§ 5.7.18 - Legge regionale 28 aprile 1980, n. 32.
Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:28/04/1980
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Istituzione della Riserva naturale).
Art. 2.  (Confini).
Art. 3.  (Finalità).
Art. 4.  (Durata della destinazione).
Art. 5.  (Gestione).
Art. 6.  (Personale).
Art. 7.  (Controllo).
Art. 8.  (Norme vincolistiche).
Art. 9.  (Sanzioni).
Art. 10.  (Vigilanza).
Art. 11.  (Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione).
Art. 12.  (Finanziamenti per la gestione).
Art. 13.  (Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale).
Art. 14.  (Entrate).


§ 5.7.18 - Legge regionale 28 aprile 1980, n. 32. [1]

Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta.

(B.U. 7 maggio 1980 n. 19).

 

Art. 1. (Istituzione della Riserva naturale).

     Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituita con la presente legge la Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, Ente di diritto pubblico.

 

     Art. 2. (Confini).

     I confini della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, incidente sul Comune di Orta S. Giulio, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25000, facente parte integrante della presente legge.

     I confini della Riserva sono delimitati da tabelle da collocarsi, in modo visibile, sui punti di intersezione del perimetro con le strade di accesso, e recanti la scritta «Regione Piemonte - Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta».

     Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

 

     Art. 3. (Finalità).

     Nell'ambito ed a completamento dei princìpi generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta sono specificate secondo quanto segue:

     1) tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche del Sacro Monte;

     2) promuovere la valorizzazione delle attività sociali, garantendo il ripristino e la conservazione del complesso storico-religioso e forestale;

     3) favorire la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici.

 

     Art. 4. (Durata della destinazione).

     La destinazione a Riserva naturale speciale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

 

     Art. 5. (Gestione).

     Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3 sono esercitate da un Consiglio Direttivo composto da:

     a) tre rappresentanti di cui uno della minoranza, del Comune di Orta S. Giulio;

     b) tre rappresentanti designati dal Consiglio Regionale, sentito il parere del Comitato Comprensoriale del Verbano-Cusio-Ossola.

     Il Consiglio Direttivo adotta, entro 90 giorni dalla sua costituzione, lo Statuto della Riserva. Lo Statuto è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     Lo Statuto deve prevedere:

     a) in Consiglio Direttivo;

     b) il Presidente, da eleggersi fra i membri del Consiglio Direttivo.

     I membri del Consiglio Direttivo e il Presidente durano in carica fino al termine del mandato dei Consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati.

     Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, con voto consultivo, un funzionario della Regione, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     Il Consiglio Direttivo si avvale, nello svolgimento delle proprie funzioni, di un Comitato tecnico-scientifico, istituito dal Consiglio regionale con propria deliberazione. I membri del Comitato tecnico- scientifico possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali debbono essere invitati.

     I piani di intervento per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 sono predisposti di intesa con la Giunta regionale. Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo il Consiglio Direttivo utilizza il personale di cui al successivo articolo 8 e può avvalersi degli uffici regionali, comprensoriali, provinciali e del Comune di Orta S. Giulio.

 

     Art. 6. (Personale).

     L'ordinamento e la pianta organica del personale della Riserva naturale speciale sono disciplinati con legge regionale, sentito in Comune di Orta S. Giulio.

 

     Art. 7. (Controllo).

     Il Consiglio Direttivo della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta redige annualmente un bilancio preventivo ed uno consuntivo, relativi alla gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, che vengono approvati dalla Giunta regionale.

     Il bilancio preventivo deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.

     L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

     Le deliberazioni del Consiglio Direttivo della Riserva naturale speciale diventano esecutive dopo approvate, con deliberazione, da parte della Giunta regionale.

     Le deliberazioni di cui al comma precedente devono essere inviate alla Regione Piemonte entro 3 giorni dalla data nella quale sono state adottate e la Giunta regionale deve provvedere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento degli atti.

     Trascorso tale termine le deliberazioni si intendono tacitamente approvate.

 

     Art. 8. (Norme vincolistiche).

     Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto di:

     a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;

     b) esercitare l'attività venatoria;

     c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

     d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività colturali;

     e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico, urbanistico;

     f) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità della Riserva;

     g) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;

     h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture stabili o temporanee che possano deteriorare le caratteristiche ambientali del luogo.

     Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale e alla manutenzione e utilizzazione delle aree boschive sono previste in apposito piano naturalistico e piano di assestamento forestale, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

     Fino all'approvazione dei piani di cui al precedente comma, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della legge succitata.

     Nella Riserva naturale sono ammesse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nel rispetto delle norme di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

 

     Art. 9. (Sanzioni).

     Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'articolo 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000, per ogni 10 mc. di materiale rimosso.

     Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), e g) ed alla limitazione di cui al 2° comma del precedente articolo 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 1.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

     Le violazioni ai divieti di cui alle lettere f) e h) dell'articolo 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000.

     I tagli boschivi effettuati in difformità della previsione di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano le sanzioni amministrative da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

     Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1° e 3° del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale. Dalle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.

     Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta regionale, la quale si pronunzierà entro 90 giorni.

     Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del precedente articolo 8 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

     Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione.

 

     Art. 10. (Vigilanza).

     La vigilanza della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta è affidata:

     a) al personale di sorveglianza previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente articolo 6 o degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5;

     b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli Enti di appartenenza;

     c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità all'articolo 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore.

 

     Art. 11. (Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione).

     Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente articolo 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 1.000.000.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «Spese relative alle opere di tabellazione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 1.000.000.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 12. (Finanziamenti per la gestione).

     Agli oneri per la gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, di cui all'articolo 5 della presente legge, valutati in lire 50.000.000 per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo, con la denominazione «Assegnazione regionale per le spese di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 50.000.000.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 13. (Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale).

     Per la redazione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale, di cui al 3° comma del precedente articolo 8, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 20.000.000.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo, con la denominazione «Spese per la predisposizione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 20.000.000.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 14. (Entrate).

     I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 9 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1980 ed al corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.