§ 5.5.20 - Legge regionale 1 marzo 1995, n. 26.
Disciplina delle tasse e dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali piemontesi. Rimozione unità da diporto, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 trasporti
Data:01/03/1995
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione della legge.
Art. 2.  Determinazione delle tasse e dei canoni di concessione e dei depositi cauzionali.
Art. 2 bis.  (Termini di pagamento, sanzioni e rapporti con i concessionari).
Art. 3.  (Approdo ed ormeggio delle unità da diporto).
Art. 4.  (Divieto di approdo e di ormeggio dell'unità da diporto).
Art. 5.  Vigilanza.
Art. 6.  (Rimozione dell'unità da diporto, aeromobili e materiali vari).
Art. 7.  Sanzioni.
Art. 7 bis  (Programmi di intervento per la realizzazione di opere afferenti la navigazione interna).
Art. 8.  Norma finanziaria.
Art. 8 bis.  (Finanziamento dei programmi di intervento).
Art. 9.  Norma transitoria.
Art. 10.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 5.5.20 - Legge regionale 1 marzo 1995, n. 26. [1]

Disciplina delle tasse e dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali piemontesi. Rimozione unità da diporto, aeromobili e materiali vari. Interventi per la realizzazione di opere afferenti la navigazione interna. [2]

(B.U. 8 marzo 1995, n. 10).

 

Art. 1. Ambito di applicazione della legge.

     1. La presente legge disciplina l'imposizione delle tasse e dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali piemontesi, appartenenti al demanio regionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché la rimozione di unità da diporto, aeromobili e materiali vari, che costituiscono intralcio od ostacolo all'uso di aree, opere o attrezzature nell'ambito delle zone portuali o che costituiscano pericolo alla navigazione nelle acque interne piemontesi.

 

     Art. 2. Determinazione delle tasse e dei canoni di concessione e dei depositi cauzionali.

     1. Per le occupazioni di aree nelle zone portuali piemontesi, soggette a concessione regionale, sono dovute alla Regione le tasse ed i canoni nelle misure e con le modalità stabilite nel presente articolo.

     2. Occupazione di zona portuale per ormeggio di unità da diporto:

     a) tassa: L. 5.000 annue per metro quadrato e comunque di importo non inferiore a L. 70.000 ad eccezione dei soggetti indicati al comma 11, lettere b), c) e d) che corrispondono una tassa fissa di L. 70 mila annue;

     b) canone: L. 15.000 annue per metro quadrato [3].

     3. Occupazione di zona portuale attraverso pontili fissi:

     a) tassa: lire 5.000 annue per metro quadrato;

     b) canone:

     1) per superfici fino a 4 metri quadrati: lire 384.000 per pontile;

     2) per superfici superiori a 4 metri quadrati: oltre al canone annuo di lire 384.000 lire 87.000 per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato.

     4. Occupazione di zona portuale attraverso zattere, pontili mobili e galleggianti in genere:

     a) tassa: lire 5.000 annue per metro quadrato;

     b) canone:

     1) per superfici fino a 4 metri quadrati: lire 330.000 cadauno;

     2) per superfici superiori a 4 metri quadrati: oltre al canone annuo di L. 330.000, lire 76.000 per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato.

     5. Posa boe di ormeggio, in zona portuale:

     a) tassa: lire 50.000 annue per boa;

     b) canone:

     1) fino a n. 2 boe: lire 233.000 per boa;

     2) oltre n. 2 boe: oltre al canone annuo di lire 233.000 per boa, lire 92.000 per boa.

     6. Posa boe di segnalazione, in zona portuale, indipendentemente dal numero di boe posizionate.

     a) tassa: lire 50.000 annue;

     b) canone: lire 233.000 annue.

     7. Occupazione del sottosuolo ed in acqua, di condutture, cavi ed impianti in genere in zona portuale:

     a) tassa: lire 1.000 annue per metro;

     b) canone: lire 5.000 annue per metro.

