§ 5.7.43 - Legge regionale 25 giugno 1986, n. 24.
Nomina dei rappresentanti di competenza del consiglio regionale in seno agli organismi direttivi e tecnico-scientifici dei Parchi e delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:25/06/1986
Numero:24


Sommario
Art. 1      Sino all'approvazione della legge di riorganizzazione delle competenze già attribuite ai comitati comprensoriali ed alla conseguente revisione delle norme vigenti in materia, il Consiglio [...]
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell' art. 45, sesto comma, dello [...]


§ 5.7.43 - Legge regionale 25 giugno 1986, n. 24. [1]

Nomina dei rappresentanti di competenza del consiglio regionale in seno agli organismi direttivi e tecnico-scientifici dei Parchi e delle riserve naturali e speciali regionali.

(B.U. 2 luglio 1986, n. 26).

 

Art. 1

     Sino all'approvazione della legge di riorganizzazione delle competenze già attribuite ai comitati comprensoriali ed alla conseguente revisione delle norme vigenti in materia, il Consiglio Regionale provvede a nominare direttamente i rappresentanti di propria competenza in seno agli organismi direttivi e tecnico-scientifici dei Parchi e delle riserve naturali e speciali del Piemonte.

     Sono conseguentemente abrogate le parole «sentito il parere del comitato comprensoriale di...» alle seguenti norme regionali:

     - L.R. 20 marzo 1978, n. 14 - Art. 5 - comma 1°, lett. c);

     - L.R. 23 agosto 1978, n. 55 - Art. 5 - comma 1°, lett. b);

     - L.R. 28 dicembre 1978, n. 84 - Art. 5 - comma 1°, lett. c);

     - L.R. 28 agosto 1979, n. 51 - Art. 6 - comma 1°, lett. b);

     - L.R. 3 dicembre 1979, n. 66 - Art. 5 - comma 1°, lett. c);

     - L.R. 28 gennaio 1980, n. 5 - Art. 5 - comma 1°, lett. b);

     - L.R. 28 aprile 1980, n. 32 - Art. 5 comma 1°, lett. b);

     - L.R. 16 maggio 1980, n. 45 - Art. 5 - comma 1°, lett. c);

     - L.R. 26 maggio 1980, n. 46 - Art. 5 - comma 1°, lett. c);

     - L.R. 30 maggio 1980, n. 66 - Art. 5 - comma 1°, lett. c);

     - L.R. 28 marzo 1985, n. 27 - Art. 4 - comma 2°, lett. c); e le parole «su proposta del Comitato comprensoriale di...» alla L.R 25 marzo 1985, n. 24 - Art. 5 comma 1°, lett. d).

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell' art. 45, sesto comma, dello Statuto.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.