§ 5.7.9 - Legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84.
Istituzione del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:28/12/1978
Numero:84


Sommario
Art. 1.  (Istituzione del Parco naturale).
Art. 2.  (Confini).
Art. 3.  (Finalità).
Art. 4.  (Durata della destinazione).
Art. 5.  (Consiglio Direttivo).
Art. 6.  (Personale).
Art. 7.  (Controllo).
Art. 8.  (Norme vincolistiche).
Art. 9.  (Sanzioni).
Art. 10.  (Vigilanza).
Art. 11.  (Piano dell'area).
Art. 12.  (Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione).
Art. 13.  (Finanziamenti per la gestione).
Art. 14.  (Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano dell'area).
Art. 15.  (Entrate).
Art. 16.  (Norma transitoria).
Art. 17.  (Norma transitoria).


§ 5.7.9 - Legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84. [1]

Istituzione del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio [2].

(B.U. 2 gennaio 1979, n. 1.).

 

Art. 1. (Istituzione del Parco naturale).

     Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituito, con la presente legge, il Parco naturale dell'Alta Valle Pesio, Ente di diritto pubblico.

 

     Art. 2. (Confini). [3]

     I confini del Parco Naturale dell'Alta Valle Pesio incidente sui Comuni di Chiusa Pesio e Briga Alta sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge.

     I confini del Parco naturale sono delimitati da tabelle da collocarsi, in modo visibile, sui punti di intersezione del perimetro con le strade di accesso e portanti la scritta «Regione Piemonte Parco naturale dell'Alta Valle Pesio».

     Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

 

     Art. 3. (Finalità).

     Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione del Parco Naturale dell'Alta Valle Pesio sono specificate secondo quanto segue:

     1) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche della Valle Pesio, in funzione dell'uso sociale di tali valori;

     2) garantire la salvaguardia e la tutela dei beni immobili presenti nel territorio;

     3) organizzare il territorio per la fruizione a fini ricreativi, didattici, scientifici, culturali;

     4) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali;

     5) promuovere e valorizzare le attività agro-silvo-pastorali.

 

     Art. 4. (Durata della destinazione).

     La destinazione a parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente art. 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

 

     Art. 5. (Consiglio Direttivo).

     Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono esercitate da un Consiglio Direttivo composto da:

     a) cinque rappresentanti, di cui due della minoranza, del Comune di Chiusa Pesio;

     b) tre rappresentanti del Consiglio della Comunità Montana Valle Gesso-Vermenagna-Pesio, di cui uno della minoranza;

     c) cinque rappresentanti designati dal Consiglio regionale;

     d) un rappresentante del Comune di Briga Alta;

     e) un rappresentante del Consiglio della Comunità Montana Alta Val Tanaro, Mongia e Cevetta.

     Il Consiglio Direttivo adotta, entro 90 giorni dalla sua costituzione, lo Statuto del parco. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     Lo Statuto deve prevedere:

     a) il Consiglio Direttivo;

     b) la Giunta esecutiva;

     c) il Presidente.

     Il funzionamento del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, la composizione di questa, i rispettivi poteri e i rapporti tra i due organi, sono stabiliti dallo Statuto.

     Lo Statuto deve altresì prevedere le forme di consultazione e di partecipazione degli organi interessati.

     I membri del consiglio direttivo ed il Presidente durano in carica fino al termine del mandato dei Consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati.

     Alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva partecipa, con voto consultivo, un funzionario della Regione, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     Il Consiglio Direttivo, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico di esperti, istituito dal Consiglio regionale con propria deliberazione. I membri del Comitato tecnico-scientifico possono partecipare alle riunioni del consiglio Direttivo, alle quali debbono essere invitati.

     Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo, il Consiglio Direttivo utilizza il personale di cui al successivo art. 6 o può avvalersi degli uffici regionali, comprensoriali, provinciali e del Comune di Chiusa Pesio nonché della Comunità Montana Valli Gesso- Vermenagna-Pesio e della Comunità Montana Alta Val Tanaro, Mongia e Cevetta.

 

     Art. 6. (Personale).

     L'ordinamento e la pianta organica del personale del Parco sono disciplinati con legge regionale, sentito il Consiglio Direttivo.

 

     Art. 7. (Controllo).

     Il Parco naturale dell'Alta Valle Pesio ha un proprio bilancio.

     Il bilancio preventivo deve essere presentato dal Consiglio Direttivo, sentito il Comitato tecnico-scientifico, alla Giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.

     I bilanci di cui al comma precedente sono sottoposti all'approvazione, con deliberazione, della Giunta regionale.

     L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

     Le deliberazioni del Consiglio Direttivo diventano esecutive, dopo approvazione, con deliberazione, da parte della Giunta regionale.

     Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere inviate alla Regione Piemonte entro 5 giorni dalla data nella quale sono state adottate e la Giunta regionale deve provvedere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine le deliberazioni si intendono tacitamente approvate.

 

     Art. 8. (Norme vincolistiche).

     Sull'intero territorio del parco naturale dell'Alta Valle Pesio, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

     a) aprire e coltivare cave e torbiere;

     b) esercitare attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;

     c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

     d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo;

     e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;

     f) asportare rocce o minerali;

     g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali presenti sul territorio o della fruibilità pubblica del Parco;

     h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;

     i) effettuare interventi di demolizione di edifici o di costruzioni di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.