     8. I corrispettivi di cui al comma 2 sono determinati moltiplicando la tariffa unitaria per il modulo di ingombro dell'unità da diporto. Il modulo dell'unità da diporto espresso in metri quadrati, si ottiene moltiplicando la lunghezza fuori tutto per la larghezza fuori tutto dell'unità considerata.

     9. La Giunta Regionale adegua annualmente, sulla base delle variazioni degli indici ISTAT sul costo della vita con arrotondamento alle 1.000 lire superiori, l'importo delle tasse e dei canoni e fissa la tariffa oraria degli ormeggi temporanei di cui all'articolo 3, comma 3.

     10. Il deposito cauzionale da versare al rilascio dell'atto di concessione è fissato in un importo pari all'ammontare del canone annuo.

     11. Al fine di salvaguardare le attività pubbliche tradizionali e sportive, sono previste le seguenti riduzioni dei canoni per le sottoindicate categorie di concessionari:

     a) per unità da diporto a vela, a remi o a motore elettrico: riduzione del 30 per cento;

     b) pescatori professionisti la cui attività quale fonte principale del reddito familiare deve essere comprovata da idonea documentazione: riduzione del 50 per cento;

     c) sodalizi o associazioni che esercitano attività sociali nautiche senza fini di lucro e la cui organizzazione sia ufficialmente riconosciuta: riduzione del 50 per cento;

     d) ormeggiatori al di fuori delle aree protette dai porti anche se entro le zone demaniali portuali: riduzione del 50 per cento;

     e) concessionari di servizi di trasporto pubblico non di linea e di noleggio: riduzione del 60 per cento;

     f) Enti pubblici territoriali, concessionari di servizi di trasporto pubblico di linea, Forze dell'Ordine: riduzione dell'80 per cento.

     12. Le riduzioni di cui al comma 11 non sono cumulabili tra loro. In caso di compresenza di più fattori di riduzione, si applica la riduzione più favorevole.

 

     Art. 2 bis. (Termini di pagamento, sanzioni e rapporti con i concessionari). [4]

     1. Le tasse previste dall'articolo 2 sono assoggettate alle disposizioni della legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), e successive modificazioni ed integrazioni, e devono essere versate entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Per i ritardati e gli omessi versamenti e per il contenzioso tributario, si applicano la l.r. 13/1980 e l'articolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Tutte le concessioni, ancorché rilasciate in corso d'anno, scadono al 31 dicembre del sesto anno dal rilascio. Le concessioni vigenti rilasciate con scadenza diversa dal 31 dicembre, sono automaticamente prorogate al 31 dicembre dell'anno di scadenza.

     3. In sede di prima applicazione, i concessionari devono effettuare il pagamento della tassa annuale e del canone entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

     4. Per i ritardati ed omessi pagamenti dei canoni previsti dall'articolo 2, che devono essere versati contestualmente alla tassa entro il 31 gennaio di ogni anno, si fa luogo al recupero della somma evasa maggiorato degli interessi moratori nella misura stabilita dall'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. I rapporti con i concessionari sono disciplinati da apposita concessione, registrata all'Ufficio del registro competente per territorio, con spese a carico del concessionario. La Giunta regionale è delegata a predisporre gli schemi di concessione.

 

     Art. 3. (Approdo ed ormeggio delle unità da diporto). [5]

     1. Agli effetti della presente legge:

     a) per approdo si intende la temporanea sospensione della navigazione anche se in area ove non sia ammesso l'ormeggio, per consentire la salita o la discesa delle persone ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante l'approdo, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la navigazione;

     b) per ormeggio si intende la sospensione della navigazione dell'unità da diporto protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;

     c) per ormeggio di emergenza si intende l'interruzione della navigazione dell'unità da diporto per cause imputabili all'avaria dell'unità stessa ovvero per avverse condizioni meteorologiche.

