetti, materiali e rifiuti.

     5. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

 

     Art. 24. (Attività alpinistica).

     1. L'attività alpinistica è consentita.

     2. L'apertura di vie alpinistiche con l'uso di mezzi meccanici (trapani, martelli e percussori) è consentita previa autorizzazione dell'Ente di gestione.

     3. Il bivacco oltre i millecinquecento metri di quota è consentito da un'ora prima del tramonto fino ad un'ora dopo l'alba.

     4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

 

     Art. 25. (Attività scientifica e didattica).

     1. E' consentito alle scuole, agli istituti di ricerca ed alle associazioni di svolgere attività didattiche e di studio con le modalità ed i termini indicati in apposita autorizzazione rilasciata dall'Ente di gestione.

     2. L'eventuale utilizzo di personale e di strutture del Parco per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 comporta il versamento all'Ente di gestione, a titolo di rimborso spese, di una quota stabilita annualmente dall'Ente di gestione.

     3. Le visite delle scolaresche sono consentite sui sentieri dell'Area protetta, previa autorizzazione rilasciata dall'Ente di gestione, contenente l'indicazione dei percorsi e delle modalità di svolgimento.

     4. L'accompagnamento, qualora richiesto, delle scolaresche è effettuato dal personale del Parco, da soggetti autorizzati allo svolgimento di tale professione ai sensi della vigente normativa regionale e nazionale sulle professioni turistiche ovvero da associazioni o cooperative di servizio convenzionate con l'Ente di gestione.

     5. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

 

     Art. 26. (Attività ippica).

     1. Il transito di cavalli è consentito lungo i percorsi appositamente segnalati dall'Ente di gestione.

     2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

 

     Art. 27. (Attività ciclo-alpinistica).

     1. Il transito con biciclette da montagna è consentito lungo i percorsi segnalati dall'Ente di gestione.

     2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

 

     Art. 28. (Manifestazioni e competizioni sportive).

     1. Le manifestazioni e le competizioni sportive sono consentite previa autorizzazione dell'Ente di gestione.

     2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

 

     Art. 29. (Visite di comitive).

     1. Sono consentite le visite di comitive. L'accompagnamento delle comitive, qualora richiesto, è effettuato dal personale dell'Ente di gestione o da soggetti autorizzati allo svolgimento di tale professione ai sensi della vigente normativa regionale sulle professioni turistiche ovvero da associazioni o cooperative di servizio convenzionate con l'Ente medesimo.

     2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

 

     Art. 30. (Danneggiamenti).

     1. Il danneggiamento delle attrezzature e degli arredi del Parco nonché il danneggiamento con scritte, incisioni ed intagli di alberi, rocce o manufatti comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila, oltre alla facoltà dell'Ente di gestione di rivalersi dei danni subiti.

 

     Art. 31. (Deroghe).

     1. L'Ente di gestione può concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici, di studio e gestionali, purché non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri organi od autorità. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.

     2. Le autorizzazioni in deroga sono esibite, a richiesta, al personale preposto alla vigilanza.

     3. Sono fatti salvi i diritti d'uso civico a favore dei residenti nei Comuni territorialmente interessati dal Parco.

     4. Il personale del Parco può agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge secondo le indicazioni ed i programmi dell'Ente di gestione.

 

     Art. 32. (Vigilanza).

     1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidate al personale di vigilanza del Parco ed ai soggetti di cui all'articolo 10 della l.r. 84/1978 istitutiva del Parco ed all'articolo 14 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 "Adeguamento delle leggi regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991. n. 394".

 

     Art. 33. (Procedure).

     1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano, ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 "Procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate", le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".

     2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge sono iscritte nel bilancio della Regione al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate per l'anno 1996 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

     3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per danni, di cui all'articolo 30, sono introitate nel bilancio del Parco per essere destinate al ripristino delle cose danneggiate.

     4. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.