Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.7 parchi e riserve |
Data: | 25/03/1985 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. Gli artt. 15 e 16 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29, sono abrogati. |
Art. 9. Fino alla stipulazione della convenzione prevista all'art. 3 della presente legge il Comune di Biella esercita direttamente le funzioni gestionali, di attuazione dei Piani e di vigilanza della [...] |
Art. 10. Il Consiglio Direttivo dell'«Ente Riserva naturale speciale del parco Burcina», fino al termine del mandato dei Consigli che hanno eletto i suoi membri e fino alla nomina dei nuovi membri, [...] |
Art. 11. Dall'entrata in vigore della presente legge il Comune di Biella subentra all'Ente Riserva naturale speciale del parco Burcina nei contratti di lavoro del personale di cui all'art. 2, primo [...] |
Art. 12. Dall'entrata in vigore della presente legge il Comune di Biella subentra all'Ente riserva naturale speciale del Parco Burcina in tutti i rapporti in essere, sia di natura patrimoniale che non [...] |
§ 5.7.41 - Legge regionale 25 marzo 1985, n. 27. [1]
Modificazioni e integrazioni della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29 «Istituzione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina».
(B.U. 3 aprile 1985, n. 14).
Gli artt. 15 e 16 della
Fino alla stipulazione della convenzione prevista all'art. 3 della presente legge il Comune di Biella esercita direttamente le funzioni gestionali, di attuazione dei Piani e di vigilanza della Riserva naturale.
Il Consiglio Direttivo dell'«Ente Riserva naturale speciale del parco Burcina», fino al termine del mandato dei Consigli che hanno eletto i suoi membri e fino alla nomina dei nuovi membri, assume le funzioni della Commissione tecnico-scientifica prevista all'art. 4 della presente legge.
Dall'entrata in vigore della presente legge il Comune di Biella subentra all'Ente Riserva naturale speciale del parco Burcina nei contratti di lavoro del personale di cui all'art. 2, primo comma, sub. a), della
A norma dell'art. 8, ultimo comma, della
Dall'entrata in vigore della presente legge il Comune di Biella subentra all'Ente riserva naturale speciale del Parco Burcina in tutti i rapporti in essere, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, facenti capo all'Ente medesimo, ivi comprese la gestione finanziaria e tutte le pendenze debitorie e di credito derivanti dall'amministrazione dell'Ente.
[1] Abrogata dall'art. 63 della
[2] Il testo è stato integrato nella
[3] Il testo è stato integrato nella
[4] Il testo è stato integrato nella
[5] Il testo è stato integrato nella
[6] Il testo è stato integrato nella
[7] Il testo è stato integrato nella
[8] Il testo è stato integrato nella