     2. Nella zona di ormeggio, all'uopo predisposta, le unità da diporto devono essere collocate nel modo prescritto dalla segnaletica. I conducenti sono tenuti a sistemare l'unità entro lo spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui.

     3. Nei luoghi ove l'ormeggio è permesso per un tempo limitato è fatto obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile, l'orario in cui l'ormeggio ha avuto inizio ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 2, comma 9. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata dell'ormeggio è fatto obbligo di porlo in funzione.

     4. E' fatto obbligo ai concessionari di pontili e boe d'ormeggio di mantenere visibile sui beni oggetto di concessione il numero identificativo di appartenenza.

 

     Art. 4. (Divieto di approdo e di ormeggio dell'unità da diporto). [6]

     1. L'approdo e l'ormeggio sono vietati:

     a) dovunque venga impedito l'accesso ad un'altra unità da diporto regolarmente ormeggiata oppure impedito lo spostamento di unità da diporto ormeggiata;

     b) negli spazi riservati alla fermata dei servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea;

     c) in prossimità ed in corrispondenza dei segnalamenti afferenti la navigazione in modo da occultarne la vista;

     d) negli spazi riservati ad impianti od attrezzature destinati a servizi di emergenza e di alaggio e varo indicati da apposita segnaletica;

     e) in prossimità dell'accesso a lago dei posti barca, fatto salvo negli appositi spazi;

     f) in corrispondenza degli scivoli di alaggio e varo pubblico ed all'interno dei corridoi di navigazione debitamente delimitati ed autorizzati;

     g) presso i punti di ormeggio pubblici, senza la prescritta concessione;

     h) presso boe posate senza la prescritta concessione.

     2. Durante l'ormeggio e l'approdo dell'unità da diporto il conducente deve adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti.

     3. E' vietato abbandonare unità da diporto, aeromobili nonché relitti degli stessi in acqua o sulle sponde.

     4. E' vietata la posa di boe senza la prescritta concessione.

 

     Art. 5. Vigilanza.

     1. Gli atti di accertamento, contestazione e notificazione alle violazioni di cui alla presente legge, sono compiuti dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 agosto 1993, n. 39.

 

     Art. 6. (Rimozione dell'unità da diporto, aeromobili e materiali vari). [7]

     1. I soggetti di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 agosto 1993, n. 39, dispongono la rimozione di unità da diporto, aeromobili e boe nei casi di violazione delle norme previste dall'articolo 3, commi 2 e 3 e dall'articolo 4 nonché nel caso in cui materiale di varia natura, galleggiante o sommerso, possa costituire ostacolo o intralcio all'ormeggio di unità da diporto oppure pericolo alla navigazione.

     2. I soggetti di cui al comma 1 possono altresì provvedere alla rimozione di unità da diporto ed aeromobili ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere siano abbandonati.

     3. La Giunta regionale può affidare in concessione il servizio di rimozione e di custodia delle unità da diporto ed aeromobili.

     4. I proprietari di unità da diporto ed aeromobili sono tenuti a risarcire le spese sostenute per la rimozione e custodia del mezzo di loro proprietà.

     5. I beni rimossi sono conservati in apposite aree per un minimo di trenta giorni, trascorsi i quali l'Amministrazione regionale può procedere o allo smaltimento o alla messa all'asta degli stessi.

 

     Art. 7. Sanzioni.

     1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, ed all'articolo 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire trecentomila per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione [8].

     2. L'Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed a procedere ai conseguenti adempimenti, è il Presidente della Giunta Regionale.

 

     Art. 7 bis (Programmi di intervento per la realizzazione di opere afferenti la navigazione interna). [9]

     1. La Regione provvede, in un'ottica di integrazione delle funzioni turistiche e ricreative del territorio, compatibilmente con le esigenze della protezione dell'ambiente e con la valorizzazione del paesaggio, a destinare appositi finanziamenti, in conto capitale pari all'importo dell'opera, a favore delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e degli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve naturali che si facciano carico della realizzazione di infrastrutture pubbliche e loro opere accessorie afferenti la navigazione interna piemontese.