     L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio del parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal piano di cui al successivo art. 11.

     Sino all'approvazione del piano di cui al comma precedente debbono essere applicate le seguenti normative:

     1) entro i limiti e le norme previste dagli strumenti urbanistici vigenti, è consentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso ai fini di cui al precedente art. 3;

     2) la costruzione di nuovi edifici od opere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Consiglio Direttivo;

     3) il pascolo e l'agricoltura si esercitano nelle forme e nei terreni entro i quali sono attualmente praticati;

     4) per quanto concerne la silvicoltura sono autorizzati i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione e i diradamenti;

     5) i tagli dei boschi di alto fusto debbono essere autorizzati dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Cuneo e del Consiglio Direttivo.

     Le norme relative all'utilizzazione delle aree boschive del territorio del Parco saranno previste in apposito piano di assestamento forestale.

     Con Regolamento, approvato dal Consiglio regionale, sentito il parere del Consiglio Direttivo e del Comitato tecnico-scientifico, saranno fissate norme specifiche relative alle modalità di fruizione del Parco, e saranno specificate le sanzioni per i trasgressori.

 

     Art. 9. (Sanzioni).

     Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'articolo 8 della presente legge, comportano sanzioni amministrative da un-minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.

     Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), f) e h) ed alla limitazione di cui al numero 3 del precedente articolo 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 1.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

     Le violazioni ai divieti di cui alle lettere g) ed i) ed alla limitazione di cui al n. 1 dell'articolo 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.

     Le violazioni alla limitazione di cui al numero 5 dell'articolo 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5 milioni, per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

     Le violazioni alla limitazione di cui al numero 2 del precedente articolo 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000 in relazione alla gravità del fatto commesso.

     Le violazioni ai divieti di cui ai commi 1°, 3°, 4° e 5° del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni che verranno formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.

     Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.

     Contro tale provvedimenti l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta regionale, la quale si pronunzierà entro 90 giorni.

     Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del precedente articolo 8 applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

     Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Regolamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione.

 

     Art. 10. (Vigilanza).

     La vigilanza del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio è affidata:

     a) al personale di sorveglianza del Parco previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente articolo 6 o degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5;

     b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli Enti di appartenenza;

     c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità dell'articolo 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore.

 

     Art. 11. (Piano dell'area).

     In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di cui all'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, la Giunta regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi.

     La Giunta regionale, entro 8 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e adotta il piano dell'area, che trasmette al Comune interessato alla Comunità Montana Valli Gesso-Vermenagna-Pesio al Comitato Comprensoriale di Cuneo e alla Provincia di Cuneo, e ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.

     Entro giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale. Entro lo stesso termine i Comitati Comprensoriali non competenti per il territorio, gli Enti pubblici, le organizzazione e le associazioni economiche, culturali e sociali, nonché le Amministrazioni dello Stato e le Aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale.

     La Giunta regionale entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dell'area e, sentito in Comitato Urbanistico Regionale, sottopone gli atti al Consiglio regionale per l'approvazione.

     Le indicazioni contenute nel piano dell'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti.

 

     Art. 12. (Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione).

     Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente art. 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 1979 la spesa di L.3.000.000.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una quota di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 ai sensi dell'art. 40 della L.r. 14 marzo 1978, n. 12 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, di apposito capitolo, con la denominazione «Spese relative alle opere di tabellazione del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 3.000.000.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 13. (Finanziamenti per la gestione).

     Agli oneri per la gestione del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio, di cui all'art. 5 della presente legge, previsti in L. 100.000.000 per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante una quota di pari ammontare in termini di competenza e di cassa della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, di apposito capitolo, con la denominazione «Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 100.000.000.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 14. (Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano dell'area).

     Per la redazione del piano di cui all'art. 11 della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1970 la spesa di L. 20.000.000.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una quota di pari ammontare in termini di competenza e di cassa della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 ai sensi dell'art. 40 della L.R. 14 marzo 1978, n. 12 e mediante l'Istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, di apposito capitolo, con la denominazione «Spese per la predisposizione del piano dell'area del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L.20.000.000.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 15. (Entrate).

     I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 9 saranno iscritti al capitolo n. 2220 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1978 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

 

     Art. 16. (Norma transitoria).

     I membri del Consiglio Direttivo, di cui al precedente articolo 5, vengono nominati dal Consiglio Comunale di Chiusa Pesio, dal Consiglio della Comunità Montana Valli Gesso-Vermenagna-Pesio e dal Consiglio regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 17. (Norma transitoria).

     La Regione Piemonte subentra nei contratti di lavoro del settore agricolo stipulati dall'Opera Pia Parroci Vecchi e Inabili della Diocesi di Mondovi con il personale addetto alle funzioni di custodia, vigilanza, manutenzione, amministrazione e contabilità, in servizio alla data del 1-7- 1977.

     Il rapporto di lavoro di tale personale sarà regolato in base a quanto disposto dalla legge regionale di cui all'art. 6 della presente legge.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.

[2] Modificata con L.R. 5 agosto 1986, n. 33 - B.U. 13.8.1986, n. 32 e 7 settembre 1987, n. 48 - B.U. 16.9.1987, n. 37.

[3] Articolo così modificato dalla L.R. 5.8.1986, n. 33 (B.U. 13.8.1986 n. 32). I confini sono stati ultimamente modificati con L.R. 7 settembre 1987, n. 48.