Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 trasporti |
Data: | 03/08/1993 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione. |
Art. 2. Vigilanza. |
Art. 3. Sanzioni. |
Art. 4. Entrate. |
§ 5.5.16 - Legge regionale 3 agosto 1993, n. 39. [1]
Determinazione sanzioni amministrative inerenti violazioni in materia di navigazione interna.
(B.U. 11 agosto 1993, n. 32).
Art. 1. Ambito di applicazione.
1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste da normative disciplinanti la navigazione sulle acque interne piemontesi, si applicano le norme ed i principi di cui alla
Art. 2. Vigilanza.
1. Gli atti di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni, di cui all'articolo 1, sono compiuti:
a) da personale regionale assegnato alle funzioni in materia di navigazione interna, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, ai sensi degli articoli 55 e seguenti del
b) dagli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria.
Art. 3. Sanzioni.
1. La non osservanza di una disposizione prevista dalle normative disciplinanti la navigazione sulle acque interne piemontesi, comporta una sanzione amministrativa: da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 1.000.000.
2. L'Autorità competente a ricevere il rapporto, di cui all'articolo 17 della
Art. 4. Entrate.
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1993 e per gli anni finanziari successivi, sarà istituito apposito capitolo con la denominazione «Proventi connessi alle sanzioni amministrative inerenti violazioni alle norme previste da normative disciplinanti la navigazione sulle acque interne piemontesi» con stanziamento per memoria.
[1] Abrogata dall'art. 30 della