     2. Le Province, i Comuni, le Comunità Montane e gli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve naturali presentano alla Regione, entro il 31 dicembre, un programma di interventi corredato da progetti preliminari per la realizzazione delle opere di cui al comma 1.

     3. Entro il 30 aprile dell'anno successivo alla presentazione del programma di intervento, la Giunta regionale individua le priorità di intervento sulla base dei seguenti obiettivi:

     a) realizzazione di infrastrutture portuali e di opere idrauliche per le vie navigabili;

     b) manutenzione, riparazione, segnalazione, illuminazione ed esercizio delle infrastrutture portuali, delle opere idrauliche e delle vie navigabili;

     c) realizzazione e miglioramento del sistema viario di accesso alle strutture portuali e delle pertinenti aree destinate a parcheggio;

     d) funzionalità delle vie navigabili;

     e) recupero ambientale delle aree demaniali degradate.

     4. Le Province, i Comuni, le Comunità Montane e gli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve naturali procedono all'esecuzione del programma presentato attraverso la realizzazione di progetti esecutivi e di loro lotti funzionali.

     5. Per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1, i progetti degli interventi considerati opere di interesse pubblico devono essere trasmessi alla Regione, dotati di tutti i pareri e le autorizzazioni previste dalle normative vigenti, entro il 31 agosto. La Giunta regionale delibera, entro il 30 settembre, la concessione dei finanziamenti.

     6. I finanziamenti di cui al comma 1 sono erogati dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (legge generale in materia di opere e lavori pubblici).

     7. Per l'anno 1996 i progetti di cui al comma 5 devono essere presentati alla Regione entro i 90 giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. I proventi di cui all'articolo 2 saranno introitati sul competente capitolo del bilancio della Regione nello stato di previsione dell'entrata a bilancio per l'anno 1995 e per gli anni successivi.

     2. I proventi di cui all'articolo 7 saranno introitati sul capitolo: «Proventi connessi alle sanzioni amministrative inerenti violazioni alle norme disciplinanti la navigazione sulle acque interne piemontesi» di cui alla L.R. 39/1993 con stanziamento per memoria nello stato di previsione dell'entrata a bilancio per l'anno 1995 e per gli anni successivi.

 

     Art. 8 bis. (Finanziamento dei programmi di intervento). [10]

     1. Al finanziamento dei programmi di cui all'articolo 7 bis si provvede mediante istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996, di apposito capitolo denominato: «Finanziamenti in conto capitale a favore delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e degli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve naturali, per la valorizzazione del demanio lacuale e fluviale».

     2. Allo stanziamento del predetto capitolo si fa fronte con le somme a disposizione sui capitoli n. 14420 e n. 25360 del bilancio regionale per l'esercizio corrente. La dotazione per gli anni successivi è determinata in sede di approvazione della legge di bilancio di previsione della Regione Piemonte.

     3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 9. Norma transitoria.

     1. I canoni e le tasse di cui all'articolo 2 si applicano per le nuove concessioni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, mentre per le concessioni già assentite, dal momento del loro rinnovo.

 

     Art. 10. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 30 della L.R. 17 gennaio 2008, n. 2.

[2] Titolo così modificato dall'art. 9 della L.R. 17 luglio 1996, n. 48.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 luglio 1996, n. 48.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 17 luglio 1996, n. 48.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 17 luglio 1996, n. 48.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 17 luglio 1996, n. 48.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 17 luglio 1996, n. 48.

[8] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 17 luglio 1996, n. 48.

[9] Articolo aggiunto dall'art. 7 della L.R. 17 luglio 1996, n. 48.

[10] Articolo aggiunto dall'art. 8 della L.R. 17 luglio 1996, n. 48.